Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 6373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6373 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06373/2025REG.PROV.COLL.
N. 02638/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2638 del 2023, proposto da F.LI PE e LD ZO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Provincia di Salerno, il Sistema Cilento - Agenzia locale di sviluppo del Cilento S.C.P.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 3113 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del 24 agosto 2022, prot. n. 72219, col quale la Provincia di Salerno ha archiviato l’istanza dell’8 giugno 2021, prot. n. 4295, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione unica ambientale (AUA), avente per oggetto la gestione e l’adeguamento dell’impianto di frantumazione di materiali inerti ubicato in Centola, località Mingardina, e censito in catasto al foglio 43, particelle 605, 606 e 848;
- dal provvedimento del 19 agosto 2022, prot. n. 6907, col quale il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Cilento ha concluso negativamente la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della l. n. 241 del 1990, finalizzata al rilascio dell’anzidetta AUA;
- dai pareri contrari dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (in appresso, Ente Parco) prot. n. 11371 dell’11 agosto 2022 e prot. n. 9815 del 7 luglio 2022 (comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, dal SUAP Cilento con nota del 26 luglio 2022, prot. n. 6262);
- dalle note del SUAP Cilento prot. n. 6697 del 9 agosto 2022, prot. n. 3867 del 26 maggio 2022;
- dalla nota della Provincia di Salerno prot. n. 52874 dell’8 giugno 2022.
2. In punto di fatto, si rappresenta che l’appellante è titolare di una area industriale, in località Mingardino (Centola, in catasto foglio 43 p.lle 605, 606 e 848) dove è ubicata, fin dagli anni ’60 del secolo scorso, un impianto di frantumazione di materiali inerti, autorizzato, ex art. 12 d.P.R. n. 203 del 1988, alle emissioni in atmosfera dalla Regione Campania, con decreto dirigenziale 2595/2002.
2.1. Con l’istanza dell’8 giugno 2021, prot. n. 4295 l’appellante ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), avente per oggetto la gestione e l’adeguamento dell’impianto di frantumazione di materiali.
2.2. Con il ricorso di primo grado la ditta ha impugnato la determinazione di rigetto dell’istanza, motivata sulla base del parere contrario emesso dall’Ente Parco con la nota dell’11 agosto 2022, prot. n. 11371, sul rilievo che le attività di gestione e di ampliamento dell’impianto di frantumazione di materiali inerti sarebbero incompatibili sotto vari aspetti dell’assetto del territorio e in particolare:
a) con gli interventi di conservazione e gli usi naturalistici unicamente consentiti dall’art. 8, comma 2, delle Norme di attuazione (NA) Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (di seguito Piano del Parco) per la zona A1 (“Riserva integrale naturale”) di relativa localizzazione;
b) con le misure regolamentari e amministrative di conservazione riportate al punto 5.1 della Scheda approvata con decreto del Ministero della transizione ecologica del 21 maggio 2019 e disciplinante la zona SIC (Sito di importanza comunitaria) IT 8050013, denominata “Fiume Mingardo”, di relativa localizzazione.
2.3. L’appellante ha sostenuto che l’impianto di frantumazione degli inerti risale agli anni ’60 (del secolo scorso), epoca in cui per la edificazione fuori dal centro abitato non era previsto il rilascio di titolo edilizio o paesaggistico (ante l. n. 431 del 1985) o ambientale (ante istituzione del Parco Nazionale del Cilento del 1995).
Inoltre, l’impianto nel tempo:
- è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia, assentito con concessione edilizia n. 6119/1983, che ha legittimato lo stato di fatto, ai sensi dell’art. 9 bis d.P.R. n. 380 del 2001;
- è inserito nel P.R.G. di Centola e nel PUC (adottato) in zona “D” – “impianti industriali esistenti”;
- è autorizzato, ai fini ambientali, dalla Regione Campania con d.d. 2595/2002, ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 203/1988.
L’appellante ha inoltre argomentato in relazione alla circostanza che l’istanza di AUA avrebbe riguardato semplici interventi di manutenzione di un impianto preesistente diretti ad abbattere le emissioni in atmosfera e gli impatti ambientali (sull’aria ed i corpi idrici superficiali).
L’intervento sarebbe, altresì, coerente con il Piano del Parco, che, in Zona A1 (art. 8 comma 2 delle N.T.A.), ha dichiarato espressamente ammissibili interventi manutentivi (ripavimentazione del preesistente piazzale) e di eliminazione degli elementi degradanti (rimozione inerti), di ripristino della funzionalità ecologica (rinaturalizzazione).
3. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha compensato le spese del giudizio.
In particolare il primo giudice ha sostenuto che:
- si applicherebbe all’istanza da ultimo presentata la normativa del Piano del Parco per la zona di insediamento A1 (“Riserva integrale naturale”) nelle more sopravvenuta rispetto alle originarie autorizzazioni rilasciate;
- la struttura, pur originariamente autorizzata sotto il profilo edilizio, non può più essere legittimata dalle originarie autorizzazioni edilizie alla luce delle disposizioni sopravvenute in materia di compatibilità paesaggistica e naturalistico-ambientale della stessa, nonché della conformità urbanistico-edilizia dei nuovi interventi contemplati dall’istanza dell’8 giugno 2021, prot. n. 4295;
- l’Ente Parco ha legittimamente negato il proprio nulla osta per la ravvisata confliggenza con la disposizione di cui all’art. 8, comma 2, delle NA del Piano del Parco;
- il parere prot. n. 11371 dell’11 agosto 2022 dell’Ente parco è plurimotivato per cui le ulteriori censure sono inammissibili;
- la mancanza dei pareri della Regione Campania e del Comune di Centola sarebbe comunque superata dal loro invito alla conferenza di servizi sincrona e dal meccanismo del silenzio assenso ex art. 14 bis, comma 4, della l. n. 241 del 1990.
4. Con l’appello la ditta istante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
I. ERROR IN JUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 5 E 269 D.LVO 152/2006 IN RELAZIONE ARTT.13 L.394/1991; ARTT. 5 E 8 NTA PIANO DEL PARCO NAZIONALE CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI; DELIBERA G.R.C. 795/2017 E DECRETO MI.T.E. DEL 21.05.2019).
- l’impianto, sul piano ambientale, configurerebbe una “installazione esistente”, ai sensi dell’art. 5 co. 1 lett. i- quinques d.lgs. n. 152 del 2006;
- l’impianto è già stato autorizzato alle emissioni in atmosfera, sotto il profilo ambientale, con decreto regionale 2595/2002;
- la AUA, dunque, non ha ad oggetto, come ha affermato dall’Ente Parco, la realizzazione di un impianto di frantumazione (già preesistente ed autorizzato), ma unicamente la AUA per la prosecuzione delle emissioni in atmosfera e lo scarico nelle acque;
- il parere, trattandosi di impianto preesistente già insediato ed in esercizio da anni, non doveva riguardare la compatibilità integrale dell’impianto (lecito ed autorizzato) con le sopravvenute disposizioni (vincolistiche) del Piano del Parco, ma solo i modesti interventi di adeguamento, proposti in sede di AUA (adeguamento del piazzale preesistente, eliminazione inerti, rinaturalizzazione del sito) per l’assenso per la AUA;
- i modesti interventi di adeguamento dell’impianto preesistente avrebbero carattere migliorativo dello stato di fatto (lecito) in quanto comporterebbero una riduzione delle emissioni e degli impatti sui corpi idrici;
- il diniego dell’AUA, configurerebbe una inammissibile rimozione di un impianto installato da anni, prima della istituzione dei vincoli.
II. - ERROR IN JUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 5 E 269 D.LVO 152/2006 IN RELAZIONE ARTT.13 L. 394/1991; ARTT. 5 E 8 NTA PIANO DEL PARCO NAZIONALE CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI; DELIBERA G.R.C. 795/2017 E DECRETO MI.T.E. DEL 21.05.2019).
Il Parco, a fronte di vincoli ambientali sopravvenuti, non avrebbe dovuto procedere ad una astratta verifica della integrale conformità della installazione preesistente con le N.T.A. del Piano, ma piuttosto avrebbe dovuto limitarsi a valutare le opere di adeguamento (per il rilascio della AUA), dettando eventuali prescrizioni limitative non essendo perseguibile ragionevolmente la opzione zero.
III- ERROR IN JUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 5 E 269 D.LVO 152/2006 IN RELAZIONE ARTT. 13 L.394/1991; ARTT. 5 E 8 NTA PIANO DEL PARCO NAZIONALE CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI; DELIBERA G.R.C. 795/2017 E DECRETO MI.T.E. DEL 21.05.2019).
Sono riproposti i motivi assorbiti e/o dichiarati inammissibili in primo grado: in particolare, l’attività di frantumazione d’inerti non rientrerebbe in alcuna tipologia di attività vietata (in assoluto), tassativamente indicate dall’art. 5.1 delle Misure di Conservazione del SIC 8050013 (approvato con Decreto del Mi.T.E. 21 maggio 2019).
5. Si è costituito in giudizio il Parco del Cilento argomentando in ordine alla infondatezza dell’appello e sostenendo che l’attività di frantumazione di inerti che si prevede di mantenere e/o attivare sarebbe incompatibile con le disposizioni del Piano del Parco per la zona in cui ricade; l’attività sarebbe incompatibile con le misure regolamentari ed amministrative, elencate al punto 5.1 della scheda recante le Misure di Conservazione del SIC IT 8050013 denominato fiume Mingardo approvate con Decreto del Ministero della transizione ecologica del 21 maggio 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 129 del 4 giugno 2019.
6. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie e memorie di replica con le quali hanno ribadito i rispettivi argomenti difensivi.
7. Alla udienza pubblica del 6 febbraio 2025, dopo aver udito gli avvocati presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con un primo ordine di censure, volte a sottoporre a critica la sentenza di primo grado, l’appellante sostiene, in sintesi, che vi sarebbe stato un travisamento dei fatti poiché il giudice di primo grado si sarebbe dovuto esprimere sulla compatibilità ambientale solo delle “modeste opere di adeguamento richieste per il rilascio dell’AUA” e non dell’impianto preesistente.
Sotto un ulteriore profilo, l’appellante sostiene che vi sarebbe stata un’errata applicazione del principio del tempus regit actum poiché l’impianto sarebbe anteriore alle norme vincolanti del Piano del Parco che non potrebbero avere valore retroattivo.
9.1. Il motivo è infondato.
L’istanza presentata dall’appellante ha ad oggetto l’acquisizione del nulla osta dell’Ente Parco nell’ambito del procedimento finalizzato a conseguire l’Autorizzazione unica ambientale per lo svolgimento dell’attività di frantumazione inerti e l’acquisizione del nulla osta dell’Ente Parco per i lavori di adeguamento dell’impianto deputato ad eseguire la medesima attività.
L’impianto, che ha iniziato la propria attività negli anni ’60, ricade all’attualità in zona A1 (di riserva integrale naturale) e nel S.I.C. denominato “fiume Mingardo”.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 13 della legge 394 del 1991, il nulla osta dell’Ente Parco è rilasciato previa verifica della conformità tra l’intervento proposto e le disposizioni del Piano del Parco e deve essere rilasciato alla luce della normativa vigente all’atto dell’Autorizzazione unica ambientale.
Ai sensi del comma 3 dell’art.8 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, le aree ricadenti in zona A1 “si riferiscono ad ambiti che presentano elevati valori naturalistico – ambientali in cui occorre garantire lo sviluppo degli habitat e delle comunità faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, e in cui le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza e l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale” e sono ivi consentiti soltanto gli interventi di conservazione, ossia naturalistici, ai sensi dell’art. 5 delle norme stesse.
Pertanto, gli usi consentiti sono esclusivamente Naturalistici (N), intendendo con tale locuzione quelle “attività orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell’ambiente naturale e alla riduzione delle interferenze antropiche, nonché l’osservazione scientifica e amatoriale, la contemplazione, l’escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta…” .
Conseguentemente, il diniego del nulla osta è legittimo per essere l’attività in parola e il suo adeguamento divenuto incompatibile sulla base delle disposizioni sopravvenute di tutela del paesaggio e dell’ambiente di quella specifica area.
10. L’appellate sostiene, con il secondo motivo, che il primo giudice abbia erroneamente preso a riferimento della legittimità del diniego del nulla osta le N.T.A. del Piano del Parco, laddove avrebbe dovuto invece limitarsi a valutare le opere di adeguamento, dettando eventuali prescrizioni limitative non essendo perseguibile ragionevolmente la opzione zero. E ciò anche in ragione del fatto che il Piano del Parco non contiene norme limitative dirette ad incidere sugli impianti preesistenti alla sua istituzione.
10.1. Il motivo è infondato.
L’Ente Parco ha effettuato una verifica in concreto della compatibilità ambientale dell’attività in parola alla luce del parametro normativo vincolante costituito dalle N.T.A. del Piano del Parco, vale a dire che ha valutato la compatibilità dei lavori di adeguamento dell’impianto deputato ad eseguire l’attività di frantumazione con le esigenze di protezione del suolo, sottosuolo, flora e fauna che, ai sensi dell’art. 8, comma 3, delle N.T.A., prevalgono sulle altre istanze di protezione di ulteriori interessi.
Inoltre, come evidenziato, l’attività di frantumazione degli inerti è incompatibile con le Misure di Conservazione del S.I.C. “fiume Mingardo”.
Né d’altro canto, può essere accolta la censura con la quale si sostiene che l’attività di rifacimento della impermeabilizzante della pavimentazione del piazzale costituirebbe un’attività di mero intervento manutentivo, come tale consentito, poiché tale attività ha una connotazione di impatto sull’ecosistema del Parco.
11. Con il terzo motivo l’appellante ripropone il motivo di ricorso di I grado ritenuto inammissibile dal primo giudice sulla base del fatto che il diniego di nulla osta costituisce un atto plurimotivato e che pertanto ove sia riconosciuta la legittimità di una delle motivazioni che lo sorreggono, ciò è sufficiente a rendere legittimo l’intero provvedimento.
Con il riproposto motivo – riprodotto alla pag. 15 dell’appello: cfr.: “L’attività di frantumazione inerti, diversamente da quanto ha genericamente adombrato l’Ente Parco, non rientra in alcuna tipologia di attività vietate (in assoluto), tassativamente indicate dall’art. 5.1 delle Misure di Conservazione del SIC 8050013 (approvato con Decreto del Mi.T.E. 21.05.2019). La frantumazione inerti non rientra tra gli impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto non trasforma materiale classificabile come rifiuto, ma materia prima estratta da cave per cui va escluso qualsiasi contrasto con il SIC” nonché alle pag. 16 - 17: “L’attività di frantumazione inerti, diversamente da quanto ha adombrato l’Ente Parco, non rientra in alcuna tipologia di attività vietate (in assoluto), tassativamente indicate dall’art. 5.1 delle Misure di Conservazione del SIC 8050013 (approvato con Decreto del Mi.T.E. 21.05.2019). La frantumazione inerti non è un impianto di trattamento rifiuti in quanto non trasforma materiale classificabile come rifiuto, ma materia prima estratta dalle cave, per cui va escluso qualsiasi contrasto con il SIC.” - l’appellante sostiene che l’attività risulterebbe compatibile con le misure regolamentari ed amministrative, elencate al punto 5.1 della scheda recante le Misure di Conservazione del SIC IT 8050013 denominato fiume Mingardo approvate con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 21 maggio 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 129 del 4 giugno 2019, ciò in quanto “la frantumazione inerti non rientra tra gli impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto non trasforma materiale classificabile come rifiuto, ma materia prima estratta da cave” .
11.1. Il motivo è inammissibile.
Il Collegio infatti intende dare seguito all’orientamento giurisprudenziale dell’atto plurimotivato, a cui ha aderito anche la sentenza impugnata, secondo la quale, “Per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, sent.17 aprile 2024, n. 3480).
11.2. Peraltro, ad abundantiam , si rileva che il motivo presenta anche un profilo di infondatezza, costituito dal fatto che, a mezzo di esso, l’appellante assume che la frantumazione degli inerti non rientrerebbe tra gli impianti di trattamento dei rifiuti, in quanto non trasformerebbe materiale classificabile come rifiuto, bensì materia prima estratta da cave: della sussistenza di tale assunto in concreto, tuttavia, non è stato dato neanche un principio di prova, sicché il motivo è comunque infondato.
12. Con l’ulteriore motivo riproposto a pag. 17 – 18 dell’atto di appello, si censura, per illegittimità derivata dal parere dell’Ente Parco, il provvedimento del SUAP Cilento di conclusione sfavorevole per l’appellante della Conferenza di Servizi nonché il provvedimento di archiviazione emesso dalla Provincia di Salerno.
Risultando legittimo per le sopra indicate motivazioni il parere dell’Ente parco, anche tale motivo riproposto è consequenzialmente infondato.
Inammissibile poiché proposta “solo per mero scrupolo” è inoltre la censura con la quale è contestata “la mancata acquisizione dei pareri da parte della Regione Campania e del Comune di Centola” . Peraltro, non può che ribadirsi quanto affermato dalla sentenza impugnata ove si afferma “nessuna portata infirmante è ricollegabile alla mancata acquisizione dei pareri della Regione Campania e del Comune di Centola: tali autorità figurano, infatti, ritualmente convocate all’indetta Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, nell’ambito della quale la loro mancata determinazione espressa è equivalsa ad assenso ex art. 14 bis, comma 4, della l. n. 241/1990, risultato, comunque, insuscettibile di superare il pronunciamento negativo dell’Ente Parco”.
13. Conclusivamente, per le sopra indicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
14. Sussistono ciò nondimeno gisti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
PE Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO