Rigetto
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/07/2025, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05715/2025REG.PROV.COLL.
N. 03266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2024, proposto da
Santa Maria Life Style s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Consolazio e Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5638/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Andrea Di Lieto e Maria Imparato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Santa Maria Life Style s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania avverso il provvedimento prot. 2020.0166052 del 17.3.2020 del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, con il quale era stato negato lo scorrimento della graduatoria approvata col decreto del Dirigente del Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche della Regione Campania riguardante la Misura 4.5 – POR Campania 2000/2006.
Con decreto n. 375 del 2009, era stata approvata la graduatoria riformulata dei progetti ammissibili e gli elenchi dei progetti esclusi, relativa alla procedura concorsuale riguardante la Misura 4.5 – POR Campania 2000/2006 di cui al DD n. 63/2006, pubblicato sul BURC n. 24 del 29.5.2006.
Il competente Ufficio regionale aveva iniziato nel 2013 a dare attuazione alla suddetta procedura selettiva fino al limite della copertura economica, procedendo a successivi scorrimenti della graduatoria ogni qualvolta le risorse si rendevano disponibili a seguito di economie, rinunce o revoche. Per effetto di detti scorrimenti, la graduatoria veniva utilizzata sino alla posizione n. 225.
Alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e del Turismo, in data 30 gennaio 2020, era pervenuta un’istanza della società ‘Santa Maria Life Style s.r.l.’, recante l’invito – diffida all’Ufficio a procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria degli ammessi al fine di ottenere il finanziamento del proprio progetto collocatosi, a suo dire, al n. 235 della graduatoria.
L’Ufficio regionale verificava che al n. 235 della graduatoria non risultava la società istante, ma l’impresa individuale ‘ AM FL di PE LA d.i. ’, nella qualità di gestore di un immobile adibito a country house sito nel Comune di AM denominato ‘Villa Santa Maria’, con un contributo massimo concedibile di euro 38.500,25. Inoltre, dalla ricerca effettuata in data 26.5.2020 dall’Ufficio regionale sul sito delle Camere di Commercio della ditta ‘ AM FL di PE LA d.i .’ si accertava il seguente esito: ‘l’impresa cercata non risulta presente’.
In sostanza, con il provvedimento impugnato, lo scorrimento era stato negato in quanto ‘ l’impresa Santa Maria Life Style s.r.l. non risulta presente nella graduatoria definitiva approvata con DD.N. 375 del 2009 ’, e ‘ né, a tal fine, risulta utile un richiamo ad un generico conferimento dell’originaria ditta in una società terza, di cui non è comunque prodotta alcuna documentazione di merito ’, ‘ infine, in merito al riferimento ad ordinanze del T.A.R. Campania citate, si ricorda che tali pronunciamenti non sono estensibili a terzi, tanto più in situazioni di fatto assolutamente difformi ’.
L’Ufficio affermava di non aver potuto scorrere la graduatoria citata in quanto, come richiamato dall’Autorità di Gestione Fondo FERS, la data di conclusione dei progetti finanziati con le risorse proveniente dal POR Campania 2000/2006 era stata fissata al 31 dicembre 2020, data entro la quale doveva essere assicurato il completamento fisico e finanziario (impegni assunti, progetti conclusi ed operativi, verifiche e pagamenti effettuati).
2. Con il ricorso introduttivo la ricorrente riferiva di essere cessionaria del ramo d’azienda riguardante la gestione dell’attività ricettiva extralberghiera ‘Villa Santa Maria’, precedentemente gestita dalla ditta individuale ‘AM FL’, che in tale qualità aveva presentato alla Regione Campania un programma di investimenti di complessivi euro 757.001,84, di cui euro 77.000,50 ammessi ed euro 38.500,25 a fondo perduto, partecipando alla relativa procedura concorsuale riguardante la Misura 4.5 – POR Campania 2000/2006. Il successivo scorrimento era stato chiesto dalla Santa Maria Life Style, in qualità di cessionaria del ramo d’azienda della ditta individuale AM FL, rappresentando che, con riferimento ad altre due imprese inserite nella detta graduatoria, una dinanzi a quella della ricorrente (Gestal di Cinque I & C.), l’altra posta dopo (Salvatore Criscuolo & C. s.a.s.), il T.A.R. Campania, con le ordinanze nn. 222/2020 e 227/2020 del 12 febbraio 2020, aveva accolto l’istanza cautelare, ‘ avuto riguardo al fatto che le attività legale al progetto finanziabile sono state già integralmente realizzate e che l’amministrazione regionale deve procedere unicamente agli adempimenti di propria competenza, ovvero alla verifica della rendicontazione finale delle spese sostenute e della relativa documentazione contabile ’.
La ricorrente denunciava che la comunicazione dei motivi ostativi non era stata effettuata e che l’intervento de quo avrebbe potuto essere finanziato, nella parte richiesta, in quanto già ultimato entro il termine previsto dal bando.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 5638 del 2023, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza riteneva la società ricorrente priva di legittimazione a chiedere lo scorrimento della graduatoria in luogo dell’originaria ditta potenziale assegnataria ‘ AM FL di LA PE ’, in quanto la documentata cessione di ramo d’azienda, peraltro risalente nel tempo e non tempestivamente comunicata, contravveniva al divieto di cambiamento del soggetto destinatario degli interventi ‘ fino al termine di realizzazione del programma di investimento ’(art. 12, comma 5, del bando), pena la revoca del finanziamento (art. 14). Il dato letterale del bando era assolutamente inequivoco, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, con la conseguenza che la richiesta della società non avrebbe potuto e dovuto essere accolta, sicché a nulla sarebbe valsa una preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della medesima, né tanto meno il confronto con altre situazioni di altre imprese.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società Santa Maria Life Style s.r.l. ha domandato la riforma della suddetta pronuncia, sollevando le seguenti censure: “ I. Error in iudicando. Motivazione erronea ed illogica. Ultrapetizione. Violazione e falsa applicazione del bando per la concessione di agevolazioni a favore delle PMI turistiche (approvato con D.D. n. 63 del 16.5.2006); II. Error in iudicando. Motivazione erronea. Violazione degli artt. 6 e 10 bis della l. 241/90. Eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione. Sviamento di potere”. L’appellante ripropone nel presente giudizio i motivi di gravame illustrati con il ricorso introduttivo, non espressamente esaminati dal Tribunale amministrativo adito: “ II. Eccesso di potere per illogicità e perplessità evidenti, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, erroneità dei presupposti e di motivazione. Violazione dell’art. 10, comma 5, del bando approvato col D.D. n. 63 del 16.5.2006; III. Violazione degli artt. 2, 2 bis e 3 della l. 241/90, come succ. mod. e int. Eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e carenza istruttoria”.
5. La Regione Campania si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
6. All’udienza del 27 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo, l’appellante lamenta che il Collegio di prima istanza sarebbe andato oltre alle competenze giurisdizionali assegnategli, invadendo la sfera di competenza dell’Amministrazione regionale, in quanto le ragioni indicate nel provvedimento prot. 2020.0166052 del 17.3.2020, per quanto attiene al profilo soggettivo, poste a sostegno del denegato scorrimento della graduatoria, si fondano sull’assunto che l’‘ impresa Santa Maria Life Style s.r.l. non risulta presente nella graduatoria definitiva approvato con D.D. n. 375 del 2009 ’, quindi per una ragione diversa da quella posta a base della sentenza appellata che sostiene, invece, che la cessione di ramo d’azienda sarebbe stata ‘anticipata’ rispetto alle statuizioni del bando.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto affermato nell’impugnato provvedimento regionale, pur non negando che sia in astratto possibile lo scorrimento della graduatoria in favore di soggetto non indicato nella stessa, afferma che ciò non possa verificarsi nella specie, posto che, in base al comma 5 dell’art. 12 del bando ‘ la documentata cessione di ramo di azienda …contravviene al divieto di cambiamento del soggetto destinatario degli interventi fino al termine di realizzazione del programma di investimento ’. Invero, secondo l’appellante per ‘ realizzazione del programma di investimento ’, al termine del quale è possibile disporre la cessione del ramo d’azienda senza perdere il diritto del cessionario a conseguire i contributi, si dovrebbe intendere l’ultimazione del proprio programma di investimento e non a quello di tutti gli interventi finanziati. Nella specie, la società Santa Maria Life Style s.r.l. avrebbe diritto a conseguire lo scorrimento della graduatoria e quindi a conseguire il relativo contributo a fondo perduto, in quanto il programma di investimento era stato ultimato il 30 maggio 2007, come da documentazione versata nel corso del giudizio di primo grado.
8. Con il secondo motivo di appello, la società si duole del rigetto del primo motivo di ricorso, laddove è stata evidenziata l’illegittimità degli atti impugnati in quanto il contestato diniego non sarebbe stato preceduto dalla preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di scorrimento della graduatoria e di ammissione al finanziamento. Tale comunicazione, invece, sarebbe stata necessaria, posto che, in questo modo, sarebbero stata svolta attività istruttoria, consentendo di verificate la cessione del ramo di azienda e il completamento fisico e finanziario dell’intervento da ammettere al finanziamento.
La ricorrente ripropone nel presente giudizio i motivi di gravame illustrati nel corso del giudizio di primo grado e non esaminati espressamente dal Tribunale amministrativo adito.
9. Il primo e secondo mezzo, in quanto attinenti a profili connessi, vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica. Dal rigetto dei mezzi consegue l’assorbimento delle altre censure riproposte in questo giudizio e ampliamente illustrate con il ricorso introduttivo.
10. L’appello è infondato.
10.1. Emerge dai fatti di causa che la società Santa Maria Life Style s.r.l. ha, con istanza del 30 gennaio 2020, invitato – diffidato la Direzione Generale per le Politiche Culturali e del Turismo a procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria degli ammessi al fine di ottenere il finanziamento del proprio progetto.
Il provvedimento di diniego è stato espresso sulla base del rilievo che al n. 235 posto della graduatoria, in cui la ricorrente ha assunto di essere collocata, risultava l’impresa individuale ‘ AM FL di PE LA d.i .’ e non l’impresa Santa Maria Life Style s.r.l.
In data 28 febbraio 2020, la società ricorrente ha rinnovato la diffida, qualificandosi ‘cessionaria’ di un ramo di azienda dell’impresa individuale ‘AM FL’ senza però allegare alcuna documentazione.
L’Ufficio ha respinto l’istanza, con nota prot. n. 166052 del 17.3.2020, sulla base dei seguenti rilievi:
- La Santa Maria Life Style s.r.l. non risulta presente nella graduatoria definitiva approvata con D.D. n. 375 del 2009;
- Il soggetto collocato al posto n. 235 della graduatoria non è la società ricorrente, ma la diversa impresa ‘AM FL’ di PE LA;
- Non risulta utile a superare tale rilievo il riferimento, contenuto nell’atto di invito e diffida, al subingresso della ricorrente alla ditta individuale ‘AM FL’, circostanza mai comunicata all’Amministrazione e documentata;
- In ogni caso, non si può procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria in quanto, come prescritto dall’Autorità di gestione del fondo FESR, la data di conclusione dei progetti finanziati con le risorse provenienti dal POR Campania 2000/2006 è fissata al 31 dicembre 2020, data entro la quale deve esserne assicurato il completamento fisico e finanziario (impegni assunti, progetti conclusi ed operativi, verifiche e pagamenti effettuati).
Va premesso che, secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza amministrativa, “ in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” ( ex plurimis , Cons Stato n. 4866 del 2020; id. n. 6190 del 2019; id. n. 2019 del 2018;id. n. 2910 del 2017; id. n. 4297 del 2017; id. 4045 del 2017).
Orbene, nella specie, il motivo dirimente, idoneo a sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, correttamente valorizzato dal Collegio di prima istanza nella sentenza impugnata, è fondato sulla circostanza di fatto, rimasta incontestata, secondo cui l’istanza di scorrimento della graduatoria è stata presentata da un soggetto del tutto estraneo e diverso da quello che aveva presentato a suo tempo la domanda di ammissione al finanziamento.
La società Santa Maria Life Style s.r.l. risulta priva di legittimazione a richiedere lo scorrimento della graduatoria in luogo dell’originaria ditta potenziale assegnataria ‘AM FL di LA PE’ in quanto la documentata cessione di ramo di azienda contravviene al divieto di cambiamento del soggetto destinatario degli interventi ‘ fino al termine di realizzazione del programma di investimento ’ (art. 12, comma 5, del Bando), pena la revoca del finanziamento (art. 14).
L’art. 14 del Bando alla lettera d) individua quale motivi di revoca del finanziamento ‘ gli intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi dalla data della domanda fino al termine della realizzazione del programma di investimento ’, che, come precisato dal T.A.R., va inteso differentemente dal ‘ completamento dell’intervento ’, a cui fa riferimento la società appellante.
Nella specie, l’atto di cessione è intervenuto dopo la proposizione della domanda di finanziamento, in quanto è intervenuto in data 27 gennaio 2010, mentre risulta dai fatti di causa che la ‘d.i. AM FL’ è stata inserita nel programma di finanziamento con decreto dirigenziale n. 375 del 2009, in violazione delle prescrizioni del Bando, mentre la società Santa Maria Life Style s.r.l. assume che le opere finanziabili siano state completante prima dell’inserimento della ‘Amlfi FL’ nel programma di finanziamento, ossia nel 2007.
Il programma di investimento, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non coincide con il completamento materiale dei lavori, ma comprende ogni altra ulteriore attività seguente inserita nel suddetto programma, come l’assunzione, da parte dell’impresa, di unità lavorative per le quali è stato attribuito un certo punteggio, oppure a seguito della verifica delle attività previste e delle relative attrezzature che sono state oggetto di preventivo esame al momento della concessione del finanziamento.
Come correttamente evidenziato dal Collegio di primo grado, la società ricorrente ha confuso il concetto di ‘intervento’ inteso come progetto concretamente eseguito, con il concetto di ‘programma di investimento’, indicato nell’art. 6 del Bando.
Inoltre, l’attività amministrativa relativa alla erogazione dei contributi risulta vincolata alle indicazioni dell’Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha specificato alcune modalità operative per la conclusione della programmazione e l’impiego delle stesse, stabilendo la data del 31 dicembre 2020 quale termine finale di conclusione dei progetti finanziati con le risorse a valere sul POR Campania 2000/2006, e disponendo che entro tale data deve essere assicurato il completamento fisico e finanziario (impegni assunti, pagamenti ultimati e progetti conclusi ed operativi) degli interventi.
Ne consegue che il completamento del programma di investimento, diversamente da quanto sostiene l’appellante, riguarda il definitivo completamento degli impegni assunti, la totale realizzazione dei progetti e degli interventi e, soprattutto, la verifica della ultimazione dei pagamenti.
In disparte la questione dell’ammissibilità o meno sotto tale specifico profilo dello scorrimento della graduatoria, ciò che rileva nella specie è che le invocate disposizioni del bando di finanziamento hanno inteso limitare la possibilità, a pena di revoca, di una sostituzione del soggetto ammesso al beneficio nel corso della procedura, al fine di evitare che possa essere garantito il contributo ad un soggetto diverso da quello selezionato dall’Amministrazione a seguito di una attenta e puntuale verifica del possesso dei requisiti, con l’evidente finalità di assicurare il permanere delle condizioni di ammissibilità fino alla realizzazione dell’intero programma di investimento, nei sensi e per gli effetti sopra specificati.
In sostanza, il contributo non può essere erogato in favore di un soggetto diverso da quello che si è collocato in graduatoria.
11. Va respinto anche il secondo mezzo.
Non è contestato che la società Santa Maria Life Style s.r.l. abbia omesso di comunicare alla Regione Campania l’intervenuta cessione di azienda, verificatasi circa dieci anni prima dalla richiesta di scorrimento della graduatoria, con la conseguenza che l’Amministrazione non aveva la possibilità di provvedere alla comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990.
In disparte l’impossibilità materiale di provvedere correttamente a tale adempimento procedurale, stante le ragioni del diniego e dell’evidente difetto di legittimazione della società appellante, come precisato dal T.A.R. nella sentenza impugnata: “ a nulla sarebbe valsa una preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della medesima, vedi primo motivo, né tanto meno il confronto con altre situazioni di altre imprese, che pur la ricorrente ha fatto valere con riguardo al dato temporale di conclusione del progetto”.
12. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
13. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore della Regione Campania che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO