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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3622/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, c. f. nato a [...], il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] , rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giovanna Gulisano
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
Controparte_2
c. f . , sede di Catania, in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maugeri, per procura generale ad lites;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_3 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Maria Angela Iudica,
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento cartella di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il dì 11.04.2025, ha impugnato: l'intimazione di pagamento n.
n. 293 2024 90112310 18 /000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2014 0028729257000
e agli avvisi di addebito n. 593 2018 000648560 0000 e n. 593 2019 0001388064000; e l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9022840650/00 limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2014 0028729257000 e all'avviso di addebito n. 593 2019 0001388064000, entrambi già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90112310 18 /000. Ha premesso la tempestività dell'opposizione proposta rilevando che la stessa è stata proposta rispettivamente entro il termine di
40 giorno e di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata primo atto col quale ne avrebbe avuto conoscenza. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, perfezionatasi anche successivamente alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito;
la decadenza dal potere impo esattivo ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999. Ha infine eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per duplicazione delle somme richieste, stante che le intimazioni di pagamento impugnate richiedono entrambe il pagamento della cartella di pagamento n. 293 2014 0028729257000 e dell'avviso di addebito n. 593 2019 0001388064000 e per importi diversi. Ha comunque rappresentato che le intimazioni di pagamento contengono anche altri atti oggetto di altri e diversi giudizi di opposizione. Infine, ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici, per difetto di motivazione, non essendo indicate le ragioni della pretesa ed in quanto carente di alcuni elementi, come l'indicazione dell'Autorità da adire. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: accertare e/o Dichiarare: intervenuta prescrizione art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/95 modello DM/10 rettificativo ANNO 2014 e 2012 E 2013 – Prescrizione successiva CP_4 CP_5 maturata tra le presunte notificazioni degli Avvisi di addebito e della cartella di pagamento e la notificazione della impugnata intimazione di pagamento. Prescrizione sanzioni ed interessi ex art. 20 del D. Lgs 472/1997 – ex art. 2948 c. c.; - DECADENZA dal potere impo esattivo crediti previdenziali ex art. 25 D. Lgs. n.46/1999. - Duplicazione delle somme richieste mediante l'emissione di due intimazioni di pagamento recanti numeri 293 2024 9011231018/000 e n. 293 2024
9022840650/000 per il recupero dei medesimi premi / contributi. - Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. 241/90 - art. 7 l. 212/2000 chiarezza e motivazione degli atti - art. 21 septies, l. n. 241/1990; Nullità per Vizi formali dell'atto di Intimazione impugnato.
Si è costituito, con memorie depositate il 18.09.2025, l' , che ha eccepito inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva, e per i vizi formali sollevati in ricorso. Ha eccepito l'Infondatezza e l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, stante la tardività della stessa. Ha comunque rappresentato che l'eventuale decadenza dall'azione esattoriale non esime il Giudice adito dall'emettere una sentenza che pronunzi nel merito della debenza contributiva. Ha contestato l'eccezione di duplicazione di pagamento, evidenziando che gli importi diversi riportati per i ruoli nelle due intimazioni di pagamento derivano dal maturarsi nel tempo di sanzione ed oneri accessori per mancato pagamento. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi CP_1 di addebito, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica degli avvidi adi addebito ha escluso il perfezionarsi della stessa tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa
OV -19. Ha concluso chiedendo: in via preliminare dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria
In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari.
Con memorie depositate il 23.09.2025, si è costituito l' il quale ha eccepito la carenza di CP_5 legittimazione passiva dell' in materia esattoriale e la carenza di responsabilità trattandosi di CP_5 mera opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Ha, inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione sia per motivi afferenti al merito che per i vizi formali, stante la regolare notifica della cartella di pagamento, mai opposta tempestivamente, e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la notifica della cartella di pagamento dei successivi atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini prescrizione dettati dalla normativa OV-19. Ha concluso chiedendo in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato al numero R.G. n. 2664/2025 attesa la evidente connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi aventi ad oggetto le medesime cartelle con ruoli già sub iudice. In via CP_5 gradata preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta, autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria
e l' alla chiamata in causa quale terzo in garanzia ex art. 420, comma 9, c.p.c. dell' CP_5 [...]
per essere manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti dall'attività Controparte_3 esecutiva esattoriale;
3. In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica della cartella, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del ricorrente e/o CP_5
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; 4. Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99; 5. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente, perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità della suindicata iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale del 2014 e degli atti CP_5 ad essi presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto per contributi CP_1 previdenziali non versati all' .
