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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/12/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con cui nonché la PROCURA DELLA RE- Parte_1
PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI hanno chiesto che sia dichiarata la liquida- zione giudiziale di
Controparte_1 P.IVA_1 vista la costituzione dell'impresa debitrice;
rilevato che in data odierna questo Tribunale ha dichiarato irrituale la proposta di concordato semplificato depositata in data 15.9.2025 da Controparte_1 vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quan- to:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI e, alla luce dei bilanci depositati, risulta pacifico il superamento delle soglie per l'apertura della liquidazione giudiziale;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo sta- to convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 58.062,20 nei confronti di parte ricorrente por- tati da decreto ingiuntivo esecutivo, atto di precetto;
1 - esposizione debitoria di oltre euro 2.000.000,00 nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione e di INPS;
- la società per fronteggiare le difficoltà riscontrate ha deciso di avviare un percorso di ristrut- turazione optando per uno strumento di regolazione della crisi tra quelli previsti dal CCII e pertanto in data 10-13 agosto 2024 depositava innanzi al Tribunale di Lodi domanda ex art. 44 lett. a) CCII, chiedendo la concessione di un termine per il deposito della proposta e del
Piano che veniva concesso in giorni sessanta decorrenti dal decreto di apertura datato 13 set- tembre 2024 e quindi sino al 12 novembre 2024;
- con provvedimento del 24 dicembre 2024, il Tribunale di Lodi, non ritenendo sussistenti le ragioni per la concessione dell'invocata proroga del termine chiesta da controparte, rigettava la richiesta di proroga e dichiarava improcedibile la domanda ex art. 40 e 44 comma 1 CCII;
- la Società si è determinata a proseguire il percorso intrapreso attraverso il ricorso allo stru- mento della composizione negoziata (”CNC”) ex art. 12 e ss.gg CCII, la cui istanza alla com- petente Camera di Commercio di Lodi è stata depositata in data 18 febbraio 2024. in data 26.02.2025 la depositava ricorso ex art. 19 CCII per la conferma Controparte_1 delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII (Doc. 25)
- in data 05.05.2025 il Tribunale di Lodi con Decreto c. cron. 5472/2025 (Doc. 26) rigettava la richiesta della non confermando le misure protettive affermando che Controparte_2 la società versa in un irreversibile stato di insolvenza che renderebbe inutile, oltre che danno- so per i creditori, l'esperimento della composizione negoziata dalla crisi, richiamando anche il decreto del 17.12.2024 con il quale il Tribunale di Lodi, nell'ambito della procedura di con- cordato preventivo esperita dalla società ricorrente, ha rigettato l'istanza di proroga ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII, dichiarando conseguentemente improcedibile la domanda ex art. 40 e
44 comma 1 CCII., depositata da in data 10.8.2024 rimarcando quanto se- Controparte_1 gue: “il Commissario Giudiziale ha evidenziato che dalla situazione economica patrimoniale depositata al 31.10.2024 emerge un ulteriore aggravamento del dissesto e in particolare: (i) un incremento ulteriore (rispetto al 30.09.2024) della perdita di esercizio di circa Euro
95.000, attestandosi, così, ad una perdita di esercizio 2024 infrannuali di complessivi Euro
2.182.000 circa, con conseguente patrimonio netto contabile negativo per complessivi Euro
1.800.000 circa al 31.10.2024; (ii) un aggravio ulteriore (rispetto al 30.09.2024) delle passi- vità bancarie di circa Euro 100.000, attestandosi, così, ad un saldo complessivo negativo per complessivi Euro 997.503 al 11 novembre 2024 come relazionato dallo stesso legale in sede di seconda relazione informativa;
(iii) un aggravio ulteriore (rispetto al 30.09.2024) dei debi-
2 ti tributari e contributivi di circa Euro 165.000 attestandosi, così, a un debito complessivo di
Euro 3.200.000 circa al 31.10.2024”;
- non appare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, anche alla luce delle molteplici azioni esecutive intraprese dai creditori a seguito del decreto di chiusura ex art. 44
CCII, non reclamato dalla società ricorrente;
- in data odierna è stata dichiarata irrituale la proposta di concordato semplificato depositata in data 15.9.2025 da Controparte_1 tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
C.F. con sede legale in Castiglione D'Adda in Controparte_1 P.IVA_1 viale Enrico Mattei, 10, codice fiscale e partita iva P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore la dott.ssa Francesca Fusar Poli (iscritto presso l'albo nazione dei gestori della cri- si ex art. 356 CCII) che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti ne- cessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre eser- cizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ri- cognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o disper- sione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in
3 cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 10.4.2026 ore 12:30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà svolgimento secondo modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chie- dere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle di- sposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi- ficazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
4
IL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso con cui nonché la PROCURA DELLA RE- Parte_1
PUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI hanno chiesto che sia dichiarata la liquida- zione giudiziale di
Controparte_1 P.IVA_1 vista la costituzione dell'impresa debitrice;
rilevato che in data odierna questo Tribunale ha dichiarato irrituale la proposta di concordato semplificato depositata in data 15.9.2025 da Controparte_1 vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quan- to:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI e, alla luce dei bilanci depositati, risulta pacifico il superamento delle soglie per l'apertura della liquidazione giudiziale;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo sta- to convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi euro 58.062,20 nei confronti di parte ricorrente por- tati da decreto ingiuntivo esecutivo, atto di precetto;
1 - esposizione debitoria di oltre euro 2.000.000,00 nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione e di INPS;
- la società per fronteggiare le difficoltà riscontrate ha deciso di avviare un percorso di ristrut- turazione optando per uno strumento di regolazione della crisi tra quelli previsti dal CCII e pertanto in data 10-13 agosto 2024 depositava innanzi al Tribunale di Lodi domanda ex art. 44 lett. a) CCII, chiedendo la concessione di un termine per il deposito della proposta e del
Piano che veniva concesso in giorni sessanta decorrenti dal decreto di apertura datato 13 set- tembre 2024 e quindi sino al 12 novembre 2024;
- con provvedimento del 24 dicembre 2024, il Tribunale di Lodi, non ritenendo sussistenti le ragioni per la concessione dell'invocata proroga del termine chiesta da controparte, rigettava la richiesta di proroga e dichiarava improcedibile la domanda ex art. 40 e 44 comma 1 CCII;
- la Società si è determinata a proseguire il percorso intrapreso attraverso il ricorso allo stru- mento della composizione negoziata (”CNC”) ex art. 12 e ss.gg CCII, la cui istanza alla com- petente Camera di Commercio di Lodi è stata depositata in data 18 febbraio 2024. in data 26.02.2025 la depositava ricorso ex art. 19 CCII per la conferma Controparte_1 delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII (Doc. 25)
- in data 05.05.2025 il Tribunale di Lodi con Decreto c. cron. 5472/2025 (Doc. 26) rigettava la richiesta della non confermando le misure protettive affermando che Controparte_2 la società versa in un irreversibile stato di insolvenza che renderebbe inutile, oltre che danno- so per i creditori, l'esperimento della composizione negoziata dalla crisi, richiamando anche il decreto del 17.12.2024 con il quale il Tribunale di Lodi, nell'ambito della procedura di con- cordato preventivo esperita dalla società ricorrente, ha rigettato l'istanza di proroga ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII, dichiarando conseguentemente improcedibile la domanda ex art. 40 e
44 comma 1 CCII., depositata da in data 10.8.2024 rimarcando quanto se- Controparte_1 gue: “il Commissario Giudiziale ha evidenziato che dalla situazione economica patrimoniale depositata al 31.10.2024 emerge un ulteriore aggravamento del dissesto e in particolare: (i) un incremento ulteriore (rispetto al 30.09.2024) della perdita di esercizio di circa Euro
95.000, attestandosi, così, ad una perdita di esercizio 2024 infrannuali di complessivi Euro
2.182.000 circa, con conseguente patrimonio netto contabile negativo per complessivi Euro
1.800.000 circa al 31.10.2024; (ii) un aggravio ulteriore (rispetto al 30.09.2024) delle passi- vità bancarie di circa Euro 100.000, attestandosi, così, ad un saldo complessivo negativo per complessivi Euro 997.503 al 11 novembre 2024 come relazionato dallo stesso legale in sede di seconda relazione informativa;
(iii) un aggravio ulteriore (rispetto al 30.09.2024) dei debi-
2 ti tributari e contributivi di circa Euro 165.000 attestandosi, così, a un debito complessivo di
Euro 3.200.000 circa al 31.10.2024”;
- non appare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, anche alla luce delle molteplici azioni esecutive intraprese dai creditori a seguito del decreto di chiusura ex art. 44
CCII, non reclamato dalla società ricorrente;
- in data odierna è stata dichiarata irrituale la proposta di concordato semplificato depositata in data 15.9.2025 da Controparte_1 tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI
C.F. con sede legale in Castiglione D'Adda in Controparte_1 P.IVA_1 viale Enrico Mattei, 10, codice fiscale e partita iva P.IVA_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Ada Cappello
NOMINA curatore la dott.ssa Francesca Fusar Poli (iscritto presso l'albo nazione dei gestori della cri- si ex art. 356 CCII) che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti ne- cessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215- bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre eser- cizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ri- cognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o disper- sione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in
3 cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 10.4.2026 ore 12:30
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà svolgimento secondo modalità indicate con separato provvedimento, avvertendo il debitore che può chie- dere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle di- sposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi- ficazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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