TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Silvia Cavallari Presidente dott. Stefania Calo' Giudice dott. Francesca Malgoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2025 promossa da: (C.F.: ) con il Parte_1 P.IVA_1
Patrocinio dell'Avv. SACCHI CARLO ALBERTO RICORRENTE
contro
C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
* Oggetto: reclamo ex art. 630 u.c. c.p.c. avverso ordinanza 21.03.2025 pronunciata dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 162/24 R.G. Es.
* Conclusioni delle parti Il reclamante ha concluso come in atti. La resistente è rimasta contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- in data 28.05.2024 il , Parte_1 creditore della società rumena ha consegnato all' di Controparte_1 CP_2
Reggio Emilia atto di pignoramento immobiliare nei confronti di quest'ultima, da notificarsi ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 2020/1874;
- iscritta a ruolo la procedura nel termine di cui all'art. 557, comma 2 c.p.c., con provvedimento 18.09.2024 il G.E. ha assegnato al creditore il termine di 30 giorni per il deposito del certificato di avvenuta notifica del pignoramento;
- il 16.10.2024, in prossimità della scadenza del termine, il , dando atto di Parte_1 non avere ancora ottenuto, da parte della Cancelleria competente presso il Tribunale di Iasi - pagina 1 di 5 OM (nel cui distretto si trova la sede della società esecutata), la restituzione dell'atto in originale e del “Modello K” previsto dalla normativa europea in materia di notifiche, in quanto il procedimento di rogatoria attivato dal predetto Tribunale in conformità alla lex fori - finalizzato a verificare e “convalidare” la regolarità della notifica - non si era ancora concluso, ha chiesto di essere rimesso “in termini ai fini del deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento” nonché di “far decorrere dal giorno in cui gli atti perverranno all' di Reggio Emilia i CP_2 termini per i successivi incombenti previsti di cui agli artt. 497 e 567 c.p.c.”;
- l'indomani, il 17.10.2024, il ha avuto conoscenza, tramite consultazione Parte_1 del portale web a ciò dedicato, che il 16.10.2024 il procedimento di rogatoria si era concluso positivamente e di ciò ha notiziato il G.E.;
- con provvedimento del 18.10.2024 il G.E. ha disposto il deposito dell'istanza di vendita;
- il 25.11.2024 il ha depositato l'istanza di vendita e contestualmente ha Parte_1 chiesto una proroga ex art. 567, comma 3 c.p.c. del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della certificazione ipocatastale, rappresentando di non potervi procedere fino a che il Tribunale di Iasi non avesse restituito l'originale del pignoramento e il Modello K;
- in data 9.12.2024 il G.E. ha concesso la proroga per il termine massimo di giorni 45;
- il successivo 21.02.2025 il G.E., dando atto che nulla era stato depositato medio tempore e preannunciando la declaratoria di inefficacia del pignoramento, ha assegnato al creditore un termine di giorni 10 per osservazioni;
- il 3.03.2025 il ha chiesto di essere rimesso in termini per il deposito della Parte_1 certificazione ipocatastale e della nota di trascrizione del pignoramento;
- il 5.03.2025 ha depositato il Modello K trasmesso a mezzo e-mail dal Tribunale di Iasi all' di Reggio Emilia, apprendendo solo in quel momento che la consegna materiale dell'atto CP_2 di pignoramento alla società debitrice era stata effettuata l'11.09.2024 (ferma la definizione della rogatoria solo in data 16.10.2024);
- con ordinanza del 21.03.2025 il G.E. ha così disposto:
“Visto il provvedimento del 21.2.25; lette le note depositate dal procedente il 5.3.25; rilevato che l'atto di pignoramento è stato notificato l'11 settembre 2024. Ne consegue che l'istanza di vendita è stata depositata tardivamente;
tuttora, inoltre, non risulta depositata la documentazione ipocatastale;
DICHIARA l'inefficacia del pignoramento e, per l'effetto, l'estinzione del processo esecutivo n. 162/2024 R.G. Esecuzioni”;
- avverso tale provvedimento ha proposto reclamo ex art. 630 Parte_1
c.p.c. fondato sostanzialmente su due motivi: 1) la tempestività dell'istanza di vendita in quanto depositata entro il termine di 45 giorni dal 16.10.2025, giorno in cui si è concluso, in OM, il procedimento di rogatoria internazionale che ha “convalidato” la notifica del pignoramento;
