CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2115/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNATI Parte_1 C.F._1
LUISA e dell'avv. MINASI DELLA ROCCA ALBERTO ( VIA VARESINA C.F._2
201 COMO;
, elettivamente domiciliato in VIA VARESINA 201 22100 COMO presso il difensore avv. FORTUNATI LUISA
APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA BACHELET, 10 74019 PALAGIANO presso lo studio dell'avv. ARPONE
SANTE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via CP_2 C.F._4
borsieri 1 22100 COMO presso lo studio dell'avv. COLETTA ROSARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._5
in via borsieri 1 22100 COMO presso lo studio dell'avv. COLETTA ROSARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE:
Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza per le ragioni meglio spiegate in narrativa e previa riapertura dell'istruttoria, accertato e dichiarato che dalla documentazione prodotta appare non contestata la minore somma di € 40.000,00 sul totale dovuto di € 53.600,00, da parte del IG. in relazione alle somme versate a CP_1
titolo di mutuo da parte della , disporsi con ordinanza immediatamente Pt_1
esecutiva resa ai sensi dell'art. 186 bis cpc il pagamento della somma di euro 40.000,00 in favore dell'attrice da parte del convenuto . Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare per tutti i motivi espressi in narrativa, la simulazione dell'atto notarile denominato Prestazione in luogo di adempimento ex art.1197 cc, Rep 1025
Raccolta 783 a rogito del Dott. Notaio in Pietravairano, vergato il Persona_1
06.08.2021 con il quale il sig ha trasferito a ed Controparte_1 CP_2
l'immobile sito in San Fermo della Battaglia, via Mornago 23, e più Controparte_3
precisamente:
- Porzione Immobiliare costituita da: Unità abitativa al piano terzo (quarto piano fuori terra), costituita da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, antibagno, bagno servizi, pertinenziale locale cantina al piano terra, il tutto per complessivi sei vani catastali, riportata nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5 e particella 152 sub15, piano 3 - T categoria A/2, consistenza vani sei.
E per l'effetto dichiararlo nullo per illiceità della causa ovvero, solo in subordine, non opponibile alla sig.ra ex art. 2901 c.c. Pt_1
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato che tra e è stato stipulato un Parte_1 Controparte_1
contratto di mutuo infruttifero ex art. 1813 cc senza pattuizione di termine ultimo di restituzione, per l'effetto dichiarare il debitore della complessiva Controparte_1
somma di euro 53.600,00 in virtù del contratto di mutuo stipulato tra le parti e delle dazioni in contante e, di conseguenza condannare il convenuto al pagamento della suddetta somma – o quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria – maggiorata degli interessi dalla data della notifica del presente atto al saldo effettivo, previa fissazione ex art. 1817 cc del termine per la restituzione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con ripetizione di quanto già eventualmente versato.
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni e più ampia riserva di legge ammettersi interrogatorio libero dell'attrice ed
INTERPELLO FORMALE dei convenuti tutti sulle seguenti circostanze da 1) a 15), nonché il Prova per testi del direttore di banca erogante il mutuo sull'immobile,
quest'ultimo esclusivamente sulla domanda nr. 1: Parte_2
1) Vero o non vero che, al fine di predisporre la datio in solutum per cui è causa, venne richiesto alla banca erogante il mutuo, il residuo dello stesso alla data della vendita?
2) Vero che i coniugi e hanno donato agli altri figli somme di denaro nel CP_1 CP_3
corso degli anni per l'acquisto della casa?
3) Vero che, per il motivo sub 2, ha donato a suo figlio circa 80 mila Controparte_1
euro, con dispensa?
4) Vero che la somma di 80 mila fu concessa al come donazione al pari degli altri CP_1
fratelli/sorelle?
5) Vero che i bonifici da Lei ( effettuati non riportano la dicitura CP_2
prestito?
6) Vero che in data 15.10.2014 Lei ( ha versato 10 mila euro in contanti CP_2
sul suo conto corrente?
7) Vero che la suddetta somma le era stata data da al fine di ottenere un Controparte_1
bonifico tracciabile?
8) Vero che nell'ambito del processo penale a carico di innanzi la Controparte_1
Dott.ssa Voi e , avete reso testimonianza Per_2 CP_2 Controparte_3
innanzi al Tribunale Penale di Como al fine di proteggere il sig. , come Controparte_1
evidenziato nella sentenza di condanna a carico del medesimo ? Controparte_1
9) Vero che dal novembre 2021 lavora in Svizzera presso la Global Controparte_1
Sana SA? 10) Vero o non vero che lo stesso ha dichiarato alla moglie, al Servizio Sociale ed al
Giudice della separazione la propria attuale occupazione?
11) Vero che la scrittura privata di prestito tra le parti Renga e S Parte_3 CP_1
fu redatta e sottoscritta in epoca successiva ai bonifici per 80 mila euro?
12) Vero o non vero che vi era una pattuizione di restituzione verbale quando furono effettuati i bonifici?
13) Vero che sino al 2020 non vi siete mai attivati per la restituzione del credito?
14) Vero che la condanna penale in primo grado di è precedente di Controparte_1
qualche mese alla cessione dell'immobile in favore dei genitori?
15) Vero o non vero che lei non ha alcun interesse a vivere a Como?
16) Vero o non vero che il ha espresso l'intenzione di tornare a Controparte_1
Maddaloni?
17) Vero o non vero che quantomeno dal 2020 il sig. inviava alla Controparte_1
moglie messaggi in cui raccontava che i genitori avrebbero pignorato la casa?
PROVA PER TESTI:
18) Vero o non vero che la conflittualità tra i coniugi ha, quale causa preminente,
l'assegnazione della casa coniugale?
19) Vero o non vero che – nello svolgimento dell'incarico assegnato da – avete Pt_4
evidenziato come lo stesso non abbia accettato l'assegnazione della casa CP_1
coniugale alla moglie?
20) Vero che durante le audizioni con i AA.SS. del Comune di San Fermo, la IG.ra ha espresso la volontà di acquistare l'immobile per chiudere ogni Pt_1
problematica legata alla separazione?
21) Vero che il IG. ha dichiarato che il prezzo di vendita di 80 mila proposto CP_1
dalla moglie , per l'acquisto della casa coniugale, fosse eccessivamente basso? Pt_1 22) Vero o non vero che ha accettato di venderlo per la somma di cui al precedente capitolo, senza dire alcunché al Servizio Tutela?
23) Vero o non vero che – nello svolgimento dell'incarico assegnato da – avete Pt_4
avuto notizia che il IG. ha ricevuto la somma di € 60 mila circa in costanza di CP_1
matrimonio dalla moglie a titolo di mutuo in favore del marito?
24) Vero o non vero che il non ha mai contestato detta somma in vostra presenza? CP_1
25) Vero o non vero che il si è sentito penalizzato dal provvedimento di CP_1
assegnazione della casa coniugale?
26) Vero o non vero che il ha espresso l'intenzione di tornare a Controparte_1
Maddaloni?
27) Vero che dal novembre 2021 lavora in Svizzera presso la Global Controparte_1
Sana SA?
Si indicano a testi sui capitolo 18 - 27 le Dott.sse e del Servizio Tutela Tes_1 Tes_2
di San Fermo della Battaglia.
28) Vero o non vero che il signor ha sempre detto – per tutta la durata del CP_1
matrimonio con la – che i genitori gli avevano regalato 80 mila € per Pt_1
l'acquisto della casa di San Fermo?
29) Vero o non vero che la e /o i coniugi – e il sig Pt_1 CP_1 CP_3 [...]
hanno sempre detto di aver donato dei soldi a tutti i figli della coppia ( CP_1 [...]
e ) affinché si comprassero una casa? CP_2 CP_3
30) Vero o non vero che solo dopo l'inizio della separazione, la signora Pt_1
comunicava che il la minacciava di precostituirsi una scrittura coi genitori per CP_1
farsi pignorare la casa o comunque cederla agli stessi?
31) Vero o non vero che la ha più volte cercato di trovare un accordo per la Pt_1
casa col marito? 32) Vero o non vero che la stessa era intenzionata ad acquistare proprio per evitare che l'immobile venisse sottratto dai suoceri?
33) Vero che a far data dal 2020, il IG. inviava alla messaggi in cui le CP_1 Pt_1
comunicava che prima o poi i genitori avrebbero pignorato la casa?
34) Vero o non vero che la sig.ra ha manifestato il timore che il stesse Pt_1 CP_1
tramando qualcosa per riottenere la casa per il tramite dei genitori?
35) Vero che il IG. ha ricevuto la somma di € 60 mila circa dalla moglie a titolo CP_1
di mutuo in favore del marito?
Si indicano a teste sui precedenti capitoli da 28 alla fine la signora , la Testimone_3
signora Tes_4
e la signora .
[...] Testimone_5
Si chiede ammettersi alla prova contraria coi testi indicati a prova diretta.
Si chiede poi, ai sensi dell'art 210 cpc, che il Giudice disponga l'acquisizione del residuo mutuo che insiste sull'immobile per cui è causa, presso , alla data della datio in Parte_2
solutum nonché alla data odierna.
Per Controparte_1
-dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
come in atti rappresentata e difesa, in quanto infondato in fatto e diritto, e, per
[...]
l'effetto, confermare l'appellata sentenza n. 629/2024 emessa il 3 giugno 2024 a definizione del procedimento civile R.G. nr. 4240/2021 del Tribunale Civile di Como.
Con vittoria di compensi legali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Per e per CP_2 Controparte_3 Rigettare l'appello proposto dalla signora come in atti rappresentata e Parte_1
difesa, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare l'appellata sentenza n. 629/2024 del Tribunale Civile di Como emessa e pubblicata il 3 giugno 2024
a definizione del procedimento civile RG nr. 4240/2021.
- Con vittoria di compensi legali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
innanzi il Tribunale di Como, nonché i suoi genitori, sig.ri Controparte_1 CP_2
e , deducendo di aver contratto matrimonio con il predetto
[...] Controparte_3
sig. nel 2014. Qualche mese prima del matrimonio, il sig. Controparte_1 CP_1
acquistava con mutuo ipotecario l'immobile successivamente adibito a casa coniugale, sito a San Fermo della Battaglia, Via Mornago n. 23. L'immobile e il conseguente mutuo risultavano intestati al medesimo Nel corso del matrimonio, l'attrice CP_1
avrebbe corrisposto a quest'ultimo, con accredito sul suo conto corrente, circa €
36.000,00 per il pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, sita in San Fermo della Battaglia, Via Mornago n. 23, acquistata dal medesimo con mutuo Controparte_1
ipotecario, oltre ad altre somme versategli in contanti.
Nel 2018 l'attrice richiedeva la separazione personale dal coniuge;
il Tribunale le assegnava la casa coniugale, affinché ivi vivesse con i due figli minori affidati all'ente comunale.
Successivamente, con atto notarile di “prestazione in luogo di adempimento ex art. 1197
c.c.” in data 03.08.2021, il sig. riconosciutosi debitore del padre Controparte_1
della somma di € 85.000,00, a titolo di rimborso di un prestito CP_2
concessogli dal genitore nel corso dell'anno 2014 (accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 14.04.2021), aveva trasferito la proprietà della predetta casa coniugale a CP_2
Secondo l'attrice, il predetto negozio costituirebbe un “atto simulato di cui all'art. 2901
c.c.” (cfr., p. 9 atto di citazione), considerato sia il prezzo vile della datio in solutum, sia la conoscenza, da parte di della propria posizione debitoria nei Controparte_1
confronti dell'attrice, sia per le somme dovute a titolo di spese straordinarie per la prole nonché per la restituzione delle somme ricevute nel corso del matrimonio oltre alla consapevolezza, da parte dell'altro convenuto, della situazione CP_2
familiare del figlio e della di lui moglie .
L'attrice ha quindi chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare “la simulazione dell'atto notarile denominato prestazione in luogo di adempimento ex art.1197 c.c.” del
03.08.2011.
Si è costituito il convenuto allegando che il trasferimento del bene con atto del
03.08.2021, è avvenuto a titolo di datio in solutum per estinguere le obbligazioni di pagamento gravanti sul convenuto nei confronti del padre, obbligazioni Controparte_1
che non sono state oggetto di prova negativa.
Al contrario, il credito di è stato provato in quanto acclarato in un titolo CP_2
giudiziale definitivo, costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Nel giudizio di merito, ha allegato non vi sia stato alcun intento doloso del CP_1 CP_1
di “togliere l'abitazione alla moglie” e come la percepisca un reddito di oltre Pt_1
50.000 franchi svizzeri annui e viva nella casa coniugale, mentre sostiene il 60% CP_1
delle spese straordinarie per i figli e corrisponde l'assegno di mantenimento per i due minori. Con la sentenza nr. 629/2024 il Tribunale Civile di Como, nel procedimento civile R.G. nr. 4240/2021, pubblicata il 3 giugno 2024 e notificata in pari data, ha così statuito:
“rigetta tutte le domande svolte da nei confronti dei convenuti;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il giudizio cautelare in corso di causa che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e
i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) condanna a rifondere a e le Parte_1 CP_2 Controparte_3
spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.810,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il giudizio cautelare in corso di causa che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. dei convenuti” .
Propone appello allegando i seguenti motivi: Parte_1
I.Sul rapporto tra chiesto e pronunciato e relativo vizio di motivazione per omessa pronuncia su quanto richiesto dalla difesa.
II. Sulla simulazione e la relativa azione, vizio di motivazione per travisamento delle norme di legge e per mancato esame delle doglienze difensive.
III. Sull'altro contratto di mutuo, a titolo gratuito, ottenuto dal Renga con creditore la di lui moglie, nonché il privilegio ex art. 2751 c.c. rispetto agli altri obblighi del Renga. Vizio assoluto di motivazione e mancata risposta alle doglianze della difesa. Si costituiscono con separate difese gli appellati e i di lui genitori, CP_2
e , chiedendo il rigetto dell'appello e CP_2 Controparte_3
la conferma della sentenza di prime cure.
La causa viene decisa nella camera di consiglio del 16.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sul rapporto tra chiesto e pronunciato e relativo vizio di motivazione per omessa pronuncia su quanto richiesto dalla difesa.
L'appellante lamenta, rispetto alle domande formulate in atto di citazione che il giudice di primae curae abbia interpretato in maniera del tutto autonoma e difforme dalla realtà le richieste della difesa, stravolgendo il dato letterale.
In estrema sintesi, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto quale unica domanda proposta nell'atto introduttivo quella di simulazione, senza considerare la subordinata domanda di revocazione ex 2901 c.c..
Questa Corte ritiene il motivo infondato.
L'atto di citazione in primo grado risulta alquanto confuso e privo di chiarezza sia in ordine alla narrazione dei fatti rilevanti che delle domande proposte;
per interpretarlo letteralmente, e secondo senso logico, questa Corte terrà conto anche del comportamento processuale di;
comportamento processuale che conferma la correttezza della Pt_1
decisione del Tribunale.
Infatti, “…, sebbene l'atto di citazione rechi la contraddittoria intestazione di “atto di citazione per simulazione ex art 2901 c.c.” e nel testo dell'atto sia richiamato (a p. 9)
l'art. 2901 c.c., che disciplina la diversa azione revocatoria, l'interpretazione letterale complessiva dell'atto e delle inequivocabili conclusioni formulate dall'attrice in citazione, confermate con la precisazione delle conclusioni, impongono di qualificare la domanda quale azione diretta a far accertare esclusivamente la simulazione del contratto litigioso, ex art. 1414 e ss. c.c..” (sentenza impugnata pag. 9).
Orbene, secondo le deduzioni dell'attrice, il predetto negozio costituirebbe un “atto simulato di cui all'art. 2901 c.c.” (cfr., p. 9 atto di citazione) considerato sia il prezzo vile della datio in solutum, sia la conoscenza, da parte dell'odierno convenuto
[...]
, della propria posizione debitoria nei confronti dell'attrice, sia per le somme CP_1
dovute sia a titolo di spese straordinarie per la prole nonché per la restituzione delle somme ricevute nel corso del matrimonio oltre alla consapevolezza, da parte dell'altro convenuto, della situazione familiare del figlio. CP_2
Nella parte “in diritto”, l'attrice -dopo aver censurato i comportamenti posti in essere da e dai suoi genitori- tratta i seguenti argomenti: “LA SIMULAZIONE”, “SUL CP_1
FUMUS E SUL PERICULUM”, “SUL MUTUO GRATUITO”, “SULLA SOMME
NON CONTESTATE”: nessun riferimento nell'atto alla “azione revocatoria”.
Parte attrice ha poi depositato una memoria ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c. in cui nulla ha precisato con riferimento a tale ulteriore domanda revocatoria.
Inoltre, con riferimento al comportamento processuale, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, di disporre “il sequestro ex art 669 quater cpc” dell'immobile sito in San
Fermo della Battaglia, via Mornago n. 23.
Secondo il Tribunale, sotto il profilo del fumus boni iuris, non vi era prova che CP_1
e con il trasferimento della “casa coniugale”, abbiano inteso
[...] CP_2
compiere un atto simulato, inefficace tra le parti e nei confronti dell'asserita creditrice. Il
Tribunale rigettava l'istanza di sequestro con ordinanza del 13.12.2021.
Nonostante il Tribunale non avesse in alcun modo preso in considerazione l'invocata
(oggi) domanda subordinata, parte non solo non proponeva reclamo ma Pt_1 neppure precisava nel termine concesso, ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c, la propria domanda con riferimento alla allegata subordinata.
Anche la precisazione delle conclusioni nulla aggiungeva a quella della citazione: “IN
VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare per tutti i motivi espressi in narrativa, la simulazione dell'atto notarile denominato Prestazione in luogo di adempimento ex art.1197 cc, Rep 1025 Raccolta 783 a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Pietravairano, vergato il 06.08.2021 con il quale il sig ha trasferito a Controparte_1
ed l'immobile sito in San Fermo della Battaglia, CP_2 Controparte_3
via Mornago 23…. E per l'effetto dichiararlo nullo per illiceità della causa ovvero, solo in subordine, non opponibile alla sig.ra ex art. 2901 c.c.”. Pt_1
Premesso che non è un effetto della accertata “simulazione”, la dichiarazione di nullità per illiceità della causa e/o inopponibilità ex art. 2901, le poco chiare conclusioni (che attingono a istituti diversi) non possono sanare l'assoluta mancanza di allegazioni in punto presupposti della REVOCAZIONE ex 2901 c.c.. Presupposti mai argomentati e individuati specificamente, ex art. 163 n. 3 e 4 c.p.c..
