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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 10147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10147 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07662/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 10147 /2025 REG.PROV.COLL. N. 07662/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2023, proposto dal sig.
MA AL in proprio e quale erede dal sig. NR AL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario La Torre e Mario Lupi e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Capodistria, n. 12;
contro
Comune di Pomezia (RM), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Bellotti e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Nicotera, n. 29;
per la riforma N. 07662/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda
Stralcio, n. 6190/2023 dell'11 aprile 2023, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 6583/2008.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia (RM);
Visti la memoria e l'ulteriore documento dell'appellante;
Viste la memoria del Comune di Pomezia e la replica dell'appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il Cons. RO De
Berardinis e uditi per le parti l'avv. Dario La Torre e l'avv. Federico Lais, in sostituzione dell'avv. Sergio Bellotti;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. MA AL ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II stralcio, n. 6190/2023 dell'11 aprile 2023, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso con motivi aggiunti presentato dal sig.
NR AL, di cui l'appellante è figlio ed erede come da copia in atti del testamento olografo, per ottenere l'annullamento: I) del provvedimento del Comune di Pomezia
(Roma) n. 71 del 25 giugno 2007, che ha disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria rilasciato al de cuius in relazione a un immobile di sua proprietà sito in Pomezia, alla via delle Vittorie n. 55 /A, e del relativo certificato di agibilità; II) dell'ordinanza del ridetto Comune n. 8 del 16 maggio 2008, che ha respinto la richiesta di riesame della concessione in sanatoria e ingiunto la demolizione delle opere abusive. N. 07662/2023 REG.RIC.
2. In fatto, la controversia attiene a un fabbricato realizzato in Pomezia con molteplici difformità rispetto a quanto assentito, composto da più unità immobiliari, per le quali il sig. NR AL presentò plurime istanze di condono ai sensi del d.l. n. 269/2003
(conv. con l. n. 326/2003). L'unità immobiliare interessata dal presente contenzioso è la n. 4.
2.1. L'istanza di condono, presentata dal privato il 10 dicembre 2004, fu accolta e per l'effetto in data 9 giugno 2006 venne rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n.
323/2006; venne rilasciato, altresì, il certificato di agibilità, anch'esso poi oggetto di annullamento in autotutela.
2.2. Successivamente, tuttavia, sono emerse discordanze tra quanto dichiarato dal privato nella domanda di condono e quanto accertato dalla P.A. nella relazione di sopralluogo e accertamento tecnico del 31 maggio 2007 e per conseguenza il Comune ha proceduto ad annullare in autotutela la concessione in sanatoria e il certificato di agibilità e quindi ha ingiunto la demolizione delle opere abusive.
2.3. In dettaglio, per ciascuna delle pratiche di condono presentate dal sig. AL per il fabbricato in questione è stata redatta una relazione di sopralluogo e accertamento tecnico datata 31 maggio 2007, allegata al provvedimento di annullamento ed a cui questo rinvia con motivazione per relationem. Essa contiene una prima parte (lettere a, b, d) che indica le discordanze comuni alle varie pratiche e una seconda parte (lettere c ed e) dove sono indicate le specifiche discordanze della pratica di condono di cui si discute.
2.4. In particolare, le discordanze comuni investono i seguenti profili:
a) sono stati eseguiti frazionamenti di mappali in contrasto con l'art. 30 del d.P.R. n.
380/2001 e tali da configurare la lottizzazione abusiva;
b) i condoni edilizi riguardano un fabbricato che non ha nulla a che vedere con quello oggetto delle originarie concessioni edilizie emesse nel 1999 e nel 2002 (casa rurale con annesso agricolo), avendo il suddetto fabbricato subito una totale trasformazione N. 07662/2023 REG.RIC.
con opere, superfici e volumi non computati ai fini del rilascio delle medesime concessioni originarie: ma tale radicale trasformazione non è emersa dalle istanze di condono. Inoltre, il frazionamento dell'immobile ha comportato l'appesantimento del carico urbanistico della zona, poiché il fabbricato è composto da tre piani fuori terra e un piano seminterrato e consta di nove unità immobiliari classificate catastalmente come “A7 – villini”;
d) sussiste una discordanza tra quanto dichiara il richiedente nell'istanza di condono circa l'ultimazione delle opere al 31 marzo 2003 e quanto dichiara il tecnico dello stesso richiedente nella perizia giurata del 2006, in cui si afferma che le opere sono da terminare. Nelle pratiche edilizie manca, peraltro, la certificazione di fine lavori del predetto tecnico.
2.5. Le discordanze specificamente attinenti all'unità immobiliare n. 7 riguardano le seguenti circostanze: c) il richiedente avrebbe fornito una dichiarazione sostitutiva non veritiera circa il cambio di destinazione d'uso della superficie non residenziale al piano terra in abitazione, giacché non esiste un cambio di destinazione d'uso di un immobile assentito in concessione come fabbricato rurale in zona agricola e poi trasformato e contemporaneamente frazionato in civile abitazione, con variazioni essenziali alle concessioni originarie; e) il privato ha dichiarato che l'abuso consiste in un cambio di destinazione d'uso da assegnare alla tipologia n. 3 (opere di ristrutturazione edilizia) per mq. 50,64 e mc. 162,08, mentre in realtà si tratta di abuso rientrante nella tipologia n. 1 (nuove opere, eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio).
2.6. Nell'ordinanza di demolizione n. 8 del 16 maggio 2008 la discordanza relativa all'unità immobiliare n. 4 viene ulteriormente circostanziata con riferimento (oltre che alla lottizzazione abusiva) al frazionamento e cambio di destinazione d'uso, con opere, da fabbricato rurale a civile abitazione (A/7) in assenza della concessione edilizia per circa mq. 41,42 di superficie residenziale e mq. 11,07 di superficie non residenziale, corrispondenti a mc. 143,05. N. 07662/2023 REG.RIC.
3. Impugnati gli atti dal privato innanzi al T.A.R. Lazio, quest'ultimo, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso originario e i motivi aggiunti.