2) la necessità di far decorrere il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. dal 5.03.2025, giorno in cui ha avuto conoscenza del buon esito della notifica e della circostanza che pagina 2 di 5 l'Autorità rumena aveva finalmente spedito all' di Reggio Emilia l'originale del CP_2 pignoramento e il Modello K;
- sostiene infatti il reclamante che, contrariamente a quanto affermato dal G.E., il dies a quo per il decorso del termine di 45 giorni per il deposito dell'istanza di vendita, previsto dall'art. 497 c.p.c. (richiamato dall'art. 567 c.p.c.), non può coincidere con l'11.09.2024 sia in quanto a quella data il procedimento notificatorio non poteva ritenersi perfezionato secondo la lex fori, sia in quanto lo stesso creditore ne è venuto a conoscenza solamente il 5.03.2025, con la trasmissione del Modello K via mail dall'Autorità rumena all' di Reggio Emilia;
CP_2
- sostiene inoltre che il provvedimento del G.E. è illegittimo anche nella parte in cui censura il mancato deposito della documentazione ipocatastale, posto che il ventennio della certificazione deve necessariamente decorrere, a ritroso, dalla trascrizione del pignoramento, che però nel caso di specie il creditore procedente è stato impossibilitato ad eseguire, non disponendo dell'originale e del Modello K;
- conseguentemente, nessuna inerzia potrebbe essere addebitata al , che, Parte_1 anzi, si è attivato con diligenza in ogni modo possibile per velocizzare la procedura e acquisire informazioni, sicché il mancato rispetto del termine sarebbe imputabile esclusivamente a disservizi e ritardi altrui;
- è stato instaurato il contraddittorio con la società debitrice, con la precisazione che il procedimento di rogatoria relativo alla notifica del reclamo si è concluso il 9.07.2025 e questo Tribunale ne ha avuto notizia solamente il 2.12.2025;
- non si è costituita in giudizio e non ha depositato Controparte_1 alcunché. Osservato che:
- i commi 2 e 3 dell'art. 567 c.p.c. – per quanto qui interessa – prevedono testualmente:
“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'art. 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione el pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato sola una volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione (…)”;
- a sua volta, l'art. 497 c.p.c. – richiamato dall'art. 567, comma 2 c.p.c. appena riportato – stabilisce che “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita”;
- nel caso di specie, il “compimento” del pignoramento è avvenuto il 16.10.2024, data in cui - come detto sopra - si è perfezionato il procedimento notificatorio rumeno, con la conclusione della pagina 3 di 5 rogatoria internazionale attestante la regolarità della notifica dell'atto alla società destinataria, eseguita in data 11.09.2024;
- è documentato che esattamente il giorno dopo, ossia il 17.10.2024, il ha Parte_1 avuto conoscenza della definizione della procedura tramite consultazione del Portale web del Tribunale di Iasi e ne abbia dato comunicazione al G.E., il quale ha così ordinato il deposito dell'istanza di vendita (cfr. decreto 18.10.2024);
- ora, è pacifico che il creditore procedente abbia depositato l'istanza di vendita il 25.11.2024 mentre non abbia mai depositato la trascrizione del pignoramento e la documentazione ipocatastale, né entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 567 c.p.c. (45 giorni dal compimento del pignoramento), né entro quello successivamente prorogato di cui al comma 3 (45 giorni dalla concessione della proroga avvenuta con il decreto del G.E. del 9.12.2024);
- senz'altro i ritardi e i disservizi inerenti alla procedura di notificazione e di rogatoria eseguita dalle autorità rumene non rientravano nella sua sfera di controllo e non sono, pertanto, a lui imputabili;
- va però evidenziato che, al di là delle - pur solerti - iniziative assunte per acquisire informazioni e aggiornamenti (come dimostrato dallo scambio di corrispondenza con il Legale e le autorità in loco), una volta ricevuto il provvedimento del G.E. del 18.10.2025 che ordinava il deposito dell'istanza di vendita, il non ha mai chiesto la rimessione in termini ai Parte_1 sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c. per il deposito dell'istanza stessa e della documentazione ipocatastale previsto dall'art. 562, comma 2 c.p.c., preferendo invece depositare, appunto, l'istanza e chiedendo, per la documentazione ipocatastale, la proroga di giorni 45 prevista dall'art. 567, comma 3 c.p.c.;
- la proroga, come si è visto, è stata concessa dal G.E. con provvedimento del 9.12.2024 e il termine è inutilmente spirato senza che, anche, in questo caso, il creditore chiedesse di essere rimesso in termini;
