Ordinanza cautelare 27 marzo 2024
Sentenza 8 aprile 2024
Ordinanza collegiale 14 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 31 luglio 2024
Decreto cautelare 2 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 5
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FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente riferisce di aver partecipato alla gara con procedura aperta indetta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 con determinazione n. 346 dell'11 giugno 2024 adottata dal dirigente del Dipartimento amministrativo del Comune di Palestrina per l'affidamento della concessione del "servizio di farmacia comunale sede n. 5 per anni tredici, secondo le indicazioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, CIG B2193BEFEE, CUP 85149000-5 - Servizi farmaceutici del Comune di Palestrina". 2. La suddetta gara, come previsto dall'art. 18 del disciplinare, è stata aggiudicata in applicazione del criterio di aggiudicazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/04/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02999/2025REG.PROV.COLL.
N. 07317/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7317 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gregorio Ferrari e Gianfranco Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Davoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Davoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Gregorio Ferrari, Gianfranco Squillace e Angelo Clarizia per l’avv. Giuseppe Pitaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in epigrafe viene impugnata la sentenza del T.A.R. Calabria n. -OMISSIS- che ha respinto il ricorso avverso i provvedimenti di demolizione d'ufficio opere abusive ex art.33 del D.P.R. n.380/01 e di non accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità opere edilizie ex art.36 DPR 380/2001.
1.1. Il T.A.R., dopo aver premesso che “ le opere eseguite in assenza e in difformità del predetto titolo edilizio, sommariamente, consistono: a) nell’aver reso abitabile il sottotetto, elevandone l’altezza oltre quanto autorizzato e realizzandovi una cucina, due camere e due bagni; b) nella costruzione di tre balconi (due sulla pianta del sottotetto e uno al primo piano) e di un abbaino (al piano sottotetto), nell’ampliamento di un altro balcone (al primo piano); c) nella realizzazione di una lavanderia al primo piano; d) nell’ampliamento e nella modifica del portico al piano terra; e) nella realizzazione della scala esterna in difformità al progetto originario ”, ha ricostruito come una prima ordinanza di demolizione sia stata impugnata avanti al T.A.R. per la Calabria, che con sentenza n. -OMISSIS- lo ha rigettato; l’appello avanti al Consiglio di Stato è stato accolto, con sentenza n.7254/2023.
In data 3 ottobre 2023, il ricorrente ha depositato presso il Comune di Davoli istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2021, ma, con i provvedimenti impugnati, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Davoli, dopo aver accertato la perdurante inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate, ha disposto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione d’ufficio delle opere abusive realizzate sull’immobile di proprietà del ricorrente, con spese a suo carico, per l’ammontare di euro 109.802,29, intimandogli di rilasciare l’immobile stesso libero da cose e persone nella disponibilità dell’ente entro e non oltre 15 giorni.
1.2. Con ordinanza n. 637 dell’11 novembre 2023, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare presentata dal ricorrente; il provvedimento di rigetto è stato successivamente riformato, in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 5083 del 22 dicembre 2023, dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che “ sussistono profili meritevoli di approfondimento nella appropriata sede di merito, con specifico riferimento alla dedotta inosservanza della prescrizione, di cui alla sentenza di questo Consiglio, sez. VI, 25/07/2023 n.7254, secondo la quale il Comune nella fase esecutiva avrebbe dovuto valutare la fiscalizzazione dell'abuso, nonché all’omesso puntuale accertamento se la demolizione delle porzioni abusive possa avvenire senza pregiudizio per l’intero immobile, al fine sia di infliggere l'alternativa sanzione pecuniaria, nel caso di messa a repentaglio della staticità della sezione dell'edificio regolare, sia di esternare precise modalità dell’intervento d’ufficio che scongiurino il pericolo di crollo o comunque di pregiudizio alle strutture ”.
1.3. In data 15 dicembre 2023, parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, impugnando il provvedimento prot. n.12023 del 2 novembre 2023, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Davoli, nelle more del giudizio, ha rigettato l’istanza di sanatoria.