3.1. Il primo giudice ha preliminarmente osservato che dagli atti di causa emerge come attraverso gli interventi realizzati si sia concretizzata una vera e propria lottizzazione abusiva, con determinazione di un maggior carico urbanistico; al contrario di quanto afferma il ricorrente, l'inquadramento dell'abuso nell'una o nell'altra tipologia non integra una mera irregolarità, ma è rappresentativo di una vera e propria diversità di intervento edilizio, in quanto si tratta di tutt'altro tipo di opere. Ha evidenziato altresì
l'aumento del carico urbanistico generato dagli interventi a danno della collettività e la circostanza che l'annullamento in autotutela sia intervenuto a breve distanza di tempo dal rilascio del titolo in sanatoria, con il corollario che non è configurabile un affidamento del privato.
3.2. Nel merito dei motivi dedotti il T.A.R. ha poi osservato che:
a) se è vero che la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela non è stata inviata al ricorrente, è stata inviata al suo tecnico di fiducia e comunque il ricorrente non ha indicato quali elementi avrebbe potuto fornire per incidere sul contenuto del provvedimento;
b) l'ordine di demolizione è atto vincolato in virtù del carattere abusivo delle opere realizzate e quindi ad esso si applica l'art. 21-octies della l. n. 241/1990;
c) nel caso di specie non si applica la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001
(relativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria in ipotesi di impossibilità del ripristino) perché la stessa riguarda immobili assistiti ab initio da titolo edilizio e quindi legittimati da detto titolo finché questo non viene annullato, con massima tutela dell'affidamento, mentre nella fattispecie in esame ci si trova dinanzi a un procedimento di condono e pertanto l'immobile, dalla sua abusiva realizzazione e fino al rilascio del titolo in sanatoria – poi annullato –, non ha alcuna legittimazione; N. 07662/2023 REG.RIC.
d) in ogni caso, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio
n. 17 del 7 settembre 2020 l'art. 38 cit. riguarda i vizi formali e procedurali, mentre nella presente vicenda i vizi che hanno condotto all'annullamento in autotutela sono sostanziali e peraltro il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto in ordine all'impossibilità del ripristino;
e) infine, l'omessa indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'area di sedime da acquisire al patrimonio comunale non incide sulla legittimità dell'ordinanza stessa, essendo tale indicazione necessaria solo ai fini dell'adozione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla sanzione demolitoria.
3.3. Nell'appello il sig. MA AL, agendo in proprio e in qualità di erede del de cuius, ha contestato l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza impugnata, deducendo i seguenti motivi:
I) erroneità della sentenza quanto al rigetto della prima censura di ricorso (recante violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990; violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti>) nonché della prima censura dei motivi aggiunti
(recante Illegittimità in via derivata>), poiché il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel disattendere la censura di illegittimità dell'annullamento in autotutela per il mancato corretto assolvimento dell'obbligo di dare l'avviso al privato dell'avvio del relativo procedimento mediante comunicazione personale, avendo la P.A. inviato per errore la comunicazione in discorso con lettera raccomandata a un indirizzo in cui il ricorrente non avrebbe mai avuto residenza, domicilio o dimora;
II) erroneità della sentenza quanto al rigetto della seconda censura dei motivi aggiunti
(recante Violazione art. 97 Cost., artt. 1 e 7 L. 241/90, art. 143 cod. proc. civ.; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione>), in quanto la sentenza sarebbe erronea anche lì dove ha respinto la censura di illegittimità dell'ordinanza di demolizione per avere la P.A., con tale atto, ritenuto non più N. 07662/2023 REG.RIC.
ammissibile la richiesta presentata dal privato di rinnovazione del procedimento di riesame della concessione in sanatoria annullata;
III) erroneità della sentenza quanto al rigetto del secondo motivo di ricorso (recante violazione dell'art. 21 nonies della l. 241/90; violazione dell'art. 3 della l. 241/90; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione>) nonché della prima censura dei motivi aggiunti (recante Illegittimità in via derivata>), poiché il
T.A.R. sarebbe incorso in errore altresì nel disattendere la censura con cui si è dedotto come dalla motivazione del provvedimento gravato non emergesse l'effettuazione, da parte della P.A., di nessuna valutazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'atto e di nessuna ponderazione rispetto al contrapposto interesse del privato alla conservazione di esso, anche alla luce dell'affidamento ingenerato;
IV) erroneità della sentenza quanto al rigetto del terzo e del quarto motivo di ricorso
(rispettivamente recanti Violazione dell'art. 21 nonies della l. 241/90 e degli artt. 31
e 40 della l. 47/85; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, insufficienza della motivazione> e Violazione dell'art. 21 nonies della l. 241/90, dell'art. 30 Dpr 380/01. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, insufficienza di motivazione>) nonché della prima censura dei motivi aggiunti (recante Illegittimità in via derivata>), poiché la sentenza appellata avrebbe richiamato parti della relazione tecnica comunale diverse da quelle a cui avrebbe fatto espresso rinvio il provvedimento di annullamento in autotutela e su tali basi avrebbe ravvisato un vizio di legittimità del titolo edilizio in sanatoria (la concretizzazione di una vera e propria lottizzazione abusiva) che il predetto provvedimento non avrebbe, invece, valutato quale presupposto dell'annullamento d'ufficio.
3.3.1. L'appellante ha depositato un'ulteriore memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e riservandosi di replicare alle difese del Comune.
3.4. Si è costituito in giudizio il Comune di Pomezia, depositando di seguito memoria con cui ha eccepito, in rito, la mancanza di una puntuale ed effettiva censura dei motivi N. 07662/2023 REG.RIC.
di rigetto dell'impugnazione dell'ordine di demolizione, con il corollario che sarebbe venuto meno l'interesse di controparte a coltivare l'appello proposto (e ciò anche nella denegata ipotesi di riforma della sentenza quanto al capo che ha respinto l'impugnativa dell'autoannullamento); nel merito ha poi contestato le censure dedotte nell'appello, concludendo per il suo rigetto.
3.5. L'appellante ha replicato alla memoria del Comune, contestando anche il richiamo dallo stesso effettuato a un precedente giurisprudenziale di questo Consiglio
(Sez. II, 7 giugno 2024, n. 5131).