- a quel punto, il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento anche perché, in ogni caso, non gli sarebbe stato possibile concedere una nuova e ulteriore proroga (“Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato sola una volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni”);
- il provvedimento è, pertanto, del tutto legittimo e conforme al dettato normativo;
- il afferma più volte, nel reclamo, di avere chiesto la rimessione in termini Parte_1 immediatamente, non appena avuto notizia, il 16.10.2024, della conclusione della rogatoria;
- in realtà ciò non è esatto: il reclamante ha formulato istanza al G.E. “affinchè, preso atto che ad oggi non è ancora stato restituito all' di Reggio Emilia, da parte del Tribunale di Iasi, il plico contenente CP_2
l'atto di pignoramento immobiliare e la documentazione attestante la sua notifica alla debitrice Controparte_1
revocato il proprio provvedimento del 18 settembre 2024, Voglia rimettere il creditore procedente in termini ai
[...] fini del deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento e Voglia infine far decorrere dal giorno in cui gli atti perverranno all' di Reggio Emilia i termini per i successivi incombenti CP_2 previsti di cui agli artt. 497 e 567 c.p.c.”;
- la richiesta di rimessione in termini si riferisce quindi (esclusivamente) ad un adempimento pagina 4 di 5 ben diverso, ossia il deposito della prova della notifica del pignoramento;
- l'ulteriore istanza di “far decorrere” il termine di 45 giorni previsto dall'art. 567, comma 2 c.p.c. dal giorno in cui l' di Reggio Emilia avesse ricevuto dall'Autorità Rumena il carteggio CP_2 relativo alla notifica, oltre che inconferente, è evidentemente del tutto irrituale, poiché di certo non rientra nella disponibilità né delle parti né del Giudice la fissazione di un dies a quo diverso da quello testualmente previsto dalla disciplina processuale;
- il ha sostanzialmente reiterato questa argomentazione nel reclamo, Parte_1 sostenendo che il termine per il deposito dell'istanza di vendita e della documentazione ipocatastale andrebbe fatto decorrere addirittura dal 5.03.2025, giorno in cui esso ha appreso la data effettiva di consegna dell'atto di pignoramento al destinatario e l'Autorità Rumena ha spedito all' di CP_2
Reggio Emilia l'originale e il Modello K, indispensabili per procedere alla trascrizione del pignoramento;
- l'argomentazione però, oltre a scontrarsi con il dettato normativo, è infondata, poiché dalla stessa documentazione prodotta dal – e di cui il era a Parte_1 Parte_1 conoscenza sin dal 17.10.2024 – il procedimento notificatorio si è concluso il 16.10.2024, per cui è quella la data in cui va fissato il dies a quo: i successivi disguidi relativi alla mancata trasmissione della documentazione originale sarebbero stati agevolmente superabili con una istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. da depositarsi prima della scadenza;
- il creditore ha dedotto infine di avere richiesto alla Conservatoria la trascrizione del pignoramento sulla base del Modello K trasmesso via mail dall'Autorità Rumena e di avere ricevuto un diniego: aldilà del fatto che la circostanza non è stata provata, l'iniziativa è stata comunque assunta a marzo 2025, quando il termine in questione era ormai irrimediabilmente scaduto. Ritenuto, quindi, alla luce di tutto quanto sopra, che il reclamo debba essere respinto, nulla disponendo in punto spese stante la mancata costituzione della parte reclamata, ma dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 115/02 per il versamento, a carico della parte reclamante, di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
RIGETTA il reclamo;
nulla sulle spese;
DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 115/02 per il versamento, da parte del reclamante, di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 18.12.2025 Il Presidente Silvia Cavallari Il Giudice est. Francesca Malgoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Silvia Cavallari Presidente dott. Stefania Calo' Giudice dott. Francesca Malgoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2025 promossa da: (C.F.: ) con il Parte_1 P.IVA_1
Patrocinio dell'Avv. SACCHI CARLO ALBERTO RICORRENTE
contro
C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
* Oggetto: reclamo ex art. 630 u.c. c.p.c. avverso ordinanza 21.03.2025 pronunciata dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 162/24 R.G. Es.
* Conclusioni delle parti Il reclamante ha concluso come in atti. La resistente è rimasta contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- in data 28.05.2024 il , Parte_1 creditore della società rumena ha consegnato all' di Controparte_1 CP_2
Reggio Emilia atto di pignoramento immobiliare nei confronti di quest'ultima, da notificarsi ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 2020/1874;
- iscritta a ruolo la procedura nel termine di cui all'art. 557, comma 2 c.p.c., con provvedimento 18.09.2024 il G.E. ha assegnato al creditore il termine di 30 giorni per il deposito del certificato di avvenuta notifica del pignoramento;
- il 16.10.2024, in prossimità della scadenza del termine, il , dando atto di Parte_1 non avere ancora ottenuto, da parte della Cancelleria competente presso il Tribunale di Iasi - pagina 1 di 5 OM (nel cui distretto si trova la sede della società esecutata), la restituzione dell'atto in originale e del “Modello K” previsto dalla normativa europea in materia di notifiche, in quanto il procedimento di rogatoria attivato dal predetto Tribunale in conformità alla lex fori - finalizzato a verificare e “convalidare” la regolarità della notifica - non si era ancora concluso, ha chiesto di essere rimesso “in termini ai fini del deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento” nonché di “far decorrere dal giorno in cui gli atti perverranno all' di Reggio Emilia i CP_2 termini per i successivi incombenti previsti di cui agli artt. 497 e 567 c.p.c.”;
- l'indomani, il 17.10.2024, il ha avuto conoscenza, tramite consultazione Parte_1 del portale web a ciò dedicato, che il 16.10.2024 il procedimento di rogatoria si era concluso positivamente e di ciò ha notiziato il G.E.;
- con provvedimento del 18.10.2024 il G.E. ha disposto il deposito dell'istanza di vendita;
- il 25.11.2024 il ha depositato l'istanza di vendita e contestualmente ha Parte_1 chiesto una proroga ex art. 567, comma 3 c.p.c. del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della certificazione ipocatastale, rappresentando di non potervi procedere fino a che il Tribunale di Iasi non avesse restituito l'originale del pignoramento e il Modello K;
- in data 9.12.2024 il G.E. ha concesso la proroga per il termine massimo di giorni 45;
- il successivo 21.02.2025 il G.E., dando atto che nulla era stato depositato medio tempore e preannunciando la declaratoria di inefficacia del pignoramento, ha assegnato al creditore un termine di giorni 10 per osservazioni;
- il 3.03.2025 il ha chiesto di essere rimesso in termini per il deposito della Parte_1 certificazione ipocatastale e della nota di trascrizione del pignoramento;
- il 5.03.2025 ha depositato il Modello K trasmesso a mezzo e-mail dal Tribunale di Iasi all' di Reggio Emilia, apprendendo solo in quel momento che la consegna materiale dell'atto CP_2 di pignoramento alla società debitrice era stata effettuata l'11.09.2024 (ferma la definizione della rogatoria solo in data 16.10.2024);
- con ordinanza del 21.03.2025 il G.E. ha così disposto:
“Visto il provvedimento del 21.2.25; lette le note depositate dal procedente il 5.3.25; rilevato che l'atto di pignoramento è stato notificato l'11 settembre 2024. Ne consegue che l'istanza di vendita è stata depositata tardivamente;
tuttora, inoltre, non risulta depositata la documentazione ipocatastale;
DICHIARA l'inefficacia del pignoramento e, per l'effetto, l'estinzione del processo esecutivo n. 162/2024 R.G. Esecuzioni”;
- avverso tale provvedimento ha proposto reclamo ex art. 630 Parte_1
c.p.c. fondato sostanzialmente su due motivi: 1) la tempestività dell'istanza di vendita in quanto depositata entro il termine di 45 giorni dal 16.10.2025, giorno in cui si è concluso, in OM, il procedimento di rogatoria internazionale che ha “convalidato” la notifica del pignoramento;
2) la necessità di far decorrere il termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. dal 5.03.2025, giorno in cui ha avuto conoscenza del buon esito della notifica e della circostanza che pagina 2 di 5 l'Autorità rumena aveva finalmente spedito all' di Reggio Emilia l'originale del CP_2 pignoramento e il Modello K;
- sostiene infatti il reclamante che, contrariamente a quanto affermato dal G.E., il dies a quo per il decorso del termine di 45 giorni per il deposito dell'istanza di vendita, previsto dall'art. 497 c.p.c. (richiamato dall'art. 567 c.p.c.), non può coincidere con l'11.09.2024 sia in quanto a quella data il procedimento notificatorio non poteva ritenersi perfezionato secondo la lex fori, sia in quanto lo stesso creditore ne è venuto a conoscenza solamente il 5.03.2025, con la trasmissione del Modello K via mail dall'Autorità rumena all' di Reggio Emilia;
CP_2
- sostiene inoltre che il provvedimento del G.E. è illegittimo anche nella parte in cui censura il mancato deposito della documentazione ipocatastale, posto che il ventennio della certificazione deve necessariamente decorrere, a ritroso, dalla trascrizione del pignoramento, che però nel caso di specie il creditore procedente è stato impossibilitato ad eseguire, non disponendo dell'originale e del Modello K;
- conseguentemente, nessuna inerzia potrebbe essere addebitata al , che, Parte_1 anzi, si è attivato con diligenza in ogni modo possibile per velocizzare la procedura e acquisire informazioni, sicché il mancato rispetto del termine sarebbe imputabile esclusivamente a disservizi e ritardi altrui;
- è stato instaurato il contraddittorio con la società debitrice, con la precisazione che il procedimento di rogatoria relativo alla notifica del reclamo si è concluso il 9.07.2025 e questo Tribunale ne ha avuto notizia solamente il 2.12.2025;
- non si è costituita in giudizio e non ha depositato Controparte_1 alcunché. Osservato che:
- i commi 2 e 3 dell'art. 567 c.p.c. – per quanto qui interessa – prevedono testualmente:
“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'art. 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione el pignoramento;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato sola una volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione (…)”;
- a sua volta, l'art. 497 c.p.c. – richiamato dall'art. 567, comma 2 c.p.c. appena riportato – stabilisce che “Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita”;
- nel caso di specie, il “compimento” del pignoramento è avvenuto il 16.10.2024, data in cui - come detto sopra - si è perfezionato il procedimento notificatorio rumeno, con la conclusione della pagina 3 di 5 rogatoria internazionale attestante la regolarità della notifica dell'atto alla società destinataria, eseguita in data 11.09.2024;
- è documentato che esattamente il giorno dopo, ossia il 17.10.2024, il ha Parte_1 avuto conoscenza della definizione della procedura tramite consultazione del Portale web del Tribunale di Iasi e ne abbia dato comunicazione al G.E., il quale ha così ordinato il deposito dell'istanza di vendita (cfr. decreto 18.10.2024);
- ora, è pacifico che il creditore procedente abbia depositato l'istanza di vendita il 25.11.2024 mentre non abbia mai depositato la trascrizione del pignoramento e la documentazione ipocatastale, né entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 567 c.p.c. (45 giorni dal compimento del pignoramento), né entro quello successivamente prorogato di cui al comma 3 (45 giorni dalla concessione della proroga avvenuta con il decreto del G.E. del 9.12.2024);
- senz'altro i ritardi e i disservizi inerenti alla procedura di notificazione e di rogatoria eseguita dalle autorità rumene non rientravano nella sua sfera di controllo e non sono, pertanto, a lui imputabili;
- va però evidenziato che, al di là delle - pur solerti - iniziative assunte per acquisire informazioni e aggiornamenti (come dimostrato dallo scambio di corrispondenza con il Legale e le autorità in loco), una volta ricevuto il provvedimento del G.E. del 18.10.2025 che ordinava il deposito dell'istanza di vendita, il non ha mai chiesto la rimessione in termini ai Parte_1 sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c. per il deposito dell'istanza stessa e della documentazione ipocatastale previsto dall'art. 562, comma 2 c.p.c., preferendo invece depositare, appunto, l'istanza e chiedendo, per la documentazione ipocatastale, la proroga di giorni 45 prevista dall'art. 567, comma 3 c.p.c.;
- la proroga, come si è visto, è stata concessa dal G.E. con provvedimento del 9.12.2024 e il termine è inutilmente spirato senza che, anche, in questo caso, il creditore chiedesse di essere rimesso in termini;
- a quel punto, il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento anche perché, in ogni caso, non gli sarebbe stato possibile concedere una nuova e ulteriore proroga (“Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato sola una volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni”);
- il provvedimento è, pertanto, del tutto legittimo e conforme al dettato normativo;
- il afferma più volte, nel reclamo, di avere chiesto la rimessione in termini Parte_1 immediatamente, non appena avuto notizia, il 16.10.2024, della conclusione della rogatoria;
- in realtà ciò non è esatto: il reclamante ha formulato istanza al G.E. “affinchè, preso atto che ad oggi non è ancora stato restituito all' di Reggio Emilia, da parte del Tribunale di Iasi, il plico contenente CP_2
l'atto di pignoramento immobiliare e la documentazione attestante la sua notifica alla debitrice Controparte_1
revocato il proprio provvedimento del 18 settembre 2024, Voglia rimettere il creditore procedente in termini ai
[...] fini del deposito della documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento e Voglia infine far decorrere dal giorno in cui gli atti perverranno all' di Reggio Emilia i termini per i successivi incombenti CP_2 previsti di cui agli artt. 497 e 567 c.p.c.”;
- la richiesta di rimessione in termini si riferisce quindi (esclusivamente) ad un adempimento pagina 4 di 5 ben diverso, ossia il deposito della prova della notifica del pignoramento;
- l'ulteriore istanza di “far decorrere” il termine di 45 giorni previsto dall'art. 567, comma 2 c.p.c. dal giorno in cui l' di Reggio Emilia avesse ricevuto dall'Autorità Rumena il carteggio CP_2 relativo alla notifica, oltre che inconferente, è evidentemente del tutto irrituale, poiché di certo non rientra nella disponibilità né delle parti né del Giudice la fissazione di un dies a quo diverso da quello testualmente previsto dalla disciplina processuale;
- il ha sostanzialmente reiterato questa argomentazione nel reclamo, Parte_1 sostenendo che il termine per il deposito dell'istanza di vendita e della documentazione ipocatastale andrebbe fatto decorrere addirittura dal 5.03.2025, giorno in cui esso ha appreso la data effettiva di consegna dell'atto di pignoramento al destinatario e l'Autorità Rumena ha spedito all' di CP_2
Reggio Emilia l'originale e il Modello K, indispensabili per procedere alla trascrizione del pignoramento;
- l'argomentazione però, oltre a scontrarsi con il dettato normativo, è infondata, poiché dalla stessa documentazione prodotta dal – e di cui il era a Parte_1 Parte_1 conoscenza sin dal 17.10.2024 – il procedimento notificatorio si è concluso il 16.10.2024, per cui è quella la data in cui va fissato il dies a quo: i successivi disguidi relativi alla mancata trasmissione della documentazione originale sarebbero stati agevolmente superabili con una istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. da depositarsi prima della scadenza;
- il creditore ha dedotto infine di avere richiesto alla Conservatoria la trascrizione del pignoramento sulla base del Modello K trasmesso via mail dall'Autorità Rumena e di avere ricevuto un diniego: aldilà del fatto che la circostanza non è stata provata, l'iniziativa è stata comunque assunta a marzo 2025, quando il termine in questione era ormai irrimediabilmente scaduto. Ritenuto, quindi, alla luce di tutto quanto sopra, che il reclamo debba essere respinto, nulla disponendo in punto spese stante la mancata costituzione della parte reclamata, ma dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 115/02 per il versamento, a carico della parte reclamante, di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
RIGETTA il reclamo;
nulla sulle spese;
DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 115/02 per il versamento, da parte del reclamante, di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 18.12.2025 Il Presidente Silvia Cavallari Il Giudice est. Francesca Malgoni
pagina 5 di 5