2. Il T.A.R. adito, muovendo dai motivi aggiunti, al quesito se, in caso di edificazione senza titolo (o, come nel caso di specie, in difformità rispetto al titolo rilasciato) di volumi non contemplati dagli strumenti urbanistici, ma rientranti nell’aumento volumetrico premiale previsto in via derogatoria dal Piano Casa, sia possibile per il proprietario dell’immobile ricorrere all’istituto dell’accertamento della conformità, sussistendo il requisito della doppia conformità (non agli strumenti urbanistici, ma) agli aumenti volumetrici consentiti dalla citata normativa, ha dato risposta negativa.
Il T.A.R., richiamando propri precedenti, ha argomentato come la legge regionale del cd. Piano Casa escluda l’ampliamento in tutti casi in cui l’edificio interessato risulti realizzato in assenza o in difformità rispetto al titolo abilitativo, consentendolo solo allorché il fabbricato sia regolarmente autorizzato al momento della richiesta di permesso a costruire.
2.1. Il T.A.R. ha ritenuto infondato anche il ricorso introduttivo, in quanto i 90 giorni assegnati per la demolizione spontanea erano già decorsi quando il Consiglio di Stato ne ha disposto la sospensione con ordinanza n. 4519 del 27 agosto 2021.
2.2. Quanto al secondo motivo, la decisione ha affermato che la pendenza dell’istanza per accertamento non determini l’illegittimità del provvedimento repressivo, ma solo una situazione di “inefficacia”, a carattere temporaneo, dello stesso.
2.3. Sul terzo motivo, si afferma che dalla relazione depositata dal Comune in data 5 giugno 2024, si evince come il ripristino dello stato dei luoghi fosse possibile “mediante la c.d. demolizione controllata”.
2.4. Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, in quanto in calce alla stessa determinazione impugnata vi è evidenza dell’acquisizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ex artt. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.
3. Avverso la decisione è stato proposto l’appello in epigrafe.
3.1. L’appellante, in punto di fatto, rappresenta come le opere oggetto di accertamento di conformità siano state realizzate dopo l’entrata in vigore della l.r. Calabria 11/8/2010 n.21 e della l.r. Calabria 10/2/2012 n.7 che la modificava e la integrava.
Ne consegue che, allorquando è entrato in vigore il Piano Casa di cui alla l.r. n. 7/2012, la costruzione si trovava in uno stato di piena legittimità; l’intervento di cui al permesso di costruire n. 6/2012 è stato eseguito, seppur in difformità rispetto allo stesso titolo edilizio, in epoca successiva all’entrata in vigore della l.r. Calabria 7/2012, su un edificio in stato legittimo in forza della concessione in sanatoria repertorio n. 10214 del 07/08/1986, rilasciata dal Comune di Davoli coerentemente al disposto della legge regionale 11 agosto 2010, n.21.
3.2. L’appellante ripropone tutti i motivi del ricorso per motivi aggiunti non esaminati dal T.A.R.
3.3. Rappresenta come l’efficacia esecutiva dell’ordinanza n.5/2021 del 12.04.2021 fosse stata sospesa dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n.4519 del 27/8/2021, cosicché il termine stabilito nell’ordinanza comunale cominciava a decorrere solo al momento del deposito della sentenza che ha definito il giudizio, in data 25/7/2023. Al momento dell’emanazione della determinazione impugnata con il ricorso n.1457/2023 Reg.ric., in data 26/9/2023, e della redazione del verbale di sopralluogo da parte della polizia municipale, in pari data, il termine dilatorio per l’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione non era ancora decorso.
Inoltre l’ordinanza di demolizione era stata parzialmente modificata dal Consiglio di Stato con la sentenza che ha definito il giudizio, la quale ha ritenuto legittima la costruzione della trave di sostegno del tetto di copertura e del vano lavanderia, ritenendo altresì erronea l’ordinanza di acquisizione dell’opera al patrimonio comunale. Con conseguente tempestività dell’istanza di sanatoria.
3.4. Sui vari motivi di rigetto della domanda di sanatoria l’appellante osserva:
- quanto al primo ed al secondo argomento del provvedimento del diniego, che la l.r. n.21/2010 è stata abrogata solo con l’entrata in vigore della l.r. Calabria 7/7/2022 n. 25, mentre l’intervento edilizio è avvenuto sotto la vigenza delle ll.rr. n. 21/2010 e n. 7/2012, considerato che il permesso per costruire è stato rilasciato in data 26/1/2012 sulla base della richiesta di permesso a costruire acquisita agli atti del Comune al n.8089 del 29.12.2012;
- quanto al terzo argomento del diniego, che la contestazione della violazione delle distanze tra pareti finestrate in relazione al fabbricato oggetto di sanatoria è generica e comunque infondata;
- le variazioni non considerate essenziali non rientrano nella casistica prevista all’art. 31 del d. P.R. n. 380/2001 ma in quella prevista all’art. 22 comma 2 bis, stesso d.P.R.;
- anche le tolleranze previste all’art. 34 bis del DPR 380/2001 sono tali sempre rispetto al progetto approvato, quindi la determinazione delle variazioni essenziali previste all’art.13 della L.R. n. 25/2022 non può che riferirsi al progetto approvato o validato. La sagoma dell’edificio non è stata modificata in ampliamento oltre i limiti previsti dalla normativa incentivante;
- il quarto punto della motivazione del provvedimento di diniego sarebbe incomprensibile;
- quanto al punto 6 della motivazione del rigetto, relativo al mancato rispetto delle altezze minime previste dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e dalle N.T.A. vigenti, se ne lamenta l’infondatezza, alla stregua della consulenza tecnica di parte che si deposita;
- anche il punto 7 della motivazione del provvedimento di diniego sarebbe errato, alla stregua della relazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria e del R.E. del Comune di Davoli.
3.5. In ordine al ricorso principale, si adduce come il termine per eseguire l’ordinanza di demolizione fosse stato sospeso in appello; inoltre, la notifica dell’ordine di rilascio dell’immobile è stata effettuata dopo il deposito dell’istanza ex art.36 e prima ancora che questa fosse stata valutata.
3.6. Si censura, poi, la statuizione relativamente alla questione della fiscalizzazione dell’abuso, considerato che la demolizione incide su strutture portanti del fabbricato, il tetto e la scala di collegamento tra i piani di un unico edificio.
Quindi, il Comune nella fase esecutiva avrebbe dovuto valutare la fiscalizzazione dell'abuso, nonché accertare se la demolizione delle porzioni abusive potesse avvenire senza pregiudizio per l’intero immobile.
3.7. Si insiste, infine, nel rilevare che nella copia conforme del provvedimento impugnato depositato in atti, che non reca la firma del responsabile dell’area finanziaria, risulta comunque in bianco sia l’indicazione della registrazione dell’impegno contabile sia il relativo capitolo di bilancio.
4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio, producendo una memoria con la quale replica ampiamente ai motivi di appello.
4.1. Sottolinea come il ricorrente abbia ottenuto una concessione edilizia per realizzare la propria villa negli anni ’80, successivamente abbia ottenuto un permesso di costruire ai sensi della legge regionale relativa al piano casa, e successivamente, all’esito di tali realizzazioni, abbia edificato un intero piano alto, completamente abusivo, del quale ha poi chiesto la sanatoria perché ricadente anch’esso nel piano casa. Insomma, ha invocato il piano casa per ben due volte, inammissibilmente.
Rileva, al riguardo, che la verificazione disposta nel giudizio avverso l’ordinanza di demolizione dal Consiglio di Stato, con ordinanza 4581/2022, abbia avuto esito sfavorevole ai ricorrenti, motivo per cui con la sentenza n. 7254 del 2023 l’appello è stato rigettato.
In seguito a ciò, il Comune di Davoli ha emesso gli atti oggi impugnati, tra cui la determina n. 11097 del 26.09.2023, con la quale ha “verificato altresì che le opere abusive non sono sanabili ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 e ss. mm. ii. In quanto in contrasto con le previsioni di PRG nonché le disposizioni del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione (in termini di volumetria realizzabile, distacchi dai confini interni, altezze minime previste dal Decreto Ministeriale Sanità 05.07.1975, distanze di cui al DM n. 1444/1968, normativa sismica ecc.)”.
5. Con ordinanza cautelare n. 3930/2024 è stata accolta la domanda di sospensione e disposta l’acquisizione della relazione di verificazione, e relativi allegati, depositata in esecuzione dell’ordinanza n.4581/2022 nel giudizio avverso l’ordinanza di demolizione.
6. Entrambe le parti hanno adempiuto depositando la verificazione e, in vista dell’udienza di merito,
memorie.
7. All'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025, esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. In punto di fatto, dall’esame della relazione di verificazione di cui in premesse, acquisita al presente giudizio, si evince quanto segue.
8.1. L’appellante risulta comproprietario di un fabbricato residenziale sito in -OMISSIS- del Comune di Davoli Marina e distinto al N.C.E.U. al fg. di mappa n. 07, part.lla n. 353, già composto da n. 2 piani con copertura in parte a terrazza e in parte a tetto a cui si accedeva con una scaletta esterna in ferro.
A seguito della richiesta avanzata con nota prot. n. 8089 del 29/12/2011, è stato rilasciato il permesso di costruire n. 06/2012, prot. n. 711 del 26/01/2012.
8.2. La consistenza delle singole opere abusive elencate nell’ordinanza di demolizione n. 05 del 12/04/2021, prot. n. 3008 del 12/04/2021, come rilevate dal verificatore, si può così sintetizzare:
quanto al sottotetto, una diversa distribuzione interna dei locali sottostanti, rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire n. 06/2012, essendo stati realizzati vani adibiti a n. 1 cucina, n. 2 bagni e n. 1 camera, tali da presupporre l’utilizzazione a destinazione abitativa del sottotetto.
Ha precisato il verificatore a seguito dell’applicazione della l.r. n. 21/2010 (cd. Piano Casa), quale norma di settore volta a derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, provinciali e regionali vigenti o adottati, la destinazione d’uso residenziale appare assentita, esclusivamente, per una quota parte del sottotetto, pari a mq 31,500, posta sul lato nord dell’immobile in trattazione, quindi la rimanente porzione di sottotetto, posta sul lato sud, quale intervento di ristrutturazione edilizia risulta realizzata in totale difformità dal permesso di costruire n. 06/2012.
Il vano cucina posto sul lato sud del piano sottotetto risulta ampliato per circa mt. 0,68 ed esteso all’interno del confinante vano scala, ciò in difformità a quanto assentito con il permesso di costruire n. 6/2012.
Sul lato sud del piano sottotetto la linea di gronda risulta realizzata sul soprastante muro perimetrale e di conseguenza arretrata per circa mt. 1,70 dal filo esterno del solaio aggettante, così da far rilevare, in tale punto, un’altezza all’intradosso del solaio pari a circa mt. 1,75, (esterna) e circa mt. 1,85 (interna) in difformità a quanto acclarato negli elaborati grafici di progetto.
Sul lato est del piano sottotetto l’altezza della linea di gronda del vano scala rilevata risulta essere di circa mt. 1,36, (esterna) diversamente da quanto approvato con il permesso di costruire n. 6/2012.
A seguito della misurazione della trave di colmo in esame, è emerso che la stessa risulta avere un’altezza di circa mt. 0,71, anziché di mt. 0,50 per come autorizzato.
Sul lato sud del piano sottotetto risulta realizzato un balcone di larghezza pari a circa mt. 1,70 ed esteso per tutta la lunghezza laterale del fabbricato senza soluzione di continuità con il balcone posto sul lato ovest del corpo di fabbrica.
Sul lato sud dell’estremità del balcone del piano sottotetto risulta realizzato un abbaino di circa mt. 1,55 x 3,00 con altezza di circa mt. 2,57, provvisto di una porta finestra di accesso al balcone, anch’esso eseguito in totale difformità dal permesso di costruire n. 06/2012.
A seguito della misurazione della linea di colmo centrale del corpo di fabbrica in esame è stato possibile rilevare un’altezza della stessa pari a mt. 3.00, misurata dal piano di calpestio del sottotetto fino all’intradosso del solaio di copertura, diversamente da quanto autorizzato con il permesso di costruire n. 06/2012, ove dall’esame degli elaborati grafici di progetto (Stato Futuro) -Sezione A1-, si rileva un’altezza al colmo pari a mt. 2,80.
Dall’esame del medesimo elaborato di progetto si rileva la quota afferente alla larghezza del balcone lato nord del piano sottotetto, pari a mt. 1,30 in luogo della misurazione in scala che risulta essere pari a mt. 1,70, mentre la misurazione effettiva dello stato dei luoghi, a seguito del sopralluogo, corrisponde a circa mt. 1,90.
Sul lato nord del piano sottotetto, a seguito della misurazione dell’altezza della linea di gronda effettuata tra il piano di calpestio e l’intradosso della copertura, è stato possibile rilevare un’altezza alla gronda pari a mt. 2,58 realizzata in difformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto, ove si prevedeva un’altezza alla gronda di mt. 2,40.
Sul lato nord/est del piano sottotetto risulta realizzato un balcone di larghezza pari a circa mt. 1,90 x circa mt. 6,96, in prosecuzione con la porzione di balcone posto sul lato nord, la cui realizzazione non era stata prevista nell’ambito dei lavori autorizzati.
Quanto al primo piano, il verificatore ha rilevato come sul lato ovest, adiacente al vano scala, risulti realizzato un vano lavanderia di circa mq 7,00 la cui destinazione d’uso non risulta, espressamente, rappresentata negli elaborati grafici di progetto (Stato Futuro), tuttavia, la destinazione d’uso residenziale appare rinvenibile all’esito dell’esame della relazione tecnica oltre che della relazione di perizia giurata del 19/12/2022, resa dal progettista presso il Tribunale di Catanzaro -Sezione di Chiaravalle.
Sul lato nord/est del primo piano risulta realizzato un balcone delle dimensioni di circa mt 2,00 x 6,00, non previsto negli elaborati di progetto (Stato Futuro) e relativa rappresentazione 3d.
Quanto al piano terra, sul lato nord/ovest risulta realizzato un ampliamento del portico, con contestuale posa in opera di ulteriori pilastri posti ad una distanza di circa mt 2,00 da quelli esistenti, anch’esso realizzato in difformità dal permesso di costruire n. 06/2012, così come sul lato nord/est del piano terra del fabbricato in esame risulta realizzato un ampliamento del portico scaturente dal collegamento tra i due portici previsti in progetto.
Sul lato ovest del fabbricato, all’interno del nuovo corpo scala avanzato in c.a., è stata riscontrata la realizzazione di una scala a forma elicoidale in difformità a quanto assentito con il permesso di costruire n. 6/2012.
9. Tanto precisato in ordine alla natura e consistenza delle difformità realizzate, vengono presi in esame i motivi di appello.
10. Quanto alla parte di ricorso riferita alla demolizione d'ufficio, il Collegio ritiene il gravame fondato, intendendo ribadire l’orientamento espresso in sede cautelare.
Al momento dell’emanazione della determinazione impugnata con il ricorso n.1457/2023 Reg.ric., il termine dilatorio per l’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione non era ancora decorso, posto che l’ordinanza comunale n.5/2021 era stata sospesa da questo Consiglio di Stato con l’ordinanza n.4519 del 27/8/2021; al riguardo, le eccezioni del Comune non paiono in linea con il pacifico principio secondo il quale del lasso temporale occorrente per l’esame del ricorso, il ricorrente vittorioso non può patire conseguenze pregiudizievoli, principio recentemente riaffermato (proprio in tema di ordinanza di demolizione non spontaneamente eseguita nel corso del giudizio) da questa Sezione (ordinanza n. 8102/2024 del 09/10/2024).
Per tale decisivo profilo la demolizione d’ufficio appare essere intervenuta irritualmente, in pendenza del termine per l’esecuzione spontanea, e l’appello deve quindi essere accolto in parte qua, con assorbimento degli ulteriori profili.
11. A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riferimento al rigetto dell’istanza di accertamento di conformità.
11.1. Come esposto in premesse, sull’immobile (legittimato da concessione in sanatoria repertorio n. 10214 del 07/08/1986) era stato rilasciato permesso di costruire n. 06/2012, prot. n. 711 del 26/01/2012, per la realizzazione di un vano scala esterno, di un portico e sopraelevazione del tetto con miglioramento energetico, ai sensi della l.r. Cal. n° 21 del 11/08/2010; durante un sopralluogo erano stati accertati una serie di abusi (varianti essenziali), meglio descritti nella richiamata relazione di verificazione.
11.2. I motivi del diniego dell’accertamento di conformità possono ricondursi alle seguenti eccezioni:
- al momento della realizzazione delle opere abusive era in vigore il piano casa di cui alla l.r. n. 21/2010, abrogato nel 2022, per cui l’istanza andava presentata entro il dicembre 22 (art.6);
- comunque l’incremento premiale non sarebbe applicabile ad immobili abusivi;
- mancato rispetto delle distanze non derogabili e delle altezze massime;
- al momento della richiesta di sanatoria era in vigore la l.r. n. 25/22 non applicabile ad immobili abusivi;
- la l.r. n.7/22 non sarebbe applicabile ad immobili cui era stato applicato il piano casa;
- l’intervento non sarebbe comunque assentibile a causa di numerose violazioni del p.r.g. e delle n.t.a.
11.3. In ordine alla principale questione dibattuta tra le parti (l’aumento volumetrico non sarebbe sanabile in generale ma lo sarebbe con il piano casa, grazie al relativo incremento premiale; l’istanza sarebbe conforme al piano casa abrogato, vigente al momento dell’esecuzione delle opere, e a quello sopravvenuto al momento della presentazione della domanda di sanatoria), il T.A.R. ha dato seguito alla giurisprudenza che esclude la possibilità di beneficiare degli incrementi premiali a fini di sanatoria.
L’appellante non contesta quest’orientamento giurisprudenziale, ma ne contesta l’applicabilità al proprio caso, in quanto si tratta di orientamento afferente a casi in cui gli abusi erano anteriori al piano casa; il suo caso sarebbe diverso, in quanto gli abusi sono stati commessi a piano casa emanato e vigente.
In particolare, il pdc n.6/2012 era relativo ad immobile in possesso di stato legittimo (grazie a concessione in sanatoria ex L. n.47/1985); sebbene in sede esecutiva vennero, tra l’altro, eseguiti ampliamenti abusivi, gli stessi sarebbero regolarizzabili grazie all’incremento premiale.
12. Il Collegio osserva che in ipotesi, come nel caso in esame, in cui si discorre di atto c.d. plurimotivato, "è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12/10/2022, n.8718; sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190): anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo di diniego in esame, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giurisdizionale.
13. Il Collegio rileva che la motivazione del diniego di accertamento di conformità riferita all’inammissibilità dell’utilizzo dell’incremento premiale in sede di sanatoria è immuni dai vizi di legittimità censurati dall'appellante.
13.1. Questo Consiglio di Stato, con le decisioni della sez. VI, n. 6021 del 2022, e della sez. VII, 02/11/2023, n.9437, ha avuto occasione di affermare come gli interventi previsti dalle norme regionali attuative del c.d. piano casa abbiano carattere straordinario e premiale, e proprio per tale ragione siano consentiti solo su edifici legittimamente realizzati e solo se assistiti da preventivo titolo edilizio. La necessità del preventivo rilascio del titolo edilizio è, peraltro, finalizzata a verificare che il richiedente non abbia già usufruito dei benefici previsti dalla legge, che possono essere concessi solo una volta. Gli interventi consentiti dalle norme sul c.d. "Piano casa", dunque, non possono neppure essere assentiti in sanatoria, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, perché tale possibilità non è prevista dalla normativa regionale e perché si tratta di interventi straordinari soggetti a disciplina speciale, soggetta come tale a stretta interpretazione.
Alla stregua di tale, condivisibile, orientamento, dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, deve escludersi che i bonus volumetrici previsti dalla disciplina premiale del piano-casa (o della rigenerazione urbana) possano essere utilizzati al fine di conseguimento di una sanatoria edilizia dato che il loro riconoscimento presuppone che l'immobile sul quale si interviene sia "regolare" dal punto di vista urbanistico-edilizio (Consiglio di Stato sez. VI, 28/07/2022, n. 6637).
Questa è la ragione per cui va escluso che la istanza di accertamento di conformità nel caso in questione possa trovare accoglimento; e infatti la parte, al fine di dimostrare la "doppia conformità", dovrebbe includere nel volume massimo realizzabile anche il “bonus” previsto dal piano casa, ciò che, come detto, non è possibile.
Per tale parte l’appello risulta quindi infondato.
14. Conclusivamente, l’appello dev’essere accolto in parte, come sopra precisato, e per il resto respinto.
15. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento di demolizione d'ufficio opere abusive ivi impugnato; rigetta per il resto.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.