Rigetto
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04601/2025REG.PROV.COLL.
N. 07739/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7739 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bertoloni, 44;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00431/2024, resa tra le parti, sul ricorso n. 113/2024 proposto per l’annullamento della determina del Direttore di -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Risoluzione accordi quadro per la fornitura di ausili per la mobilità disabili RSPIC.2021/187 del 14/04/2021 e RSPIC.2021/204 del 30/04/2021 ”, comunicata in data 7 febbraio 2024; nonché per la condanna di -OMISSIS--ER al risarcimento del danno derivante dal mancato completamento dell’esecuzione degli anzidetti accordi-quadro;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Oggetto della presente controversia è la risoluzione degli accordi quadro stipulati con la società odierna appellante per la fornitura di ausili per la mobilità dei disabili, disposta da -OMISSIS- (d’ora in poi solo -OMISSIS-), con provvedimento del 6 febbraio 2024, in ragione della perdita dei requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (comma 5, lett.c, c. bis e f bis ), a seguito della condanna penale riportata dall’amministratore delegato e rappresentante legale della società stessa.
Con sentenza del 12 ottobre 2023, il Tribunale di Bologna condannava infatti l’amministratore in questione per i reati di turbativa d’asta e di subappalto non autorizzato per fatti e comportamenti riferibili al solo lotto n. 1; e sulla base di tali fatti, accertati in sede penale, la stazione appaltante riteneva sussistente la fattispecie del “grave illecito professionale” di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 comma 5, lett.c), c bis ) e f bis ), in riferimento a tutti i lotti dei quali -OMISSIS- era risultata aggiudicataria.
Il giudice di prime cure, preliminarmente affermando la propria giurisdizione non ricorrendo un’ipotesi di inadempimento contrattuale, riteneva il provvedimento gravato esente dai vizi dedotti, respingendo le censure proposte; in particolare rimarcava:
a) la non palese irrazionalità delle conclusioni attinte dalla pubblica Amministrazione all’esito dell’istruttoria svolta in merito all’affidabilità dell’operatore, considerate le dichiarazioni non veritiere rese dall’Amministratore sul prodotto in contestazione: una carrozzella recante codice non corrispondente al prodotto e con una portanza, riconosciuta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, inferiore ai 150 kg. dichiarati;
b) la valenza pro-futuro delle misure di self cleaning e, in ogni caso, la loro inidoneità in concreto atteso che, pur essendo stato l’Amministratore rimosso dall’incarico originario dopo la condanna, era risultato destinato ad altro incarico apicale all’interno della compagine sociale (procuratore con rappresentanza), quand’anche non in riferimento ai contratti pubblici.
Si costituiva in giudizio -OMISSIS- con atto in data 29 ottobre 2024 per resistere al gravame, meglio articolando le proprie difese in successiva memoria del 16 febbraio 2025.
All’udienza del 3 aprile 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.-Le censure articolate nei quattro motivi di appello non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento.
2.1.- Invertendo l’ordine di proposizione e prendendo le mosse dal quarto motivo astrattamente assorbente, non vi è stata alcuna omissione valutativa da parte del giudice di prime cure. Se è vero –come lamentato dall’appellante- che il Tar abbia circoscritto lo scrutinio al solo profilo delle false dichiarazioni senza prendere posizione sulla questione del subappalto non autorizzato, contestato sia in sede penale che amministrativa, è tuttavia pacifico che, in presenza di un atto plurimotivato quale quello oggetto del giudizio, l’accertamento della legittimità di uno dei presupposti su cui si è fondato (nella fattispecie le false dichiarazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto) è sufficiente a sostenere l’atto stesso. In tal senso si è espressa costantemente la giurisprudenza, da ultimo ribadita da questa Sezione: “ Per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (cfr., sez.III, 19/12/2024, n.10219; in termini, da ultimo, anche sez. IV, 09/12/2024, n.9891; sez. V, 02/10/2024, n.7911 e 02/09/2024, n.7340). Tanto più che, in materia di appalti, la sentenza è ordinariamente redatta in forma semplificata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 5 e 12 dell’art. 120 c.p.a.
2.2.- Passando poi all’esame del secondo motivo di appello, incentrato sulla questione di merito della affidabilità delle dichiarazioni in quanto riferite ad un prodotto inesistente, è incontestato che la carrozzina offerta (per la quale l’odierna appellante ha anche ottenuto un punteggio aggiuntivo) non fosse stata validata per il peso dichiarato all’atto della presentazione dell’offerta, neanche in Spagna, unico paese in cui all’epoca dell’esperimento della gara il prodotto risultava registrato; né può riconoscersi efficacia dirimente ai fini che qui rilevano all’iscrizione –successiva- in Italia per il peso considerato o al fatto che tale riconoscimento sia avvenuto prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto. La lex specialis richiedeva nella fattispecie –a pena di esclusione- la registrazione del prodotto per le caratteristiche richieste (cfr. art. 15 del disciplinare) al momento della partecipazione; tanto più che, in Italia, la registrazione non rappresenta un mero adempimento formale, presupponendo la validazione del prodotto.
2.3.- Quanto invece alla rilevanza delle misure di self cleaning rispetto alla gara già espletata (motivo sub 3), pur in disparte il rilievo che proprio la gara de qua abbia occasionato le false dichiarazioni, deve condividersi -sulla scorta della prevalente giurisprudenza- la valenza pro futuro di tali misure nella vigenza del precedente codice dei contratti, applicabile ratione temporis al caso che ci occupa (cfr. da ultimo C.d.S., sez. V, 22/08/2023, n.7903). Ad ogni buon conto, come la stessa appellante riconosce, la stazione appaltante ha valutato la misura applicata e l’ha ritenuta insufficiente in ragione del fatto che l’Amministratore condannato abbia mantenuto una posizione apicale all’interno della compagine sociale, pur allontanato dall’incarico originario e privato di poteri specifici in materia di contratti pubblici, atteso che la società appellante svolge la propria attività –per sua stessa ammissione- quasi esclusivamente in tale settore.
La valutazione negativa espressa in merito dalla stazione appaltante pertanto, espressione di discrezionalità tecnica, non presenta profili di manifesta irrazionalità.
2.4.-Nè possono essere accolte le censure a carattere più spiccatamente procedimentale articolate nel primo motivo e – in parte qua - anche nel secondo motivo; in particolare:
a) quanto al profilo della –asserita- violazione del contraddittorio per non aver la stazione appaltante indicato il fine della richiesta di chiarimenti (motivo 1), è incontroverso che la partecipazione procedimentale abbia avuto luogo e che l’appellante sia stata messa nella condizione di esprimere le proprie posizioni; tanto più che sarebbe spettato all’appellante stessa dichiarare la sopravvenienza della sentenza penale di condanna in quanto incidente sui requisiti morali;
b) infine, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante nella prima parte del secondo motivo, la stazione appaltante, pur prendendo le mosse dalle riportate vicende penali, si è determinata alla risoluzione degli accordi all’esito di un’autonoma valutazione; e in ogni caso non vengono forniti, neanche in questa sede, argomenti decisivi per demolire l’assunto –in sé sufficiente a fondare la valutazione di inaffidabilità del contraente- che le dichiarazioni si riferissero ad un prodotto inesistente. E’ incontestato –si ribadisce- che, all’atto della presentazione della domanda e delle valutazioni della commissione, quel prodotto non fosse registrato né in Spagna né in Italia per una portanza di 150 Kg a fronte di una legge di gara che richiedeva nel prodotto –a pena di esclusione- determinate caratteristiche.
3.- In conclusione, la sentenza impugnata resiste alle censure formulate in appello. Tuttavia, in considerazione della concreta evoluzione della vicenda sostanziale, si dispone la compensazione tra le parti anche delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.