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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 687/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Francesca Beoni Consigliere all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. N. 687/2025 promossa in grado d'appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rita Fera e domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio di Roma, viale delle Milizie, 76,
-appellante- contro (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Daniela Dal Bo e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Besana, 2,
-appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Integralmente riformando la sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, condannare, per i motivi esposti, la a Parte_2 riliquidare il trattamento pensionistico di al dì della decorrenza, nella misura di € Parte_1
36.095,05 o, in subordine, nella misura di € 35.886,38 o, comunque, per i medesimi motivi, nella diversa misura, superiore a quella di € 33.343,69 che risulterà spettante e, per l'effetto condannare la
in favore dei a pagare le maggiori Parte_2 Parte_2 somme dovute sui ratei pensionistici arretrati oltre interessi (o rivalutazione monetaria se maggiore) dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Con vittoria di spese, anche generali, onorari e competenze, oltre cap e iva come per legge del doppio grado. In via istruttoria: CTU contabile.” Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 17/2025, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti della volto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico
[...] CP_2
pagina 1 di 7 ottenuto a seguito di ricongiunzione con la contribuzione versata al Fondo Pensione Lavoratori CP_ Dipendenti compensando integralmente le spese di lite. Di seguito, in sintesi, i fatti oggetto della controversia di primo grado. Il dott. a fondamento del ricorso ex art. 442 c.p.c., esponeva che, a seguito della domanda di Pt_1 ricongiunzione del 24.11.2005 presentata alla CP_1 Parte_2 Parte_2 CP_ relativamente al periodo contributivo maturato presso l' gli era stato
[...] riconosciuto un aumento dell'anzianità contributiva valida ai fini del computo della quota reddituale di pensione pari a 20 anni;
in particolare, con comunicazione della del 3.9.2007, Controparte_1 questa gli aveva significato di avere “riconosciuti utili ad aumentare l'anzianità contributiva relativamente al periodo dal 1.6.1976 al 31.12.2001, anni 19, mesi 11 e giorni 10 ammontanti pertanto ad anni 20”. Vantando, ai fini del calcolo della predetta quota reddituale, una successiva anzianità contributiva utile effettiva presso la pari a 2 anni, gli era stata Controparte_1 riconosciuta utile a fini pensionistici per il computo della quota reddituale all'esito della ricongiunzione una complessiva anzianità contributiva di 22 anni ed era stata applicata, ai fini del calcolo finale della prestazione, l'aliquota del 2% sulla base pensionabile per 20 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturata sino all'anno 2001 e l'aliquota dell'1,75% sulla base pensionabile per 2 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturati successivamente, con un totale di anni di contribuzione utile a fini pensionistici pari a 22. Ciò premesso, il ricorrente lamentava che, tuttavia, la aveva considerato, ai fini della CP_1 determinazione della base pensionabile media annuale, i redditi dallo stesso realizzati dividendo tale montante reddituale per 25 anziché per 22 (ossia per gli anni di contribuzione utili ai fini pensionistici riconosciuti all'esito della ricongiunzione), così determinando l'effetto di “annacquare” la media stessa e ridurre l'importo della base pensionabile e conseguentemente della pensione. Secondo il ricorrente tale modo di calcolo della base pensionabile media annuale non sarebbe stato rispettoso dell'art. 26, comma 3, del regolamento unitario vigente della , a mente del quale “l'ammontare CP_1 della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari, per ogni anno di anzianità contributiva, al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004. Rivalutati ai sensi dell'art. 15 della L. 29/01/86 n, 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25 la media è calcolata sui redditi riferiti a tal minor periodo”. Deduceva, al riguardo, che delle due l'una: o la avrebbe dovuto considerare utili, per il periodo CP_1 sino al 2001, a fini pensionistici, 23 anni anziché 20 ed allora, nel calcolo della quota pensionistica relativa avrebbe dovuto moltiplicare la base pensionabile X 23 e poi per l'aliquota di rendimento (del 2%); oppure la , avendo ritenuto utili a fini pensionistici, all'esito della ricongiunzione, soltanto CP_1
20 anni, avrebbe dovuto coerentemente ed in conformità al disposto di cui all'art. 26, comma 3 del regolamento unitario, determinare la base pensionabile media annuale dividendo il reddito rivalutato complessivamente prodotto dal ricorrente per 22 (ossia 20 anni riconosciuti all'esito della ricongiunzione e 2 anni successivi) anziché per 25. Avendo proposto, invano, ricorso amministrativo, il dott. si vedeva, quindi, costretto ad adire Pt_1 le vie legali al fine di conseguire la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico stante, in tesi, l'erronea liquidazione della quota reddituale operata dalla e/o l'erroneo computo dell'anzianità CP_1 contributiva che aveva formato oggetto della ricongiunzione del periodo contributivo maturato CP_ presso l' La si costituiva in giudizio, Parte_2 contestando quanto dedotto da controparte in assenza di una relazione diretta tra periodi ricongiunti, anzianità contributiva maturata all'esito della ricongiunzione e redditi presi a riferimento per il calcolo pagina 2 di 7 della media reddituale e concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il primo giudice, con la sentenza appellata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato sulla base del rilievo per cui, anche se, per effetto della ricongiunzione, il ricorrente aveva conseguito un aumento dell'anzianità contributiva pari a 20 anni quanto alla contribuzione versata al essa doveva CP_4 essere intesa come riferita, ai fini della determinazione della base pensionabile, agli anni solari nell'ambito dei quali erano risultati accreditati contributi, anche se per periodi brevi, inferiori a sei mesi (ovvero 2 settimane per il 1976, 8 settimane per il 1979 e 20 settimane per il 1986), come tali non sufficienti singolarmente considerati alla maturazione dell'annualità contributiva, ma, comunque, utili ai fini pensionistici, in quanto tali, considerati cumulativamente, da consentire il raggiungimento di un'ulteriore annualità di anzianità contributiva. Con ricorso depositato in data 1.7.2025, il dott. ha impugnato la sentenza di primo grado Pt_1 tramite la formulazione di due motivi d'appello. 1.- Sull'erroneità della sentenza, per violazione dell'art. 26, comma 3, del regolamento unitario nella parte in cui ha ritenuto legittima la determinazione della base pensionabile ottenuta dividendo il montante dei redditi per 25 anziché per 22 nonostante i periodi di contribuzione utili a fini della determinazione della quota reddituale di pensione fosse pari a 22 all'esito della ricongiunzione (20 anni ricongiunti + 2 di attività professionale) – sul conseguente diritto del ricorrente a conseguire la riliquidazione del trattamento pensionistico rideterminando la base pensionabile di calcolo della quota reddituale del trattamento medesimo dividendo il reddito rivalutato complessivamente considerato dalla per 22 anziché per 25. (pagg. 11 – 22) CP_1
Con il primo motivo di impugnazione, il dott. ha censurato la sentenza resa dal Tribunale di Pt_1
Busto Arsizio per avere ritenuto legittimo il calcolo adottato dalla per la Parte_2 determinazione della base pensionabile relativa alla quota reddituale della pensione di vecchiaia anticipata in regime di ricongiunzione in godimento al professionista, ribadendo le tesi già prospettate in primo grado circa la pretesa contrarietà delle modalità di calcolo adottate dalla all'art. 26, CP_1 comma 3, del regolamento unitario ed insistendo, quindi, nella propria istanza di CTU contabile per ottenere la corretta liquidazione del trattamento pensionistico. 2.- In linea subordinata - sull'omessa pronuncia in ordine alla domanda, proposta in via subordinata nel primo grado dell'odierno giudizio, di vedere calcolata la quota pensionistica riparametrando i redditi accreditati per gli anni 1976, 1979, 1985 e 1986 in proporzione rispetto al correlativo periodo CP_ di anzianità contributiva accreditata dall' e sul relativo diritto. (pagg. 22 – 26) Con il secondo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Giudice omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda, formulata in via subordinata, di calcolare la quota retributiva del trattamento pensionistico “riparametrando i redditi accreditati per gli anni 1976, 1979, 1985 e 1986 in proporzione rispetto al correlativo periodo di anzianità contributiva accreditata CP_ dall e sul relativo diritto”. Secondo il dott. il reddito medio annuale dichiarato nel periodo Pt_1 considerato dovrebbe essere calcolato riproporzionando il periodo annuale di ciascuno di tali anni, avuto riguardo alla limitata durata del rapporto di lavoro o di servizio da cui i relativi redditi avevano tratto origine. Nello specifico, in relazione all'anno 1976, all'appellante erano state accreditate solo 2 settimane di contribuzione su 52 con un reddito riconosciuto pari a soli € 34,80 prodotto nelle 2 settimane di lavoro estivo presso;
in relazione all'anno 1979 erano state accreditate solo 8 Controparte_5 settimane di contribuzione su 52 per effetto del riscatto della laurea con un reddito figurativo corrispondente di € 505,61; in relazione all'anno 1985, erano state accreditate solo 32 settimane di servizio militare su 52 dell'anno con un reddito figurativo corrispondente pari a € 884,17 e, infine, in pagina 3 di 7 relazione all'anno 1986 erano state accreditate solo 20 settimane di servizio militare su 52 dell'anno con un reddito figurativo corrispondente pari a € 552,61. Tali parziali accrediti figurativi e tali limitatissimi redditi, non avevano comportato un riconoscimento, per effetto della ricongiunzione, di un correlativo periodo di 4 anni di contribuzione utile a fini pensionistici, ma esclusivamente di un anno e, nondimeno, ai fini del calcolo della media reddituale annuale, la aveva diviso il reddito complessivamente prodotto dal ricorrente nell'intero periodo CP_1 anche e per intero per i quattro anni in questione. Nell'ottica dell'appello, pertanto, qualora fosse ritenuta corretta tale modalità di determinazione della base pensionabile i redditi accreditati per gli anni 1976, 1979, 1985 e 1986 dovrebbero essere riparametrati in proporzione rispetto al correlativo periodo di anzianità contributiva accreditata CP_ dall A pagina 25 e 26 vengono riportati i calcoli matematici ritenuti corretti dall'appellante, tali per cui l'importo finale annuo del trattamento pensionistico allo stesso spettante sarebbe pari a complessivi euro 35.896,38. La si è costituita con memoria difensiva depositata in data 2.10.2025, contestando la fondatezza CP_1 dell'appello e concludendo per il suo integrale rigetto. Quanto al primo motivo di gravame (pagg. 5 – 11) la ha ribadito di aver Parte_2 correttamente calcolato il periodo di incremento dell'anzianità contributiva maturata dal CP_ professionista presso l' e ricongiunta presso quello privato prendendo a riferimento tutti gli anni solari per i quali risultavano versati (seppur non per l'intero anno) dal dott. contributi Pt_1 previdenziali e ciò in conformità alla circolare n. 57 del 1990, di applicazione della Legge n. 45/1990 sulla ricongiunzione per i liberi professionisti di diversi periodi assicurativi, in virtù della quale “I Redditi relativi ai periodi ricongiunti, …, vengono assunti nella misura che precede, quale che sia il numero dei mesi e dei giorni, nell'anno, per i quali sono stati prodotti. Per individuare l'età alla data di presentazione della domanda si ha riferimento a valori interi: saranno quindi trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi, mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero. Si rammenta, in proposito, che 16 gg equivalgono ad un mese e che, pertanto, saranno sufficienti 5 mesi e 16 gg. perché si effettui arrotondamento ad anno intero”, là dove, in sede di approvazione ministeriale, era stato precisato che: “l'anzianità contributiva, al momento del calcolo, deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione, sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi, trascurando la frazione residuale di anno inferiore a 6 mesi, mentre quella uguale o superiore sarà computata per anno intero”. In applicazione di detta circolare, in sede di ricongiunzione, relativamente al periodo dal 01.06.1976 al CP_ 31.12.2001 di contribuzione erano stati presi in considerazione tutti i 23 anni solari per i quali CP_ risultavano versati, dal dott. i contributi previdenziali presso l' tutti “utili ai fini Pt_1 pensionistici”, avendo consentito al professionista di incrementare l'anzianità contributiva, al fine poi di ottenere il trattamento pensionistico dal medesimo richiesto, cosicché, l'aumento dell'anzianità contributiva era stato calcolato in misura pari a 20 anni, poiché le annualità solari per le quali risultava una copertura contributiva inferiore a 5 mesi e 16 giorni non avevano dato luogo ad un'anzianità contributiva corrispondente ad un intero anno, ma la relativa contribuzione era stata, comunque, considerata ai fini pensionistici in cumulo. Infatti, considerando che alcune annualità risultavano coperte solo parzialmente da contribuzione versata dal Dott. la Pt_1 Parte_2 aveva riconosciuto, all'esito della ricongiunzione, un incremento dell'anzianità contributiva pari a 19 anni, 11 mesi e 10 giorni (ammontanti, pertanto, a 20 anni). Nello specifico, erano state riconosciute utili ai fini pensionistici le seguenti annualità:
- 1976 (anno di dichiarazione), per n. 2 settimane (dall'1.06.1976 al 30.06.1976);
pagina 4 di 7 - 1979 (anno di dichiarazione), per n. 8 settimane (dall'1.11.1979 al 31.12.1979);
- 1980, 1981, 1982, 1983, 1985 (anni di dichiarazione), per intere annualità;
- 1986 (anno di dichiarazione), per n. 20 settimane (dall'01.01.1986 al 31.05.1986);
- 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 (anni di dichiarazione), per intere annualità. Gli anni di dichiarazione 1976, 1979 e 1986, per i quali il professionista aveva una copertura previdenziale (per ciascun anno) inferiore a 5 mesi e 16 giorni, non erano stati considerati, ciascuno, come anno intero, ma cumulati tra loro (per un ammontare di n. 30 settimane, corrispondente ad un'intera annualità). In sostanza anche dette annualità solari, pur coperte da contribuzione per periodi inferiori ai sei mesi (e, segnatamente, 5 mesi e 16 gg), erano risultate utili ai fini pensionistici ai sensi dell'art. 26, comma 3, del regolamento unitario, grazie alla valorizzazione cumulativa della relativa contribuzione. In replica al secondo motivo d'appello (pagg. 11 – 12), la , rilevato nuovamente che non esiste CP_1 alcuna disposizione legale o regolamentare a supporto della testi prospettata dall'appellante e che anzi l'art. 26, commi 3 e 7 del regolamento unitario, stabilisce espressamente che devono essere presi a riferimento i redditi maturati negli anni (da intendersi quali anni solari) utili ai fini pensionistici anteriori al 31.12.2003, ha richiamato il principio principio di infrazionabilità dell'anno contributivo, tipico della previdenza dei liberi professionisti, a differenza di quella pubblica. All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i motivi d'appello sono infondati. Quanto al primo, le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado non colgono nel segno, in quanto, come correttamente statuito dal Tribunale di Busto Arsizio, Il metodo di calcolo adottato dalla per la determinazione della base pensionabile relativa alla Parte_2 quota reddituale della pensione anticipata di vecchiaia in godimento al dott. è coerente con Pt_1 quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del regolamento unitario, a mente del quale “l'ammontare della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari, per ogni anno di anzianità contributiva, al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004. Rivalutati ai sensi dell'art. 15 della L. 29/01/86 n, 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25 la media è calcolata sui redditi riferiti a tal minor periodo”. Nel caso esaminato, infatti, in primo luogo, la ha ricostruito l'incremento di anzianità CP_1 contributiva da riconoscere al dott. ex art. 15 del regolamento unitario a seguito di Pt_1 CP_ ricongiunzione della contribuzione accreditata in favore dello stesso presso il FPLD attenendosi alle indicazioni contenute nella circolare applicativa della l. 45/1990, “Sulla ricongiunzione per i liberi professionisti di diversi periodi assicurativi” e al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28.7.1992 (GU Serie Generale n. 194 del 19.8.1992), recante l'approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2 l. 45/1990 per gli iscritti alla
[...]
a favore dei dottori commercialisti richiedenti la ricongiunzione Parte_2 nonché delle relative istruzioni operative (vd. docc. 3 e 3-bis fascicolo di primo grado appellata). Va, al riguardo, osservato che le istruzioni approvate con il sopra richiamato decreto ministeriale dispongono che “L'anzianità contributiva, al momento del calcolo, deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione, sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi, trascurando la frazione residuale di anno inferiore a 6 mesi, mentre quella uguale o superiore sarà computata per anno intero”.
pagina 5 di 7 La sopra citata circolare, quanto alle modalità della ricongiunzione, dispone a sua volta che “I Redditi relativi ai periodi ricongiunti, …, vengono assunti nella misura che precede, quale che sia il numero dei mesi e dei giorni, nell'anno, per i quali sono stati prodotti. Per individuare l'età alla data di presentazione della domanda si ha riferimento a valori interi: saranno quindi trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi, mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero. Si rammenta, in proposito, che 16 gg equivalgono ad un mese e che, pertanto, saranno sufficienti 5 mesi e 16 gg. perché si effettui arrotondamento ad anno intero”. Avuto riguardo al caso qui controverso, in applicazione di tali indicazioni, la , nella ricostruzione CP_1 dell'anzianità contributiva in sede di ricongiunzione, ha considerato tutte le annualità in cui, presso il
, erano presenti contributi, riconoscendo un'annualità intera per gli anni solari interamente CP_4 coperti da contribuzione o, comunque, con almeno sei mesi di contribuzione (19 anni) e considerando, invece, cumulativamente i periodi di contribuzione inferiori alle sei settimane presenti negli altri anni solari e, in particolare, negli anni 1976 (n. 2 settimane dall'1.06.1976 al 30.06.1976), 1979 (n. 8 settimane dall'1.11.1979 al 31.12.1979) e 1986 (n. 20 settimane dall'01.01.1986 al 31.05.1986). Con riferimento a tale contribuzione, complessivamente considerata pari a 30 settimane, è stata, infatti, riconosciuta un'ulteriore annualità, che, sommata agli altri 19 anni che avevano dato luogo ciascuno alla maturazione di un'intera annualità, ha determinato l'incremento di anzianità CP_ contributiva da ricongiunzione del periodo assicurativo in complessivi 20 anni, alla quale sono stati aggiunti i 2 anni di anzianità contributiva maturata presso la , per un totale di 22 anni di CP_1 anzianità contributiva. Così ricostruita l'anzianità complessiva e riscontrata la sussistenza del relativo requisito pensionistico, nel successivo momento di liquidazione della prestazione previdenziale, la , da un lato, ai fini CP_1 della determinazione della quota retributiva annuale di pensione ha fatto riferimento alla stessa CP_ (ossia ai 20 anni di anzianità contributiva e ai 2 anni di anzianità contributiva ) quale fattore CP_1 per il quale moltiplicare la percentuale della media dei redditi indicata da detta disposizione e, dall'altro, altrettanto correttamente, per il calcolo della media dei redditi in discussione, ha considerato gli ultimi 25 redditi dichiarati dal prima del 1.1.2004, ossia i redditi relativi ai 23 Pt_1 CP_ anni solari di versamenti contributivi/accrediti figurativi e quelli relativi ai 2 anni solari di versamenti contributivi alla . CP_1
Tale modus operandi, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, è pienamente in linea con quanto prescritto dall'art. 26, comma 3, del regolamento unitario della , disponendo lo stesso CP_1 che “l'ammontare della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari, per ogni anno di anzianità contributiva, al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004, rivalutati ai sensi dell'art. 15 della L. 29/01/86 n, 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25 la media è calcolata sui redditi riferiti a tal minor periodo”. La norma in esame è, infatti, univoca nel prevedere che la media da considerare quale base pensionabile dev'essere calcolata “sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici” o, qualora il numero di anni sia inferiore, “sui redditi riferiti a tal minor periodo”. Nel caso del gli anni di contribuzione utili ai fini pensionistici presso il Pt_1 CP_4 relativamente al periodo dal 1.6.1976 al 31.12.2001, sono in tutto 23, essendo risultati utili ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva complessiva non solo quelli aventi una copertura contributiva tale da dar luogo al riconoscimento di un'intera annualità, ma anche quelli aventi una copertura parziale inferiore a quella di 6 mesi -5 mesi e 16 gg- necessaria per il riconoscimento dell'intera annualità, in quanto la relativa contribuzione, cumulativamente considerata, all'esito della pagina 6 di 7 ricongiunzione, ha, comunque, concorso a dar luogo all'incremento dell'anzianità contributiva complessiva di 20 anni. In definitiva, come osservato dal giudice di primo grado, “In caso di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, accentrati presso la le annualità ricongiunte partecipano ai Controparte_1 fini della media con ciascun reddito presente per il quale sia stata versata contribuzione, contando 25 anni solari a ritroso dal 2003; e ciò indipendentemente dall'ammontare del reddito prodotto”, sicché “La nell'effettuare i propri calcoli, ha pertanto correttamente fatto Controparte_1 CP_ riferimento ai 23 anni solari in cui erano stati effettuati versamenti all oltre ai 2 anni di contribuzione presso l'ente privato antecedentemente all'1.1.2004, per un totale di 25 annualità utili ai fini pensionistici” (vd. pag. 5 sentenza appellata). Quanto al secondo motivo d'appello, se è pur vero che il primo giudice non si è espressamente pronunciato sulla domanda avanzata dall'appellante in via subordinata, di veder calcolata la quota reddituale del trattamento pensionistico riparametrando i redditi accreditati per gli anni 1976, 1979, CP_ 1985 e 1986 in proporzione al correlativo periodo di anzianità contributiva accreditata dall' fermo che il suo rigetto è implicito nella decisione del Tribunale, la pretesa, in ogni caso, è infondata, non essendo stata ancorata ad alcuna disposizione legislativa o regolamentare. Al contrario, come già osservato, l'art. 26, comma 3, del regolamento unitario della dispone che CP_1 la media da assumere quale base per la determinazione dell'ammontare della quota annuale di pensione (determinata con metodo reddituale) sia calcolata sui redditi professionali riferiti agli anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti al 1.1.2004 e ciò a prescindere dall'ammontare del reddito prodotto e dal numero di settimane di copertura contributiva. La tesi di parte appellante collide con tale disposizione, che fa riferimento ai redditi conseguiti e dichiarati in ciascun anno (da intendersi quale anno solare, tale essendo la dimensione temporale delle dichiarazioni dei redditi) in cui sia presente contribuzione utile ai fini pensionistici, senza lasciare alcuno spazio al frazionamento/proporzionamento suggestivamente invocato dall'appellante. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l'appello va, pertanto, rigettato. Ritiene, nondimeno, la Corte che la novità della questione giustifichi la compensazione delle spese processuali anche nel presente grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c. Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Busto Arsizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 21/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Susanna Mantovani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Francesca Beoni Consigliere all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. N. 687/2025 promossa in grado d'appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rita Fera e domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il suo studio di Roma, viale delle Milizie, 76,
-appellante- contro (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Daniela Dal Bo e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Besana, 2,
-appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
“Integralmente riformando la sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, condannare, per i motivi esposti, la a Parte_2 riliquidare il trattamento pensionistico di al dì della decorrenza, nella misura di € Parte_1
36.095,05 o, in subordine, nella misura di € 35.886,38 o, comunque, per i medesimi motivi, nella diversa misura, superiore a quella di € 33.343,69 che risulterà spettante e, per l'effetto condannare la
in favore dei a pagare le maggiori Parte_2 Parte_2 somme dovute sui ratei pensionistici arretrati oltre interessi (o rivalutazione monetaria se maggiore) dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Con vittoria di spese, anche generali, onorari e competenze, oltre cap e iva come per legge del doppio grado. In via istruttoria: CTU contabile.” Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 17/2025, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1 nei confronti della volto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico
[...] CP_2
pagina 1 di 7 ottenuto a seguito di ricongiunzione con la contribuzione versata al Fondo Pensione Lavoratori CP_ Dipendenti compensando integralmente le spese di lite. Di seguito, in sintesi, i fatti oggetto della controversia di primo grado. Il dott. a fondamento del ricorso ex art. 442 c.p.c., esponeva che, a seguito della domanda di Pt_1 ricongiunzione del 24.11.2005 presentata alla CP_1 Parte_2 Parte_2 CP_ relativamente al periodo contributivo maturato presso l' gli era stato
[...] riconosciuto un aumento dell'anzianità contributiva valida ai fini del computo della quota reddituale di pensione pari a 20 anni;
in particolare, con comunicazione della del 3.9.2007, Controparte_1 questa gli aveva significato di avere “riconosciuti utili ad aumentare l'anzianità contributiva relativamente al periodo dal 1.6.1976 al 31.12.2001, anni 19, mesi 11 e giorni 10 ammontanti pertanto ad anni 20”. Vantando, ai fini del calcolo della predetta quota reddituale, una successiva anzianità contributiva utile effettiva presso la pari a 2 anni, gli era stata Controparte_1 riconosciuta utile a fini pensionistici per il computo della quota reddituale all'esito della ricongiunzione una complessiva anzianità contributiva di 22 anni ed era stata applicata, ai fini del calcolo finale della prestazione, l'aliquota del 2% sulla base pensionabile per 20 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturata sino all'anno 2001 e l'aliquota dell'1,75% sulla base pensionabile per 2 anni di contribuzione utile a fini pensionistici maturati successivamente, con un totale di anni di contribuzione utile a fini pensionistici pari a 22. Ciò premesso, il ricorrente lamentava che, tuttavia, la aveva considerato, ai fini della CP_1 determinazione della base pensionabile media annuale, i redditi dallo stesso realizzati dividendo tale montante reddituale per 25 anziché per 22 (ossia per gli anni di contribuzione utili ai fini pensionistici riconosciuti all'esito della ricongiunzione), così determinando l'effetto di “annacquare” la media stessa e ridurre l'importo della base pensionabile e conseguentemente della pensione. Secondo il ricorrente tale modo di calcolo della base pensionabile media annuale non sarebbe stato rispettoso dell'art. 26, comma 3, del regolamento unitario vigente della , a mente del quale “l'ammontare CP_1 della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari, per ogni anno di anzianità contributiva, al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004. Rivalutati ai sensi dell'art. 15 della L. 29/01/86 n, 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25 la media è calcolata sui redditi riferiti a tal minor periodo”. Deduceva, al riguardo, che delle due l'una: o la avrebbe dovuto considerare utili, per il periodo CP_1 sino al 2001, a fini pensionistici, 23 anni anziché 20 ed allora, nel calcolo della quota pensionistica relativa avrebbe dovuto moltiplicare la base pensionabile X 23 e poi per l'aliquota di rendimento (del 2%); oppure la , avendo ritenuto utili a fini pensionistici, all'esito della ricongiunzione, soltanto CP_1
20 anni, avrebbe dovuto coerentemente ed in conformità al disposto di cui all'art. 26, comma 3 del regolamento unitario, determinare la base pensionabile media annuale dividendo il reddito rivalutato complessivamente prodotto dal ricorrente per 22 (ossia 20 anni riconosciuti all'esito della ricongiunzione e 2 anni successivi) anziché per 25. Avendo proposto, invano, ricorso amministrativo, il dott. si vedeva, quindi, costretto ad adire Pt_1 le vie legali al fine di conseguire la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico stante, in tesi, l'erronea liquidazione della quota reddituale operata dalla e/o l'erroneo computo dell'anzianità CP_1 contributiva che aveva formato oggetto della ricongiunzione del periodo contributivo maturato CP_ presso l' La si costituiva in giudizio, Parte_2 contestando quanto dedotto da controparte in assenza di una relazione diretta tra periodi ricongiunti, anzianità contributiva maturata all'esito della ricongiunzione e redditi presi a riferimento per il calcolo pagina 2 di 7 della media reddituale e concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il primo giudice, con la sentenza appellata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato sulla base del rilievo per cui, anche se, per effetto della ricongiunzione, il ricorrente aveva conseguito un aumento dell'anzianità contributiva pari a 20 anni quanto alla contribuzione versata al essa doveva CP_4 essere intesa come riferita, ai fini della determinazione della base pensionabile, agli anni solari nell'ambito dei quali erano risultati accreditati contributi, anche se per periodi brevi, inferiori a sei mesi (ovvero 2 settimane per il 1976, 8 settimane per il 1979 e 20 settimane per il 1986), come tali non sufficienti singolarmente considerati alla maturazione dell'annualità contributiva, ma, comunque, utili ai fini pensionistici, in quanto tali, considerati cumulativamente, da consentire il raggiungimento di un'ulteriore annualità di anzianità contributiva. Con ricorso depositato in data 1.7.2025, il dott. ha impugnato la sentenza di primo grado Pt_1 tramite la formulazione di due motivi d'appello. 1.- Sull'erroneità della sentenza, per violazione dell'art. 26, comma 3, del regolamento unitario nella parte in cui ha ritenuto legittima la determinazione della base pensionabile ottenuta dividendo il montante dei redditi per 25 anziché per 22 nonostante i periodi di contribuzione utili a fini della determinazione della quota reddituale di pensione fosse pari a 22 all'esito della ricongiunzione (20 anni ricongiunti + 2 di attività professionale) – sul conseguente diritto del ricorrente a conseguire la riliquidazione del trattamento pensionistico rideterminando la base pensionabile di calcolo della quota reddituale del trattamento medesimo dividendo il reddito rivalutato complessivamente considerato dalla per 22 anziché per 25. (pagg. 11 – 22) CP_1
Con il primo motivo di impugnazione, il dott. ha censurato la sentenza resa dal Tribunale di Pt_1
Busto Arsizio per avere ritenuto legittimo il calcolo adottato dalla per la Parte_2 determinazione della base pensionabile relativa alla quota reddituale della pensione di vecchiaia anticipata in regime di ricongiunzione in godimento al professionista, ribadendo le tesi già prospettate in primo grado circa la pretesa contrarietà delle modalità di calcolo adottate dalla all'art. 26, CP_1 comma 3, del regolamento unitario ed insistendo, quindi, nella propria istanza di CTU contabile per ottenere la corretta liquidazione del trattamento pensionistico. 2.- In linea subordinata - sull'omessa pronuncia in ordine alla domanda, proposta in via subordinata nel primo grado dell'odierno giudizio, di vedere calcolata la quota pensionistica riparametrando i redditi accreditati per gli anni 1976, 1979, 1985 e 1986 in proporzione rispetto al correlativo periodo CP_ di anzianità contributiva accreditata dall' e sul relativo diritto. (pagg. 22 – 26) Con il secondo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza di primo grado per avere il Giudice omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda, formulata in via subordinata, di calcolare la quota retributiva del trattamento pensionistico “riparametrando i redditi accreditati per gli anni 1976, 1979, 1985 e 1986 in proporzione rispetto al correlativo periodo di anzianità contributiva accreditata CP_ dall e sul relativo diritto”. Secondo il dott. il reddito medio annuale dichiarato nel periodo Pt_1 considerato dovrebbe essere calcolato riproporzionando il periodo annuale di ciascuno di tali anni, avuto riguardo alla limitata durata del rapporto di lavoro o di servizio da cui i relativi redditi avevano tratto origine. Nello specifico, in relazione all'anno 1976, all'appellante erano state accreditate solo 2 settimane di contribuzione su 52 con un reddito riconosciuto pari a soli € 34,80 prodotto nelle 2 settimane di lavoro estivo presso;
in relazione all'anno 1979 erano state accreditate solo 8 Controparte_5 settimane di contribuzione su 52 per effetto del riscatto della laurea con un reddito figurativo corrispondente di € 505,61; in relazione all'anno 1985, erano state accreditate solo 32 settimane di servizio militare su 52 dell'anno con un reddito figurativo corrispondente pari a € 884,17 e, infine, in pagina 3 di 7 relazione all'anno 1986 erano state accreditate solo 20 settimane di servizio militare su 52 dell'anno con un reddito figurativo corrispondente pari a € 552,61. Tali parziali accrediti figurativi e tali limitatissimi redditi, non avevano comportato un riconoscimento, per effetto della ricongiunzione, di un correlativo periodo di 4 anni di contribuzione utile a fini pensionistici, ma esclusivamente di un anno e, nondimeno, ai fini del calcolo della media reddituale annuale, la aveva diviso il reddito complessivamente prodotto dal ricorrente nell'intero periodo CP_1 anche e per intero per i quattro anni in questione. Nell'ottica dell'appello, pertanto, qualora fosse ritenuta corretta tale modalità di determinazione della base pensionabile i redditi accreditati per gli anni 1976, 1979, 1985 e 1986 dovrebbero essere riparametrati in proporzione rispetto al correlativo periodo di anzianità contributiva accreditata CP_ dall A pagina 25 e 26 vengono riportati i calcoli matematici ritenuti corretti dall'appellante, tali per cui l'importo finale annuo del trattamento pensionistico allo stesso spettante sarebbe pari a complessivi euro 35.896,38. La si è costituita con memoria difensiva depositata in data 2.10.2025, contestando la fondatezza CP_1 dell'appello e concludendo per il suo integrale rigetto. Quanto al primo motivo di gravame (pagg. 5 – 11) la ha ribadito di aver Parte_2 correttamente calcolato il periodo di incremento dell'anzianità contributiva maturata dal CP_ professionista presso l' e ricongiunta presso quello privato prendendo a riferimento tutti gli anni solari per i quali risultavano versati (seppur non per l'intero anno) dal dott. contributi Pt_1 previdenziali e ciò in conformità alla circolare n. 57 del 1990, di applicazione della Legge n. 45/1990 sulla ricongiunzione per i liberi professionisti di diversi periodi assicurativi, in virtù della quale “I Redditi relativi ai periodi ricongiunti, …, vengono assunti nella misura che precede, quale che sia il numero dei mesi e dei giorni, nell'anno, per i quali sono stati prodotti. Per individuare l'età alla data di presentazione della domanda si ha riferimento a valori interi: saranno quindi trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi, mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero. Si rammenta, in proposito, che 16 gg equivalgono ad un mese e che, pertanto, saranno sufficienti 5 mesi e 16 gg. perché si effettui arrotondamento ad anno intero”, là dove, in sede di approvazione ministeriale, era stato precisato che: “l'anzianità contributiva, al momento del calcolo, deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione, sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi, trascurando la frazione residuale di anno inferiore a 6 mesi, mentre quella uguale o superiore sarà computata per anno intero”. In applicazione di detta circolare, in sede di ricongiunzione, relativamente al periodo dal 01.06.1976 al CP_ 31.12.2001 di contribuzione erano stati presi in considerazione tutti i 23 anni solari per i quali CP_ risultavano versati, dal dott. i contributi previdenziali presso l' tutti “utili ai fini Pt_1 pensionistici”, avendo consentito al professionista di incrementare l'anzianità contributiva, al fine poi di ottenere il trattamento pensionistico dal medesimo richiesto, cosicché, l'aumento dell'anzianità contributiva era stato calcolato in misura pari a 20 anni, poiché le annualità solari per le quali risultava una copertura contributiva inferiore a 5 mesi e 16 giorni non avevano dato luogo ad un'anzianità contributiva corrispondente ad un intero anno, ma la relativa contribuzione era stata, comunque, considerata ai fini pensionistici in cumulo. Infatti, considerando che alcune annualità risultavano coperte solo parzialmente da contribuzione versata dal Dott. la Pt_1 Parte_2 aveva riconosciuto, all'esito della ricongiunzione, un incremento dell'anzianità contributiva pari a 19 anni, 11 mesi e 10 giorni (ammontanti, pertanto, a 20 anni). Nello specifico, erano state riconosciute utili ai fini pensionistici le seguenti annualità:
- 1976 (anno di dichiarazione), per n. 2 settimane (dall'1.06.1976 al 30.06.1976);
pagina 4 di 7 - 1979 (anno di dichiarazione), per n. 8 settimane (dall'1.11.1979 al 31.12.1979);
- 1980, 1981, 1982, 1983, 1985 (anni di dichiarazione), per intere annualità;
- 1986 (anno di dichiarazione), per n. 20 settimane (dall'01.01.1986 al 31.05.1986);
- 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 (anni di dichiarazione), per intere annualità. Gli anni di dichiarazione 1976, 1979 e 1986, per i quali il professionista aveva una copertura previdenziale (per ciascun anno) inferiore a 5 mesi e 16 giorni, non erano stati considerati, ciascuno, come anno intero, ma cumulati tra loro (per un ammontare di n. 30 settimane, corrispondente ad un'intera annualità). In sostanza anche dette annualità solari, pur coperte da contribuzione per periodi inferiori ai sei mesi (e, segnatamente, 5 mesi e 16 gg), erano risultate utili ai fini pensionistici ai sensi dell'art. 26, comma 3, del regolamento unitario, grazie alla valorizzazione cumulativa della relativa contribuzione. In replica al secondo motivo d'appello (pagg. 11 – 12), la , rilevato nuovamente che non esiste CP_1 alcuna disposizione legale o regolamentare a supporto della testi prospettata dall'appellante e che anzi l'art. 26, commi 3 e 7 del regolamento unitario, stabilisce espressamente che devono essere presi a riferimento i redditi maturati negli anni (da intendersi quali anni solari) utili ai fini pensionistici anteriori al 31.12.2003, ha richiamato il principio principio di infrazionabilità dell'anno contributivo, tipico della previdenza dei liberi professionisti, a differenza di quella pubblica. All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i motivi d'appello sono infondati. Quanto al primo, le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado non colgono nel segno, in quanto, come correttamente statuito dal Tribunale di Busto Arsizio, Il metodo di calcolo adottato dalla per la determinazione della base pensionabile relativa alla Parte_2 quota reddituale della pensione anticipata di vecchiaia in godimento al dott. è coerente con Pt_1 quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del regolamento unitario, a mente del quale “l'ammontare della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari, per ogni anno di anzianità contributiva, al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004. Rivalutati ai sensi dell'art. 15 della L. 29/01/86 n, 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25 la media è calcolata sui redditi riferiti a tal minor periodo”. Nel caso esaminato, infatti, in primo luogo, la ha ricostruito l'incremento di anzianità CP_1 contributiva da riconoscere al dott. ex art. 15 del regolamento unitario a seguito di Pt_1 CP_ ricongiunzione della contribuzione accreditata in favore dello stesso presso il FPLD attenendosi alle indicazioni contenute nella circolare applicativa della l. 45/1990, “Sulla ricongiunzione per i liberi professionisti di diversi periodi assicurativi” e al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28.7.1992 (GU Serie Generale n. 194 del 19.8.1992), recante l'approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2 l. 45/1990 per gli iscritti alla
[...]
a favore dei dottori commercialisti richiedenti la ricongiunzione Parte_2 nonché delle relative istruzioni operative (vd. docc. 3 e 3-bis fascicolo di primo grado appellata). Va, al riguardo, osservato che le istruzioni approvate con il sopra richiamato decreto ministeriale dispongono che “L'anzianità contributiva, al momento del calcolo, deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione, sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimenti in valori interi, trascurando la frazione residuale di anno inferiore a 6 mesi, mentre quella uguale o superiore sarà computata per anno intero”.
pagina 5 di 7 La sopra citata circolare, quanto alle modalità della ricongiunzione, dispone a sua volta che “I Redditi relativi ai periodi ricongiunti, …, vengono assunti nella misura che precede, quale che sia il numero dei mesi e dei giorni, nell'anno, per i quali sono stati prodotti. Per individuare l'età alla data di presentazione della domanda si ha riferimento a valori interi: saranno quindi trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi, mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero. Si rammenta, in proposito, che 16 gg equivalgono ad un mese e che, pertanto, saranno sufficienti 5 mesi e 16 gg. perché si effettui arrotondamento ad anno intero”. Avuto riguardo al caso qui controverso, in applicazione di tali indicazioni, la , nella ricostruzione CP_1 dell'anzianità contributiva in sede di ricongiunzione, ha considerato tutte le annualità in cui, presso il
, erano presenti contributi, riconoscendo un'annualità intera per gli anni solari interamente CP_4 coperti da contribuzione o, comunque, con almeno sei mesi di contribuzione (19 anni) e considerando, invece, cumulativamente i periodi di contribuzione inferiori alle sei settimane presenti negli altri anni solari e, in particolare, negli anni 1976 (n. 2 settimane dall'1.06.1976 al 30.06.1976), 1979 (n. 8 settimane dall'1.11.1979 al 31.12.1979) e 1986 (n. 20 settimane dall'01.01.1986 al 31.05.1986). Con riferimento a tale contribuzione, complessivamente considerata pari a 30 settimane, è stata, infatti, riconosciuta un'ulteriore annualità, che, sommata agli altri 19 anni che avevano dato luogo ciascuno alla maturazione di un'intera annualità, ha determinato l'incremento di anzianità CP_ contributiva da ricongiunzione del periodo assicurativo in complessivi 20 anni, alla quale sono stati aggiunti i 2 anni di anzianità contributiva maturata presso la , per un totale di 22 anni di CP_1 anzianità contributiva. Così ricostruita l'anzianità complessiva e riscontrata la sussistenza del relativo requisito pensionistico, nel successivo momento di liquidazione della prestazione previdenziale, la , da un lato, ai fini CP_1 della determinazione della quota retributiva annuale di pensione ha fatto riferimento alla stessa CP_ (ossia ai 20 anni di anzianità contributiva e ai 2 anni di anzianità contributiva ) quale fattore CP_1 per il quale moltiplicare la percentuale della media dei redditi indicata da detta disposizione e, dall'altro, altrettanto correttamente, per il calcolo della media dei redditi in discussione, ha considerato gli ultimi 25 redditi dichiarati dal prima del 1.1.2004, ossia i redditi relativi ai 23 Pt_1 CP_ anni solari di versamenti contributivi/accrediti figurativi e quelli relativi ai 2 anni solari di versamenti contributivi alla . CP_1
Tale modus operandi, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, è pienamente in linea con quanto prescritto dall'art. 26, comma 3, del regolamento unitario della , disponendo lo stesso CP_1 che “l'ammontare della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari, per ogni anno di anzianità contributiva, al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti il 1° gennaio 2004, rivalutati ai sensi dell'art. 15 della L. 29/01/86 n, 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25 la media è calcolata sui redditi riferiti a tal minor periodo”. La norma in esame è, infatti, univoca nel prevedere che la media da considerare quale base pensionabile dev'essere calcolata “sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici” o, qualora il numero di anni sia inferiore, “sui redditi riferiti a tal minor periodo”. Nel caso del gli anni di contribuzione utili ai fini pensionistici presso il Pt_1 CP_4 relativamente al periodo dal 1.6.1976 al 31.12.2001, sono in tutto 23, essendo risultati utili ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva complessiva non solo quelli aventi una copertura contributiva tale da dar luogo al riconoscimento di un'intera annualità, ma anche quelli aventi una copertura parziale inferiore a quella di 6 mesi -5 mesi e 16 gg- necessaria per il riconoscimento dell'intera annualità, in quanto la relativa contribuzione, cumulativamente considerata, all'esito della pagina 6 di 7 ricongiunzione, ha, comunque, concorso a dar luogo all'incremento dell'anzianità contributiva complessiva di 20 anni. In definitiva, come osservato dal giudice di primo grado, “In caso di ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, accentrati presso la le annualità ricongiunte partecipano ai Controparte_1 fini della media con ciascun reddito presente per il quale sia stata versata contribuzione, contando 25 anni solari a ritroso dal 2003; e ciò indipendentemente dall'ammontare del reddito prodotto”, sicché “La nell'effettuare i propri calcoli, ha pertanto correttamente fatto Controparte_1 CP_ riferimento ai 23 anni solari in cui erano stati effettuati versamenti all oltre ai 2 anni di contribuzione presso l'ente privato antecedentemente all'1.1.2004, per un totale di 25 annualità utili ai fini pensionistici” (vd. pag. 5 sentenza appellata). Quanto al secondo motivo d'appello, se è pur vero che il primo giudice non si è espressamente pronunciato sulla domanda avanzata dall'appellante in via subordinata, di veder calcolata la quota reddituale del trattamento pensionistico riparametrando i redditi accreditati per gli anni 1976, 1979, CP_ 1985 e 1986 in proporzione al correlativo periodo di anzianità contributiva accreditata dall' fermo che il suo rigetto è implicito nella decisione del Tribunale, la pretesa, in ogni caso, è infondata, non essendo stata ancorata ad alcuna disposizione legislativa o regolamentare. Al contrario, come già osservato, l'art. 26, comma 3, del regolamento unitario della dispone che CP_1 la media da assumere quale base per la determinazione dell'ammontare della quota annuale di pensione (determinata con metodo reddituale) sia calcolata sui redditi professionali riferiti agli anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti al 1.1.2004 e ciò a prescindere dall'ammontare del reddito prodotto e dal numero di settimane di copertura contributiva. La tesi di parte appellante collide con tale disposizione, che fa riferimento ai redditi conseguiti e dichiarati in ciascun anno (da intendersi quale anno solare, tale essendo la dimensione temporale delle dichiarazioni dei redditi) in cui sia presente contribuzione utile ai fini pensionistici, senza lasciare alcuno spazio al frazionamento/proporzionamento suggestivamente invocato dall'appellante. Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l'appello va, pertanto, rigettato. Ritiene, nondimeno, la Corte che la novità della questione giustifichi la compensazione delle spese processuali anche nel presente grado di giudizio ex art. 92, comma 2, c.p.c. Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 17/2025 del Tribunale di Busto Arsizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 21/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Susanna Mantovani
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