In conclusione, questa Corte ritiene che in assenza dei presupposti di cui all'art. 163 n. 3
e 4 c.p.c., non possa ritenersi spesa nel presente giudizio l'azione revocatoria stante la scarsa chiarezza -in sede di atto introduttivo e prima memoria istruttoria- e l'insufficiente allegazione.
Solo con la conclusionale (richiamata in appello), quindi tardivamente, parte attrice ha illustrato meglio la propria domanda e, (solo) in tale sede, ha introdotto la domanda revocatoria.
Da quanto premesso consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Sulla simulazione e la relativa azione, vizio di motivazione per travisamento delle norme di legge e per mancato esame delle doglienze difensive Parte appellante lamenta che a pag. 12 della sentenza impugnata, il Giudice abbia errato, travisando le norme di legge e, nuovamente, omettendo di valutare i dati obbiettivi portati dalla difesa.
Si legge, nella sentenza che: “la questione dell'esistenza di una eventuale collusione tra
i convenuti a danno dell'attrice non può essere accertata in questo giudizio, in quanto avrebbe dovuto formare oggetto dell'eventuale giudizio opposizione di terzo avverso il decreto ingiuntivo”. L'appellante evidenzia che la statuizione è errata laddove la collusione ai danni dell'attrice in primo grado rappresenta la modalità con cui CP_1
suo padre e sua madre, hanno fraudolentemente posto in essere una compravendita simulata.
Il -secondo tesi- ha ceduto ai genitori il proprio immobile per un debito di pochi CP_1
spiccioli rispetto al valore (almeno doppio) dell'immobile. Mantenendo, cosa di non poco conto, il mutuo a sé intestato. “Con ciò facendo, non solo il ha reso incerto CP_1
il valore del prezzo pagato (e di per sè stesso ha reso nullo l'intero negozio), ma i convenuti tutti hanno palesato l'evidente ignobile arricchimento, di chi, a fronte di
80.000€, si è visto immotivatamente assegnare un bene che ne vale oltre il doppio (come da perizia di stima già in atti)” (pag. 22 atto di appello).
La Corte osserva.
Deve condividersi l'affermazione dell'appellante laddove sottolinea che la sig.ra non era portatrice di un diritto direttamente legato o connesso con il titolo Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo (richiesto dal padre al proprio figlio), bensì di un CP_1
diritto diverso, cui la legge ha attribuito differenti azioni a tutela.
Questa Corte ritiene, che entrambe le azioni di simulazione e di revocazione potrebbero
-in astratto- tutelare la posizione della parte appellante che -certamente- potrebbe vedere nel tempo svanire la garanzia del proprio credito (già accertato giudizialmente). Ritenuto da questa Corte che l'azione di revocazione non è stata spesa nel presente procedimento, rimane da verificare se l'intentata azione di simulazione risulti fondata.
Secondo l'appellante la prova della simulazione consisterebbe nella pattuizione di un
”prezzo vile”; il prezzo indicato di 80 mila euro, sarebbe al di sotto della metà del prezzo di mercato (come si evince dalla perizia allegata). Inoltre, lo stesso CP_1
avrebbe ritenuto tale importo “vile” quando offerto dalla moglie. Sempre secondo
, non vi è certezza che si tratti neppure di un atto a titolo oneroso poiché si Pt_1
tratterebbe di debiti prescritti e di una indeterminata ricognizione di debito fatta esclusivamente allo scopo di sottrarre alla moglie creditrice la garanzia del credito.
Ulteriore prova della simulazione consisterebbe nella titolarità del mutuo -rimasta a suo carico- che attualmente il Renga corrisponde in toto.
LA CORTE OSSERVA.
La simulazione assoluta costituisce uno strumento attraverso cui l'ordinamento permette alle parti di “manipolare” gli effetti del contratto, creando l'apparenza di un negozio che in realtà esse considerano privo di efficacia.
Il trasferimento del bene con atto del 03.08.2021 è avvenuto a titolo di datio in solutum per estinguere le obbligazioni di pagamento gravanti sul convenuto nei Controparte_1
confronti del padre.
Il credito di è stato provato da un titolo giudiziale definitivo, costituito CP_2
dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Nella azionata simulazione assoluta, secondo l'appellante, l'alienante avrebbe CP_1
dismesso solo apparentemente la titolarità del diritto di proprietà e i suoi genitori non avrebbero in realtà inteso acquisirla.
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. n.
25490/2008 e n. 13345/2015).
Nel caso in esame, il figlio, debitore nei confronti dei propri genitori, ha stipulato un atto di prestazione in luogo di adempimento (art. 1197 c.c.), con cui ha trasferito a titolo oneroso ai medesimi la proprietà di un immobile sito in San Fermo della Battaglia, identificato nel Repertorio n. 1025, Raccolta n. 783. Tale atto notarile è stato redatto per estinguere un debito certo, liquido ed esigibile in favore dei genitori, formalmente accertato con decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
sostiene che l'atto sia simulato, con finalità fraudolenta. Tuttavia, a ben Pt_1
vedere, non sussistono elementi oggettivi e concreti idonei a sostenere tale ricostruzione.
1. Esistenza certa e giudizialmente accertata del credito
Il primo elemento decisivo che esclude la simulazione è la provata esistenza del debito del figlio verso i genitori, documentata da un decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Non si tratta, dunque, di un credito generico, presunto o contestabile, ma di un'obbligazione giudizialmente riconosciuta e ormai esecutiva.
Ciò conferma non solo la serietà e la concretezza del rapporto obbligatorio, ma anche l'esigenza effettiva di soddisfare un creditore determinato, il quale ha agito in via giudiziaria per ottenere il proprio credito.
2. Equivalenza tra valore del bene trasferito e ammontare del debito
Altro elemento fondamentale è l'assoluta proporzione tra il valore dell'immobile trasferito e l'ammontare del debito estinto. Tale corrispondenza esclude l'intento di arricchire indebitamente i genitori o di mascherare un'attribuzione gratuita (donazione dissimulata), come anche qualsiasi intento elusivo o fraudolento.
L'atto, infatti, appare come una transazione patrimoniale coerente, simmetrica, e perfettamente giustificata dal rapporto obbligatorio preesistente.
3. Regolare struttura giuridica dell'atto
L'atto notarile di prestazione in luogo di adempimento:
• richiama espressamente il credito estinto,
• individua con precisione l'obbligazione soddisfatta,
• indica le modalità di estinzione tramite trasferimento immobiliare.
La tracciabilità formale e sostanziale dell'operazione, nonché la riconducibilità dell'effetto estintivo all'art. 1197 c.c., confermano la validità e genuinità dell'atto.
4. Assenza di elementi indiziari tipici della simulazione
Nel caso concreto non ricorrono i presupposti sintomatici della simulazione, quali:
• la permanenza del Renga nell'immobile a titolo gratuito (assegnato alla moglie quale casa coniugale),
• l'assenza di un'effettiva immissione in possesso dei genitori (giustificata dalla presenza della ), Pt_1
• l'inesistenza del debito estinto,
• la sproporzione tra il bene ceduto e il debito vantato.
Al contrario, l'operazione si inserisce in una logica di ordinaria soddisfazione del credito, realizzata attraverso un mezzo alternativo al pagamento in denaro, espressamente previsto dall'ordinamento. Il debito nei confronti di ed CP_2
era preesistente al credito dell'appellante Controparte_3 Parte_1
(preesistente anche al matrimonio), così come provato dall'accordo del 27.2.2014
(prodotto in atti sub doc. 2 fasc. primo grado). Infatti, in data 27 febbraio 2014
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
e il padre sottoscrivevano una scrittura privata dove veniva CP_1 CP_2
specificato l'importo, le modalità di versamento dello stesso e soprattutto che la somma veniva corrisposta a titolo di prestito e che la predetta doveva essere restituita entro e non oltre l'anno 2018 (doc. 2) lo stesso giorno il padre provvedeva ad effettuare un bonifico a mezzo posta per l'importo di € 10 000,00. In data 5 marzo 2014 effettuava ulteriore CP_2
bonifico per l'importo di € 60 000,00. Totale 70 000,00 € . ( doc. 3-4)
In data 11 giugno 2014 veniva stipulato atto di compravendita e atto di mutuo per l'immobile di cui è causa.
In data 7 ottobre 2014 il sig. contraeva matrimonio con la signora Controparte_1
(doc.5) . Pt_1
In data 15 ottobre 2014 i genitori effettuavano ulteriore bonifico a favore del CP_1
figlio per € 10 000,00 (doc. 6) . Totale somma prestata € 80 000,00
5. Tutela della posizione creditoria legittimamente soddisfatta
Il fatto che il debitore abbia alienato l'immobile per adempiere a un'obbligazione certa non configura di per sé un atto fraudolento.
La mera incidenza sull'eventuale garanzia patrimoniale della ex moglie non è sufficiente a far presumere una simulazione, essendo tale effetto una normale conseguenza dell'adempimento di un debito.
Alla luce di quanto esposto, non emergono elementi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere simulato l'atto di prestazione in luogo di adempimento stipulato tra il figlio e i genitori.
L'operazione appare pienamente giustificata da una situazione debitoria reale, legittimamente accertata in sede giudiziale, e trova corrispondenza economica esatta nel valore del bene trasferito. Il prezzo dell'immobile pari ad € 80.000,00 non può ritenersi “vile” come asserisce l'appellante.
“Da un lato, infatti, è incontestato che l'immobile fosse stato acquistato nell'anno 2014
(e, quindi, solo alcuni anni prima) al prezzo di € 100.000,00, e, pertanto, appare poco credibile che l'effettivo valore di mercato dell'immobile (ancorché oggetto di ristrutturazione) fosse aumentato di oltre il 50%, raggiungendo nel 2020 quello di €
155.000,00, risultante dalla perizia prodotta dalla parte attrice sub doc. n.
9. Difatti, deve osservarsi che la perizia di cui si tratta era stata eseguita su incarico di Controparte_1
in un periodo di aspra conflittualità con la ex moglie ed è quindi verosimile che il valore attribuito all'immobile dal consulente della parte fosse stato stabilito al rialzo” (pag. 13 sentenza). Dall'altro lato, la cessione dell'immobile per 80000,00 non appare irragionevole poiché, se l'immobile fosse stato venduto a terzi il prezzo di vendita avrebbe dovuto sicuramente essere decurtato in considerazione dell'assegnazione della casa alla , essendo quest'ultima collocataria dei minori, almeno -come scrive e Pt_1
riconosce la difesa degli appellati- sino all'indipendenza economica dei figli.
Ragionevolmente per numerosi anni, in considerazione della tenera età dei figli della coppia, il più piccolo dei quali nato nel 2017 (cfr., doc. n. 7 attrice e che, quindi, al momento dell'atto litigioso, aveva solo quattro anni), l'immobile venduto non avrebbe consentito alcun godimento da parte di qualsiasi terzo.
Anche in merito al mutuo residuo rimasto in capo all'alienante la sentenza segue un percorso logico e razionale. Poiché la cessione dell'immobile era finalizzata all'estinzione di un pregresso debito da parte del nei confronti di Controparte_1 [...]
ed e il valore del bene era congruo rispetto al debito da CP_2 Controparte_3
estinguere non vi era nessuna ragione per cui gli appellati ed dovessero CP_1 CP_3
accollarsi anche il residuo mutuo. Inoltre, qualora il figlio non provvedesse al mutuo, gli odierni appellati genitori CP_1
dovrebbero intervenire economicamente per non perdere la proprietà del bene;
tale circostanza appare un ulteriore elemento indiziario favorevole alla difesa dell'appellato.
In concreto, quindi, l'operazione -di per sé- non rappresenta i caratteri della simulazione.
Ultima questione posta all'attenzione della Corte concerne la domanda di accertamento della stipulazione di un contratto, tra e , di mutuo Parte_1 Controparte_1
infruttifero ex art. 1813 cc, senza pattuizione di termine ultimo di restituzione, con richiesta di condanna di al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
53.600,00 in favore dell'appellante.
Lamenta l'appellante che nonostante la Giurisprudenza sia concorde nel ritenere ripetibili le somme versate da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, allorquando non siano motivate da spese relative al menage familiare, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto detti versamenti come spese non ripetibili.
L'appellante richiama testualmente quanto riportato nella comparsa dello stesso difensore con contestuale memoria istruttoria, relativa al procedimento per separazione
1414/18, ove dava atto di tali dazioni e se ne allegavano le prove documentali, con riserva di agire in separato giudizio: 'Inoltre, va detto come la moglie abbia corrisposto al marito, in costanza di matrimonio circa 34.000,00 (indicati come mutuo) (all.23) ed ulteriori 13.600,00 circa (all.24) in contanti. È pacifica l'inammissibilità in sede di separazione della domanda di ripetizione delle somme, di cui ci si riserva la domanda in altre sedi, ma si allegano i documenti per completezza del quadro economico di entrambi, avendo ricevuto il marito quasi 50.000,00 dalla moglie.' (cfr pag 11 memoria allegata).
Secondo l'ex coniuge “le somme asseritamente prestate dalla ” CP_1 Pt_1
all'appellato “venivano utilizzate da quest'ultimo per le spese del menage familiare, dalla casa, al mobilio, alle spese per le utenze e altre esigenze della coppia e dei minori…Per tutti questi motivi, si contesta la richiesta di pagamento avanzata dalla sig.ra sia per l'importo di € 53.600,00 sia per il minor importo di € 40.000,00 Pt_1
e di qualunque ulteriore somma avanzata in corso del presente giudizio, poiché infondata e/o comunque non dovuta”.
Questa Corte rileva che nonostante la veridicità dell'affermazione della parte appellante
(provata dalla documentazione prodotta) relativa al fatto che l'attrice avrebbe corrisposto al marito, con accredito sul suo conto corrente, circa € 36.000,00 anche per il pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, sita in San Fermo della Battaglia,
Via Mornago n. 23, la censura non può essere accolta.
Premesso che la nulla ha dedotto sulle sue condizioni economiche, sicchè non Pt_1
si evince quale incidenza abbiano avuto tali versamenti sul proprio patrimonio, il versamento di 10.000,00 Euro circa all'anno (tenuto conto della durata del matrimonio di quattro anni) in favore del per contribuire a necessità familiari -tra cui il CP_1
pagamento del mutuo per la casa familiare dove la stessa attualmente ancora vive- pare un importo (di per sé) proporzionato.
La Corte di Cassazione ha stabilito che i versamenti effettuati da un coniuge per il pagamento delle rate del mutuo durante il matrimonio sono generalmente considerati espressione dei doveri di solidarietà coniugale previsti dall'art. 143 del Codice Civile.
Pertanto, tali somme non sono ripetibili, a meno che non vi sia una prova concreta di un accordo diverso tra le parti.
Così la Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023 ha affermato che le attribuzioni economiche effettuate in costanza di matrimonio per realizzare un progetto di vita comune sono irripetibili, salvo prova di un accordo diverso tra le parti;
la
Cassazione Civile, sentenza n. 10942 del 27 maggio 2015 ha escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale;
la Cassazione Civile, sentenza n. 18749 del 17 settembre 2004, anche in questo caso, ha negato il diritto al rimborso delle somme versate da un coniuge per il pagamento del mutuo relativo a un immobile intestato esclusivamente all'altro coniuge.
Il diritto al rimborso potrebbe essere riconosciuto se: le somme siano state versate dopo la separazione legale o il divorzio;
se sussista un accordo scritto tra i coniugi che prevede la restituzione delle somme versate;
se sia possibile dimostrare che i versamenti non erano finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma avevano una diversa causa giustificativa.
In conclusione, in assenza di un accordo specifico o di una prova concreta di una diversa intenzione (nella fattispecie non provata), le somme versate da un coniuge durante il matrimonio per il pagamento del mutuo relativo a un immobile intestato esclusivamente all'altro coniuge non danno luogo a un diritto al rimborso dopo la separazione o il divorzio.
Parte appellante ritiene poi che vi sia stato un riconoscimento di debito (nella misura di
Euro 40.000,00) da parte del provata dai messaggi whatsapp che qui si riportano. CP_1 Questa Corte, rilevato che il riferimento ai “40mila” euro come bonifici in favore del provenga espressamente da , mentre prevede il loro versamento CP_1 Pt_1 CP_1
nell'ambito di una transazione avente ad oggetto anche l'immobile di cui è causa, ritiene non sussista alcun riconoscimento di debito.
Tutto ciò premesso, va condivisa la motivazione del Tribunale laddove ha statuito:
“… quanto sopra non appare sufficiente a dimostrare, a fronte della contestazione del convenuto, che le predette somme fossero state corrisposte dall'attrice al convenuto a titolo di mutuo e, cioè, che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo che prevedesse
l'obbligo di di restituire le somme ricevute negli anni del matrimonio. Controparte_1
Difatti, a norma dell'art. 143, u.c., c.c., ciascuno dei coniugi è tenuto, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni della famiglia, e, pertanto, è ragionevole ritenere che le somme di cui si tratta fossero state erogate in adempimento all'obbligo dell'attrice di contribuire ai bisogni della famiglia”. Le ulteriori questioni risultano assorbite da quanto sopra statuito.
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante.
Le spese sono liquidate tenuto conto del valore indeterminato della lite, di bassa complessità, nei valori medi ex DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria non espletata.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
629/2024 emessa il 3 giugno 2024 a definizione del procedimento civile R.G. nr.
4240/2021 dal Tribunale Civile di Como, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali liquidate in favore del difensore avv. Arpone
[...]
Sante, dichiaratosi antistatario, in Euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
e di delle spese processuali, liquidate in
[...] Controparte_3
favore del difensore avv. COLETTA ROSARIA, dichiaratosi antistatario, in Euro
3.473,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2115/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTUNATI Parte_1 C.F._1
LUISA e dell'avv. MINASI DELLA ROCCA ALBERTO ( VIA VARESINA C.F._2
201 COMO;
, elettivamente domiciliato in VIA VARESINA 201 22100 COMO presso il difensore avv. FORTUNATI LUISA
APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA BACHELET, 10 74019 PALAGIANO presso lo studio dell'avv. ARPONE
SANTE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via CP_2 C.F._4
borsieri 1 22100 COMO presso lo studio dell'avv. COLETTA ROSARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._5
in via borsieri 1 22100 COMO presso lo studio dell'avv. COLETTA ROSARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
IN VIA PRELIMINARE:
Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza per le ragioni meglio spiegate in narrativa e previa riapertura dell'istruttoria, accertato e dichiarato che dalla documentazione prodotta appare non contestata la minore somma di € 40.000,00 sul totale dovuto di € 53.600,00, da parte del IG. in relazione alle somme versate a CP_1
titolo di mutuo da parte della , disporsi con ordinanza immediatamente Pt_1
esecutiva resa ai sensi dell'art. 186 bis cpc il pagamento della somma di euro 40.000,00 in favore dell'attrice da parte del convenuto . Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare per tutti i motivi espressi in narrativa, la simulazione dell'atto notarile denominato Prestazione in luogo di adempimento ex art.1197 cc, Rep 1025
Raccolta 783 a rogito del Dott. Notaio in Pietravairano, vergato il Persona_1
06.08.2021 con il quale il sig ha trasferito a ed Controparte_1 CP_2
l'immobile sito in San Fermo della Battaglia, via Mornago 23, e più Controparte_3
precisamente:
- Porzione Immobiliare costituita da: Unità abitativa al piano terzo (quarto piano fuori terra), costituita da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, antibagno, bagno servizi, pertinenziale locale cantina al piano terra, il tutto per complessivi sei vani catastali, riportata nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 5 e particella 152 sub15, piano 3 - T categoria A/2, consistenza vani sei.
E per l'effetto dichiararlo nullo per illiceità della causa ovvero, solo in subordine, non opponibile alla sig.ra ex art. 2901 c.c. Pt_1
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato che tra e è stato stipulato un Parte_1 Controparte_1
contratto di mutuo infruttifero ex art. 1813 cc senza pattuizione di termine ultimo di restituzione, per l'effetto dichiarare il debitore della complessiva Controparte_1
somma di euro 53.600,00 in virtù del contratto di mutuo stipulato tra le parti e delle dazioni in contante e, di conseguenza condannare il convenuto al pagamento della suddetta somma – o quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria – maggiorata degli interessi dalla data della notifica del presente atto al saldo effettivo, previa fissazione ex art. 1817 cc del termine per la restituzione.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con ripetizione di quanto già eventualmente versato.
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni e più ampia riserva di legge ammettersi interrogatorio libero dell'attrice ed
INTERPELLO FORMALE dei convenuti tutti sulle seguenti circostanze da 1) a 15), nonché il Prova per testi del direttore di banca erogante il mutuo sull'immobile,
quest'ultimo esclusivamente sulla domanda nr. 1: Parte_2
1) Vero o non vero che, al fine di predisporre la datio in solutum per cui è causa, venne richiesto alla banca erogante il mutuo, il residuo dello stesso alla data della vendita?
2) Vero che i coniugi e hanno donato agli altri figli somme di denaro nel CP_1 CP_3
corso degli anni per l'acquisto della casa?
3) Vero che, per il motivo sub 2, ha donato a suo figlio circa 80 mila Controparte_1
euro, con dispensa?
4) Vero che la somma di 80 mila fu concessa al come donazione al pari degli altri CP_1
fratelli/sorelle?
5) Vero che i bonifici da Lei ( effettuati non riportano la dicitura CP_2
prestito?
6) Vero che in data 15.10.2014 Lei ( ha versato 10 mila euro in contanti CP_2
sul suo conto corrente?
7) Vero che la suddetta somma le era stata data da al fine di ottenere un Controparte_1
bonifico tracciabile?
8) Vero che nell'ambito del processo penale a carico di innanzi la Controparte_1
Dott.ssa Voi e , avete reso testimonianza Per_2 CP_2 Controparte_3
innanzi al Tribunale Penale di Como al fine di proteggere il sig. , come Controparte_1
evidenziato nella sentenza di condanna a carico del medesimo ? Controparte_1
9) Vero che dal novembre 2021 lavora in Svizzera presso la Global Controparte_1
Sana SA? 10) Vero o non vero che lo stesso ha dichiarato alla moglie, al Servizio Sociale ed al
Giudice della separazione la propria attuale occupazione?
11) Vero che la scrittura privata di prestito tra le parti Renga e S Parte_3 CP_1
fu redatta e sottoscritta in epoca successiva ai bonifici per 80 mila euro?
12) Vero o non vero che vi era una pattuizione di restituzione verbale quando furono effettuati i bonifici?
13) Vero che sino al 2020 non vi siete mai attivati per la restituzione del credito?
14) Vero che la condanna penale in primo grado di è precedente di Controparte_1
qualche mese alla cessione dell'immobile in favore dei genitori?
15) Vero o non vero che lei non ha alcun interesse a vivere a Como?
16) Vero o non vero che il ha espresso l'intenzione di tornare a Controparte_1
Maddaloni?
17) Vero o non vero che quantomeno dal 2020 il sig. inviava alla Controparte_1
moglie messaggi in cui raccontava che i genitori avrebbero pignorato la casa?
PROVA PER TESTI:
18) Vero o non vero che la conflittualità tra i coniugi ha, quale causa preminente,
l'assegnazione della casa coniugale?
19) Vero o non vero che – nello svolgimento dell'incarico assegnato da – avete Pt_4
evidenziato come lo stesso non abbia accettato l'assegnazione della casa CP_1
coniugale alla moglie?
20) Vero che durante le audizioni con i AA.SS. del Comune di San Fermo, la IG.ra ha espresso la volontà di acquistare l'immobile per chiudere ogni Pt_1
problematica legata alla separazione?
21) Vero che il IG. ha dichiarato che il prezzo di vendita di 80 mila proposto CP_1
dalla moglie , per l'acquisto della casa coniugale, fosse eccessivamente basso? Pt_1 22) Vero o non vero che ha accettato di venderlo per la somma di cui al precedente capitolo, senza dire alcunché al Servizio Tutela?
23) Vero o non vero che – nello svolgimento dell'incarico assegnato da – avete Pt_4
avuto notizia che il IG. ha ricevuto la somma di € 60 mila circa in costanza di CP_1
matrimonio dalla moglie a titolo di mutuo in favore del marito?
24) Vero o non vero che il non ha mai contestato detta somma in vostra presenza? CP_1
25) Vero o non vero che il si è sentito penalizzato dal provvedimento di CP_1
assegnazione della casa coniugale?
26) Vero o non vero che il ha espresso l'intenzione di tornare a Controparte_1
Maddaloni?
27) Vero che dal novembre 2021 lavora in Svizzera presso la Global Controparte_1
Sana SA?
Si indicano a testi sui capitolo 18 - 27 le Dott.sse e del Servizio Tutela Tes_1 Tes_2
di San Fermo della Battaglia.
28) Vero o non vero che il signor ha sempre detto – per tutta la durata del CP_1
matrimonio con la – che i genitori gli avevano regalato 80 mila € per Pt_1
l'acquisto della casa di San Fermo?
29) Vero o non vero che la e /o i coniugi – e il sig Pt_1 CP_1 CP_3 [...]
hanno sempre detto di aver donato dei soldi a tutti i figli della coppia ( CP_1 [...]
e ) affinché si comprassero una casa? CP_2 CP_3
30) Vero o non vero che solo dopo l'inizio della separazione, la signora Pt_1
comunicava che il la minacciava di precostituirsi una scrittura coi genitori per CP_1
farsi pignorare la casa o comunque cederla agli stessi?
31) Vero o non vero che la ha più volte cercato di trovare un accordo per la Pt_1
casa col marito? 32) Vero o non vero che la stessa era intenzionata ad acquistare proprio per evitare che l'immobile venisse sottratto dai suoceri?
33) Vero che a far data dal 2020, il IG. inviava alla messaggi in cui le CP_1 Pt_1
comunicava che prima o poi i genitori avrebbero pignorato la casa?
34) Vero o non vero che la sig.ra ha manifestato il timore che il stesse Pt_1 CP_1
tramando qualcosa per riottenere la casa per il tramite dei genitori?
35) Vero che il IG. ha ricevuto la somma di € 60 mila circa dalla moglie a titolo CP_1
di mutuo in favore del marito?
Si indicano a teste sui precedenti capitoli da 28 alla fine la signora , la Testimone_3
signora Tes_4
e la signora .
[...] Testimone_5
Si chiede ammettersi alla prova contraria coi testi indicati a prova diretta.
Si chiede poi, ai sensi dell'art 210 cpc, che il Giudice disponga l'acquisizione del residuo mutuo che insiste sull'immobile per cui è causa, presso , alla data della datio in Parte_2
solutum nonché alla data odierna.
Per Controparte_1
-dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
come in atti rappresentata e difesa, in quanto infondato in fatto e diritto, e, per
[...]
l'effetto, confermare l'appellata sentenza n. 629/2024 emessa il 3 giugno 2024 a definizione del procedimento civile R.G. nr. 4240/2021 del Tribunale Civile di Como.
Con vittoria di compensi legali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Per e per CP_2 Controparte_3 Rigettare l'appello proposto dalla signora come in atti rappresentata e Parte_1
difesa, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare l'appellata sentenza n. 629/2024 del Tribunale Civile di Como emessa e pubblicata il 3 giugno 2024
a definizione del procedimento civile RG nr. 4240/2021.
- Con vittoria di compensi legali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
innanzi il Tribunale di Como, nonché i suoi genitori, sig.ri Controparte_1 CP_2
e , deducendo di aver contratto matrimonio con il predetto
[...] Controparte_3
sig. nel 2014. Qualche mese prima del matrimonio, il sig. Controparte_1 CP_1
acquistava con mutuo ipotecario l'immobile successivamente adibito a casa coniugale, sito a San Fermo della Battaglia, Via Mornago n. 23. L'immobile e il conseguente mutuo risultavano intestati al medesimo Nel corso del matrimonio, l'attrice CP_1
avrebbe corrisposto a quest'ultimo, con accredito sul suo conto corrente, circa €
36.000,00 per il pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, sita in San Fermo della Battaglia, Via Mornago n. 23, acquistata dal medesimo con mutuo Controparte_1
ipotecario, oltre ad altre somme versategli in contanti.
Nel 2018 l'attrice richiedeva la separazione personale dal coniuge;
il Tribunale le assegnava la casa coniugale, affinché ivi vivesse con i due figli minori affidati all'ente comunale.
Successivamente, con atto notarile di “prestazione in luogo di adempimento ex art. 1197
c.c.” in data 03.08.2021, il sig. riconosciutosi debitore del padre Controparte_1
della somma di € 85.000,00, a titolo di rimborso di un prestito CP_2
concessogli dal genitore nel corso dell'anno 2014 (accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 14.04.2021), aveva trasferito la proprietà della predetta casa coniugale a CP_2
Secondo l'attrice, il predetto negozio costituirebbe un “atto simulato di cui all'art. 2901
c.c.” (cfr., p. 9 atto di citazione), considerato sia il prezzo vile della datio in solutum, sia la conoscenza, da parte di della propria posizione debitoria nei Controparte_1
confronti dell'attrice, sia per le somme dovute a titolo di spese straordinarie per la prole nonché per la restituzione delle somme ricevute nel corso del matrimonio oltre alla consapevolezza, da parte dell'altro convenuto, della situazione CP_2
familiare del figlio e della di lui moglie .
L'attrice ha quindi chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare “la simulazione dell'atto notarile denominato prestazione in luogo di adempimento ex art.1197 c.c.” del
03.08.2011.
Si è costituito il convenuto allegando che il trasferimento del bene con atto del
03.08.2021, è avvenuto a titolo di datio in solutum per estinguere le obbligazioni di pagamento gravanti sul convenuto nei confronti del padre, obbligazioni Controparte_1
che non sono state oggetto di prova negativa.
Al contrario, il credito di è stato provato in quanto acclarato in un titolo CP_2
giudiziale definitivo, costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Nel giudizio di merito, ha allegato non vi sia stato alcun intento doloso del CP_1 CP_1
di “togliere l'abitazione alla moglie” e come la percepisca un reddito di oltre Pt_1
50.000 franchi svizzeri annui e viva nella casa coniugale, mentre sostiene il 60% CP_1
delle spese straordinarie per i figli e corrisponde l'assegno di mantenimento per i due minori. Con la sentenza nr. 629/2024 il Tribunale Civile di Como, nel procedimento civile R.G. nr. 4240/2021, pubblicata il 3 giugno 2024 e notificata in pari data, ha così statuito:
“rigetta tutte le domande svolte da nei confronti dei convenuti;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il giudizio cautelare in corso di causa che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e
i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) condanna a rifondere a e le Parte_1 CP_2 Controparte_3
spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.810,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il giudizio cautelare in corso di causa che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. dei convenuti” .
Propone appello allegando i seguenti motivi: Parte_1
I.Sul rapporto tra chiesto e pronunciato e relativo vizio di motivazione per omessa pronuncia su quanto richiesto dalla difesa.
II. Sulla simulazione e la relativa azione, vizio di motivazione per travisamento delle norme di legge e per mancato esame delle doglienze difensive.
III. Sull'altro contratto di mutuo, a titolo gratuito, ottenuto dal Renga con creditore la di lui moglie, nonché il privilegio ex art. 2751 c.c. rispetto agli altri obblighi del Renga. Vizio assoluto di motivazione e mancata risposta alle doglianze della difesa. Si costituiscono con separate difese gli appellati e i di lui genitori, CP_2
e , chiedendo il rigetto dell'appello e CP_2 Controparte_3
la conferma della sentenza di prime cure.
La causa viene decisa nella camera di consiglio del 16.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sul rapporto tra chiesto e pronunciato e relativo vizio di motivazione per omessa pronuncia su quanto richiesto dalla difesa.
L'appellante lamenta, rispetto alle domande formulate in atto di citazione che il giudice di primae curae abbia interpretato in maniera del tutto autonoma e difforme dalla realtà le richieste della difesa, stravolgendo il dato letterale.
In estrema sintesi, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto quale unica domanda proposta nell'atto introduttivo quella di simulazione, senza considerare la subordinata domanda di revocazione ex 2901 c.c..
Questa Corte ritiene il motivo infondato.
L'atto di citazione in primo grado risulta alquanto confuso e privo di chiarezza sia in ordine alla narrazione dei fatti rilevanti che delle domande proposte;
per interpretarlo letteralmente, e secondo senso logico, questa Corte terrà conto anche del comportamento processuale di;
comportamento processuale che conferma la correttezza della Pt_1
decisione del Tribunale.
Infatti, “…, sebbene l'atto di citazione rechi la contraddittoria intestazione di “atto di citazione per simulazione ex art 2901 c.c.” e nel testo dell'atto sia richiamato (a p. 9)
l'art. 2901 c.c., che disciplina la diversa azione revocatoria, l'interpretazione letterale complessiva dell'atto e delle inequivocabili conclusioni formulate dall'attrice in citazione, confermate con la precisazione delle conclusioni, impongono di qualificare la domanda quale azione diretta a far accertare esclusivamente la simulazione del contratto litigioso, ex art. 1414 e ss. c.c..” (sentenza impugnata pag. 9).
Orbene, secondo le deduzioni dell'attrice, il predetto negozio costituirebbe un “atto simulato di cui all'art. 2901 c.c.” (cfr., p. 9 atto di citazione) considerato sia il prezzo vile della datio in solutum, sia la conoscenza, da parte dell'odierno convenuto
[...]
, della propria posizione debitoria nei confronti dell'attrice, sia per le somme CP_1
dovute sia a titolo di spese straordinarie per la prole nonché per la restituzione delle somme ricevute nel corso del matrimonio oltre alla consapevolezza, da parte dell'altro convenuto, della situazione familiare del figlio. CP_2
Nella parte “in diritto”, l'attrice -dopo aver censurato i comportamenti posti in essere da e dai suoi genitori- tratta i seguenti argomenti: “LA SIMULAZIONE”, “SUL CP_1
FUMUS E SUL PERICULUM”, “SUL MUTUO GRATUITO”, “SULLA SOMME
NON CONTESTATE”: nessun riferimento nell'atto alla “azione revocatoria”.
Parte attrice ha poi depositato una memoria ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c. in cui nulla ha precisato con riferimento a tale ulteriore domanda revocatoria.
Inoltre, con riferimento al comportamento processuale, l'attrice ha chiesto, in via preliminare, di disporre “il sequestro ex art 669 quater cpc” dell'immobile sito in San
Fermo della Battaglia, via Mornago n. 23.
Secondo il Tribunale, sotto il profilo del fumus boni iuris, non vi era prova che CP_1
e con il trasferimento della “casa coniugale”, abbiano inteso
[...] CP_2
compiere un atto simulato, inefficace tra le parti e nei confronti dell'asserita creditrice. Il
Tribunale rigettava l'istanza di sequestro con ordinanza del 13.12.2021.
Nonostante il Tribunale non avesse in alcun modo preso in considerazione l'invocata
(oggi) domanda subordinata, parte non solo non proponeva reclamo ma Pt_1 neppure precisava nel termine concesso, ex art. 183 sesto comma n.1 c.p.c, la propria domanda con riferimento alla allegata subordinata.
Anche la precisazione delle conclusioni nulla aggiungeva a quella della citazione: “IN
VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare per tutti i motivi espressi in narrativa, la simulazione dell'atto notarile denominato Prestazione in luogo di adempimento ex art.1197 cc, Rep 1025 Raccolta 783 a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Pietravairano, vergato il 06.08.2021 con il quale il sig ha trasferito a Controparte_1
ed l'immobile sito in San Fermo della Battaglia, CP_2 Controparte_3
via Mornago 23…. E per l'effetto dichiararlo nullo per illiceità della causa ovvero, solo in subordine, non opponibile alla sig.ra ex art. 2901 c.c.”. Pt_1
Premesso che non è un effetto della accertata “simulazione”, la dichiarazione di nullità per illiceità della causa e/o inopponibilità ex art. 2901, le poco chiare conclusioni (che attingono a istituti diversi) non possono sanare l'assoluta mancanza di allegazioni in punto presupposti della REVOCAZIONE ex 2901 c.c.. Presupposti mai argomentati e individuati specificamente, ex art. 163 n. 3 e 4 c.p.c..
In conclusione, questa Corte ritiene che in assenza dei presupposti di cui all'art. 163 n. 3
e 4 c.p.c., non possa ritenersi spesa nel presente giudizio l'azione revocatoria stante la scarsa chiarezza -in sede di atto introduttivo e prima memoria istruttoria- e l'insufficiente allegazione.
Solo con la conclusionale (richiamata in appello), quindi tardivamente, parte attrice ha illustrato meglio la propria domanda e, (solo) in tale sede, ha introdotto la domanda revocatoria.
Da quanto premesso consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Sulla simulazione e la relativa azione, vizio di motivazione per travisamento delle norme di legge e per mancato esame delle doglienze difensive Parte appellante lamenta che a pag. 12 della sentenza impugnata, il Giudice abbia errato, travisando le norme di legge e, nuovamente, omettendo di valutare i dati obbiettivi portati dalla difesa.
Si legge, nella sentenza che: “la questione dell'esistenza di una eventuale collusione tra
i convenuti a danno dell'attrice non può essere accertata in questo giudizio, in quanto avrebbe dovuto formare oggetto dell'eventuale giudizio opposizione di terzo avverso il decreto ingiuntivo”. L'appellante evidenzia che la statuizione è errata laddove la collusione ai danni dell'attrice in primo grado rappresenta la modalità con cui CP_1
suo padre e sua madre, hanno fraudolentemente posto in essere una compravendita simulata.
Il -secondo tesi- ha ceduto ai genitori il proprio immobile per un debito di pochi CP_1
spiccioli rispetto al valore (almeno doppio) dell'immobile. Mantenendo, cosa di non poco conto, il mutuo a sé intestato. “Con ciò facendo, non solo il ha reso incerto CP_1
il valore del prezzo pagato (e di per sè stesso ha reso nullo l'intero negozio), ma i convenuti tutti hanno palesato l'evidente ignobile arricchimento, di chi, a fronte di
80.000€, si è visto immotivatamente assegnare un bene che ne vale oltre il doppio (come da perizia di stima già in atti)” (pag. 22 atto di appello).
La Corte osserva.
Deve condividersi l'affermazione dell'appellante laddove sottolinea che la sig.ra non era portatrice di un diritto direttamente legato o connesso con il titolo Pt_1
oggetto del decreto ingiuntivo (richiesto dal padre al proprio figlio), bensì di un CP_1
diritto diverso, cui la legge ha attribuito differenti azioni a tutela.
Questa Corte ritiene, che entrambe le azioni di simulazione e di revocazione potrebbero
-in astratto- tutelare la posizione della parte appellante che -certamente- potrebbe vedere nel tempo svanire la garanzia del proprio credito (già accertato giudizialmente). Ritenuto da questa Corte che l'azione di revocazione non è stata spesa nel presente procedimento, rimane da verificare se l'intentata azione di simulazione risulti fondata.
Secondo l'appellante la prova della simulazione consisterebbe nella pattuizione di un
”prezzo vile”; il prezzo indicato di 80 mila euro, sarebbe al di sotto della metà del prezzo di mercato (come si evince dalla perizia allegata). Inoltre, lo stesso CP_1
avrebbe ritenuto tale importo “vile” quando offerto dalla moglie. Sempre secondo
, non vi è certezza che si tratti neppure di un atto a titolo oneroso poiché si Pt_1
tratterebbe di debiti prescritti e di una indeterminata ricognizione di debito fatta esclusivamente allo scopo di sottrarre alla moglie creditrice la garanzia del credito.
Ulteriore prova della simulazione consisterebbe nella titolarità del mutuo -rimasta a suo carico- che attualmente il Renga corrisponde in toto.
LA CORTE OSSERVA.
La simulazione assoluta costituisce uno strumento attraverso cui l'ordinamento permette alle parti di “manipolare” gli effetti del contratto, creando l'apparenza di un negozio che in realtà esse considerano privo di efficacia.
Il trasferimento del bene con atto del 03.08.2021 è avvenuto a titolo di datio in solutum per estinguere le obbligazioni di pagamento gravanti sul convenuto nei Controparte_1
confronti del padre.
Il credito di è stato provato da un titolo giudiziale definitivo, costituito CP_2
dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Nella azionata simulazione assoluta, secondo l'appellante, l'alienante avrebbe CP_1
dismesso solo apparentemente la titolarità del diritto di proprietà e i suoi genitori non avrebbero in realtà inteso acquisirla.
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. n.
25490/2008 e n. 13345/2015).
Nel caso in esame, il figlio, debitore nei confronti dei propri genitori, ha stipulato un atto di prestazione in luogo di adempimento (art. 1197 c.c.), con cui ha trasferito a titolo oneroso ai medesimi la proprietà di un immobile sito in San Fermo della Battaglia, identificato nel Repertorio n. 1025, Raccolta n. 783. Tale atto notarile è stato redatto per estinguere un debito certo, liquido ed esigibile in favore dei genitori, formalmente accertato con decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.
sostiene che l'atto sia simulato, con finalità fraudolenta. Tuttavia, a ben Pt_1
vedere, non sussistono elementi oggettivi e concreti idonei a sostenere tale ricostruzione.
1. Esistenza certa e giudizialmente accertata del credito
Il primo elemento decisivo che esclude la simulazione è la provata esistenza del debito del figlio verso i genitori, documentata da un decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Non si tratta, dunque, di un credito generico, presunto o contestabile, ma di un'obbligazione giudizialmente riconosciuta e ormai esecutiva.
Ciò conferma non solo la serietà e la concretezza del rapporto obbligatorio, ma anche l'esigenza effettiva di soddisfare un creditore determinato, il quale ha agito in via giudiziaria per ottenere il proprio credito.
2. Equivalenza tra valore del bene trasferito e ammontare del debito
Altro elemento fondamentale è l'assoluta proporzione tra il valore dell'immobile trasferito e l'ammontare del debito estinto. Tale corrispondenza esclude l'intento di arricchire indebitamente i genitori o di mascherare un'attribuzione gratuita (donazione dissimulata), come anche qualsiasi intento elusivo o fraudolento.
L'atto, infatti, appare come una transazione patrimoniale coerente, simmetrica, e perfettamente giustificata dal rapporto obbligatorio preesistente.
3. Regolare struttura giuridica dell'atto
L'atto notarile di prestazione in luogo di adempimento:
• richiama espressamente il credito estinto,
• individua con precisione l'obbligazione soddisfatta,
• indica le modalità di estinzione tramite trasferimento immobiliare.
La tracciabilità formale e sostanziale dell'operazione, nonché la riconducibilità dell'effetto estintivo all'art. 1197 c.c., confermano la validità e genuinità dell'atto.
4. Assenza di elementi indiziari tipici della simulazione
Nel caso concreto non ricorrono i presupposti sintomatici della simulazione, quali:
• la permanenza del Renga nell'immobile a titolo gratuito (assegnato alla moglie quale casa coniugale),
• l'assenza di un'effettiva immissione in possesso dei genitori (giustificata dalla presenza della ), Pt_1
• l'inesistenza del debito estinto,
• la sproporzione tra il bene ceduto e il debito vantato.
Al contrario, l'operazione si inserisce in una logica di ordinaria soddisfazione del credito, realizzata attraverso un mezzo alternativo al pagamento in denaro, espressamente previsto dall'ordinamento. Il debito nei confronti di ed CP_2
era preesistente al credito dell'appellante Controparte_3 Parte_1
(preesistente anche al matrimonio), così come provato dall'accordo del 27.2.2014
(prodotto in atti sub doc. 2 fasc. primo grado). Infatti, in data 27 febbraio 2014
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
e il padre sottoscrivevano una scrittura privata dove veniva CP_1 CP_2
specificato l'importo, le modalità di versamento dello stesso e soprattutto che la somma veniva corrisposta a titolo di prestito e che la predetta doveva essere restituita entro e non oltre l'anno 2018 (doc. 2) lo stesso giorno il padre provvedeva ad effettuare un bonifico a mezzo posta per l'importo di € 10 000,00. In data 5 marzo 2014 effettuava ulteriore CP_2
bonifico per l'importo di € 60 000,00. Totale 70 000,00 € . ( doc. 3-4)
In data 11 giugno 2014 veniva stipulato atto di compravendita e atto di mutuo per l'immobile di cui è causa.
In data 7 ottobre 2014 il sig. contraeva matrimonio con la signora Controparte_1
(doc.5) . Pt_1
In data 15 ottobre 2014 i genitori effettuavano ulteriore bonifico a favore del CP_1
figlio per € 10 000,00 (doc. 6) . Totale somma prestata € 80 000,00
5. Tutela della posizione creditoria legittimamente soddisfatta
Il fatto che il debitore abbia alienato l'immobile per adempiere a un'obbligazione certa non configura di per sé un atto fraudolento.
La mera incidenza sull'eventuale garanzia patrimoniale della ex moglie non è sufficiente a far presumere una simulazione, essendo tale effetto una normale conseguenza dell'adempimento di un debito.
Alla luce di quanto esposto, non emergono elementi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere simulato l'atto di prestazione in luogo di adempimento stipulato tra il figlio e i genitori.
L'operazione appare pienamente giustificata da una situazione debitoria reale, legittimamente accertata in sede giudiziale, e trova corrispondenza economica esatta nel valore del bene trasferito. Il prezzo dell'immobile pari ad € 80.000,00 non può ritenersi “vile” come asserisce l'appellante.
“Da un lato, infatti, è incontestato che l'immobile fosse stato acquistato nell'anno 2014
(e, quindi, solo alcuni anni prima) al prezzo di € 100.000,00, e, pertanto, appare poco credibile che l'effettivo valore di mercato dell'immobile (ancorché oggetto di ristrutturazione) fosse aumentato di oltre il 50%, raggiungendo nel 2020 quello di €
155.000,00, risultante dalla perizia prodotta dalla parte attrice sub doc. n.
9. Difatti, deve osservarsi che la perizia di cui si tratta era stata eseguita su incarico di Controparte_1
in un periodo di aspra conflittualità con la ex moglie ed è quindi verosimile che il valore attribuito all'immobile dal consulente della parte fosse stato stabilito al rialzo” (pag. 13 sentenza). Dall'altro lato, la cessione dell'immobile per 80000,00 non appare irragionevole poiché, se l'immobile fosse stato venduto a terzi il prezzo di vendita avrebbe dovuto sicuramente essere decurtato in considerazione dell'assegnazione della casa alla , essendo quest'ultima collocataria dei minori, almeno -come scrive e Pt_1
riconosce la difesa degli appellati- sino all'indipendenza economica dei figli.
Ragionevolmente per numerosi anni, in considerazione della tenera età dei figli della coppia, il più piccolo dei quali nato nel 2017 (cfr., doc. n. 7 attrice e che, quindi, al momento dell'atto litigioso, aveva solo quattro anni), l'immobile venduto non avrebbe consentito alcun godimento da parte di qualsiasi terzo.
Anche in merito al mutuo residuo rimasto in capo all'alienante la sentenza segue un percorso logico e razionale. Poiché la cessione dell'immobile era finalizzata all'estinzione di un pregresso debito da parte del nei confronti di Controparte_1 [...]
ed e il valore del bene era congruo rispetto al debito da CP_2 Controparte_3
estinguere non vi era nessuna ragione per cui gli appellati ed dovessero CP_1 CP_3
accollarsi anche il residuo mutuo. Inoltre, qualora il figlio non provvedesse al mutuo, gli odierni appellati genitori CP_1
dovrebbero intervenire economicamente per non perdere la proprietà del bene;
tale circostanza appare un ulteriore elemento indiziario favorevole alla difesa dell'appellato.
In concreto, quindi, l'operazione -di per sé- non rappresenta i caratteri della simulazione.
Ultima questione posta all'attenzione della Corte concerne la domanda di accertamento della stipulazione di un contratto, tra e , di mutuo Parte_1 Controparte_1
infruttifero ex art. 1813 cc, senza pattuizione di termine ultimo di restituzione, con richiesta di condanna di al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
53.600,00 in favore dell'appellante.
Lamenta l'appellante che nonostante la Giurisprudenza sia concorde nel ritenere ripetibili le somme versate da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, allorquando non siano motivate da spese relative al menage familiare, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto detti versamenti come spese non ripetibili.
L'appellante richiama testualmente quanto riportato nella comparsa dello stesso difensore con contestuale memoria istruttoria, relativa al procedimento per separazione
1414/18, ove dava atto di tali dazioni e se ne allegavano le prove documentali, con riserva di agire in separato giudizio: 'Inoltre, va detto come la moglie abbia corrisposto al marito, in costanza di matrimonio circa 34.000,00 (indicati come mutuo) (all.23) ed ulteriori 13.600,00 circa (all.24) in contanti. È pacifica l'inammissibilità in sede di separazione della domanda di ripetizione delle somme, di cui ci si riserva la domanda in altre sedi, ma si allegano i documenti per completezza del quadro economico di entrambi, avendo ricevuto il marito quasi 50.000,00 dalla moglie.' (cfr pag 11 memoria allegata).
Secondo l'ex coniuge “le somme asseritamente prestate dalla ” CP_1 Pt_1
all'appellato “venivano utilizzate da quest'ultimo per le spese del menage familiare, dalla casa, al mobilio, alle spese per le utenze e altre esigenze della coppia e dei minori…Per tutti questi motivi, si contesta la richiesta di pagamento avanzata dalla sig.ra sia per l'importo di € 53.600,00 sia per il minor importo di € 40.000,00 Pt_1
e di qualunque ulteriore somma avanzata in corso del presente giudizio, poiché infondata e/o comunque non dovuta”.
Questa Corte rileva che nonostante la veridicità dell'affermazione della parte appellante
(provata dalla documentazione prodotta) relativa al fatto che l'attrice avrebbe corrisposto al marito, con accredito sul suo conto corrente, circa € 36.000,00 anche per il pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale, sita in San Fermo della Battaglia,
Via Mornago n. 23, la censura non può essere accolta.
Premesso che la nulla ha dedotto sulle sue condizioni economiche, sicchè non Pt_1
si evince quale incidenza abbiano avuto tali versamenti sul proprio patrimonio, il versamento di 10.000,00 Euro circa all'anno (tenuto conto della durata del matrimonio di quattro anni) in favore del per contribuire a necessità familiari -tra cui il CP_1
pagamento del mutuo per la casa familiare dove la stessa attualmente ancora vive- pare un importo (di per sé) proporzionato.
La Corte di Cassazione ha stabilito che i versamenti effettuati da un coniuge per il pagamento delle rate del mutuo durante il matrimonio sono generalmente considerati espressione dei doveri di solidarietà coniugale previsti dall'art. 143 del Codice Civile.
Pertanto, tali somme non sono ripetibili, a meno che non vi sia una prova concreta di un accordo diverso tra le parti.
Così la Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023 ha affermato che le attribuzioni economiche effettuate in costanza di matrimonio per realizzare un progetto di vita comune sono irripetibili, salvo prova di un accordo diverso tra le parti;
la
Cassazione Civile, sentenza n. 10942 del 27 maggio 2015 ha escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale;
la Cassazione Civile, sentenza n. 18749 del 17 settembre 2004, anche in questo caso, ha negato il diritto al rimborso delle somme versate da un coniuge per il pagamento del mutuo relativo a un immobile intestato esclusivamente all'altro coniuge.
Il diritto al rimborso potrebbe essere riconosciuto se: le somme siano state versate dopo la separazione legale o il divorzio;
se sussista un accordo scritto tra i coniugi che prevede la restituzione delle somme versate;
se sia possibile dimostrare che i versamenti non erano finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma avevano una diversa causa giustificativa.
In conclusione, in assenza di un accordo specifico o di una prova concreta di una diversa intenzione (nella fattispecie non provata), le somme versate da un coniuge durante il matrimonio per il pagamento del mutuo relativo a un immobile intestato esclusivamente all'altro coniuge non danno luogo a un diritto al rimborso dopo la separazione o il divorzio.
Parte appellante ritiene poi che vi sia stato un riconoscimento di debito (nella misura di
Euro 40.000,00) da parte del provata dai messaggi whatsapp che qui si riportano. CP_1 Questa Corte, rilevato che il riferimento ai “40mila” euro come bonifici in favore del provenga espressamente da , mentre prevede il loro versamento CP_1 Pt_1 CP_1
nell'ambito di una transazione avente ad oggetto anche l'immobile di cui è causa, ritiene non sussista alcun riconoscimento di debito.
Tutto ciò premesso, va condivisa la motivazione del Tribunale laddove ha statuito:
“… quanto sopra non appare sufficiente a dimostrare, a fronte della contestazione del convenuto, che le predette somme fossero state corrisposte dall'attrice al convenuto a titolo di mutuo e, cioè, che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo che prevedesse
l'obbligo di di restituire le somme ricevute negli anni del matrimonio. Controparte_1
Difatti, a norma dell'art. 143, u.c., c.c., ciascuno dei coniugi è tenuto, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni della famiglia, e, pertanto, è ragionevole ritenere che le somme di cui si tratta fossero state erogate in adempimento all'obbligo dell'attrice di contribuire ai bisogni della famiglia”. Le ulteriori questioni risultano assorbite da quanto sopra statuito.
SPESE
Le spese seguono la soccombenza di parte appellante.
Le spese sono liquidate tenuto conto del valore indeterminato della lite, di bassa complessità, nei valori medi ex DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria non espletata.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
629/2024 emessa il 3 giugno 2024 a definizione del procedimento civile R.G. nr.
4240/2021 dal Tribunale Civile di Como, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali liquidate in favore del difensore avv. Arpone
[...]
Sante, dichiaratosi antistatario, in Euro 3.473,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
e di delle spese processuali, liquidate in
[...] Controparte_3
favore del difensore avv. COLETTA ROSARIA, dichiaratosi antistatario, in Euro
3.473,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 16.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella