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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
NI LO NT, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025496706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_1-87040 elettivamente domiciliato in Montalto Uffugo (CS)., alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00254967 06 000, notificata il 15/10/2024 e relativa a tassa auto 2021.
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dal proprio dipendente Dott. Nominativo_1, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Interveniva la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, contestando il motivo di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono:
1) per come risulta dalla stessa cartella, l'iscrizione a ruolo è stata effettuata ai sensi della legge Reg Cal.
N. 56/2023,il quale all'art. 6 dispone: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”; per cui nel caso in esame non occorreva il previo invio di alcun atto;
2) riguardando la pretesa l'anno 2021 la stessa poteva essere richiesta entro il 31 dicembre 2024; essendo stata la cartella notificata il 15.10.2024, non può ritenersi l'infondatezza anche del motivo di ricorso riguardante la prescrizione della tassa.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano per ciascuna delle resistenti in €. 100,00
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida per ciascuna delle resistenti in €. 100,00
Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
Dott.Angelo AN Genise
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
NI LO NT, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240025496706000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_1-87040 elettivamente domiciliato in Montalto Uffugo (CS)., alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00254967 06 000, notificata il 15/10/2024 e relativa a tassa auto 2021.
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dal proprio dipendente Dott. Nominativo_1, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Interveniva la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal dott. Nominativo_2, Dirigente del Settore Contenzioso Tributario, contestando il motivo di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono:
1) per come risulta dalla stessa cartella, l'iscrizione a ruolo è stata effettuata ai sensi della legge Reg Cal.
N. 56/2023,il quale all'art. 6 dispone: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”; per cui nel caso in esame non occorreva il previo invio di alcun atto;
2) riguardando la pretesa l'anno 2021 la stessa poteva essere richiesta entro il 31 dicembre 2024; essendo stata la cartella notificata il 15.10.2024, non può ritenersi l'infondatezza anche del motivo di ricorso riguardante la prescrizione della tassa.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano per ciascuna delle resistenti in €. 100,00
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida per ciascuna delle resistenti in €. 100,00
Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
Dott.Angelo AN Genise