6. Condannare l'opponente al pagamento delle intere spese di CP_5 giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse. Ove rilevata, invece, responsabilità dell' in ordine agli atti ed attività esecutiva di esclusiva competenza esattoriale Controparte_6 da cui sia conseguita la prescrizione del credito previdenziale, condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente.
Con memorie, depositate il 03.07.2025, si è costituita che ha Controparte_3 eccepito: l'inammissibilità della domanda per violazione del termine per proporre opposizione stante la regolare notifica della cartella di pagamento, degli avvisi di addebito, dell'intimazione di pagamento in data 17.03.2025 nonché, relativamente alla cartella di pagamento, della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189013998884000. Ritiene, pertanto, che non avendo il ricorrente impugnato i sopracitati atti nel termine di legge, la presente opposizione deve essere rigettata in quanto tardiva. Ha, altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva sussistendo la legittimazione passiva solo in capo all'Ente impositore titolare del credito. Ha contestato l'eccezione di decadenza. Ha concluso chiedendo: in via preliminare ritenere e dichiarare tardivo il ricorso depositato dal ricorrente per violazione degli artt. 24 e 29 comma D. Lgs. n. 46/1999, per i motivi esposti in narrativa;
In via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il ricorso Controparte_3 proposto siccome inammissibile, improponibile e comunque infondato;
ritenere e dichiarare temeraria ex art. 96 c.p.c. l'azione proposta nei confronti dell' . Controparte_3
Vittoria spese e compensi.
Con ordinanza del 06.10.2025, rigettata la richiesta di riunione, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 10.11.2025, disponendone la trattazione CP_ nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, ad eccezione dell' hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente, in merito alla legittimazione passiva degli Enti resistenti, si precisa che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore
(Cass. sez. un. n. 7514/22). Sussiste, inoltre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per vizi che attengono alla regolarità della procedura di riscossione (nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, per mancata allegazione dell'atto presupposto e mancata indicazione dell'autorità cui proporre il ricorso) che rientrano nella sfera di controllo dell' CP_7
.
[...]
2.1 Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. Gli Enti resistenti hanno eccepito la regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità dell'opposizione al ruolo, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. L' ed CP_5 Controparte_3
hanno prodotto il referto di notifica della cartella di pagamento n. 293 2014
[...]
0028729257000 (all. doc per Zip fasc. e documento notifica cartella fasc. CP_8 Parte_1 CP_5
dal quale è dato evincere la sua regolare e valida notifica in data 01.09.2014 mediante CP_8 consegna della stessa alla moglie convivente e per la quale sebbene non necessaria risulta documentata anche la spedizione della raccomandata informativa.
Quanto agli avvisi di addebito l ha prodotto: l'avviso di ricevimento afferente alla notifica CP_1 dell'avviso di addebito n. 593 2018 000648560 0000 dal quale, è dato evincere la regolare e valida notifica dell'atto in data 12.11.2018 ed il plico contenente l'avviso di addebito n. 593 2019
0001388064000, dal quale risulta la notifica del suddetto atto al ricorrente per compiuta giacenza in data 22.05.2019 decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020; Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021). Sul fronte della busta è dato leggere la data dell'avviso il 12.05.2019 e la restituzione al mittente per compiuta giacenza il 17.06.2019”.
Quanto all'eccezioni formulate da parte ricorrente in merito alla validità di detta notifica le stesse non possono trovare accoglimento e vanno pertanto rigettata. Si osserva, infatti che gli l'avvisi di addebito risultano notificati direttamente dall'Ente impositore, con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”. L'art. 26 comma 1 DPR
29/9/1973 n. 602 stabilisce che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Ai sensi dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 i riferimenti alla cartella si intendono fatti all'avviso di addebito.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit. (questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati) ed è del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere".
Questa modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.c. sia della L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile
2001(cass n. 6046/2024). Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014;
4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016 , cass 10131/2020). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale della copia della documentazione prodotta, si osserva che il disconoscimento è stato formulato con clausola di stile e con un contenuto assolutamente generico. La dichiarazione deve essere fatta a pena d'inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 4053/18). Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa, anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 12737/18). Infine, in assenza di uno specifico disconoscimento (come nel caso di specie), le copie degli atti attestanti l'avvenuta notifica devono ritenersi conformi agli originali e, come tali, idonei a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio degli atti della riscossione (cassazione Ord. Sez. L n. 9729/2023).
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 11.04.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Parte ricorrente ha, inoltre eccepito la decadenza ex 25 D.Lgs 46/1999 e la nullità dell'intimazione di pagamento di pagamento per difetto di motivazione, per omessa allegazione degli atti presupposti e per mancata indicazione dell'autorità cui proporre il ricorso. L'azione va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi e va dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni decorrenti dalla data di notifica degli atti impugnati.
Quanto alla data di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate si osserva che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, le stesse risultano entrambe notificate il 17.03.2025 (si veda doc. per fasc. e fasc. Precisamente l'intimazione n. CP_8 Parte_1 CP_5 CP_8
29320249022840650000 risulta notificata a mezzo raccomandata ordinaria in data 17.03.2025 e l'intimazione di pagamento n. 29320249011231018000 risulta notificata, anch'essa in data
17.03.2025, a mezzo messo notificatore mediante consegna a parente convivente e quindi ai sensi del secondo comma dell'art. 139 c.p.c. Pertanto, la stessa si è perfeziona al momento della consegna dell'atto (17.03.2025) e non alla data di spedizione dell'eventuale raccomandata informativa non richiesta dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi va rigettata.
Per completezza si osserva che nessuna duplicazione degli importi è dato riscontrare nella specie e l'importo richiesto nelle intimazioni di pagamento e differente perchè le stesse risultano formate in tempi diversi, conseguente è differente l'importo dovuto per interessi di mora.
Infine, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs.
46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie, ricorrono solo limitatamente all'avviso di addebito n. 593 2018 000648560 0000, notificato 12.11.2018 per il quale, anteriormente alla notifica delle intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione, nessun atto interruttivo della prescrizione risulta documentato. Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co.
9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al
30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale 12.11.2023, si deve ritenere che alla data di notifica delle intimazioni impugnate avvenuta il 17.03.2025 il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dal sopra citato avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito avviso di addebito n. 593 2018
000648560 0000
Nessuna prescrizione risulta invece essersi maturata con riferimento alla cartella di pagamento n.29320189013998884000 e all'avviso di addebito n. 593 2019 0001388064000. In merito si osserva che per la cartella di pagamento n. 2 93 2014 0028729257000 l' ha prodotto, quale atto CP_5 interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n.29320189013998884000, notificata il
24.05.2019 per compiuta giacenza (allegato doc fasc. . Dalla notifica della Controparte_9 CP_5 suddetta intimazione di pagamento e cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione con scadenza naturale al 24.05.2024. Aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che il termine di prescrizione sarebbe venuto in scadenza il 31.03.2025. Ne consegue che alla data di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate 17.03.2025 nessuna prescrizione si era perfezionata pertanto i crediti portati dalla suddetta cartella in quanto non prescritti sono dovuti.
Del pari dovuti, in quanto non prescritti, sono i crediti per contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito 593 2019 0001388064000 ed invero, aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, 22.05.2024, si deve ritenere che il termine di prescrizione sarebbe venuto in scadenza il 29.03.2025 e pertanto risulta utilmente interrotto, come per la cartella di pagamento, dalla notifica delle intimazioni di pagamento impugnate
Per quanto sopra, il ricorso merita solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite e all'importo degli avvisi di addebito, si ritiene CP_ che le spese possano essere compensate tra l' e il ricorrente;
nei rapporti tra e il ricorrente CP_5 le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente.
Nulla sulle spese per che è rimasta contumace CP_8
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n.593 2018 000648560 0000, e, per l'effetto dichiara CP_ insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza del suddetto avviso di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente allo stesso;
nel resto rigetta il ricorso;
CP_ condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che vengono liquidate in €. 884,50, oltre
IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute;
CP_ compensa le spese tra il ricorrente e l'
Nulla sulle spese per CP_8
Catania, 11 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 10 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3622/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, c. f. nato a [...], il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] , rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giovanna Gulisano
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
Controparte_2
c. f . , sede di Catania, in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maugeri, per procura generale ad lites;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_3 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Maria Angela Iudica,
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento cartella di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il dì 11.04.2025, ha impugnato: l'intimazione di pagamento n.
n. 293 2024 90112310 18 /000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2014 0028729257000
e agli avvisi di addebito n. 593 2018 000648560 0000 e n. 593 2019 0001388064000; e l'intimazione di pagamento n. 293 2024 9022840650/00 limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2014 0028729257000 e all'avviso di addebito n. 593 2019 0001388064000, entrambi già contenuti nell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90112310 18 /000. Ha premesso la tempestività dell'opposizione proposta rilevando che la stessa è stata proposta rispettivamente entro il termine di
40 giorno e di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata primo atto col quale ne avrebbe avuto conoscenza. Ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, perfezionatasi anche successivamente alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito;
la decadenza dal potere impo esattivo ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999. Ha infine eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per duplicazione delle somme richieste, stante che le intimazioni di pagamento impugnate richiedono entrambe il pagamento della cartella di pagamento n. 293 2014 0028729257000 e dell'avviso di addebito n. 593 2019 0001388064000 e per importi diversi. Ha comunque rappresentato che le intimazioni di pagamento contengono anche altri atti oggetto di altri e diversi giudizi di opposizione. Infine, ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici, per difetto di motivazione, non essendo indicate le ragioni della pretesa ed in quanto carente di alcuni elementi, come l'indicazione dell'Autorità da adire. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: accertare e/o Dichiarare: intervenuta prescrizione art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/95 modello DM/10 rettificativo ANNO 2014 e 2012 E 2013 – Prescrizione successiva CP_4 CP_5 maturata tra le presunte notificazioni degli Avvisi di addebito e della cartella di pagamento e la notificazione della impugnata intimazione di pagamento. Prescrizione sanzioni ed interessi ex art. 20 del D. Lgs 472/1997 – ex art. 2948 c. c.; - DECADENZA dal potere impo esattivo crediti previdenziali ex art. 25 D. Lgs. n.46/1999. - Duplicazione delle somme richieste mediante l'emissione di due intimazioni di pagamento recanti numeri 293 2024 9011231018/000 e n. 293 2024
9022840650/000 per il recupero dei medesimi premi / contributi. - Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l. 241/90 - art. 7 l. 212/2000 chiarezza e motivazione degli atti - art. 21 septies, l. n. 241/1990; Nullità per Vizi formali dell'atto di Intimazione impugnato.
Si è costituito, con memorie depositate il 18.09.2025, l' , che ha eccepito inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva, e per i vizi formali sollevati in ricorso. Ha eccepito l'Infondatezza e l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, stante la tardività della stessa. Ha comunque rappresentato che l'eventuale decadenza dall'azione esattoriale non esime il Giudice adito dall'emettere una sentenza che pronunzi nel merito della debenza contributiva. Ha contestato l'eccezione di duplicazione di pagamento, evidenziando che gli importi diversi riportati per i ruoli nelle due intimazioni di pagamento derivano dal maturarsi nel tempo di sanzione ed oneri accessori per mancato pagamento. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi CP_1 di addebito, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva alla notifica degli avvidi adi addebito ha escluso il perfezionarsi della stessa tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa
OV -19. Ha concluso chiedendo: in via preliminare dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria
In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari.
Con memorie depositate il 23.09.2025, si è costituito l' il quale ha eccepito la carenza di CP_5 legittimazione passiva dell' in materia esattoriale e la carenza di responsabilità trattandosi di CP_5 mera opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Ha, inoltre eccepito l'inammissibilità dell'opposizione sia per motivi afferenti al merito che per i vizi formali, stante la regolare notifica della cartella di pagamento, mai opposta tempestivamente, e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione risulta perfezionata stante la notifica della cartella di pagamento dei successivi atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini prescrizione dettati dalla normativa OV-19. Ha concluso chiedendo in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato al numero R.G. n. 2664/2025 attesa la evidente connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi aventi ad oggetto le medesime cartelle con ruoli già sub iudice. In via CP_5 gradata preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta, autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria
e l' alla chiamata in causa quale terzo in garanzia ex art. 420, comma 9, c.p.c. dell' CP_5 [...]
per essere manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti dall'attività Controparte_3 esecutiva esattoriale;
3. In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica della cartella, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del ricorrente e/o CP_5
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; 4. Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, comunque ed in ogni caso, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99; 5. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente, perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la legittimità della suindicata iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale del 2014 e degli atti CP_5 ad essi presupposti e/o consequenziali;
in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto per contributi CP_1 previdenziali non versati all' .
6. Condannare l'opponente al pagamento delle intere spese di CP_5 giudizio;
in subordine, totale compensazione delle stesse. Ove rilevata, invece, responsabilità dell' in ordine agli atti ed attività esecutiva di esclusiva competenza esattoriale Controparte_6 da cui sia conseguita la prescrizione del credito previdenziale, condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente.
Con memorie, depositate il 03.07.2025, si è costituita che ha Controparte_3 eccepito: l'inammissibilità della domanda per violazione del termine per proporre opposizione stante la regolare notifica della cartella di pagamento, degli avvisi di addebito, dell'intimazione di pagamento in data 17.03.2025 nonché, relativamente alla cartella di pagamento, della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189013998884000. Ritiene, pertanto, che non avendo il ricorrente impugnato i sopracitati atti nel termine di legge, la presente opposizione deve essere rigettata in quanto tardiva. Ha, altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva sussistendo la legittimazione passiva solo in capo all'Ente impositore titolare del credito. Ha contestato l'eccezione di decadenza. Ha concluso chiedendo: in via preliminare ritenere e dichiarare tardivo il ricorso depositato dal ricorrente per violazione degli artt. 24 e 29 comma D. Lgs. n. 46/1999, per i motivi esposti in narrativa;
In via preliminare ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto il ricorso Controparte_3 proposto siccome inammissibile, improponibile e comunque infondato;
ritenere e dichiarare temeraria ex art. 96 c.p.c. l'azione proposta nei confronti dell' . Controparte_3
Vittoria spese e compensi.
Con ordinanza del 06.10.2025, rigettata la richiesta di riunione, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 10.11.2025, disponendone la trattazione CP_ nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, ad eccezione dell' hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente, in merito alla legittimazione passiva degli Enti resistenti, si precisa che il ricorso in esame riguarda anche questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente Impositore
(Cass. sez. un. n. 7514/22). Sussiste, inoltre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per vizi che attengono alla regolarità della procedura di riscossione (nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, per mancata allegazione dell'atto presupposto e mancata indicazione dell'autorità cui proporre il ricorso) che rientrano nella sfera di controllo dell' CP_7
.
[...]
2.1 Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. Gli Enti resistenti hanno eccepito la regolare notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità dell'opposizione al ruolo, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. L' ed CP_5 Controparte_3
hanno prodotto il referto di notifica della cartella di pagamento n. 293 2014
[...]
0028729257000 (all. doc per Zip fasc. e documento notifica cartella fasc. CP_8 Parte_1 CP_5
dal quale è dato evincere la sua regolare e valida notifica in data 01.09.2014 mediante CP_8 consegna della stessa alla moglie convivente e per la quale sebbene non necessaria risulta documentata anche la spedizione della raccomandata informativa.
Quanto agli avvisi di addebito l ha prodotto: l'avviso di ricevimento afferente alla notifica CP_1 dell'avviso di addebito n. 593 2018 000648560 0000 dal quale, è dato evincere la regolare e valida notifica dell'atto in data 12.11.2018 ed il plico contenente l'avviso di addebito n. 593 2019
0001388064000, dal quale risulta la notifica del suddetto atto al ricorrente per compiuta giacenza in data 22.05.2019 decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020; Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021). Sul fronte della busta è dato leggere la data dell'avviso il 12.05.2019 e la restituzione al mittente per compiuta giacenza il 17.06.2019”.
Quanto all'eccezioni formulate da parte ricorrente in merito alla validità di detta notifica le stesse non possono trovare accoglimento e vanno pertanto rigettata. Si osserva, infatti che gli l'avvisi di addebito risultano notificati direttamente dall'Ente impositore, con raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale ordinario, “notificazione semplificata”. L'art. 26 comma 1 DPR
29/9/1973 n. 602 stabilisce che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Ai sensi dell'art. 30, co. 14, del D.L. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010 i riferimenti alla cartella si intendono fatti all'avviso di addebito.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “ La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto
(l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n.11708/2011, Cass. 14327/2009, Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma
1, cit. (questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati) ed è del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione (Cass. 27/05/2011 n. 11708) , si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere".
Questa modalità semplificata di notificazione esclude l'applicabilità sia degli artt. 137 e ss. c.c. sia della L. n. 890/1982 dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato DM 9 aprile
2001(cass n. 6046/2024). Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014;
4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012 n. 10245 del 26 aprile 2017).
Come detto per il recapito delle raccomandate in questione trovano applicazione le disposizioni concernenti la consegna dei plichi raccomandati, le quali (cfr. il regolamento del servizio di recapito:
D.M. 1/10/2008), per il caso di impossibilità di consegna per temporanea assenza del destinatario, prevedono (all'art. 25) il mero rilascio dell'avviso di giacenza e non anche la spedizione di un'ulteriore raccomandata (cfr. Cass. 15834/2017, Cass. 2047/2016 , cass 10131/2020). Non è quindi previsto l'invio di raccomandata informativa.
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale della copia della documentazione prodotta, si osserva che il disconoscimento è stato formulato con clausola di stile e con un contenuto assolutamente generico. La dichiarazione deve essere fatta a pena d'inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 4053/18). Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa, anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 12737/18). Infine, in assenza di uno specifico disconoscimento (come nel caso di specie), le copie degli atti attestanti l'avvenuta notifica devono ritenersi conformi agli originali e, come tali, idonei a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio degli atti della riscossione (cassazione Ord. Sez. L n. 9729/2023).
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 11.04.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Parte ricorrente ha, inoltre eccepito la decadenza ex 25 D.Lgs 46/1999 e la nullità dell'intimazione di pagamento di pagamento per difetto di motivazione, per omessa allegazione degli atti presupposti e per mancata indicazione dell'autorità cui proporre il ricorso. L'azione va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi e va dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni decorrenti dalla data di notifica degli atti impugnati.
Quanto alla data di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate si osserva che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, le stesse risultano entrambe notificate il 17.03.2025 (si veda doc. per fasc. e fasc. Precisamente l'intimazione n. CP_8 Parte_1 CP_5 CP_8
29320249022840650000 risulta notificata a mezzo raccomandata ordinaria in data 17.03.2025 e l'intimazione di pagamento n. 29320249011231018000 risulta notificata, anch'essa in data
17.03.2025, a mezzo messo notificatore mediante consegna a parente convivente e quindi ai sensi del secondo comma dell'art. 139 c.p.c. Pertanto, la stessa si è perfeziona al momento della consegna dell'atto (17.03.2025) e non alla data di spedizione dell'eventuale raccomandata informativa non richiesta dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi va rigettata.
Per completezza si osserva che nessuna duplicazione degli importi è dato riscontrare nella specie e l'importo richiesto nelle intimazioni di pagamento e differente perchè le stesse risultano formate in tempi diversi, conseguente è differente l'importo dovuto per interessi di mora.
Infine, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli atti impugnati. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs.
46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie, ricorrono solo limitatamente all'avviso di addebito n. 593 2018 000648560 0000, notificato 12.11.2018 per il quale, anteriormente alla notifica delle intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione, nessun atto interruttivo della prescrizione risulta documentato. Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co.
9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal 31.12.2020 al
30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale. Nella specie aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale 12.11.2023, si deve ritenere che alla data di notifica delle intimazioni impugnate avvenuta il 17.03.2025 il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dal sopra citato avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito avviso di addebito n. 593 2018
000648560 0000
Nessuna prescrizione risulta invece essersi maturata con riferimento alla cartella di pagamento n.29320189013998884000 e all'avviso di addebito n. 593 2019 0001388064000. In merito si osserva che per la cartella di pagamento n. 2 93 2014 0028729257000 l' ha prodotto, quale atto CP_5 interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n.29320189013998884000, notificata il
24.05.2019 per compiuta giacenza (allegato doc fasc. . Dalla notifica della Controparte_9 CP_5 suddetta intimazione di pagamento e cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione con scadenza naturale al 24.05.2024. Aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, come sopra indicato, si deve ritenere che il termine di prescrizione sarebbe venuto in scadenza il 31.03.2025. Ne consegue che alla data di notifica delle intimazioni di pagamento impugnate 17.03.2025 nessuna prescrizione si era perfezionata pertanto i crediti portati dalla suddetta cartella in quanto non prescritti sono dovuti.
Del pari dovuti, in quanto non prescritti, sono i crediti per contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito 593 2019 0001388064000 ed invero, aggiungendo 311 giorni al termine di scadenza naturale, 22.05.2024, si deve ritenere che il termine di prescrizione sarebbe venuto in scadenza il 29.03.2025 e pertanto risulta utilmente interrotto, come per la cartella di pagamento, dalla notifica delle intimazioni di pagamento impugnate
Per quanto sopra, il ricorso merita solo parziale accoglimento
3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite e all'importo degli avvisi di addebito, si ritiene CP_ che le spese possano essere compensate tra l' e il ricorrente;
nei rapporti tra e il ricorrente CP_5 le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte ricorrente.
Nulla sulle spese per che è rimasta contumace CP_8
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dall'avviso di addebito n.593 2018 000648560 0000, e, per l'effetto dichiara CP_ insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza del suddetto avviso di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente allo stesso;
nel resto rigetta il ricorso;
CP_ condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che vengono liquidate in €. 884,50, oltre
IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% se dovute;
CP_ compensa le spese tra il ricorrente e l'
Nulla sulle spese per CP_8
Catania, 11 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi