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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1997 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1997/2024 promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...](Spagna), av. Meridiana 342 piso 10 p.ta B, rappresentata e difesa dall'Avv.
PARODI VIOLA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Aurelia n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. PARODI VIOLA (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 29.1.2025 , tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 18/10/2024 , le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in e che dall'unione sono nati i figli (il 7.5.2006), attualmente maggiorenne, e Per_1
(l'1.5.2008), quest'ultimo attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di comunione Per_2
dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Genova con decreto del 26.3.2020. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova in data 21/07/2012 tra la sig.
e il Sig. iscritto nei Registri di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Genova num. 422, parte I Anno 2012 Ufficio 1, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni come per legge;
Prevedere l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore nato a [...] il Persona_3
01/05/2008 con collocazione e residenza anagrafica presso la madre sig.ra Parte_1
e la più ampia facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé anche per più giorni consecutivi, sia portandoli in Italia sia soggiornando egli in Spagna, come già ora, sull'accordo L'eventuale trasferimento del figlio minore con la madre da Barcellona in altra località in Spagna o in altro
Stato dovrà essere preventivamente concordato con il sig. e da lui autorizzato;
CP_1
Disporre che il padre sig. corrisponda alla madre sig.ra la somma mensile di € CP_1 Pt_1
400,00 (200,00 € per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat entro il giorno 10 di ogni mese quale contributo al mantenimento dei figli e attualmente appena divenuto maggiorenne Per_2 Per_1 ma non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre al
50% delle spese scolastiche per i due figli;
pag. 2 di 5 Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque forma di assegno divorzile o sostentamento reciproco;
Dare atto che le parti hanno già regolato al momento della separazione ogni questione economica conseguente alla crisi del loro matrimonio;
Con compensazione delle spese di giudizio”.
L'udienza del 29.1.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo pag. 3 di 5 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al
), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per entrambi i figli, anche di (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente). Per_1
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente Per_2
superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Genova in data 21.7.2012 e trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune di Genova dell'anno 2012, al n. 422 parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Prevedere l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore nato a [...]_3
il 01/05/2008 con collocazione e residenza anagrafica presso la madre sig.ra Parte_1
e la più ampia facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé anche per più giorni
[...]
consecutivi, sia portandoli in Italia sia soggiornando egli in Spagna, come già ora, sull'accordo
L'eventuale trasferimento del figlio minore con la madre da Barcellona in altra località in Spagna o in altro Stato dovrà essere preventivamente concordato con il sig. e da lui autorizzato;
CP_1
Disporre che il padre sig. corrisponda alla madre sig.ra la somma mensile di € CP_1 Pt_1
400,00 (200,00 € per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat entro il giorno 10 di ogni mese quale pag. 4 di 5 contributo al mantenimento dei figli e attualmente appena divenuto maggiorenne Per_2 Per_1 ma non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre al
50% delle spese scolastiche per i due figli;
Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque forma di assegno divorzile o sostentamento reciproco;
Dare atto che le parti hanno già regolato al momento della separazione ogni questione economica conseguente alla crisi del loro matrimonio;
Con compensazione delle spese di giudizio”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1997/2024 promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...](Spagna), av. Meridiana 342 piso 10 p.ta B, rappresentata e difesa dall'Avv.
PARODI VIOLA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Aurelia n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. PARODI VIOLA (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 29.1.2025 , tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 18/10/2024 , le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in e che dall'unione sono nati i figli (il 7.5.2006), attualmente maggiorenne, e Per_1
(l'1.5.2008), quest'ultimo attualmente minorenne. I coniugi sono in regime di comunione Per_2
dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Genova con decreto del 26.3.2020. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova in data 21/07/2012 tra la sig.
e il Sig. iscritto nei Registri di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Genova num. 422, parte I Anno 2012 Ufficio 1, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni come per legge;
Prevedere l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore nato a [...] il Persona_3
01/05/2008 con collocazione e residenza anagrafica presso la madre sig.ra Parte_1
e la più ampia facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé anche per più giorni consecutivi, sia portandoli in Italia sia soggiornando egli in Spagna, come già ora, sull'accordo L'eventuale trasferimento del figlio minore con la madre da Barcellona in altra località in Spagna o in altro
Stato dovrà essere preventivamente concordato con il sig. e da lui autorizzato;
CP_1
Disporre che il padre sig. corrisponda alla madre sig.ra la somma mensile di € CP_1 Pt_1
400,00 (200,00 € per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat entro il giorno 10 di ogni mese quale contributo al mantenimento dei figli e attualmente appena divenuto maggiorenne Per_2 Per_1 ma non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre al
50% delle spese scolastiche per i due figli;
pag. 2 di 5 Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque forma di assegno divorzile o sostentamento reciproco;
Dare atto che le parti hanno già regolato al momento della separazione ogni questione economica conseguente alla crisi del loro matrimonio;
Con compensazione delle spese di giudizio”.
L'udienza del 29.1.2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. come dalle stesse parti chiesto ex art. 473-bis.51, c. 2, c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo pag. 3 di 5 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al
), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per entrambi i figli, anche di (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente). Per_1
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente Per_2
superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Genova in data 21.7.2012 e trascritto nei Registri degli atti di Controparte_1
matrimonio del predetto Comune di Genova dell'anno 2012, al n. 422 parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Prevedere l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore nato a [...]_3
il 01/05/2008 con collocazione e residenza anagrafica presso la madre sig.ra Parte_1
e la più ampia facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé anche per più giorni
[...]
consecutivi, sia portandoli in Italia sia soggiornando egli in Spagna, come già ora, sull'accordo
L'eventuale trasferimento del figlio minore con la madre da Barcellona in altra località in Spagna o in altro Stato dovrà essere preventivamente concordato con il sig. e da lui autorizzato;
CP_1
Disporre che il padre sig. corrisponda alla madre sig.ra la somma mensile di € CP_1 Pt_1
400,00 (200,00 € per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat entro il giorno 10 di ogni mese quale pag. 4 di 5 contributo al mantenimento dei figli e attualmente appena divenuto maggiorenne Per_2 Per_1 ma non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre al
50% delle spese scolastiche per i due figli;
Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque forma di assegno divorzile o sostentamento reciproco;
Dare atto che le parti hanno già regolato al momento della separazione ogni questione economica conseguente alla crisi del loro matrimonio;
Con compensazione delle spese di giudizio”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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