Articolo 9 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1415
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 novembre 1963
Art. 9.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta dei Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative concesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11 , concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici concesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, prime comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 142 e 180 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall' articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 , apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11.
Entrata in vigore il 15 novembre 1963