3.6. All'udienza pubblica del 18 novembre 2025 il Collegio, uditi i difensori presenti delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il Collegio ritiene di prescindere dall'esame dell'eccezione pregiudiziale di carenza di interesse alla coltivazione dell'appello, sollevata dal Comune, in ossequio al criterio della “ragione più liquida”, espressione dei principi di economia processuale che governano il processo amministrativo e che rappresentano a propria volta espressione del canone costituzionale del giusto processo (cfr., ex multis, C.d.S., A.P., 27 aprile
2015, n. 5; Sez. VII, 17 marzo 2025, n. 2183; id., 3 novembre 2022, n. 9596; Sez. III,
6 maggio 2021, n. 3534; Sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5891), attesa la complessiva infondatezza nel merito del gravame: ciò, poiché le censure dedotte nell'appello non valgono a contrastare l'iter argomentativo della sentenza di prime cure.
4.1. È anzitutto infondato il primo motivo di appello, con cui il sig. AL insiste sul vizio di mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento che inficerebbe il provvedimento di annullamento in autotutela, essendo pacifico che la comunicazione in questione è stata effettuata dal Comune a un indirizzo sbagliato. A nulla varrebbe in contrario la circostanza – valorizzata dal T.A.R. – che la comunicazione sia stata in ogni caso inviata (anche) al tecnico di fiducia del privato, poiché non vi sarebbe alcuna prova che il predetto tecnico (il quale si era occupato della pratica di condono) fosse a quell'epoca da lui ancora incaricato di occuparsene. L'appellante nega l'applicabilità N. 07662/2023 REG.RIC.
al caso che lo riguarda dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, perché questa disposizione ha ad oggetto il caso in cui la comunicazione sia in toto mancata, mentre nella vicenda ora in esame la P.A. avrebbe inteso dare notizia all'interessato dell'avvio del procedimento, però non tramite la comunicazione “personale” prescritta dall'art. 8 della l. n. 241/1990: il T.A.R., inoltre, nel richiamare il citato art. 21-octies, avrebbe invertito l'onere probatorio ivi previsto, che sarebbe a carico non del privato, ma della
P.A., e non avrebbe considerato la natura discrezionale dell'annullamento d'ufficio.
Ove poi venga in rilievo la lottizzazione abusiva, come ritenuto dal primo giudice, il confronto procedimentale sarebbe, secondo la giurisprudenza, necessario, in virtù sia della complessità degli accertamenti, sia della gravità degli effetti.
4.1. In contrario, tuttavia, è dirimente la circostanza, già evidenziata dal T.A.R., che il ricorrente non indica in alcun modo quali siano gli elementi utili alla decisione che il suo dante causa avrebbe potuto apportare in sede di partecipazione procedimentale nell'ipotesi in cui la comunicazione di avvio del procedimento gli fosse pervenuta (cfr.
C.d.S., Sez. VII, 5 marzo 2024, n. 2152), ad es. in ordine alla ricostruzione dei fatti o all'interpretazione corretta delle norme da applicare (C.d.S., Sez. III, 11 luglio 2025,
n. 6080; Sez. VI, 1° marzo 2018, n. 1269). Vero è, infatti, che la sanatoria processuale ex art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della l. n. 241/1990 postula, per gli atti discrezionali, la mancanza di alternative rispetto alla determinazione finale assunta, onerando la P.A. della relativa prova: ma detta prova può ricavarsi anche dalla mancata prospettazione ad opera della parte ricorrente di possibili alternative, nonché dalla carenza di elementi in tal senso.
4.2. Inoltre, nel caso di specie la prova che il provvedimento di autoannullamento non potesse che avere quel contenuto il Comune l'ha data nel momento in cui ha indicato le molteplici e gravi discordanze tra quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza di condono e quanto accertato dal medesimo Comune nella relazione di sopralluogo e accertamento tecnico del 31 maggio 2007. Invero, nella fattispecie per cui è causa gli N. 07662/2023 REG.RIC.
interventi realizzati, diversamente da quanto dichiarato nell'istanza di condono, non si sono limitati al mutamento di destinazione d'uso del fabbricato rurale a suo tempo assentito, ma hanno determinato la creazione di volumi e superfici per edificare una serie di villini, attraverso il successivo frazionamento. Nella suindicata relazione di sopralluogo si precisa che la sanatoria è stata rilasciata per una tipologia di abusi (ai sensi dell'allegato n. 1 al d.l. n. 269/2003) diversa da quella dichiarata dal privato nella relativa istanza e tale profilo (in ordine al quale l'appellante non svolge contestazioni che vadano ad infirmare i presupposti dell'annullamento d'ufficio della sanatoria) dà la conferma del carattere sostanziale degli abusi accertati.
4.3. In aggiunta, deve rilevarsi che il preteso vizio della comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela sotto i due profili visti (invio a un indirizzo non riferibile al sig. NR AL e invio a un tecnico di cui non vi è prova che avesse all'epoca un rapporto di prestazione d'opera con lo stesso) non ha comunque impedito al citato de cuius di chiedere il riesame: la relativa istanza è stata, infatti, rigettata dal Comune nell'ordinanza n. 8/2008, che ha contestualmente ingiunto la rimozione degli abusi.
Ne discende che, in base alla generale regola sulle notificazioni dettata dall'art. 156, terzo comma, c.p.c., essendo stato raggiunto lo scopo della comunicazione, ogni sua eventuale invalidità risulta sanata (per la differenza tra tale regola e quella, parallela ma distinta, dell'art. 21-octies, comma 2, cit., cfr., con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento, C.d.S., Sez. IV, 1° aprile 2025, n. 2754).
4.4. Per tutti gli elementi esposti, dunque, deve ritenersi che la censura incentrata sul vizio formale di mancata partecipazione non presenti nessuna utilità per il privato, non avendo quest'ultimo dato conto di poter apportare alcun contributo alla completezza dell'istruttoria procedimentale e non essendogli stato comunque impedito di chiedere il riesame, cosicché la sua formulazione non supera il livello di una finalità meramente dilatoria e la stessa non può essere accolta. N. 07662/2023 REG.RIC.
4.5. Per le medesime ragioni, vanno disattese anche le censure dedotte con il secondo motivo di appello, volte a contestare il mancato accoglimento del motivo aggiunto formulato avverso l'ordinanza di demolizione, per avere questa rigettato la richiesta di riesame della concessione in sanatoria annullata assumendo la regolarità delle notifiche degli atti relativi al procedimento in autotutela e la mancata proposizione di ricorsi giurisdizionali.
5. Venendo al terzo motivo di appello, avente a oggetto, come si è già visto, l'omessa indicazione nel provvedimento di annullamento in autotutela del permesso in sanatoria delle ragioni di interesse pubblico per la sua adozione, e la mancata ponderazione di dette ragioni con l'interesse del privato alla conservazione del permesso, in contrario
è decisiva la considerazione che l'autoannullamento è dipeso dall'accertamento che il privato aveva reso dichiarazioni non veritiere in ordine ai presupposti per ottenere la sanatoria.
5.1. L'appellante lamenta che il T.A.R., anziché limitarsi a verificare se la P.A. avesse valutato l'affidamento ingenerato nel privato (valutazione, la cui pretesa carenza era stata dedotta in ricorso), si sarebbe sostituito alla P.A. con il negare l'esistenza di un affidamento da tutelare: ma, in realtà, nella vicenda in esame non si rinviene nessuna sostituzione del giudice alla P.A., poiché il Comune, con il porre a fondamento del suo intervento in autotutela l'accertamento del carattere non veritiero delle dichiarazioni rese dal privato nell'istanza di condono, ha così implicitamente negato l'esistenza in capo al privato stesso di un affidamento da tutelare. E certamente nessun affidamento può essere riconosciuto a favore di chi renda dichiarazioni non veritiere.
5.2. Invero, l'indicazione nella domanda di condono di un abuso diverso da quello in effetti compiuto vale ad escludere qualsiasi affidamento del privato alla conservazione dell'opera per come realizzata, difettando in radice l'esigenza di comparare l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia con qualunque interesse privato alla conservazione dell'abuso. N. 07662/2023 REG.RIC.
5.3. Al riguardo sono eloquenti le indicazioni fornite dall'Adunanza Plenaria di questo
Consiglio nella decisione n. 8 del 17 ottobre 2017, lì dove si afferma (al parag. 11) che
“l'onere motivazionale richiesto all'amministrazione in sede di adozione dell'atto di ritiro risulterà altresì agevolato nelle ipotesi in cui la non veritiera prospettazione dei fatti rilevanti da parte del soggetto interessato abbia sortito un rilievo determinante per l'adozione dell'atto illegittimo. Se infatti è vero in via generale che il potere della
P.A. di annullare in via di autotutela un atto amministrativo illegittimo incontra un limite generale nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento comunque ingenerato dall'iniziale adozione dell'atto (i quali plasmano il conseguente obbligo motivazionale), è parimenti vero che le medesime esigenze di tutela non possono dirsi sussistenti qualora il contegno del privato abbia consapevolmente determinato una situazione di affidamento non legittimo. In tali casi
l'amministrazione potrà legittimamente fondare l'annullamento in autotutela sulla rilevata non veridicità delle circostanze a suo tempo prospettate dal soggetto interessato, in capo al quale non sarà configurabile una posizione di affidamento legittimo da valutare in relazione al concomitante interesse pubblico”.
5.4. Per tali ragioni – conclude la Plenaria – non può affermarsi la sussistenza di un affidamento legittimo e incolpevole al mantenimento dello status quo ante in capo al soggetto il quale abbia determinato, attraverso la non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti, l'adozione di un atto illegittimo a sé favorevole.
6. Infine, è infondato il quarto motivo, mediante cui l'appellante si duole del mancato accoglimento della censura di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di autoannullamento, poiché questo avrebbe assunto a presupposto le discordanze e le dichiarazioni non veritiere rese dal privato, che sarebbero attinenti alla tipologia di abuso dichiarato, e non – come erroneamente ritenuto dalla sentenza – la circostanza che nel caso di specie si sarebbe concretizzata una lottizzazione abusiva. Senonché, a confutazione della doglianza è d'uopo richiamare quanto già visto sopra in ordine al N. 07662/2023 REG.RIC.
contenuto della relazione comunale del 31 maggio 2007, la quale enuclea una serie di ragioni generali per l'intervento in autotutela e di ragioni specifiche attinenti all'unità immobiliare per cui è causa (la n. 4): orbene, tra le ragioni generali (afferenti a tutte le pratiche di condono presentate dal privato) rientra il fatto che l'intervento edilizio si è basato su una serie di frazionamenti di terreni, i quali hanno determinato una vera e propria lottizzazione abusiva.
6.1. Il riferimento della sentenza gravata alla lottizzazione abusiva non è dunque altro che l'indicazione di una delle plurime motivazioni che sorreggono il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso in sanatoria: e a tale annullamento, quale provvedimento c.d. plurimotivato, si applica il consolidato indirizzo secondo cui la legittimità di una sola delle motivazioni poste a fondamento di un provvedimento c.d. plurimotivato è idonea a sorreggerne il contenuto ed a precludere l'accoglimento del gravame, atteso che l'eventuale illegittimità degli altri profili motivazionali non può comunque portare al suo annullamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 6 agosto 2025,
n. 6965; id., 23 luglio 2025, n. 6550; id., 10 ottobre 2023, n. 8843; Sez. VI, 4 agosto
2025, n. 6878; id., 12 ottobre 2022, n. 8718; Sez. IV, 18 luglio 2025, n. 6373; id., 11 ottobre 2019, n. 6928; Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5715; id., 3 marzo 2022, n. 1529; Sez.
III, 27 maggio 2025, n. 4601; id., 17 aprile 2024, n. 3480; Sez. II, 9 aprile 2025, n.
2999; id., 18 febbraio 2020, n. 1240).
7. In definitiva, l'appello è nel suo complesso infondato e deve perciò essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune di Pomezia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 07662/2023 REG.RIC.
