Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2025, proposto da
CE GA, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Comune di Roccaraso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso di cui alla nota prot. n. 1422 del 3 febbraio 2025 recante diniego dell’istanza di permesso di costruire acquisita al prot. comunale n. 1856 del 19 febbraio 2024 presentata dalla signora GA CE per la realizzazione di una autorimessa da destinare come pertinenza di una unità abitativa ai sensi della legge n. 122/89 "Tognoli", nell’area del Comune di Roccaraso meglio individuata catastalmente al Foglio 7, Mappale 450;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresa la nota comunale prot. n. 7109 del 1° luglio 2024 avente ad oggetto comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e la nota comunale prot. n. 1514 del 4 febbraio 2025 avente ad oggetto la richiesta di archiviazione della proposta di provvedimento prot. n. 8743 del 14.8.2024 di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccaraso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. SI LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 19 febbraio 2024 la signora CE GA, odierna ricorrente, ha richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 al Comune di Roccaraso, odierno resistente, il rilascio di un permesso di costruire per la “ costruzione di un garage a servizio dell’unità abitativa adiacente ”, con superficie pari a mq 143,5 e volumetria pari a mc 330,0, ricadente in zona “H6 - Territorio Boscato”, della Variante Generale al P.R.G., approvata con Deliberazione di C.C. n. 29 del 12 agosto 2021.
Il Comune di Roccaraso comunicava alla signora CE l’avvio del procedimento con nota prot. n. 2413 del 4 marzo 2024 e, poi, anche a seguito di interlocuzioni con la Provincia de L’Aquila, il predetto Comune emetteva preavviso di diniego con nota prot. n. 7109 del 1° luglio 2024, richiamando il parere della Provincia de L’Aquila ed affermando che “- il garage da realizzare di circa mq 143,50 di superficie, ricade in zona “H6 – Territorio Boscato”, della Variante Generale al P.R.G. approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 12/08/2021, pubblicata sul BURAT Ordinario n.34 del 08/09/2021; - l’edificio a destinazione residenziale della stessa proprietà, in aderenza al quale il privato ha richiesto di realizzare il garage, ricade in zona “B4 – Tessuto di Frangia”; - l’istanza è stata presentata ai sensi della L. n.122/89 art.9; - sulla carta dei vincoli sopraordinati il garage di progetto ricade in zona “BOSCHI D.Lgs.42/2004 art. 142, comma1, lettera g) ”.
Precisato quanto sopra, il preavviso di diniego affermava poi che “ la facoltà di costruire parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall’articolo 9, comma 1, della legge 122/89 Tognoli non consente di derogare alla legislazione ambientale e paesaggistica, né alla pianificazione sovraordinata, né alla legislazione regionale” su aree con vincolo di inedificabilità imposto da strumenti diversi e superiori rispetto alla pianificazione comunale poiché la deroga, prevista per strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, non è applicabile quando l’inedificabilità risulti imposta da altra fonte normativa o da piani sovraordinati (e.g. L.R. 58/2023, d.lgs. 42/2004, Piano territoriale di coordinamento provinciale), nei confronti dei quali il piano regolatore ha carattere meramente ricognitivo. ”.
Ricevuto tale comunicazione la signora CE GA inviava in data 10 luglio 2024 propria memoria in cui affermava che “ giammai potrebbe risultare ostativo al rilascio del titolo edilizio richiesto il mero fatto che l’intervento previsto ricada in zona di PRG “H6 - Territorio boscato”, atteso che è lo stesso invocato art. 9, comma 1, della l. n. 122/1989 a prevedere che i proprietari di immobili possano realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti ”.
Affermato quanto sopra parte ricorrente contestava poi che l’area oggetto di intervento rientrasse in zona inedificabile secondo il PCTP di L’Aquila, secondo la nuova legge urbanistica regionale n. 56/2023 e secondo il D.Lgs. n. 42/2004.
Con nota n. 8743 del 14 agosto 2024, inviata alla competente Soprintendenza, il Comune di Roccaraso ha chiesto alla stessa di pronunciarsi sulla proposta di rilascio di autorizzazione paesaggistica, specificando altresì che era in corso “ la verifica sulla conformità del progetto presentato rispetto allo strumento urbanistico vigente ed ai suddetti vincoli sovraordinati ”.
La verifica del Comune di Roccaraso si concludeva in senso negativo e lo stesso emetteva, in data 3 febbraio 2025, il provvedimento di diniego prot. n. 1422, di cui in epigrafe, con cui rigettava la richiesta della signora CE con la seguente motivazione: “ - il progetto per la “Costruzione di un garage a servizio di una abitazione adiacente” ai sensi della Legge 122/89 “Tognoli”, in Roccaraso in Pineta Vittoria, al terreno individuato in Catasto al Foglio 7, Mappale 540, prevede la realizzazione di una autorimessa fuori terra, ovvero non completamente interrata nel sottosuolo, in contrasto con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della Legge n.122/89 “Tognoli” che recita: …….Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. ……”. Pertanto, nel rispetto della Legge 122/89, essendo la costruzione dell’autorimessa prevista fuori terra non può essere autorizzata; - il terreno identificato catastalmente al foglio n. 7 mappale n. 540 interessato dal progetto presentato risulta ricadere nella Zona “H6” Territorio Boscato del vigente P.R.G. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12/08/2021. Pertanto, nel rispetto del P.R.G. vigente, essendo la costruzione dell’autorimessa prevista su di un’area ricadente in Zona “H6” (area non edificabile) la stessa non può essere autorizzata”. ”.
Da ultimo, poi, il Comune di Roccaraso adottava anche la nota prot. n. 1514 del 4 febbraio 2025, con la quale richiedeva alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo “ di procedere con l’archiviazione della Proposta di provvedimento inviata con protocollo n. 8743/2024 ”.
Avverso il sopra menzionato diniego ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11 aprile 2025, la signora CE GA, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:
- Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, anche in relazione all’art. 9 della l. n. 122/1989. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento; ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Costituzione.
Si è costituito in giudizio, in data 16 aprile 2025, il Comune di Roccaraso chiedendo la reiezione del ricorso con articolata memoria.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23 aprile 2025 è stata emessa l’ordinanza n. 94/2025 con cui, preso atto della complessità delle questioni, è stata fissata la trattazione del merito all’udienza pubblica del 9 luglio 2025.
Le parti hanno poi depositato relative memorie e, infine, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
2. - Con l’unico, articolato motivo di ricorso parte ricorrente ha formulato diverse censure avverso il provvedimento di diniego impugnato.
2.1.1. - Con una prima censura dell’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce che “ Con l’impugnato provvedimento di diniego il Comune di Roccaraso ha respinto l’istanza di permesso di costruire opponendo - quale “motivazione” inedita rispetto a quella opposta ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e mai sollevata nel corso dell’istruttoria procedimentale - che il progetto “prevede la realizzazione di una autorimessa fuori terra, ovvero non completamente interrata nel sottosuolo, in contrasto con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della Legge n. 122/89”. ”
Ciò premesso, parte ricorrente afferma poi che “ Al riguardo, giova innanzitutto osservare che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che, “sebbene non sia richiesto un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre tuttavia che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione o art. 10-bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove” (Cons. Stato, Sez. IV, 27.6.2023, n. 6279)… Ebbene, il suddetto rilievo ostativo riferito alle caratteristiche della autorimessa da realizzare (e segnatamente al fatto che la stessa risulterebbe non interrata) non risulta oggetto di contestazione nella comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis (cfr. doc. 3) né tantomeno è mai emerso nel corso della istruttoria della procedura, con tutto quel che già se ne coglie in relazione alla illegittimità del provvedimento di diniego laddove motivato con riferimento a detto inopinato rilievo ostativo. ”.
2.1.2. - La censura è infondata.
Il Collegio osserva come nella presente vicenda si discute del preavviso di diniego rispetto all’istanza di permesso di costruire presentata dalla signora CE ai sensi della legge n. 122/1989 e tale circostanza risulta dirimente in quanto rispetto all’atto richiesto (permesso di costruire) non vi è discrezionalità da parte del Comune di Roccaraso trattandosi di atto vincolato e, dunque, non vi è una violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 in accordo a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza relativa al predetto articolo 10-bis secondo cui “ In ogni caso - e la circostanza è, di per se, dirimente - in base al tenore testuale del novellato comma 2 cit., emerge che: a) è sottratto al divieto di non annullabilità degli atti amministrativi affetti da vizi formali il solo vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto (di cui al più volte menzionato art. 10 bis), relativo a provvedimenti espressione di esercizio discrezionale della funzione pubblica; b) soggiace al divieto di non annullabilità il provvedimento che, pur non preceduto dal preavviso di rigetto, abbia, ex ante, natura vincolata come tendenzialmente accade per il permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2965 del 2021 e n. 2366 del 2018, nonché sez. VI, n. 6265 del 2018). ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 6715/2023).
2.2.1. - Con una seconda censura dell’unico motivo di ricorso parte ricorrente censura la parte della motivazione relativa al fatto che la rimessa non sarebbe completamente interrata come richiesto dalla legge n. 122/89 affermando che “ l’autorimessa dovrà essere realizzata in area adiacente all’unità abitativa della ricorrente, già oggetto di uno scavo di epoca remota da parte della precedente proprietà (v. pure documentazione fotografica dell’area negli anni sub doc. 9), in modo da risultare integralmente interrata siccome al di sotto dell’originario piano di campagna; in particolare, detta condizione non è prodotta da movimenti di terreno artificiosamente messi in opera per far risultare interrate le pareti al contorno della costruzione, ma viceversa “è determinata dall’andamento naturale del profilo del terreno che, seppur manomesso in epoca remota, in sede di costruzione viene naturalmente assecondato e semmai ripristinato, ma non alterato” (v. pag. 6 della relazione tecnica e allegata documentazione grafica e fotografica sub doc. 1). Di tanto, del resto, risulta(va) essere ben a conoscenza anche il Comune di Roccaraso che, nella proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui nota prot. n. 8743 del 14.8.2024…, dà compiutamente atto della circostanza che “la particella n. 540 oggetto di intervento, originariamente scoscesa, risulta allo stato attuale già parzialmente scavata” e che, per l’effetto, una porzione del garage risulta “da realizzarsi al disotto dell’originario piano di campagna della particella n. 540, a ridosso della parte già scavata in passato ”.
2.2.2. - La censura è infondata.
Il Collegio rileva, in via preliminare, che nell’attuale situazione di fatto dei luoghi l’autorimessa non risulta essere interrata, come si evince anche dal progetto che prevede la realizzazione di un terrazzo di copertura sopra la predetta autorimessa che, dunque, con tutta evidenza non risulta interrata rispetto all’attuale situazione.
Ciò premesso, va evidenziato che parte ricorrente sostiene che l’autorimessa si collocherebbe al di sotto dell’originario piano di campagna, atteso che l’area interessata dall’autorimessa risulta essere stata oggetto di un precedente scavo che ha modificato l’originario piano di campagna, e dunque il requisito dell’interramento richiesto dalla legge n. 122/89 sarebbe rispettato rispetto all’originario stato dei luoghi.
Su tale punto, però, il Collegio osserva che la tesi di parte ricorrente risulta non provata atteso che la stessa ha semplicemente prodotto schede tecniche riportando un supposto profilo originario ante scavo senza, però, provare lo stesso, risultando la scheda presentata una mera ipotesi non comprovata.
Sul punto risultano dunque condivisibili le argomentazioni di parte resistente secondo cui “ Nel caso di specie, come anticipato, non risulta alcuna documentazione che comprovi l’andamento naturale del terreno preesistente, per cui, tenendo in considerazione lo stato attuale della particella, risulta evidente che la nuova costruzione venga a configurarsi come un piano fuori terra e non come una costruzione completamente interrata nel sottosuolo, come invece richiesto dall’art. 9, co. 1, l. n. 122/1989. ”.
Inoltre il Collegio osserva che non risulta fondata l’osservazione di parte ricorrente sopra riportata secondo cui della circostanza che l’autorimessa fosse al di sotto dell’originario piano di campagna “…risulta(va) essere ben a conoscenza anche il Comune di Roccaraso che, nella proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui nota prot. n. 8743 del 14.8.2024…dà compiutamente atto della circostanza ”.
Al riguardo, difatti, il Collegio rileva che il Comune di Roccaraso ha testualmente affermato nella richiamata richiesta di autorizzazione paesaggistica inviata alla competente Soprintendenza che “ una porzione del garage risulta da realizzarsi al disotto dell’originario piano di campagna della particella n. 540, a ridosso della parte già scavata in passato; ” e, dunque, il predetto Comune ha preso posizione su tale punto (posizione del garage rispetto all’originario piano di campagna) in maniera opposta rispetto a quanto sostenuto da parte ricorrente affermando che l’autorimessa di che trattasi si pone solo in parte al di sotto dell’originario piano di campagna e, dunque, la stessa non risulta completamente interrata ma solo seminterrata rispetto a tale piano e, pertanto, non ha i requisiti richiesti dall’art. 9 della legge n. 122/1989 il quale consente la realizzazione di autorimesse nel sottosuolo delle aree urbane in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.
2.3.1. - Statuito quanto sopra, il Collegio rileva che il provvedimento di diniego impugnato è atto plurimotivato e, dunque, ai fini del rigetto del ricorso, è sufficiente il rigetto delle sole censure opposte ad uno degli autonomi capi di motivazione che sorreggono il provvedimento, come avvenuto nei punti sopra esaminati con lo scrutinio delle censure rivolte avverso il capo della motivazione relativo al fatto che l’autorimessa non risulta interrata.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene comunque utile, per completezza d’esame, scrutinare anche la censura svolta da parte ricorrente avverso la seconda ragione posta alla base del provvedimento di diniego impugnato e relativa alla circostanza che il terreno dove deve sorgere l’autorimessa ricade in Zona “H6” Territorio boscato del vigente PRG che risulta essere area non edificabile e, dunque, tale circostanza impedirebbe la realizzazione dell’autorimessa.
Al riguardo parte ricorrente sostiene che “ la peculiare disciplina di cui all'art. 9, comma 1, della l. n. 122/1989 prevede che i proprietari di immobili possano realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, “anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti purché sia fatta salva la tutela dei corpi idrici ed i vincoli in materia paesaggistica ed ambientale” (v, sul punto, tra le tante Cons. Stato, Sez. IV, 3.2.2020, n. 847); sicché una previsione di piano regolatore ostativa alla realizzazione di un intervento edilizio giammai potrebbe rilevare di per sé in senso ostativo all’ammissibilità dell’intervento laddove, come nella specie, ricorrano e siano invocati i presupposti di cui alla l. n. 122/1989. ”.
In particolare parte ricorrente sostiene che “ l’area di intervento si trova invero a confine tra la “Zona B4 – tessuto di frangia” (certamente edificabile, ove insiste per l’intero l’unità abitativa della ricorrente) e la “Zona H6 - territorio boscato” (in ipotesi inedificabile, secondo il PRG di Roccaraso); e ciò pur non presentando alcuna delle caratteristiche di tale ultima zona giacché, anche per effetto dello scavo risalente ad epoca remota (e certamente precedente all’approvazione del vigente PRG del 2021;…), viene in rilievo un’area completamente pianeggiante e priva di copertura boschiva e/o di alberature e vegetazione di sorta, peraltro già utilizzata per il parcheggio di autovetture, delimitata “da un muretto in blocchi di calcestruzzo avente altezza di circa 60 cm e a tergo del quale si delinea un profilo determinato dallo scavo, di epoca remota, che segue la pendenza naturale del terreno seppure a quota minore ed in maniera irregolare” (cfr. relazione tecnica e documentazione fotografica sub doc. 1, nonché documentazione fotografica sub doc. 9). Del resto, giova osservare come lo stesso PRG di Roccaraso individua la citata “Zona B4”, ove ricade l’abitazione della ricorrente e parte dell’adiacente area ove dovrebbe sorgere l’autorimessa, come zona che “comprende aree edificate di modesta estensione” e nella quale, tra gli usi consentiti, è ammessa proprio la realizzazione di “Abitazioni monofamiliari e plurifamiliari, compresi spazi di pertinenza delle abitazioni (soffitte, cantine, autorimesse, ecc.), e attrezzature di uso comune (sale condominiali, ecc.)” (cfr. art. 6.4.6 del vigente PRG sub doc. 11). Di qui è agevole concludere che il progetto in questione si inserisce sicuramente in area urbana, con la conseguenza che deve trovare applicazione la deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi prevista dall’art. 9 della legge n. 122/1989 proprio perché, nella specie, il contesto di riferimento del progetto in esame risponde obiettivamente alla superiore finalità pubblicistica della c.d. Legge Tognoli. ”.
2.3.2. - La censura è infondata.
Il Collegio rileva che è acclarato che l’area dove deve sorgere l’autorimessa è sita in Zona “H6” – Territorio boscato del vigente PRG del Comune di Roccaraso che non prevede la possibilità di edificazione e tale prescrizione urbanistica non è superabile e non può essere derogata atteso che l’istanza di permesso di costruire di parte ricorrente è stata formulata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122/89 che prevede la possibilità di realizzazione di parcheggi “ da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti ” ma ciò solo in aree urbane mentre l’area di che trattasi, con ogni evidenza, non è area urbana ma extraurbana.
Sul punto il Collegio rileva che la zona di che trattasi (si ribadisce, Zona “H6” Territorio boscato) viene disciplinata dalle NTA del Comune di Roccaraso nella seguente maniera: “ La zona “H6 Territorio Boscato” include tutto il territorio boscato inteso e considerato come un ecosistema completo, e cioè come una formazione vegetale che comprende gli alberi di una sola o più specie, gli arbusti, le piante erbacee, le crittogame, le foglie morte e gli altri detriti vegetali ed animali, nonché la fauna e microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio boscato stesso. Include pertanto anche le aree limitrofe tipizzanti la zona ritenute idonee per la salvaguardia e l'ampliamento del bosco. ”.
Per tali zone le predette NTA consentono solamente il seguente uso: “ Uso primario: agricolo, forestale e pascolivo: - interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, riforestazione, - difesa del suolo; - Interventi di forestazione volti alla difesa idrogeologica del suolo; - interventi volti alla forestazione produttiva e al taglio colturale; - interventi per la realizzazione di ricoveri precari ”.
Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che la zona H6 deve ritenersi zona non urbana con destinazione ad uso agricolo e dunque nella stessa non può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 9 della legge n. 122/89 che prevede la deroga agli strumenti urbanistici vigenti per le sole zone urbane come stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ Il Comune di Livigno deduce che, sebbene la normativa nazionale (art. 9 L. n. 122/1989) e quella regionale (art. 66 L.R. 12/2005) consentano la realizzazione di autorimesse pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, ciò non sarebbe possibile quanto alle aree agricole. L’argomentazione coglie nel segno. L’art. 9, c.1, l. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), recante le “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale”, prevede che: “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente”. La giurisprudenza afferma che i parcheggi disciplinati dalla normativa suddetta possono essere realizzati solamente all’interno delle aree urbane, ribadendo che allorquando trattasi, come nella specie, di intervento in zona agricola non è applicabile la normativa della cosiddetta “legge Tognoli”, che consente la realizzazione di autorimesse nel sottosuolo anche in deroga gli strumenti urbanistici, essendo questa consentita solo nelle zone residenziali, e ciò a prescindere dall’ulteriore considerazione postulante l’esclusione della deroga in presenza di vincoli ambientali (cfr. Cons. St., sez. V, 11.11.2004, n. 7324). Deve ritenersi, inoltre, che la disposizione di cui all’art. 9 L. 122/1989 vada considerata nell’ambito della disciplina complessiva dettata dalla L. 122/1989, in cui essa si inserisce. Tale legge appare inequivocabilmente deputata a dettare regole ed a disciplinare interventi relativi ai centri urbani, ed in particolare ai centri urbani afflitti da gravi problemi di traffico. La fonte legislativa, infatti, non si occupa soltanto dei parcheggi pertinenziali agli edifici, ma anche e soprattutto dei “programmi urbani dei parcheggi” e, in generale, delle “realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani, mediante la creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con i sistemi di trasporto collettivo”. Procedendo ad un’interpretazione logica e sistematica dell’art. 9, quindi, deve ritenersi che la disposizione in esame sia applicabile soltanto alle aree urbane e non a quelle agricole ed extraurbane in genere. In tal senso, peraltro, si è espressa la giurisprudenza di questo Consiglio: “La possibilità di realizzare parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, consentita dall’art. 9 l. n. 122 del 1989, costituisce disposizione di carattere eccezionale da interpretarsi nel suo significato strettamente letterale ed in considerazione delle finalità della legge nel cui contesto risulta inserita. Pertanto tale articolo è applicabile alla costruzione di spazi parcheggio nelle sole aree urbane, mentre la realizzazione di parcheggi in aree extraurbane resta soggetta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie necessitando della normale concessione edilizia” (cfr. Cons. St., sez. V, 11.11.2004, n. 7325). In conclusione, deve affermarsi che la facoltà di costruire autorimesse pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici è prevista dalla Legge Tognoli soltanto relativamente alle aree urbane. Al di fuori di tali aree, l’edificazione di parcheggi pertinenziali sarà comunque possibile, ma non potrà attuarsi nelle forme e nei modi di cui all’art. 9 L. 122/1989, rimanendo invece sottoposta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie. ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3566/2017).
La mancata applicazione della deroga agli strumenti urbanistici di cui all’art. 9 della legge n. 122/89 rende, dunque, pienamente legittima la motivazione del Comune di Roccaraso che ha affermato che per l’area di che trattasi non può essere autorizzata la richiesta autorimessa in quanto tale area ricade in Zona H6 che non prevede l’edificabilità.
Né, al riguardo, risulta fondato quanto affermato da parte ricorrente secondo cui “ L’indicazione dell’area urbana ricavabile dalla legge e dalla giurisprudenza di riferimento, peraltro, non ha una valenza urbanistica in senso tecnico sicché è ben possibile che, come nella specie, possa rinvenirsi in area urbana una minima porzione di terreno avente diversa destinazione urbanistica ma pur sempre inserita in (ovvero comunque immediatamente adiacente ad una) zona residenziale; senza che ciò possa logicamente far venire meno i presupposti applicativi della deroga prevista dalla legge n. 122/1989. D’altra parte, in tal senso, è sufficiente avere riguardo al contesto urbano, per l’appunto, nel quale si colloca l’intervento (v. documentazione planimetrica e fotografica pure allegata alla istanza di P.d.C. sub doc. 1) per avvedersi del fatto che, a prescindere dalla destinazione meramente cartolare “H6” riferibile al mappale in oggetto, l’area di intervento è certamente collocata in area urbana residenziale; ed anzi, è altresì emblematico osservare come per tutte le altre unità abitative collocate su Via Pineta Vittoria, a ridosso dell’area con la suddetta destinazione di PRG, il Comune di Roccaraso abbia assentito negli anni la realizzazione di autorimesse interrate e/o seminterrate (v. documentazione fotografica sub doc. 12), aventi le medesime caratteristiche dell’intervento in oggetto. Tanto più che, anche avuto riguardo ai criteri individuati dall’art. 40 della nuova legge urbanistica della Regione Abruzzo n. 58 del 20.12.2023 per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, non v’è dubbio che l’area di intervento sia da considerare a tutti gli effetti come zona urbana (e urbanizzata) trattandosi, come sopra visto, di area edificata con continuità a destinazione residenziale ”.
Rispetto a tale tesi risultano, invece, condivisibili le argomentazioni di segno opposto del Comune di Roccaraso secondo cui “ la definizione di area urbana è contenuta all’art. 6.2.3 delle N.T.A., ove si afferma che “Costituiscono aree urbane: - i centri abitati di cui al punto precedente” (a loro volta definiti come “un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”), nonché “- i centri edificati, ovvero le aree dotate di urbanizzazione primaria e delle opere di urbanizzazione secondaria necessarie al tipo d’insediamento; - aree di nuovo impianto previste dal PRG”…Si tratta di elementi che non si rinvengono nell’area di cui si discute. Invero, il fatto, evidenziato dalla ricorrente, per cui “viene in rilievo un’area completamente pianeggiante e priva di copertura boschiva e vegetazione di sorta” (cfr. pag. 8 ricorso, nonché pag. 12), non è elemento che può far propendere per il riconoscimento della natura urbana dell’area in questione, non rinvenendosi (e la ricorrente non dimostra il contrario) le opere che, ai sensi dell’art. 6.2.3 cit., la renderebbero tale. Né ha pregio il riferimento che l’area in questione sia “adiacente” all’area, posta in zona B4 in cui insiste l’abitazione della ricorrente (cfr. doc. n. 6), giacché il concetto di adiacenza non è idoneo a qualificarla di per sé come urbanizzata. ”.
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER ZI, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
SI LD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI LD | ER ZI |
IL SEGRETARIO