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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4876/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 777/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 15/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 726 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.p.a., impugnava l'Avviso di accertamento n. 726 del Comune di Siracusa per insufficiente versamento TARI anno d'imposta 2014.
Il Comune si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 777/2023, ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune ha impugnato la sentenza in parola chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La Società contribuente non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- La Società ricorrente aveva impugnato l'Avviso di accertamento limitatamente all'applicazione delle sanzioni (cfr. ricorso introduttivo).
Pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto confermare il tributo accertato: che non era stato oggetto di contestazione (cfr. ricorso introduttivo in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che è ravvisabile il “vizio di extrapetizione” quando il giudice pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti (art. 112 cpc), ovvero su questioni non dedotte (Cassazione, Sez. V, 28 luglio 2017, n. 18830).
2.- Il primo Collegio ha rilevato che l'Avviso di accertamento era stato emesso in regime di “concordato fallimentare”: ragione per la quale la Società si sarebbe trovava nell'impossibilità di effettuare “pagamenti spontanei” (cfr. sentenza di I grado).
Tale argomentazione non può essere condivisa.
La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 24880 del 2020), in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, ha ritenuto che “ … ove il presupposto impositivo si sia verificato prima dell'apertura del concordato preventivo del debitore i crediti tributari devono ritenersi anteriori al concordato, ai sensi dell'art 168 e 184
l. fall. (conforme: Cass. S.U. n. 4779/1987; Cass. n. 17637/2007).
3.- A tal riguardo, non rileva che l'Avviso di accertamento sia stato notificato in data successiva all'apertura del concordato, atteso che l'attività di accertamento è una fase di controllo posta in essere dall'Ente
Impositore.
4.- La Corte di legittimità (sentenza n. 24880/2020) ha, inoltre, ritenuto che “ … le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente all'apertura del concordato preventivo, danno luogo a un credito dell'Amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, sicché, in costanza di procedura concorsuale, l'esigibilità delle sanzioni tributarie non risulta congelata (conforme: Cassazione, n. 23322/2018).
5.-Non può costituire “esimente” al mancato pagamento la “forza maggiore” conseguente alle “ difficoltà finanziarie” atteso che queste rientrano nell'ambito del normale “rischio di impresa” (Cassazione, n. 3695/1992).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI GE AT TT
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4876/2023 depositato il 10/11/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 777/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 15/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 726 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.p.a., impugnava l'Avviso di accertamento n. 726 del Comune di Siracusa per insufficiente versamento TARI anno d'imposta 2014.
Il Comune si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 777/2023, ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune ha impugnato la sentenza in parola chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
La Società contribuente non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- La Società ricorrente aveva impugnato l'Avviso di accertamento limitatamente all'applicazione delle sanzioni (cfr. ricorso introduttivo).
Pertanto, il primo Giudice avrebbe dovuto confermare il tributo accertato: che non era stato oggetto di contestazione (cfr. ricorso introduttivo in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che è ravvisabile il “vizio di extrapetizione” quando il giudice pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti (art. 112 cpc), ovvero su questioni non dedotte (Cassazione, Sez. V, 28 luglio 2017, n. 18830).
2.- Il primo Collegio ha rilevato che l'Avviso di accertamento era stato emesso in regime di “concordato fallimentare”: ragione per la quale la Società si sarebbe trovava nell'impossibilità di effettuare “pagamenti spontanei” (cfr. sentenza di I grado).
Tale argomentazione non può essere condivisa.
La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 24880 del 2020), in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, ha ritenuto che “ … ove il presupposto impositivo si sia verificato prima dell'apertura del concordato preventivo del debitore i crediti tributari devono ritenersi anteriori al concordato, ai sensi dell'art 168 e 184
l. fall. (conforme: Cass. S.U. n. 4779/1987; Cass. n. 17637/2007).
3.- A tal riguardo, non rileva che l'Avviso di accertamento sia stato notificato in data successiva all'apertura del concordato, atteso che l'attività di accertamento è una fase di controllo posta in essere dall'Ente
Impositore.
4.- La Corte di legittimità (sentenza n. 24880/2020) ha, inoltre, ritenuto che “ … le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente all'apertura del concordato preventivo, danno luogo a un credito dell'Amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, sicché, in costanza di procedura concorsuale, l'esigibilità delle sanzioni tributarie non risulta congelata (conforme: Cassazione, n. 23322/2018).
5.-Non può costituire “esimente” al mancato pagamento la “forza maggiore” conseguente alle “ difficoltà finanziarie” atteso che queste rientrano nell'ambito del normale “rischio di impresa” (Cassazione, n. 3695/1992).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 13 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI GE AT TT