Condanna l'appellante a rifondere al Comune di Pomezia le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RO CH, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis RO CH
IL SEGRETARIO N. 07662/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 22/12/2025
N. 10147 /2025 REG.PROV.COLL. N. 07662/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2023, proposto dal sig.
MA AL in proprio e quale erede dal sig. NR AL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario La Torre e Mario Lupi e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Capodistria, n. 12;
contro
Comune di Pomezia (RM), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Bellotti e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Nicotera, n. 29;
per la riforma N. 07662/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda
Stralcio, n. 6190/2023 dell'11 aprile 2023, resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 6583/2008.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia (RM);
Visti la memoria e l'ulteriore documento dell'appellante;
Viste la memoria del Comune di Pomezia e la replica dell'appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il Cons. RO De
Berardinis e uditi per le parti l'avv. Dario La Torre e l'avv. Federico Lais, in sostituzione dell'avv. Sergio Bellotti;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. MA AL ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II stralcio, n. 6190/2023 dell'11 aprile 2023, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso con motivi aggiunti presentato dal sig.
NR AL, di cui l'appellante è figlio ed erede come da copia in atti del testamento olografo, per ottenere l'annullamento: I) del provvedimento del Comune di Pomezia
(Roma) n. 71 del 25 giugno 2007, che ha disposto l'annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria rilasciato al de cuius in relazione a un immobile di sua proprietà sito in Pomezia, alla via delle Vittorie n. 55 /A, e del relativo certificato di agibilità; II) dell'ordinanza del ridetto Comune n. 8 del 16 maggio 2008, che ha respinto la richiesta di riesame della concessione in sanatoria e ingiunto la demolizione delle opere abusive. N. 07662/2023 REG.RIC.
2. In fatto, la controversia attiene a un fabbricato realizzato in Pomezia con molteplici difformità rispetto a quanto assentito, composto da più unità immobiliari, per le quali il sig. NR AL presentò plurime istanze di condono ai sensi del d.l. n. 269/2003
(conv. con l. n. 326/2003). L'unità immobiliare interessata dal presente contenzioso è la n. 4.
2.1. L'istanza di condono, presentata dal privato il 10 dicembre 2004, fu accolta e per l'effetto in data 9 giugno 2006 venne rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n.
323/2006; venne rilasciato, altresì, il certificato di agibilità, anch'esso poi oggetto di annullamento in autotutela.
2.2. Successivamente, tuttavia, sono emerse discordanze tra quanto dichiarato dal privato nella domanda di condono e quanto accertato dalla P.A. nella relazione di sopralluogo e accertamento tecnico del 31 maggio 2007 e per conseguenza il Comune ha proceduto ad annullare in autotutela la concessione in sanatoria e il certificato di agibilità e quindi ha ingiunto la demolizione delle opere abusive.
2.3. In dettaglio, per ciascuna delle pratiche di condono presentate dal sig. AL per il fabbricato in questione è stata redatta una relazione di sopralluogo e accertamento tecnico datata 31 maggio 2007, allegata al provvedimento di annullamento ed a cui questo rinvia con motivazione per relationem. Essa contiene una prima parte (lettere a, b, d) che indica le discordanze comuni alle varie pratiche e una seconda parte (lettere c ed e) dove sono indicate le specifiche discordanze della pratica di condono di cui si discute.
2.4. In particolare, le discordanze comuni investono i seguenti profili:
a) sono stati eseguiti frazionamenti di mappali in contrasto con l'art. 30 del d.P.R. n.
380/2001 e tali da configurare la lottizzazione abusiva;
b) i condoni edilizi riguardano un fabbricato che non ha nulla a che vedere con quello oggetto delle originarie concessioni edilizie emesse nel 1999 e nel 2002 (casa rurale con annesso agricolo), avendo il suddetto fabbricato subito una totale trasformazione N. 07662/2023 REG.RIC.
con opere, superfici e volumi non computati ai fini del rilascio delle medesime concessioni originarie: ma tale radicale trasformazione non è emersa dalle istanze di condono. Inoltre, il frazionamento dell'immobile ha comportato l'appesantimento del carico urbanistico della zona, poiché il fabbricato è composto da tre piani fuori terra e un piano seminterrato e consta di nove unità immobiliari classificate catastalmente come “A7 – villini”;
d) sussiste una discordanza tra quanto dichiara il richiedente nell'istanza di condono circa l'ultimazione delle opere al 31 marzo 2003 e quanto dichiara il tecnico dello stesso richiedente nella perizia giurata del 2006, in cui si afferma che le opere sono da terminare. Nelle pratiche edilizie manca, peraltro, la certificazione di fine lavori del predetto tecnico.
2.5. Le discordanze specificamente attinenti all'unità immobiliare n. 7 riguardano le seguenti circostanze: c) il richiedente avrebbe fornito una dichiarazione sostitutiva non veritiera circa il cambio di destinazione d'uso della superficie non residenziale al piano terra in abitazione, giacché non esiste un cambio di destinazione d'uso di un immobile assentito in concessione come fabbricato rurale in zona agricola e poi trasformato e contemporaneamente frazionato in civile abitazione, con variazioni essenziali alle concessioni originarie; e) il privato ha dichiarato che l'abuso consiste in un cambio di destinazione d'uso da assegnare alla tipologia n. 3 (opere di ristrutturazione edilizia) per mq. 50,64 e mc. 162,08, mentre in realtà si tratta di abuso rientrante nella tipologia n. 1 (nuove opere, eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio).
2.6. Nell'ordinanza di demolizione n. 8 del 16 maggio 2008 la discordanza relativa all'unità immobiliare n. 4 viene ulteriormente circostanziata con riferimento (oltre che alla lottizzazione abusiva) al frazionamento e cambio di destinazione d'uso, con opere, da fabbricato rurale a civile abitazione (A/7) in assenza della concessione edilizia per circa mq. 41,42 di superficie residenziale e mq. 11,07 di superficie non residenziale, corrispondenti a mc. 143,05. N. 07662/2023 REG.RIC.
3. Impugnati gli atti dal privato innanzi al T.A.R. Lazio, quest'ultimo, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso originario e i motivi aggiunti.
