Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/08/2025, n. 6878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6878 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06878/2025REG.PROV.COLL.
N. 03586/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3586 del 2022, proposto da
DA EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo e Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Literno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 7647/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e si dà atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. DA ER proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania avverso i seguenti provvedimenti relativi ad opere eseguite nel Comune di Villa Literno e site al viale del Mille n. 302:
a) il provvedimento del Comune di Villa Literno prot. n. 4412 del 29.3.2017, notificato il 12.09.2017, recante l’annullamento del permesso a costruire in sanatoria rilasciato a favore del ricorrente in data 15.12.2016;
b) l’ordinanza di demolizione n. 6 del 29.3.2017, emessa dal Comune di Villa Literno e notificata il 12.09.2017;
c) il PRG del Comune di Villa Literno nella parte in cui era ritenuto lesivo degli interessi del ricorrente.
Il provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria era stato notificato dall’Amministrazione in quanto il fabbricato, destinato a civile abitazione, era sito in zona agricola ed era stato realizzato in violazione della disciplina che regolava il lotto minimo di intervento, l’indice di fabbricabilità che avrebbe consentito, al massimo, la realizzazione di 57,03 mc a fronte dei 1930,00, nonché in violazione della disciplina che regolava la sanatoria nella misura in cui l’immobile era frontalmente contrastante con il P.U.C. e le relative N.T.A.
Il ricorrente riferiva che, in data 25 marzo 2005, aveva presentato al Comune di Villa Literno una istanza per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato destinato a deposito di merci e materiali vari.
Con provvedimento n. 40 del 2005, il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire.
Successivamente, in data 28 marzo 2006, l’istante aveva presentato una variante al permesso di costruire, che veniva respinta per incompatibilità delle opere con la destinazione urbanistica di zona. Durante un sopralluogo, i tecnici comunali avevano riscontrato che l’edificio, completamente terminato ed adibito a residenza della famiglia EL, risultava completamente difforme, sia per dimensioni geometriche che per destinazione d’uso, al progetto in precedenza autorizzato con titolo edificatorio n. 40 del 2005. Pertanto, con provvedimento prot. n. 1034 del 22 aprile 2009, il Comune comunicava al signor EL la revoca del permesso di costruire e, con successiva nota prot. n. 41 dell’8 maggio 2009, ingiungeva la demolizione del manufatto.
I suddetti provvedimenti venivano impugnati con ricorsi, poi, dichiarati perenti.
In data 23 febbraio 2010, DA EL chiedeva al Comune il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria al fine di trasformare il proprio fabbricato in una attività recettiva di tipo “ Bed e Breakfast ” con opere di completamento e, successivamente, in data 4 giugno 2013, chiedeva, per lo stesso immobile, un ulteriore “ permesso di costruire in sanatoria (ai sensi dell’art. 31 delle N.T.A. del P.U.C. del Comune di Villa Literno) relativo ad un fabbricato adibito a civile abitazione ”.
In data 15 dicembre 2016, il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 115/2016 ai sensi dell’ex art. 31 della NTA del vigente PUC. Il suddetto permesso di costruire, a seguito di indagini, veniva annullato in autotutela dall’Amministrazione comunale, in ragione della accertata incompatibilità dell’immobile adibito a civile abitazione con la destinazione urbanistica di zona.
Il provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 4412 del 29 marzo 2017 veniva impugnato dinnanzi al T.A.R. per la Campania, unitamente all’ordine di demolizione n. 6 del 29 marzo 2017 e al PRG del Comune di Villa Literno nella parte di interesse.
2. Con il ricorso di primo grado il ricorrente denunciava:
a) violazione di legge e travisamento per non essersi considerato l’atto d’obbligo, richiesto dal Comune in fase istruttoria, tale da asservire i fondi limitrofi a quello ove era situata la costruzione onde raggiungere il lotto minimo;
b) la violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990, l’insufficienza della motivazione e la violazione dell’affidamento del ricorrente, in quanto il permesso di costruire in sanatoria era stato rilasciato dopo lunghissima interlocuzione procedimentale, originata dal permesso di costruire n. 40/2005, caratterizzata da numerosi arresti e richieste istruttorie;
c) la violazione degli artt. 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001 poiché, essendo il fabbricato parzialmente assentito dal permesso di costruire n. 40/2005, le difformità erano minime e, come tali, attingibili dalla sola sanzione amministrativa pecuniaria anche in relazione alla impossibilità di rimuovere le porzioni legittime del fabbricato senza danneggiarle;
d) la mancata considerazione del sequestro penale in atto che rendeva impossibile la demolizione.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 7647 del 2021, respingeva il ricorso, ritenendo che l’atto fosse plurimotivato e che una delle ragioni del rigetto del diniego di sanatoria era l’assenza di condizioni soggettive del signor EL, inoltre, mancava la cd. “doppia conformità”. Il Collegio di prima istanza dichiarava assorbite le questioni relative alla mancata considerazione dell’atto d’obbligo finalizzato a rispettare i parametri del lotto minimo e della volumetria edificabile e, stante il brevissimo lasso temporale intercorso tra il provvedimento e il suo annullamento in autotutela, disattendeva la censura relativa alla violazione del termine previsto dall’art. 21 nonies L. 241/90 e, quindi, la violazione del legittimo affidamento del ricorrente.
Il T.A.R., infine, riteneva non fondata la questione dell’incidenza del sequestro penale sulla possibilità della demolizione, alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di settore.
4. DA SA ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Error in iudicando – error in procedendo – difetto di motivazione della sentenza appellata – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380 del 2001 – violazione e falsa applicazione del PUC – eccesso di potere – i provvedimenti sono palesemente illegittimi; II. Error in iudicando – error in procedendo – difetto di motivazione della sentenza appellata – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 241 del 1990 – violazione del testo unico degli enti locali – violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380 del 2001 e s.m.i. – eccesso di potere – inesistenza dei presupposti in fatto e diritto – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – eccesso di potere – sviamento; III. Error in iudicando – error in procedendo – difetto di motivazione della sentenza appellata – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380 del 2001 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e 42 del PUC – eccesso di potere – inesistenza dei presupposti in fatto e diritto – carenza di istruttoria – difetto di motivazione – eccesso di potere – sviamento; IV. Error in iudicando – error in procedendo – difetto di motivazione della sentenza appellata – violazione e falsa applicazione artt. 31, 32, 33, 34 d.P.R. 380 del 2001 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dell’art. 22, 31 e 35 della l. 47/85 – eccesso di potere – inesistenza presupposti in fatto e diritto – carenza istruttoria – difetto di motivazione – illogicità; V. Error in iudicando – error in procedendo – difetto di motivazione della sentenza appellata – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 – violazione del codice antimafia”.
Con il gravame, l’appellante ha proposto domanda di risarcimento del danno, assumendo che i costi per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sono documentali e sono pari agli oneri versati proprio a favore dell’Ente comunale, concludendo per l’espletamento di una CTU per la quantificazione del pregiudizio subito.
5. Il Comune di Villa Literno, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza straordinaria del 7 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo, DA EL lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata atteso che il Tribunale amministrativo adito avrebbe omesso di esaminare il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale è stato evidenziato che l’appezzamento di terreno su cui insistono gli immobili oggetto di accertamento rispetterebbe il c.d. ‘lotto minimo’ e la volumetria edificabile.
L’appellante ripropone la critica nel presente giudizio, rammentando che, ai sensi dell’art. 41 del PUC “…. L’unità minima di intervento (lotto minimo) dovrà avere estensione non inferiore a 10.000 mq. E’ consentito che la consistenza complessiva di 10.000 mq si raggiunga mediante accorpamento di più suoli, anche non contigui …”. Pertanto, deduce di avere, a seguito di asservimenti e accorpamenti, la disponibilità di terreni sufficiente a realizzare la propria abitazione. Tale circostanza sarebbe stata, tra l’altro, accertata dallo stesso Ente Comunale in sede di rilascio del permesso a costruire in sanatoria. Lamenta che il T.A.R. avrebbe ritenuto assorbita la doglianza sulla base del rilievo che il ricorrente non era un coltivatore diretto del fondo, essendo tale ragione sufficiente a giustificare la legittimità del diniego. La pronuncia sarebbe erronea nella parte in cui si deduce che: “ In proposito, va detto che è pacifico che l’appellante non eserciti alcuna attività di coltivazione dei fondi. Non v’è dubbio, quindi, che la sanatoria, richiesta per un immobile con destinazione residenziale e svincolato dall’esercizio dell’attività agricola non potesse essere concessa per la mancanza della c.d. doppia conformità”. Secondo l’esponente, l’assenza delle condizioni soggettive di coltivatore diretto del fondo non impedirebbe l’ottenimento del permesso di costruire, ma piuttosto determinerebbe la necessità di versare oneri concessori ordinari.
8. Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole del fatto che il T.A.R., considerando assorbente la questione ‘soggettiva’, ha ritenuto che il fatto che il EL non fosse coltivatore diretto avrebbe impedito la possibilità per lo stesso di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, in questo modo omettendo di pronunciarsi sulle altre denunce illustrate con il ricorso introduttivo. In particolare, con il quarto motivo di ricorso originario era stata contestata l’illegittimità del provvedimento anche nella parte in cui non aveva valutato l’esistenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive per l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, come l’atto unilaterale d’obbligo. Secondo l’esponente, le eventuali mancanze formali relative alla pratica non potrebbero incidere sul diritto alla sanatoria, in quanto l’Amministrazione avrebbe potuto chiedere una integrazione documentale o ulteriori adempimenti e non procedere all’automatico annullamento del permesso di costruire o addirittura alla emissione di un ordine ripristinatorio.
9. Con la terza censura, l’appellante ripropone sostanzialmente le doglianze introdotte nel primo grado di giudizio, aventi ad oggetto la violazione dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, l’insufficienza della motivazione e la violazione dell’affidamento, posto che il permesso di costruire in sanatoria sarebbe stato rilasciato dopo lunghissima interlocuzione procedimentale, originata dal permesso di costruire n. 40 del 2005, caratterizzata da numerosi arresti e richieste istruttorie.
L’esponente riferisce che il permesso di costruire era stato ottenuto sin dal 2005 dall’Amministrazione, ma solo dopo anni di istruttorie e dopo circa 12 anni dall’originario rilascio del titolo abilitativo e, comunque, dopo circa 9 anni dall’aver verificato l’esistenza del fabbricato, il Comune avrebbe disposto l’annullamento senza tenere conto degli interessi del privato, che nel frattempo aveva ultimato la realizzazione delle opere, ciò senza indicare le ragioni di interesse pubblico, laddove tale provvedimento avrebbe necessitato di idonea motivazione ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990.
10. Con la quarta critica, l’appellante si duole del rigetto del quinto motivo di ricorso introduttivo, con il quale si era evidenziato che, essendo ancora valido il permesso di costruire del 2005, l’Amministrazione avrebbe dovuto indirizzare l’ordine demolitorio non nei confronti dell’intero fabbricato, ma solo con riferimento alle difformità riscontrate, valutando anche la possibilità di irrogare esclusivamente una sanzione pecuniaria. Secondo il ricorrente, sarebbe illegittimo il provvedimento di annullamento e di demolizione delle opere edificate, stante l’inadeguatezza dei presupposti giustificativi addotti nel preambolo dell’atto impugnato.
11. Con il quinto mezzo, l’appellante ripropone la questione della impossibilità di adempiere all’ordine di demolizione sussistendo un sequestro disposto dalla D.D.A. di Napoli sul fabbricato, pertanto censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza, assumendo che l’esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non rappresenta un impedimento assoluto.
12. Con il sesto motivo di gravame, l’appellante ha avanzato istanza per il risarcimento del danno, chiedendo che sia nominato un CTU al fine di quantificare il pregiudizio.
13. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.
14. L’appello è infondato, per i rilievi di seguito enunciati.
Il provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria, prot. n. 4412 del 2017, è stato notificato dal Comune di Villa Literno in quanto il fabbricato, destinato a civile abitazione, è stato realizzato in zona agricola, violando la disciplina che regola il lotto minimo di intervento (il lotto è di appena 1901 mq a fronte dei 10.000 richiesti quale lotto minimo), la disciplina dell’indice di fabbricabilità che avrebbe consentito al massimo la realizzazione di mc 57,03 mentre sono stati realizzati 1930 mc, e, infine, la disciplina che regola la sanatoria nella misura in cui l’immobile è contrastante con il PUC e le relative NTA.
Come osservato dal Collegio di prima istanza, si tratta di un atto plurimotivato, pertanto, in linea con la giurisprudenza consolidata, va rammentato che in presenza di provvedimenti con motivazione plurima: “ e’ sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (Cons. Stato n. 6190 del 2019; id. n. 2019 del 2018; id. n. 2910 del 2017; id. n. 4297 del 2017; id. n. 4045 del 2017).
Ciò premesso, si rileva come il fabbricato sia adibito a civile abitazione in zona agricola, disciplinata dall’art. 41 delle NTA del PUC, dove non è consentita la destinazione d’uso residenziale se non connessa all’esercizio dell’attività agricola. Pertanto, l’analisi del provvedimento può essere limitata a questo specifico profilo, motivato con chiarezza nei punti sub 1), 2) e 6) del provvedimento, ed è idoneo a supportare la legittimità dell’atto impugnato.
Ai sensi dell’art. 41 delle NTA, la zona agricola, dove è situato l’immobile, comprende ‘ l’intero ambito extraurbano che non sia classificato diversamente. In essa è consentita la sola attività agricola di trasformazione, connessa alla coltivazione ed all’allevamento (gli impianti di raccolta, trasformazione, immagazzinaggio, imballaggio nonché quelli dedicati all’allevamento di specie animali, anche ittiche), e quindi anche l’attività edilizia che abbia tale finalità ovvero che obbedisca alle necessità abitative del conduttore ’.
Nella specie, risulta dai fatti di causa che il ricorrente non esercita in alcun modo attività di coltivazione dei fondi, pertanto, la sanatoria richiesta si riferisce ad un immobile con destinazione residenziale in zona agricola, svincolato dall’attività di coltivazione del fondo, per il quale, come precisato dal T.A.R., la sanatoria non poteva essere concessa per la mancanza della c.d. ‘doppia conformità’, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, non essendo l’immobile in alcun modo conforme alla normativa edilizia.
In linea generale, le zone agricole sono escluse dalle aree edificabili e la facoltà di edificare fabbricati ‘rurali’ in zona agricola è condizionata al sussistere di specifici requisiti che hanno natura concorrente e inderogabile e cioè sia soggettiva che oggettiva, in carenza dei quali il principio di ‘inedificabilità legale’ vigente per tali aree non subisce alcuna attenuazione.
I permessi di costruire per l’edificazione delle residenze ‘rurali’ possono essere rilasciati legittimamente quando concorrono due condizioni: una condizione di carattere soggettivo, data l’esistenza, in capo al richiedente della qualifica di coltivatore diretto, o di proprietario conduttore in economia, o di proprietario concedente o di imprenditore agricolo; e una condizione di carattere oggettivo rappresentata dal rapporto di strumentalità delle opere alla coltivazione del fondo.
Il divieto, nelle zone agricole, di opere destinate alla residenza, che non siano in collegamento funzionale con l’attività agricola svolta, ha trovato un suo riconoscimento di legittimità costituzionale sotto il profilo della tutela dei meri interessi dell’agricoltura (Corte. cost. n. 167 del 1995).
La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura nella parte in cui si è statuito che: “ non v’è dubbio che, tanto al momento della presentazione dell’istanza quanto a quello della sua delibazione, l’opera non fosse conforme alla strumentazione urbanistica con conseguente impossibilità di accogliere l’istanza medesima”.
Il ricorrente ha realizzato, senza titolo idoneo, una abitazione ad uso residenziale (e poi turistico ricettiva) in zona agricola, in difformità al progetto assentito con l’originario permesso di costruire, e in violazione delle disposizioni urbanistiche, ciò in quanto la destinazione agricola di una determinata area è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservare le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione che non sia finalizzata alla coltivazione del fondo.
Quanto alle denunce di vizio di omessa pronuncia alla sentenza impugnata, il Collegio rammenta che il Giudice di prima istanza ha espresso un implicito rigetto, precisando che: “ Acclarata l’illegittimità del provvedimento annullato per la ragione anzidetta, appare evidente l’ininfluenza delle censure (sub I e IV), relative alla mancata considerazione dell’atto d’obbligo finalizzato a rispettare i parametri del lotto minimo e della volumetria edificabile. Tali censure possono, quindi, ritenersi assorbite”.
L’assorbimento di una domanda in senso improprio, come nella specie, ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, in quanto la decisione assorbente esclude la necessità di provvedere su altre questioni, comportando un implicito rigetto delle domande.
Nella specie l’assorbimento, stante la legittimità del provvedimento di annullamento impugnato, per i rilievi espressi, non è stato erroneamente dichiarato, con la conseguenza che non si traduce, come pretende l’appellante, in una omessa pronuncia.
Vanno respinte anche le altre critiche, in tema di violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990.
L’Amministrazione comunale non ha violato alcun legittimo affidamento del ricorrente, determinandosi correttamente all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria e nella notifica dell’ordinanza di demolizione n. 6 del 2017.
Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata non merita censura, avendo il Collegio di prima istanza osservato come l’interlocuzione procedimentale con l’Amministrazione comunale ha evidenziato che il permesso di costruire n. 40 del 2005 si riferiva a un capannone per deposito merci, ma successivamente, in data 22.4.2009, il permesso di costruire veniva revocato sulla base della totale difformità del manufatto da quanto assentito.
Come riportato nella parte in fatto, i ricorsi proposti avverso la revoca del suddetto permesso di costruire e la conseguente ordinanza di demolizione si estinguevano per perenzione, pertanto appare all’evidenza che l’accoglimento dell’istanza di sanatoria è stato un evento distonico, come la stessa Amministrazione ha precisato, al quale si è cercato di rimediare con l’emissione dei provvedimenti impugnati.
Ne consegue che non si ravvisa alcuna violazione dei principi enunciati dall’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, sia perché l’annullamento del provvedimento di sanatoria è stato tempestivamente adottato dall’Amministrazione procedente, sia perché il potere di autotutela è stato legittimamente esercitato.
Nella specie, l’interlocuzione intervenuta tra il privato e l’Amministrazione è stata determinata dalla falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto da parte del ricorrente che ha taciuto sulla insussistenza delle condizioni soggettive per il rilascio del permesso di costruire, ossia di non avere titolo, quale coltivatore diretto o conduttore del fondo, a realizzare un manufatto edilizio in zona agricola.
Pertanto, un affidamento incolpevole non è predicabile nel caso in cui il privato abbia indotto dolosamente l’Amministrazione ad emanare un provvedimento, nella specie disattendendo anche i criteri urbanistici per la realizzazione del manufatto, tanto da essere evidente l’illegittimità del provvedimento, poi annullato correttamente dal Comune di Villa Literno.
Inoltre, come precisato dal T.A.R., “ l’affidamento ingenerato da un provvedimento favorevole è tanto maggiore quanto maggiore è il tempo trascorso dal provvedimento medesimo; in questo caso, come si è detto, il tempo trascorso è stato minimo, il che esclude la formazione di un corposo affidamento in capo al privato”.
Ne si può predicare un difetto motivazionale del provvedimento impugnato, essendo evidente la contrarietà dell’opera alle disposizioni urbanistiche e di tutela del territorio, sicché, come precisato dal Giudice di prime cure, sono: “ autoevidenti le ragioni di interesse pubblico che portano all’annullamento, ragioni non controbilanciate dall’affidamento del privato che è da ritenersi minimo per quanto sopra esposto”.
Va respinta anche la denuncia finalizzata a contestare l’illegittimità della demolizione di un fabbricato che si assume in gran parte assentito con il permesso di costruire n. 40 del 2005, ciò in quanto, come emerge dai fatti di causa, il suddetto permesso è stato revocato, oltre al fatto che l’opera realizzata è difforme da quella assentita, atteso che il titolo edilizio si riferiva ad un capannone per ricovero merci ed altri materiali.
Quanto alla possibilità di comminare una sanzione pecuniaria in luogo della ingiunzione di demolizione, va rammentato che tale valutazione, di natura discrezionale, può essere effettuata dall’Amministrazione in un momento successivo al rilievo dell’abuso, quando il soggetto privato non abbia ottemperato spontaneamente alla demolizione e l’organo competente emani l’ordine di esecuzione in danno; in tal caso si provvedere a verificare la natura degli abusi commessi e la possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, laddove l’interessato dia prova della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso, senza che si arrechi pregiudizio per la parte conforme ( ex plurimis Cons. Stato n. 7637 del 2020; id. n. 561 del 2020).
Va, infine, respinta la tesi, sostenuta dall’appellante, della impossibilità di provvedere all’esecuzione dell’ordine di demolizione, stante il sequestro penale del manufatto edilizio eseguito dalla D.D.A. di Napoli.
Come, in più occasioni, stabilito da questo Consiglio di Stato (da ultimo con sentenza del 9 giugno 2025, n. 4978), la presenza di un sequestro penale non annulla, né sospende, la legittimità dell’ordinanza amministrativa di demolizione di un manufatto abusivo. I due provvedimenti, amministrativo e penale, sono giuridicamente compatibili, anche se destinati a produrre effetti distinti.
Ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, della sua eseguibilità e della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, è irrilevante la pendenza di un sequestro, poiché la misura cautelare reale non costituisce un impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione, in ragione della possibilità, per il destinatario dell’ordine, di ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell’art. 85 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, proprio al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione (Cons. Stato, n. 2643 del 2024).
Da siffatti rilievi consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria, comunque genericamente prospettata, stante la correttezza dell’azione amministrativa e la legittimità dei provvedimenti impugnati.
15. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
16. Nulla va disposto per le spese di lite del grado in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
DA Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO