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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Marra Anna Maria Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 20/2025 R.G proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n. 1883/2024 pubblicata il 28 giugno 2024 da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giuseppe Piccione
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.), eredi di (c.f. Controparte_3 Persona_1
), rappresentati e difesi da Avv. // C.F._4
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale di sede.
Conclusioni: come da ricorso e atti di intervento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1883/2024 pubblicata in data 28 giugno 2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16 febbraio
1972 in Manduria (Taranto) da , nato a [...] il 6 marzo Persona_1
1948, e , nata a [...] il [...], trascritto Parte_1 agli atti dello stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio al n. 22, parte II,
s. A dell'anno 1972, ordinando al competente ufficio di stato civile l'annotazione della sentenza;
poneva, inoltre, a carico dell' l'obbligo di versare alla la CP_1 Pt_1 somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno di divorzio, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di deposito della sentenza stessa;
dichiarava compensate le spese di lite.
ha proposto appello nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , quali eredi di , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 chiedendo – in riforma della sentenza impugnata – la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra la deducente e
[...]
nonché in ordine alle domande dipendenti, stante il decesso di quest'ultimo Per_1 avvenuto in data 23 giugno 2024, circostanza comunicata al Tribunale in data 27 giugno
2024 di cui, tuttavia, il giudice di prime cure, nel pronunciare la sentenza impugnata deliberata il 28 febbraio 2024 e pubblicata il 28 giugno 2024, non aveva tenuto conto;
ha poi chiesto la condanna alla rifusione delle spese di lite degli eredi eventualmente resistenti.
, ed sono CP_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rimaste contumaci.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della Procura di sede in data 5 febbraio
2025 ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello atteso il decesso del coniuge in data 23 giugno 2024.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23 giugno 2024, e dunque nel corso del giudizio di primo grado, è deceduto
. Persona_1
Di tale circostanza, introdotta nel processo da con atto Parte_1 depositato il 27 giugno 2024, non si è tenuto conto in prime cure posto che Tribunale, con sentenza deliberata in data 28 febbraio 2024 e pubblicata in data 28 giugno 2024, ha pronunciato la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio pag. 2/7 concordatario intervenuto tra le parti di cui in narrativa, accompagnata dai conseguenti provvedimenti anche di contenuto economico.
La ha dunque proposto appello volto ad ottenere la riforma della sentenza Pt_1 impugnata con dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti delle figlie ed eredi del defunto poiché, non constando testamenti del medesimo, si è aperta la successione legittima, alla quale peraltro concorre ella stessa ai sensi dell'art. 581 c.c..
Tanto premesso, si osserva che correttamente l'impugnazione è stata proposta nei confronti delle figlie di , risultanti dal certificato storico di famiglia Persona_1 prodotto, quali eredi in base a successione legittima del de cuius. Altrettanto correttamente è stato proposto appello poiché è la morte di uno dei coniugi a determinare il venir meno degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 149 c.c..
Per ormai uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, è infatti ammissibile l'appello del superstite avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio - intervenuta successivamente alla morte di una delle parti - al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi ai sensi dell'art. 149 c.c.. Sempre per uniforme orientamento della S.C., e nel giudizio d'impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso (Cass. ord. 21 gennaio 2021, n. 1079, Cass. 17 luglio 2009, n. 16801,
Cass. 18 agosto 1992, n. 9592).
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda volta all'ottenimento della pronuncia divorzile proposta da ed alle Persona_1 domande correlate (nel caso di specie: domanda di assegno divorzile).
Infine, le spese di lite vanno compensate considerato, per un verso, che la proposizione dell'appello, funzionale all'interesse della ad ottenere la pronuncia invocata Pt_1 costituente un obiettivo non perseguibile se non in via giudiziaria e, per altro verso, che le eredi del coniuge deceduto non hanno frapposto alcun ostacolo al raggiungimento dello scopo avuto di mira dalla appellante. pag. 3/7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1833/2024 pubblicata in data 28 giugno
2024, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Persona_1 Parte_1 nonché in ordine alle altre domande da essa dipendenti;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Marra Anna Maria Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 20/2025 R.G proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n. 1883/2024 pubblicata il 28 giugno 2024 da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giuseppe Piccione
APPELLANTE contro pag. 4/7 (c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.), eredi di (c.f. Controparte_3 Persona_1
), rappresentati e difesi da Avv. // C.F._4
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale di sede.
Conclusioni: come da ricorso e atti di intervento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1883/2024 pubblicata in data 28 giugno 2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16 febbraio
1972 in Manduria (Taranto) da , nato a [...] il 6 marzo Persona_1
1948, e , nata a [...] il [...], trascritto Parte_1 agli atti dello stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio al n. 22, parte II,
s. A dell'anno 1972, ordinando al competente ufficio di stato civile l'annotazione della sentenza;
poneva, inoltre, a carico dell' l'obbligo di versare alla la CP_1 Pt_1 somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno di divorzio, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di deposito della sentenza stessa;
dichiarava compensate le spese di lite.
ha proposto appello nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , quali eredi di , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 chiedendo – in riforma della sentenza impugnata – la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra la deducente e
[...]
nonché in ordine alle domande dipendenti, stante il decesso di quest'ultimo Per_1 avvenuto in data 23 giugno 2024, circostanza comunicata al Tribunale in data 27 giugno
2024 di cui, tuttavia, il giudice di prime cure, nel pronunciare la sentenza impugnata deliberata il 28 febbraio 2024 e pubblicata il 28 giugno 2024, non aveva tenuto conto;
ha poi chiesto la condanna alla rifusione delle spese di lite degli eredi eventualmente resistenti.
pag. 5/7 , ed sono CP_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rimaste contumaci.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della Procura di sede in data 5 febbraio
2025 ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello atteso il decesso del coniuge in data 23 giugno 2024.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23 giugno 2024, e dunque nel corso del giudizio di primo grado, è deceduto
. Persona_1
Di tale circostanza, introdotta nel processo da con atto Parte_1 depositato il 27 giugno 2024, non si è tenuto conto in prime cure posto che Tribunale, con sentenza deliberata in data 28 febbraio 2024 e pubblicata in data 28 giugno 2024, ha pronunciato la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intervenuto tra le parti di cui in narrativa, accompagnata dai conseguenti provvedimenti anche di contenuto economico.
La ha dunque proposto appello volto ad ottenere la riforma della sentenza Pt_1 impugnata con dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti delle figlie ed eredi del defunto poiché, non constando testamenti del medesimo, si è aperta la successione legittima, alla quale peraltro concorre ella stessa ai sensi dell'art. 581 c.c..
Tanto premesso, si osserva che correttamente l'impugnazione è stata proposta nei confronti delle figlie di , risultanti dal certificato storico di famiglia Persona_1 prodotto, quali eredi in base a successione legittima del de cuius. Altrettanto correttamente è stato proposto appello poiché è la morte di uno dei coniugi a determinare il venir meno degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 149 c.c..
Per ormai uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, è infatti ammissibile l'appello del superstite avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio - intervenuta successivamente alla morte di una delle parti - al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi ai sensi dell'art. 149 c.c.. Sempre per uniforme orientamento della S.C., e nel giudizio pag. 6/7 d'impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso (Cass. ord. 21 gennaio 2021, n. 1079, Cass. 17 luglio 2009, n. 16801,
Cass. 18 agosto 1992, n. 9592).
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda volta all'ottenimento della pronuncia divorzile proposta da ed alle Persona_1 domande correlate (nel caso di specie: domanda di assegno divorzile).
Infine, le spese di lite vanno compensate considerato, per un verso, che la proposizione dell'appello, funzionale all'interesse della ad ottenere la pronuncia invocata Pt_1 costituente un obiettivo non perseguibile se non in via giudiziaria e, per altro verso, che le eredi del coniuge deceduto non hanno frapposto alcun ostacolo al raggiungimento dello scopo avuto di mira dalla appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1833/2024 pubblicata in data 28 giugno
2024, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Persona_1 Parte_1 nonché in ordine alle altre domande da essa dipendenti;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Marra Anna Maria Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 20/2025 R.G proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n. 1883/2024 pubblicata il 28 giugno 2024 da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giuseppe Piccione
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.), eredi di (c.f. Controparte_3 Persona_1
), rappresentati e difesi da Avv. // C.F._4
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale di sede.
Conclusioni: come da ricorso e atti di intervento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1883/2024 pubblicata in data 28 giugno 2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16 febbraio
1972 in Manduria (Taranto) da , nato a [...] il 6 marzo Persona_1
1948, e , nata a [...] il [...], trascritto Parte_1 agli atti dello stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio al n. 22, parte II,
s. A dell'anno 1972, ordinando al competente ufficio di stato civile l'annotazione della sentenza;
poneva, inoltre, a carico dell' l'obbligo di versare alla la CP_1 Pt_1 somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno di divorzio, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di deposito della sentenza stessa;
dichiarava compensate le spese di lite.
ha proposto appello nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , quali eredi di , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 chiedendo – in riforma della sentenza impugnata – la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra la deducente e
[...]
nonché in ordine alle domande dipendenti, stante il decesso di quest'ultimo Per_1 avvenuto in data 23 giugno 2024, circostanza comunicata al Tribunale in data 27 giugno
2024 di cui, tuttavia, il giudice di prime cure, nel pronunciare la sentenza impugnata deliberata il 28 febbraio 2024 e pubblicata il 28 giugno 2024, non aveva tenuto conto;
ha poi chiesto la condanna alla rifusione delle spese di lite degli eredi eventualmente resistenti.
, ed sono CP_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rimaste contumaci.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della Procura di sede in data 5 febbraio
2025 ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello atteso il decesso del coniuge in data 23 giugno 2024.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23 giugno 2024, e dunque nel corso del giudizio di primo grado, è deceduto
. Persona_1
Di tale circostanza, introdotta nel processo da con atto Parte_1 depositato il 27 giugno 2024, non si è tenuto conto in prime cure posto che Tribunale, con sentenza deliberata in data 28 febbraio 2024 e pubblicata in data 28 giugno 2024, ha pronunciato la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio pag. 2/7 concordatario intervenuto tra le parti di cui in narrativa, accompagnata dai conseguenti provvedimenti anche di contenuto economico.
La ha dunque proposto appello volto ad ottenere la riforma della sentenza Pt_1 impugnata con dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti delle figlie ed eredi del defunto poiché, non constando testamenti del medesimo, si è aperta la successione legittima, alla quale peraltro concorre ella stessa ai sensi dell'art. 581 c.c..
Tanto premesso, si osserva che correttamente l'impugnazione è stata proposta nei confronti delle figlie di , risultanti dal certificato storico di famiglia Persona_1 prodotto, quali eredi in base a successione legittima del de cuius. Altrettanto correttamente è stato proposto appello poiché è la morte di uno dei coniugi a determinare il venir meno degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 149 c.c..
Per ormai uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, è infatti ammissibile l'appello del superstite avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio - intervenuta successivamente alla morte di una delle parti - al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi ai sensi dell'art. 149 c.c.. Sempre per uniforme orientamento della S.C., e nel giudizio d'impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso (Cass. ord. 21 gennaio 2021, n. 1079, Cass. 17 luglio 2009, n. 16801,
Cass. 18 agosto 1992, n. 9592).
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda volta all'ottenimento della pronuncia divorzile proposta da ed alle Persona_1 domande correlate (nel caso di specie: domanda di assegno divorzile).
Infine, le spese di lite vanno compensate considerato, per un verso, che la proposizione dell'appello, funzionale all'interesse della ad ottenere la pronuncia invocata Pt_1 costituente un obiettivo non perseguibile se non in via giudiziaria e, per altro verso, che le eredi del coniuge deceduto non hanno frapposto alcun ostacolo al raggiungimento dello scopo avuto di mira dalla appellante. pag. 3/7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1833/2024 pubblicata in data 28 giugno
2024, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Persona_1 Parte_1 nonché in ordine alle altre domande da essa dipendenti;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Marra Anna Maria Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Monica Sgarro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 20/2025 R.G proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto n. 1883/2024 pubblicata il 28 giugno 2024 da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Giuseppe Piccione
APPELLANTE contro pag. 4/7 (c.f. Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.), eredi di (c.f. Controparte_3 Persona_1
), rappresentati e difesi da Avv. // C.F._4
APPELLATI
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale di sede.
Conclusioni: come da ricorso e atti di intervento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1883/2024 pubblicata in data 28 giugno 2024, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16 febbraio
1972 in Manduria (Taranto) da , nato a [...] il 6 marzo Persona_1
1948, e , nata a [...] il [...], trascritto Parte_1 agli atti dello stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio al n. 22, parte II,
s. A dell'anno 1972, ordinando al competente ufficio di stato civile l'annotazione della sentenza;
poneva, inoltre, a carico dell' l'obbligo di versare alla la CP_1 Pt_1 somma di euro 300,00 mensili a titolo di assegno di divorzio, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di deposito della sentenza stessa;
dichiarava compensate le spese di lite.
ha proposto appello nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , quali eredi di , Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 chiedendo – in riforma della sentenza impugnata – la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra la deducente e
[...]
nonché in ordine alle domande dipendenti, stante il decesso di quest'ultimo Per_1 avvenuto in data 23 giugno 2024, circostanza comunicata al Tribunale in data 27 giugno
2024 di cui, tuttavia, il giudice di prime cure, nel pronunciare la sentenza impugnata deliberata il 28 febbraio 2024 e pubblicata il 28 giugno 2024, non aveva tenuto conto;
ha poi chiesto la condanna alla rifusione delle spese di lite degli eredi eventualmente resistenti.
pag. 5/7 , ed sono CP_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rimaste contumaci.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della Procura di sede in data 5 febbraio
2025 ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello atteso il decesso del coniuge in data 23 giugno 2024.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23 giugno 2024, e dunque nel corso del giudizio di primo grado, è deceduto
. Persona_1
Di tale circostanza, introdotta nel processo da con atto Parte_1 depositato il 27 giugno 2024, non si è tenuto conto in prime cure posto che Tribunale, con sentenza deliberata in data 28 febbraio 2024 e pubblicata in data 28 giugno 2024, ha pronunciato la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intervenuto tra le parti di cui in narrativa, accompagnata dai conseguenti provvedimenti anche di contenuto economico.
La ha dunque proposto appello volto ad ottenere la riforma della sentenza Pt_1 impugnata con dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti delle figlie ed eredi del defunto poiché, non constando testamenti del medesimo, si è aperta la successione legittima, alla quale peraltro concorre ella stessa ai sensi dell'art. 581 c.c..
Tanto premesso, si osserva che correttamente l'impugnazione è stata proposta nei confronti delle figlie di , risultanti dal certificato storico di famiglia Persona_1 prodotto, quali eredi in base a successione legittima del de cuius. Altrettanto correttamente è stato proposto appello poiché è la morte di uno dei coniugi a determinare il venir meno degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 149 c.c..
Per ormai uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, è infatti ammissibile l'appello del superstite avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio - intervenuta successivamente alla morte di una delle parti - al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo gli effetti civili del matrimonio già venuti meno per la morte di uno dei coniugi ai sensi dell'art. 149 c.c.. Sempre per uniforme orientamento della S.C., e nel giudizio pag. 6/7 d'impugnazione sono legittimati processuali ex art. 110 c.p.c. gli eredi della parte deceduta in qualità di successori universali, ancorché ad essi non sia trasmissibile il diritto controverso (Cass. ord. 21 gennaio 2021, n. 1079, Cass. 17 luglio 2009, n. 16801,
Cass. 18 agosto 1992, n. 9592).
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda volta all'ottenimento della pronuncia divorzile proposta da ed alle Persona_1 domande correlate (nel caso di specie: domanda di assegno divorzile).
Infine, le spese di lite vanno compensate considerato, per un verso, che la proposizione dell'appello, funzionale all'interesse della ad ottenere la pronuncia invocata Pt_1 costituente un obiettivo non perseguibile se non in via giudiziaria e, per altro verso, che le eredi del coniuge deceduto non hanno frapposto alcun ostacolo al raggiungimento dello scopo avuto di mira dalla appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1833/2024 pubblicata in data 28 giugno
2024, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Persona_1 Parte_1 nonché in ordine alle altre domande da essa dipendenti;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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