3.1. Il primo giudice ha preliminarmente osservato che dagli atti di causa emerge come attraverso gli interventi realizzati si sia concretizzata una vera e propria lottizzazione abusiva, con determinazione di un maggior carico urbanistico; al contrario di quanto afferma il ricorrente, l'inquadramento dell'abuso nell'una o nell'altra tipologia non integra una mera irregolarità, ma è rappresentativo di una vera e propria diversità di intervento edilizio, in quanto si tratta di tutt'altro tipo di opere. Ha evidenziato altresì
l'aumento del carico urbanistico generato dagli interventi a danno della collettività e la circostanza che l'annullamento in autotutela sia intervenuto a breve distanza di tempo dal rilascio del titolo in sanatoria, con il corollario che non è configurabile un affidamento del privato.
3.2. Nel merito dei motivi dedotti il T.A.R. ha poi osservato che:
a) se è vero che la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela non è stata inviata al ricorrente, è stata inviata al suo tecnico di fiducia e comunque il ricorrente non ha indicato quali elementi avrebbe potuto fornire per incidere sul contenuto del provvedimento;
b) l'ordine di demolizione è atto vincolato in virtù del carattere abusivo delle opere realizzate e quindi ad esso si applica l'art. 21-octies della l. n. 241/1990;
c) nel caso di specie non si applica la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001
(relativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria in ipotesi di impossibilità del ripristino) perché la stessa riguarda immobili assistiti ab initio da titolo edilizio e quindi legittimati da detto titolo finché questo non viene annullato, con massima tutela dell'affidamento, mentre nella fattispecie in esame ci si trova dinanzi a un procedimento di condono e pertanto l'immobile, dalla sua abusiva realizzazione e fino al rilascio del titolo in sanatoria – poi annullato –, non ha alcuna legittimazione; N. 07662/2023 REG.RIC.
d) in ogni caso, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio
n. 17 del 7 settembre 2020 l'art. 38 cit. riguarda i vizi formali e procedurali, mentre nella presente vicenda i vizi che hanno condotto all'annullamento in autotutela sono sostanziali e peraltro il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto in ordine all'impossibilità del ripristino;
e) infine, l'omessa indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'area di sedime da acquisire al patrimonio comunale non incide sulla legittimità dell'ordinanza stessa, essendo tale indicazione necessaria solo ai fini dell'adozione dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla sanzione demolitoria.
3.3. Nell'appello il sig. MA AL, agendo in proprio e in qualità di erede del de cuius, ha contestato l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza impugnata, deducendo i seguenti motivi:
I) erroneità della sentenza quanto al rigetto della prima censura di ricorso (recante violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990; violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti>) nonché della prima censura dei motivi aggiunti
(recante Illegittimità in via derivata>), poiché il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel disattendere la censura di illegittimità dell'annullamento in autotutela per il mancato corretto assolvimento dell'obbligo di dare l'avviso al privato dell'avvio del relativo procedimento mediante comunicazione personale, avendo la P.A. inviato per errore la comunicazione in discorso con lettera raccomandata a un indirizzo in cui il ricorrente non avrebbe mai avuto residenza, domicilio o dimora;
II) erroneità della sentenza quanto al rigetto della seconda censura dei motivi aggiunti
(recante Violazione art. 97 Cost., artt. 1 e 7 L. 241/90, art. 143 cod. proc. civ.; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione>), in quanto la sentenza sarebbe erronea anche lì dove ha respinto la censura di illegittimità dell'ordinanza di demolizione per avere la P.A., con tale atto, ritenuto non più N. 07662/2023 REG.RIC.
ammissibile la richiesta presentata dal privato di rinnovazione del procedimento di riesame della concessione in sanatoria annullata;
III) erroneità della sentenza quanto al rigetto del secondo motivo di ricorso (recante violazione dell'art. 21 nonies della l. 241/90; violazione dell'art. 3 della l. 241/90; eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione>) nonché della prima censura dei motivi aggiunti (recante Illegittimità in via derivata>), poiché il
T.A.R. sarebbe incorso in errore altresì nel disattendere la censura con cui si è dedotto come dalla motivazione del provvedimento gravato non emergesse l'effettuazione, da parte della P.A., di nessuna valutazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'atto e di nessuna ponderazione rispetto al contrapposto interesse del privato alla conservazione di esso, anche alla luce dell'affidamento ingenerato;
IV) erroneità della sentenza quanto al rigetto del terzo e del quarto motivo di ricorso
(rispettivamente recanti Violazione dell'art. 21 nonies della l. 241/90 e degli artt. 31
e 40 della l. 47/85; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, insufficienza della motivazione> e Violazione dell'art. 21 nonies della l. 241/90, dell'art. 30 Dpr 380/01. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, insufficienza di motivazione>) nonché della prima censura dei motivi aggiunti (recante Illegittimità in via derivata>), poiché la sentenza appellata avrebbe richiamato parti della relazione tecnica comunale diverse da quelle a cui avrebbe fatto espresso rinvio il provvedimento di annullamento in autotutela e su tali basi avrebbe ravvisato un vizio di legittimità del titolo edilizio in sanatoria (la concretizzazione di una vera e propria lottizzazione abusiva) che il predetto provvedimento non avrebbe, invece, valutato quale presupposto dell'annullamento d'ufficio.
3.3.1. L'appellante ha depositato un'ulteriore memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e riservandosi di replicare alle difese del Comune.
3.4. Si è costituito in giudizio il Comune di Pomezia, depositando di seguito memoria con cui ha eccepito, in rito, la mancanza di una puntuale ed effettiva censura dei motivi N. 07662/2023 REG.RIC.
di rigetto dell'impugnazione dell'ordine di demolizione, con il corollario che sarebbe venuto meno l'interesse di controparte a coltivare l'appello proposto (e ciò anche nella denegata ipotesi di riforma della sentenza quanto al capo che ha respinto l'impugnativa dell'autoannullamento); nel merito ha poi contestato le censure dedotte nell'appello, concludendo per il suo rigetto.
3.5. L'appellante ha replicato alla memoria del Comune, contestando anche il richiamo dallo stesso effettuato a un precedente giurisprudenziale di questo Consiglio
(Sez. II, 7 giugno 2024, n. 5131).
3.6. All'udienza pubblica del 18 novembre 2025 il Collegio, uditi i difensori presenti delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il Collegio ritiene di prescindere dall'esame dell'eccezione pregiudiziale di carenza di interesse alla coltivazione dell'appello, sollevata dal Comune, in ossequio al criterio della “ragione più liquida”, espressione dei principi di economia processuale che governano il processo amministrativo e che rappresentano a propria volta espressione del canone costituzionale del giusto processo (cfr., ex multis, C.d.S., A.P., 27 aprile
2015, n. 5; Sez. VII, 17 marzo 2025, n. 2183; id., 3 novembre 2022, n. 9596; Sez. III,
6 maggio 2021, n. 3534; Sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5891), attesa la complessiva infondatezza nel merito del gravame: ciò, poiché le censure dedotte nell'appello non valgono a contrastare l'iter argomentativo della sentenza di prime cure.
4.1. È anzitutto infondato il primo motivo di appello, con cui il sig. AL insiste sul vizio di mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento che inficerebbe il provvedimento di annullamento in autotutela, essendo pacifico che la comunicazione in questione è stata effettuata dal Comune a un indirizzo sbagliato. A nulla varrebbe in contrario la circostanza – valorizzata dal T.A.R. – che la comunicazione sia stata in ogni caso inviata (anche) al tecnico di fiducia del privato, poiché non vi sarebbe alcuna prova che il predetto tecnico (il quale si era occupato della pratica di condono) fosse a quell'epoca da lui ancora incaricato di occuparsene. L'appellante nega l'applicabilità N. 07662/2023 REG.RIC.
al caso che lo riguarda dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, perché questa disposizione ha ad oggetto il caso in cui la comunicazione sia in toto mancata, mentre nella vicenda ora in esame la P.A. avrebbe inteso dare notizia all'interessato dell'avvio del procedimento, però non tramite la comunicazione “personale” prescritta dall'art. 8 della l. n. 241/1990: il T.A.R., inoltre, nel richiamare il citato art. 21-octies, avrebbe invertito l'onere probatorio ivi previsto, che sarebbe a carico non del privato, ma della
P.A., e non avrebbe considerato la natura discrezionale dell'annullamento d'ufficio.
Ove poi venga in rilievo la lottizzazione abusiva, come ritenuto dal primo giudice, il confronto procedimentale sarebbe, secondo la giurisprudenza, necessario, in virtù sia della complessità degli accertamenti, sia della gravità degli effetti.
4.1. In contrario, tuttavia, è dirimente la circostanza, già evidenziata dal T.A.R., che il ricorrente non indica in alcun modo quali siano gli elementi utili alla decisione che il suo dante causa avrebbe potuto apportare in sede di partecipazione procedimentale nell'ipotesi in cui la comunicazione di avvio del procedimento gli fosse pervenuta (cfr.
C.d.S., Sez. VII, 5 marzo 2024, n. 2152), ad es. in ordine alla ricostruzione dei fatti o all'interpretazione corretta delle norme da applicare (C.d.S., Sez. III, 11 luglio 2025,
n. 6080; Sez. VI, 1° marzo 2018, n. 1269). Vero è, infatti, che la sanatoria processuale ex art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della l. n. 241/1990 postula, per gli atti discrezionali, la mancanza di alternative rispetto alla determinazione finale assunta, onerando la P.A. della relativa prova: ma detta prova può ricavarsi anche dalla mancata prospettazione ad opera della parte ricorrente di possibili alternative, nonché dalla carenza di elementi in tal senso.
4.2. Inoltre, nel caso di specie la prova che il provvedimento di autoannullamento non potesse che avere quel contenuto il Comune l'ha data nel momento in cui ha indicato le molteplici e gravi discordanze tra quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza di condono e quanto accertato dal medesimo Comune nella relazione di sopralluogo e accertamento tecnico del 31 maggio 2007. Invero, nella fattispecie per cui è causa gli N. 07662/2023 REG.RIC.
interventi realizzati, diversamente da quanto dichiarato nell'istanza di condono, non si sono limitati al mutamento di destinazione d'uso del fabbricato rurale a suo tempo assentito, ma hanno determinato la creazione di volumi e superfici per edificare una serie di villini, attraverso il successivo frazionamento. Nella suindicata relazione di sopralluogo si precisa che la sanatoria è stata rilasciata per una tipologia di abusi (ai sensi dell'allegato n. 1 al d.l. n. 269/2003) diversa da quella dichiarata dal privato nella relativa istanza e tale profilo (in ordine al quale l'appellante non svolge contestazioni che vadano ad infirmare i presupposti dell'annullamento d'ufficio della sanatoria) dà la conferma del carattere sostanziale degli abusi accertati.
4.3. In aggiunta, deve rilevarsi che il preteso vizio della comunicazione dell'avvio del procedimento di autotutela sotto i due profili visti (invio a un indirizzo non riferibile al sig. NR AL e invio a un tecnico di cui non vi è prova che avesse all'epoca un rapporto di prestazione d'opera con lo stesso) non ha comunque impedito al citato de cuius di chiedere il riesame: la relativa istanza è stata, infatti, rigettata dal Comune nell'ordinanza n. 8/2008, che ha contestualmente ingiunto la rimozione degli abusi.
Ne discende che, in base alla generale regola sulle notificazioni dettata dall'art. 156, terzo comma, c.p.c., essendo stato raggiunto lo scopo della comunicazione, ogni sua eventuale invalidità risulta sanata (per la differenza tra tale regola e quella, parallela ma distinta, dell'art. 21-octies, comma 2, cit., cfr., con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento, C.d.S., Sez. IV, 1° aprile 2025, n. 2754).
4.4. Per tutti gli elementi esposti, dunque, deve ritenersi che la censura incentrata sul vizio formale di mancata partecipazione non presenti nessuna utilità per il privato, non avendo quest'ultimo dato conto di poter apportare alcun contributo alla completezza dell'istruttoria procedimentale e non essendogli stato comunque impedito di chiedere il riesame, cosicché la sua formulazione non supera il livello di una finalità meramente dilatoria e la stessa non può essere accolta. N. 07662/2023 REG.RIC.
4.5. Per le medesime ragioni, vanno disattese anche le censure dedotte con il secondo motivo di appello, volte a contestare il mancato accoglimento del motivo aggiunto formulato avverso l'ordinanza di demolizione, per avere questa rigettato la richiesta di riesame della concessione in sanatoria annullata assumendo la regolarità delle notifiche degli atti relativi al procedimento in autotutela e la mancata proposizione di ricorsi giurisdizionali.
5. Venendo al terzo motivo di appello, avente a oggetto, come si è già visto, l'omessa indicazione nel provvedimento di annullamento in autotutela del permesso in sanatoria delle ragioni di interesse pubblico per la sua adozione, e la mancata ponderazione di dette ragioni con l'interesse del privato alla conservazione del permesso, in contrario
è decisiva la considerazione che l'autoannullamento è dipeso dall'accertamento che il privato aveva reso dichiarazioni non veritiere in ordine ai presupposti per ottenere la sanatoria.
5.1. L'appellante lamenta che il T.A.R., anziché limitarsi a verificare se la P.A. avesse valutato l'affidamento ingenerato nel privato (valutazione, la cui pretesa carenza era stata dedotta in ricorso), si sarebbe sostituito alla P.A. con il negare l'esistenza di un affidamento da tutelare: ma, in realtà, nella vicenda in esame non si rinviene nessuna sostituzione del giudice alla P.A., poiché il Comune, con il porre a fondamento del suo intervento in autotutela l'accertamento del carattere non veritiero delle dichiarazioni rese dal privato nell'istanza di condono, ha così implicitamente negato l'esistenza in capo al privato stesso di un affidamento da tutelare. E certamente nessun affidamento può essere riconosciuto a favore di chi renda dichiarazioni non veritiere.
5.2. Invero, l'indicazione nella domanda di condono di un abuso diverso da quello in effetti compiuto vale ad escludere qualsiasi affidamento del privato alla conservazione dell'opera per come realizzata, difettando in radice l'esigenza di comparare l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia con qualunque interesse privato alla conservazione dell'abuso. N. 07662/2023 REG.RIC.
5.3. Al riguardo sono eloquenti le indicazioni fornite dall'Adunanza Plenaria di questo
Consiglio nella decisione n. 8 del 17 ottobre 2017, lì dove si afferma (al parag. 11) che
“l'onere motivazionale richiesto all'amministrazione in sede di adozione dell'atto di ritiro risulterà altresì agevolato nelle ipotesi in cui la non veritiera prospettazione dei fatti rilevanti da parte del soggetto interessato abbia sortito un rilievo determinante per l'adozione dell'atto illegittimo. Se infatti è vero in via generale che il potere della
P.A. di annullare in via di autotutela un atto amministrativo illegittimo incontra un limite generale nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento comunque ingenerato dall'iniziale adozione dell'atto (i quali plasmano il conseguente obbligo motivazionale), è parimenti vero che le medesime esigenze di tutela non possono dirsi sussistenti qualora il contegno del privato abbia consapevolmente determinato una situazione di affidamento non legittimo. In tali casi
l'amministrazione potrà legittimamente fondare l'annullamento in autotutela sulla rilevata non veridicità delle circostanze a suo tempo prospettate dal soggetto interessato, in capo al quale non sarà configurabile una posizione di affidamento legittimo da valutare in relazione al concomitante interesse pubblico”.
5.4. Per tali ragioni – conclude la Plenaria – non può affermarsi la sussistenza di un affidamento legittimo e incolpevole al mantenimento dello status quo ante in capo al soggetto il quale abbia determinato, attraverso la non veritiera prospettazione delle circostanze rilevanti, l'adozione di un atto illegittimo a sé favorevole.
6. Infine, è infondato il quarto motivo, mediante cui l'appellante si duole del mancato accoglimento della censura di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di autoannullamento, poiché questo avrebbe assunto a presupposto le discordanze e le dichiarazioni non veritiere rese dal privato, che sarebbero attinenti alla tipologia di abuso dichiarato, e non – come erroneamente ritenuto dalla sentenza – la circostanza che nel caso di specie si sarebbe concretizzata una lottizzazione abusiva. Senonché, a confutazione della doglianza è d'uopo richiamare quanto già visto sopra in ordine al N. 07662/2023 REG.RIC.
contenuto della relazione comunale del 31 maggio 2007, la quale enuclea una serie di ragioni generali per l'intervento in autotutela e di ragioni specifiche attinenti all'unità immobiliare per cui è causa (la n. 4): orbene, tra le ragioni generali (afferenti a tutte le pratiche di condono presentate dal privato) rientra il fatto che l'intervento edilizio si è basato su una serie di frazionamenti di terreni, i quali hanno determinato una vera e propria lottizzazione abusiva.
6.1. Il riferimento della sentenza gravata alla lottizzazione abusiva non è dunque altro che l'indicazione di una delle plurime motivazioni che sorreggono il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso in sanatoria: e a tale annullamento, quale provvedimento c.d. plurimotivato, si applica il consolidato indirizzo secondo cui la legittimità di una sola delle motivazioni poste a fondamento di un provvedimento c.d. plurimotivato è idonea a sorreggerne il contenuto ed a precludere l'accoglimento del gravame, atteso che l'eventuale illegittimità degli altri profili motivazionali non può comunque portare al suo annullamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 6 agosto 2025,
n. 6965; id., 23 luglio 2025, n. 6550; id., 10 ottobre 2023, n. 8843; Sez. VI, 4 agosto
2025, n. 6878; id., 12 ottobre 2022, n. 8718; Sez. IV, 18 luglio 2025, n. 6373; id., 11 ottobre 2019, n. 6928; Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5715; id., 3 marzo 2022, n. 1529; Sez.
III, 27 maggio 2025, n. 4601; id., 17 aprile 2024, n. 3480; Sez. II, 9 aprile 2025, n.
2999; id., 18 febbraio 2020, n. 1240).
7. In definitiva, l'appello è nel suo complesso infondato e deve perciò essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del Comune di Pomezia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 07662/2023 REG.RIC.
Condanna l'appellante a rifondere al Comune di Pomezia le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RO CH, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis RO CH
IL SEGRETARIO N. 07662/2023 REG.RIC.