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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 26/06/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n.3688, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Parte_1 C.F._1
Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/10/2023, ha dedotto che: 1) dal 1978 ha Parte_1
svolo la mansione di manovale e muratore edile;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, provvedeva ad allestire i cantieri, montare i ponteggi, realizzare opere murarie, eseguire piccoli lavori edili e di manutenzione, intonacare le pareti, caricare e scaricare materiali ed attrezzature anche molto pesanti, utilizzare strumenti vibranti;
3) era quindi sottoposto a movimenti ciclici ripetitivi che
1 comportano flessioni continue del rachide, movimentazione manuale di carichi, posture incongrue, nonché vibrazioni dovute all'utilizzo del martello pneumatico e simili;
4) tale attività ha determinato l'insorgenza di una “spondilodiscoartrosi lombare con ernia e 2 protusioni”, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' CP_1
ma senza esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 7%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta prestazione, con CP_1
vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una
“spondilodiscoartrosi lombare diffusa con ernia discale L4-L5 e L5-S1 con discopatie multiple in soggetto operato di artrodesi postero-laterale L4-L5 e L3-L4”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha esaminato l'estratto conto previdenziale del ricorrente, verificando che lo stesso non aveva svolto in modo continuativo l'attività di muratore edile. Ha quindi affermato che può considerarsi la preponderanza di fattori eredo-costituzionali nella genesi della malattia denunciata, non configurandosi, nel caso di specie, il grado di probabilità qualificata per individuare un ruolo concausale dell'attività lavorativa svolta, nella genesi della patologia cronico-degenerativa a carico del rachide lombare.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza
2 delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 26/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 26/06/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n.3688, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Parte_1 C.F._1
Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/10/2023, ha dedotto che: 1) dal 1978 ha Parte_1
svolo la mansione di manovale e muratore edile;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, provvedeva ad allestire i cantieri, montare i ponteggi, realizzare opere murarie, eseguire piccoli lavori edili e di manutenzione, intonacare le pareti, caricare e scaricare materiali ed attrezzature anche molto pesanti, utilizzare strumenti vibranti;
3) era quindi sottoposto a movimenti ciclici ripetitivi che
1 comportano flessioni continue del rachide, movimentazione manuale di carichi, posture incongrue, nonché vibrazioni dovute all'utilizzo del martello pneumatico e simili;
4) tale attività ha determinato l'insorgenza di una “spondilodiscoartrosi lombare con ernia e 2 protusioni”, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' CP_1
ma senza esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 7%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta prestazione, con CP_1
vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una
“spondilodiscoartrosi lombare diffusa con ernia discale L4-L5 e L5-S1 con discopatie multiple in soggetto operato di artrodesi postero-laterale L4-L5 e L3-L4”, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha esaminato l'estratto conto previdenziale del ricorrente, verificando che lo stesso non aveva svolto in modo continuativo l'attività di muratore edile. Ha quindi affermato che può considerarsi la preponderanza di fattori eredo-costituzionali nella genesi della malattia denunciata, non configurandosi, nel caso di specie, il grado di probabilità qualificata per individuare un ruolo concausale dell'attività lavorativa svolta, nella genesi della patologia cronico-degenerativa a carico del rachide lombare.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza
2 delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 26/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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