Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/03/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02501/2025REG.PROV.COLL.
N. 07590/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7590 del 2024, proposto da:
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
US ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00610/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. US ZI;
Vista l’ordinanza n. 4079/2024, con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare articolata dalle Agenzie appellanti ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto e l’avvocato Cesare Tapparo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AG e DE hanno appellato la sentenza n. 610/2024, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dal sig. US ZI avverso: i ) l’intimazione di pagamento n. 11320219000797612000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma pari a euro 196.355,99, relativa ai prelievi quote latte per il periodo 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004; ii ) l’intimazione di pagamento n. 11320219000795786000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma pari a euro 162.124,16, relativa ai prelievi quote latte per il periodo 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001.
2. Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso evidenziando, in primo luogo, che, con ordinanza n. 81/2022, il Tribunale aveva provveduto a richiedere alle Agenzie: i ) copia della cartella di pagamento con prova della relativa notificazione e degli eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione con relativa prova della loro notificazione; ii ) copia degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi presupposti agli atti impugnati (notificati alla parte), delle eventuali decisioni giudiziarie e una indicazione dei giudizi ancora pendenti; iii ) copia di ogni atto interruttivo della prescrizione. Il T.A.R. ha, quindi, accolto il ricorso osservando che non vi era prova in giudizio di precedenti notificazioni di cartelle o altri atti interruttivi della prescrizione e, pertanto, il diritto di credito doveva ritenersi estinto stante il decorso dei termini di cui all’art. 2946 c.c.
3. AG e DE hanno appellato la sentenza articolando un unico motivo, che sarà, di seguito, esaminato. Si è costituito in giudizio il sig. ZI chiedendo di respingere il ricorso in appello e la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, articolata dalle Agenzia nel ricorso in appello. Con ordinanza n. 4079/2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando al 6.3.2025 l’udienza di trattazione del merito del ricorso in appello. In vista di tale udienza le Agenzie hanno depositato memoria di replica, operando alcune considerazioni in ordine alla portata della previsione di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a. All’udienza del 6.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con l’unico motivo di ricorso in appello le Agenzie hanno dedotto l’insussistenza dei presupposti per dichiarare la prescrizione del diritto di credito di AG, chiedendo al Collegio di acquisire ex art. 104, comma 2, c.p.a. la documentazione versata in atti, comprovante l’interruzione del decorso della prescrizione.
5. In ordine all’istanza ex art. 104, comma 2, c.p.a., formulata in parte qua dalle Agenzie, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento espresso dalla Sezione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 742; Id., 5 febbraio 2024, n. 907), secondo la quale il potere di acquisizione officiosa di documenti - non prodotti in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio del Giudice - può essere esercitato solo al ricorrere di alcuni specifici presupposti, e, in particolare, nei casi in cui: i ) “ in primo grado l’amministrazione abbia comunque adempiuto, seppur in modo non completo, ma fornendo comunque evidenze che tendono a smentire l’eccezione di prescrizione dei ricorrenti (cfr. Cons. St. 9999/2024) ”; ii ) “ si chieda l’acquisizione di uno specifico documento che provi incontrovertibilmente l’erroneità della statuizione di primo grado, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche) ”; iii ) “ si chieda l’acquisizione di un documento avente ad oggetto una sentenza che integra un giudicato di merito che conferma il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito ”; iv ) “ sussistano ragioni specifiche - esposte dalla parte rimasta inerte – che giustifichino la condotta ed impongano l’esercizio dei poteri officiosi”.
5.1. In secondo luogo, deve evidenziarsi come il vaglio di “ indispensabilità ” del documento debba effettuarsi tenendo conto della specifica incidenza dello stesso sul giudizio, atteso che, come evidenziato dalla Sezione, la disposizione di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a. non può costituire il veicolo per alterare i rapporti tra primo e secondo grado, riversando sul Giudice d’appello la diretta (ed esclusiva) cognizione del rapporto controverso (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 742, punto 7). Questo vaglio va, inoltre, effettuato tenendo conto delle regole e dei principi affermati dalla Sezione in materia di procedimenti volti all’esazione coattiva del prelievo e, in particolare, considerando che: i ) nel caso – come quello di specie – in cui oggetto del giudizio siano atti successivi al provvedimento impositivo, il sindacato del Giudice concerne i soli vizi propri di tali atti o, comunque, le vicende successive al precedente atto della sequenza procedimentale divenuto definitivo; ii ) ciò vale anche con riferimento all’eccezione di prescrizione, come esposto anche dalla giurisprudenza tributaria, secondo la quale “ qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte di Cassazione, sentenza n. 37259/2021; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.2.2025, n. 1316, punto 5.4); iii ) nel caso in cui sia eccepita l’estinzione di una pretesa che viene esercitata mediante plurimi atti posti dal legislatore in una sequenza ordinata e da cui derivano specifiche decadenze in caso di mancata tempestiva impugnazione, occorre effettuare una verifica a ritroso, partendo, cioè, dall’atto immediatamente antecedente a quello oggetto di giudizio che sia esercizio, anch’esso, della medesima pretesa, senza necessità di operare una ricostruzione ab imis fundamentis delle vicende del rapporto controverso.
6. Operata questa preliminare precisazione si osserva che, dall’esposizione effettuata dalle Agenzie appellanti, risulta che: i ) l’intimazione di pagamento AdER n. 11320219000797612000, notificata al produttore in data 14.10.2021, era relativa ai prelievi supplementari per le campagne lattiero casearie 2001/02, 2002/03 e 2003/04; ii ) l’intimazione di pagamento n. 11320219000795786000, notificata al produttore in data 14.10.2021, era relativa ai prelievi per le campagne lattiero casearie 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01. Inoltre, va considerato che: i ) l’intimazione di pagamento n. 11320219000797612000 aveva reiterato la richiesta di pagamento di cui alla prodromica cartella di pagamento AG n. 11320080028801266000, notificata al produttore dalla Regione Veneto per il tramite di Equitalia in data 11.11.2008, numero di riferimento AdER 11320207280229289000; ii ) l’intimazione di pagamento n. 11320219000795786000 aveva reiterato, invece, la richiesta di pagamento di cui alla prodromica cartella di pagamento AG n. 30020180000012112/000, notificata al produttore a mezzo pec il 10.12.2018.
7. Per procedere con ordine occorre, quindi, analizzare separatamente le vicende relative alle pretese oggetto delle due intimazioni oggetto del giudizio.
7.1. Prendendo l’abbrivio dalla disamina delle vicende relative alle pretese oggetto della prima intimazione (n. 11320219000797612000) si osserva come le Agenzia abbiano dedotto che: i ) l’imputazione di prelievo per la campagna 2001/02 era stato oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 5270/2014 del 19.5.2014; ii ) l’imputazione di prelievo afferente alla campagna 2002/03 era stata oggetto del giudizio conclusosi con il decreto presidenziale n. 2125/2012 del 20.2.2012; iii ) l’imputazione di prelievo afferente alla campagna 2003/2004 era stata oggetto del giudizio definito dalla sentenza n. 1871/2010 del T.A.R. per il Lazio.
7.2. L’acquisizione di tali provvedimenti giurisdizionali – pur, astrattamente, consentita in taluni casi dalla giurisprudenza della Sezione – è preclusa, nel caso di specie, dalla non indispensabilità di questi provvedimenti, dovendosi tener conto delle vicende relative alla successiva intimazione del 16.6.2009, su cui si dirà infra . Questa intimazione rende non indispensabile neppure l’acquisizione della prodromica cartella di pagamento del 2008, che è antecedente all’intimazione del 2009.
7.3. Concentrando, quindi, l’attenzione sull’intimazione del 2009 va osservato come, dopo la notificazione della stessa, la parte abbia formulato richiesta di rateizzazione in data 26.4.2010 ma non abbia poi adempiuto al pagamento di quanto dovuto e, per tale ragione, la pretesa sia divenuta nuovamente esigibile in data 11.12.2015. Questa documentazione è, effettivamente, decisiva per il giudizio, considerato che: i ) si tratta di documentazione specifica rispetto alla quale la parte ha illustrato le ragioni di incidenza del giudizio e, pertanto, può procedersi alla sua acquisizione ex art. 104, comma 2, c.p.a. (v.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 31.1.2025, n. 742, punto 7.2); ii ) l’incidenza nel giudizio deriva, in primis , dalla circostanza che la richiesta di rateizzazione è, secondo la giurisprudenza della Sezione, atto che determina il riconoscimento del debito e l’interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. (v.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.2.2025, n. 1297); iii ) tale atto, inoltre, disvela una condotta processuale contraria al divieto di venire contra factum proprium atteso che la parte ha contestato integralmente in questo giudizio un diritto che aveva, invece, riconosciuto, omettendo, altresì, nell’esposizione del fatto di riferire comportamenti da essa stessa provenienti ( cfr .: Cassazione civile, Sez. I, 21.10.2024, n. 27145).
7.4. Acquisita, quindi, la sola documentazione relativa all’intimazione del 2009 e alla successiva richiesta di rateizzazione (poi, non adempiuta dalla parte), si osserva che, dalla data in cui la pretesa era divenuta esigibile (11.12.2015) alla data di notificazione dell’intimazione oggetto del presente giudizio, non è decorso il termine di prescrizione né con riferimento alla sorte capitale (per la quale opera la previsione di cui all’art. 2946 c.c.; cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Id., Sez. III, n. 2730 del 2022), né con riferimento agli interessi (per i quali opera la previsione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2), considerata la sospensione di cui all’art. 68 del d.l. n. 18/2020, per il periodo dall’8.3.2020 al 31.8.2021.
8. Passando ad esaminare le vicende relative al diritto di credito fatto valere con l’intimazione di pagamento n. 11320219000795786000, deve osservarsi come il solo elemento realmente decisivo e indispensabile sia la cartella di pagamento AG n. 30020180000012112/000, notificata al produttore a mezzo pec il 10.12.2018. Anche in questo caso si tratta di un unico documento che ha chiara incidenza sul giudizio in ragione: i ) dell’effetto interruttivo della prescrizione derivante da tale atto; ii ) della preclusione a conoscere dell’eventuale estinzione del diritto nel tempo antecedente alla notificazione della cartella (v., supra , punto 5.1). La notificazione di tale cartella (a cui non ha fatto seguito – da quanto emerge dalle deduzioni delle parti e dagli atti del giudizio – alcuna impugnazione da parte del sig. ZI) ha, quindi, comportato l’interruzione della prescrizione, l’irretrattabilità della pretesa e la preclusione a conoscere fatti estintivi antecedenti in difetto di rituale e tempestiva impugnazione della cartella (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.12.2025, n. 1316). Dalla data di notificazione della cartella alla data di impugnazione della successiva intimazione non risulta decorso il termine di prescrizione né con riferimento alla sorte capitale (per la quale opera la previsione di cui all’art. 2946 c.c.; cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Id., Sez. III, n. 2730 del 2022), né con riferimento agli interessi (per i quali opera la previsione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2).
9. In definitiva, il ricorso in appello deve accogliersi e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso introduttivo del giudizio, atteso anche che non sono stati riproposti in questa sede i motivi assorbiti dal Giudice di primo grado. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10058), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in ragione del deposito da parte delle Agenzie solo in questo grado di giudizio dei due documenti decisivi per la decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO