Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10408
CS
Accoglimento
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Accertamento insussistenza del credito

    Il Collegio ha accolto il ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    In alternativa, annullamento e/o declaratoria di risoluzione della convenzione e accertamento insussistenza del credito

    Il Collegio ha accolto il ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Riquantificazione del credito

    Il Collegio ha accolto il ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, riformando la sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo di appello, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di convenzioni urbanistiche quando si contestano aspetti legati all'esercizio del potere pubblico.

  • Accolto
    Violazione artt. 1362, 1366, 1367, 1372 c.c., art. 23 L. 1150/1942 e principio del pareggio economico

    Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi di appello, affermando che l'art. 9 della convenzione impone ai privati il pagamento delle indennità di esproprio e che il principio del pareggio economico, ai sensi dell'art. 35, comma 12, della legge n. 865/1971, impone al Comune di recuperare i maggiori esborsi.

  • Accolto
    Violazione del principio del pareggio economico

    Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi di appello, affermando che l'art. 9 della convenzione impone ai privati il pagamento delle indennità di esproprio e che il principio del pareggio economico, ai sensi dell'art. 35, comma 12, della legge n. 865/1971, impone al Comune di recuperare i maggiori esborsi.

  • Accolto
    Contestazione dell'interpretazione della convenzione in termini di contratto a prestazioni corrispettive

    Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi di appello, affermando che l'art. 9 della convenzione impone ai privati il pagamento delle indennità di esproprio e che il principio del pareggio economico, ai sensi dell'art. 35, comma 12, della legge n. 865/1971, impone al Comune di recuperare i maggiori esborsi.

  • Accolto
    Ripetibilità delle somme ulteriori

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento delle censure relative all'interpretazione della convenzione e al principio del pareggio economico.

  • Accolto
    Vizio di ultrapetizione

    La censura è stata assorbita dall'accoglimento delle censure relative all'interpretazione della convenzione e al principio del pareggio economico.

  • Rigettato
    Nullità ingiunzione per difetto presupposti e potere

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il procedimento di riscossione mediante ingiunzione è ammissibile per crediti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da fonti oggettive, e che il credito del Comune possiede tali requisiti in quanto basato su sentenze giudiziarie e sulla convenzione.

  • Rigettato
    Violazione garanzie partecipative

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, poiché il Comune non ha avviato un procedimento amministrativo, ma ha esercitato un diritto di rimborso scaturente dalla convenzione urbanistica.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui l'indennità di esproprio è stata accertata in via definitiva, evento che si è verificato con le sentenze della Cassazione.

  • Rigettato
    Non opponibilità del giudicato

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'obbligo del ricorrente deriva dalla convenzione urbanistica, non dal giudicato.

  • Rigettato
    Invalidità, risoluzione e presupposizione della convenzione

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, rinviando alle motivazioni relative all'interpretazione della convenzione e al principio del pareggio economico.

  • Accolto
    Violazione art. 22 convenzione (obbligo solidale)

    Il Collegio ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo che l'art. 22 della convenzione non preveda un accollo liberatorio automatico, ma che l'obbligazione dell'accollante sia sussidiaria. Tuttavia, la richiesta di pagamento solidale a tutti gli assegnatari dei lotti viola l'art. 9 della convenzione che prevede il pagamento proporzionale.

  • Accolto
    Violazione art. 9 convenzione (pagamento proporzionale)

    Il Collegio ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo che le somme pretese siano state richieste in via solidale a tutti gli assegnatari dei lotti, in violazione dell'art. 9 della convenzione che dispone il pagamento proporzionale alla superficie originariamente posseduta.

  • Accolto
    Indennità di occupazione e interessi

    Il Collegio ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo fondata la censura relativa alla falsa applicazione dell'art. 1, comma 165, legge n. 296/2006 per la determinazione degli interessi. Ha inoltre accolto la censura relativa alla quantificazione dell'indennità di occupazione applicando il criterio degli interessi legali come stabilito dalla Cassazione. Ha altresì precisato che gli interessi dovranno essere calcolati solo sulla sorte capitale.

  • Rigettato
    Interessi per protrarsi del giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione

    Il Collegio ha ritenuto infondato questo aspetto della censura, affermando che il Comune ha diritto ad essere tenuto indenne dei maggiori esborsi sostenuti.

  • Accolto
    Interessi applicati dall'ingiunzione di pagamento

    Il Collegio ha ritenuto generici i motivi sub i), ii) e iv) e ha precisato che gli interessi dovranno essere calcolati solo sulla sorte capitale (motivo sub iii)).

  • Accolto
    Mancato scomputo delle somme già pagate

    Il Collegio ha accolto il motivo, ritenendo che il Comune non abbia fornito prova del computo di tali somme e ordinando il loro scomputo nell'attività di ricalcolo.

  • Rigettato
    Incompetenza della concessionaria

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, affermando che le somme rientrano nella categoria 'entrate patrimoniali diverse' della convenzione di affidamento, in quanto basate su accertamenti definitivi contenuti nelle sentenze civili.

  • Rigettato
    Assenza liste di carico

    Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo, qualificando la norma invocata come di natura contabile e non influente sulla validità del procedimento di riscossione mediante ingiunzione.

  • Inammissibile
    Mancanza verbale riunione

    Il Collegio ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse, non avendo la parte allegato la rilevanza di tale mancanza rispetto alla domanda proposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10408
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10408
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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