Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, al disposto dell'articolo 65 della Convenzione C.I.V., dell'articolo 66 della Convenzione C.I.M. e dell'articolo IV del Protocollo.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, al disposto dell'articolo 65 della Convenzione C.I.V., dell'articolo 66 della Convenzione C.I.M. e dell'articolo IV del Protocollo.