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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9236 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30795/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30795/2025 tra
Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_1
con l'avv. GANDOLFI CRISTINA Parte_2
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al dott. NT MA, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Valentina Farenga in sostituzione dell'avv. GANDOLFI CRISTINA, la quale chiede dichiararsi la contumacia della resistente e l'autorizzazione alle precisazione conclusioni e alla discussione orale della causa per parte convenuta nessuno compare E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1 Il Giudice dichiara la contumacia di ed invita a precisare le conclusioni. Controparte_1 L'avv. Farenga si riporta agli atti ed evidenzia che il credito è aumentato ed ammonta ad € 15.972,00 come da foglio di PC e procede alla discussione orale. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NT MA
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NT MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30795 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_3 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Cristina Gandolfi Fusani e Mario Fusani;
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 58/B;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dovuta all'esclusione di
dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, condannare la medesima all'immediato Controparte_1
rilascio dell'alloggio sociale n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché della cantina
n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché del box n. 644 sito, in Via Verdi n. 58/b,
20021 TE (MI).
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di e per l'effetto condannare la medesima Controparte_1
al pagamento dei canoni ed al rimborso delle spese accessorie per la somma, ad oggi, di € 15.972,00,
pagina 2 di 5 oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio, unitamente a interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Per la resistente: non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La premesso che con atto di assegnazione in godimento di Parte_3
alloggio sociale del 20.09.2023, assegnava a l'alloggio n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b, Controparte_1
20021 TE (MI), nonché la cantina n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché il box n. 644 sito, in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), per un canone annuo di € 5.383,25, oltre alle spese tutte di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni eventuale onere fiscale, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, che l'assegnataria si era resa morosa dal 15.01.2024, che in data 27.01.2025 aveva diffidato la socia ad adempiere, senza esito, che in data 05.03.2025 aveva deliberato l'esclusione della socia dalla per violazione dell'art 11 dello Statuto Sociale, Parte_1
che in data 07.03.2025 le aveva comunicato l'esclusione e, in ossequio all'art. 17 del Regolamento
Sociale, intimato la restituzione degli immobili entro e non oltre il 05.06.2025, che la delibera era diventata definitiva in difetto di impugnativa entro il termine di sessanta 60 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, con conseguente scioglimento del rapporto sociale e risoluzione di diritto di tutti i rapporti mutualistici tra la socia e la che la morosità ammontava ad € Parte_1
14.221,00 al 15.07.2025, che continuava ad occupare l'alloggio sociale senza titolo, Controparte_1
chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dovuta all'esclusione della dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, di condannare la medesima all'immediato CP_1
rilascio dell'alloggio sociale n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché della cantina n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché del box n. 644 sito, in Via Verdi n. 58/b,
20021 TE (MI), di accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto di CP_1
condannare la medesima al pagamento dei canoni ed al rimborso delle spese accessorie per la somma, ad oggi, di € 14.221,00, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio, unitamente a interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
restava contumace. Controparte_1
pagina 3 di 5 All'udienza del 02.12.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di socia di per effetto dell'atto del Controparte_1
20.09.2023 di assegnazione in godimento dell'alloggio n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE
(MI), nonché della cantina n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI) e del box n. 644 sito, in
Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), che prevedeva il pagamento di un canone annuo di € 5.383,25, oltre spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni eventuale onere fiscale, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, come risulta dalla documentazione allegata che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, dev'essere accolta la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 11 lettera c) dello
Statuto sociale in virtù del quale il mancato pagamento dei canoni di godimento e delle spese accessorie previste dagli art. 26 e 28 del Regolamento è causa di esclusione dalla Cooperativa, nonché di condanna al rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 17 del regolamento, in base al quale l'assegnatario che perde la qualifica di socio nei casi contemplati dall'art. 11 dello statuto sociale, decade dal diritto di godere dell'alloggio sociale e di eventuali pertinenze, che dovrà lasciare libero entro tre mesi dalla delibera di esclusione, nonché di pagamento della somma azionata per i ratei maturati, pari complessivamente ad € 15.972,00 all'attualità, oltre interessi in misura legale.
Al riguardo va infatti osservato che la Cooperativa ha prodotto la delibera di esclusione del
05.03.2025, ed ha dimostrato di avere comunicato la delibera di esclusione da socio e revoca di assegnazione alloggio in godimento in data 07.03.2025 mediante produzione della raccomandata A.R. notificata per compiuta giacenza, mentre la resistente non si è costituita in giudizio né si è presentata, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere impugnato la delibera resa né di avere corrisposto i canoni e le spese maturate, pur essendo gravata dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
Da ultimo, dev'essere disattesa la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi maturandi sino all'effettivo rilascio degli immobili, difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di pagina 4 di 5 inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c. che configura una delle ipotesi eccezionali delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda per l'effetto dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto dovuta all'esclusione di dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, Controparte_1
condanna la resistente all'immediato rilascio dell'alloggio sociale n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b,
20021 TE (MI), nonché della cantina n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché del box n. 644 sito, in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI);
- Dichiarare l'inadempimento di e per l'effetto la condanna al pagamento dei Controparte_1
canoni ed al rimborso delle spese accessorie per la somma di € 15.972,00 all'attualità, oltre interessi in misura legale ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 281,99 per esborsi ed €
2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 02 dicembre 2025
Il giudice
NT MA
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30795/2025 tra
Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_1
con l'avv. GANDOLFI CRISTINA Parte_2
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi al dott. NT MA, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Valentina Farenga in sostituzione dell'avv. GANDOLFI CRISTINA, la quale chiede dichiararsi la contumacia della resistente e l'autorizzazione alle precisazione conclusioni e alla discussione orale della causa per parte convenuta nessuno compare E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1 Il Giudice dichiara la contumacia di ed invita a precisare le conclusioni. Controparte_1 L'avv. Farenga si riporta agli atti ed evidenzia che il credito è aumentato ed ammonta ad € 15.972,00 come da foglio di PC e procede alla discussione orale. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NT MA
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NT MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30795 del R.G.A.C. dell'anno 2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_3 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Cristina Gandolfi Fusani e Mario Fusani;
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 58/B;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contrattuale, rilascio immobile e pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
- Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dovuta all'esclusione di
dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, condannare la medesima all'immediato Controparte_1
rilascio dell'alloggio sociale n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché della cantina
n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché del box n. 644 sito, in Via Verdi n. 58/b,
20021 TE (MI).
- Accertare e dichiarare l'inadempimento di e per l'effetto condannare la medesima Controparte_1
al pagamento dei canoni ed al rimborso delle spese accessorie per la somma, ad oggi, di € 15.972,00,
pagina 2 di 5 oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio, unitamente a interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Per la resistente: non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La premesso che con atto di assegnazione in godimento di Parte_3
alloggio sociale del 20.09.2023, assegnava a l'alloggio n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b, Controparte_1
20021 TE (MI), nonché la cantina n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché il box n. 644 sito, in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), per un canone annuo di € 5.383,25, oltre alle spese tutte di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni eventuale onere fiscale, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, che l'assegnataria si era resa morosa dal 15.01.2024, che in data 27.01.2025 aveva diffidato la socia ad adempiere, senza esito, che in data 05.03.2025 aveva deliberato l'esclusione della socia dalla per violazione dell'art 11 dello Statuto Sociale, Parte_1
che in data 07.03.2025 le aveva comunicato l'esclusione e, in ossequio all'art. 17 del Regolamento
Sociale, intimato la restituzione degli immobili entro e non oltre il 05.06.2025, che la delibera era diventata definitiva in difetto di impugnativa entro il termine di sessanta 60 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, con conseguente scioglimento del rapporto sociale e risoluzione di diritto di tutti i rapporti mutualistici tra la socia e la che la morosità ammontava ad € Parte_1
14.221,00 al 15.07.2025, che continuava ad occupare l'alloggio sociale senza titolo, Controparte_1
chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto dovuta all'esclusione della dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, di condannare la medesima all'immediato CP_1
rilascio dell'alloggio sociale n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché della cantina n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché del box n. 644 sito, in Via Verdi n. 58/b,
20021 TE (MI), di accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto di CP_1
condannare la medesima al pagamento dei canoni ed al rimborso delle spese accessorie per la somma, ad oggi, di € 14.221,00, oltre a quelli maturandi fino all'effettivo rilascio, unitamente a interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
restava contumace. Controparte_1
pagina 3 di 5 All'udienza del 02.12.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa il giudice pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata per quanto di ragione e dev'essere pertanto accolta nei modi e nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità di socia di per effetto dell'atto del Controparte_1
20.09.2023 di assegnazione in godimento dell'alloggio n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE
(MI), nonché della cantina n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI) e del box n. 644 sito, in
Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), che prevedeva il pagamento di un canone annuo di € 5.383,25, oltre spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni eventuale onere fiscale, da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate, come risulta dalla documentazione allegata che riscontra tali circostanze.
Tanto premesso, dev'essere accolta la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 11 lettera c) dello
Statuto sociale in virtù del quale il mancato pagamento dei canoni di godimento e delle spese accessorie previste dagli art. 26 e 28 del Regolamento è causa di esclusione dalla Cooperativa, nonché di condanna al rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 17 del regolamento, in base al quale l'assegnatario che perde la qualifica di socio nei casi contemplati dall'art. 11 dello statuto sociale, decade dal diritto di godere dell'alloggio sociale e di eventuali pertinenze, che dovrà lasciare libero entro tre mesi dalla delibera di esclusione, nonché di pagamento della somma azionata per i ratei maturati, pari complessivamente ad € 15.972,00 all'attualità, oltre interessi in misura legale.
Al riguardo va infatti osservato che la Cooperativa ha prodotto la delibera di esclusione del
05.03.2025, ed ha dimostrato di avere comunicato la delibera di esclusione da socio e revoca di assegnazione alloggio in godimento in data 07.03.2025 mediante produzione della raccomandata A.R. notificata per compiuta giacenza, mentre la resistente non si è costituita in giudizio né si è presentata, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere impugnato la delibera resa né di avere corrisposto i canoni e le spese maturate, pur essendo gravata dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
Da ultimo, dev'essere disattesa la domanda di condanna al pagamento degli ulteriori importi maturandi sino all'effettivo rilascio degli immobili, difettando l'attualità dell'interesse ad agire, trattandosi di pagina 4 di 5 inammissibile condanna in futuro in relazione alla quale non è applicabile l'art. 664 c.p.c. che configura una delle ipotesi eccezionali delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda per l'effetto dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto dovuta all'esclusione di dalla Cooperativa ricorrente e, per l'effetto, Controparte_1
condanna la resistente all'immediato rilascio dell'alloggio sociale n. 44 sito in Via Verdi n. 58/b,
20021 TE (MI), nonché della cantina n. 944, sita in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI), nonché del box n. 644 sito, in Via Verdi n. 58/b, 20021 TE (MI);
- Dichiarare l'inadempimento di e per l'effetto la condanna al pagamento dei Controparte_1
canoni ed al rimborso delle spese accessorie per la somma di € 15.972,00 all'attualità, oltre interessi in misura legale ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 281,99 per esborsi ed €
2.547,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 02 dicembre 2025
Il giudice
NT MA
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