Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1011/2019, posta in decisione in data 19.7.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 23/04/1975, con il patrocinio dell'Avv. BRUNO FRANCESCO con elezione di domicilio in via VIA PIETRO D'ASARO, 13 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. GRIECO GIAMBATTISTA e con elezione di domicilio in via
Libertà n. 159 presso il medesimo difensore
1
con il patrocinio dell'Avv. DI GLORIA MARCO e con elezione di domicilio in via
VIA FRANCESCO LAURANA N. 59 90143 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava n.q. di Impresa Designata per Parte_1 Controparte_3
la gestione dei sinistri a carico del avanti al Tribunale di Palermo, esponendo: CP_1
che, in data 29.8.2016 alle ore 11.00 circa in Bagheria – Contrada Parisi, era rimasto vittima di un sinistro, in conseguenza della colposa condotta di guida del conducente di un'autovettura rimasta non identificata, essendosi data alla fuga;
che, specificamente, si trovava a percorrere Contrada Parisi alla guida del proprio motociclo tg. CK20887, allorquando un giovane alla guida di un'utilitaria, procedendo lungo la medesima strada ma in direzione opposta, invadeva la corsia riservata alla circolazione in senso inverso urtando il motociclo, che rovinava a terra;
che veniva trasportato dall'ambulanza presso il Pronto Soccorso Ospedale Buccheri
La Ferla;
che, a seguito di accertamenti, gli veniva riscontrata la frattura del piatto tibiale esterno di destra;
che veniva sottoposto, in data 2.9.2016, ad intervento chirurgico di riduzione della frattura ed osteosintesi con placca e viti;
che seguiva un lungo periodo di riabilitazione fino alla completa guarigione in data 27.1.2017; che essendo rimaste prive di riscontro le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di era costretto ad incoare il giudizio al fine di ottenere il ristoro di tutti i Pt_2
pregiudizi subiti.
2 Ritualmente costituitasi, la contestava la ricostruzione Controparte_3
del sinistro e deduceva il mancato assolvimento della prova, tanto in ordine al fatto quanto al nesso di causalità.
Si costituiva, altresì, l' che, avendo riconosciuto all'attore l'indennità di CP_4
malattia prevista dalla L. 138/1943 a seguito del sinistro occorso, proponeva azione surrogatoria ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142 Dlgs. 209/2005 per conseguire dalla
Unipol il rimborso delle somme erogate pari ad € 4.190,71.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni e a mezzo interrogatorio formale dell'attore.
Con sentenza n. 4663 del 29.10.2018, il Tribunale rigettava interamente le domande.
In motivazione, il primo Giudice, preliminarmente, dato atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria a norma dell'art. 287 Codice delle assicurazioni, nel merito rilevava che il soggetto che assume di essere stato danneggiato da un veicolo non identificato deve dar prova sia del fatto che il sinistro si sia effettivamente verificato, sia della sua riconducibilità alla condotta colposa del veicolo non identificato, nonché del fatto che tale veicolo fosse rimasto sconosciuto. Aggiungeva che la prova della non identificabilità del conducente può essere offerta tanto tramite denuncia o querela presentata contro ignoti presso la competente autorità, tanto mediante altre circostanze. Osservava che, nel caso di specie, l'attore non aveva assolto all'onere della prova e, specificamente, evidenziava: che nessun valore poteva essere attribuito alle dichiarazioni di nel corso dell'interrogatorio formale Parte_1
atteso che è un mezzo di prova volto a provocare la confessione;
che, per quanto concerneva la teste , doveva tenersi in considerazione il rapporto con Tes_1
l'attore (marito), il fatto che non fosse mai stata menzionata in sede stragiudiziale, la scarsa verosimiglianza della versione fornita dalla stessa.
Concludeva che, non essendovi traccia del coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto nella chiamata di emergenza al 118, e tenuto conto dell'assoluta 3 mancanza di riscontro in altre risultanze processuali, risultava impedito ricostruire la dinamica dell'occorso e pertanto rigettava la domanda risarcitoria.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , al quale Parte_1
resisteva Nel giudizio, si costituiva altresì l' associandosi Controparte_3 CP_4
alle richieste dell'appellante.
In data 9.7.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha considerato raggiunta la prova sull'an debeatur.
Deduce, in primo luogo, l'inutilizzabilità dei documenti acquisiti dal SUES 118, nonostante l'opposizione all'ordinanza che ha disposto l'esibizione, atteso che la compagnia assicurativa avrebbe dovuto adoperarsi autonomamente per ottenere la documentazione e, solo in caso di esito negativo, chiederne l'esibizione ex art. 210
c.p.c. Argomenta che la valutazione di non attendibilità del teste , formulata Tes_1
dal Giudice, risulta priva di razionalità e che gli argomenti addotto a sostegno di tale valutazione sono tutti confutabili.
L'appello è infondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
Va disattesa la censura sull'inutilizzabilità dei documenti acquisiti dal SUES
118: si osserva in primo luogo che la compagnia assicurativa ha chiesto l'acquisizione dei documenti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata entro i termini concessi dal giudice;
inoltre, l'appellante – che non ha provveduto a depositare la memoria n. 3 – alla prima udienza utile si è limitato ad opporsi genericamente senza, tuttavia, poi opporsi all'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori. Inoltre, all'udienza del 4 luglio 2018, il procuratore dell'appellante chiedeva che venisse depositato anche il file audio relativo alla trascrizione per esaminarne il contenuto, associandosi di fatto all'acquisizione della prova. Per queste ragioni, la censura non può essere accolta.
4 Va peraltro ricordato che la possibilità di avvalersi del diritto di accesso ai documenti amministrativi, sancito dall'art. 22 della L. 241/1990, preclude solo il potere officioso del Giudice di chiedere alla PA le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che si reputi necessario acquisire al processo (Cass.
12.3.2013 n. 6101; Cass.
2.12.2021 n. 38062); ma non preclude il diritto alla prova della parte, di sollecitare l'acquisizione, specie se avanzata con la memoria deputata alle istanze istruttorie tempestivamente depositata come nel presente caso.
Ciò posto, va in ogni caso evidenziato che, anche non tenendo in considerazione la trascrizione della chiamata al 118, gli altri elementi raccolti nel giudizio di primo grado, essendo lacunosi ed incongruenti, non possono essere posti a fondamento per la ricostruzione del sinistro per cui è causa.
Va premesso, in via generale, nel caso in cui si ricorra al
[...]
a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da Parte_3
autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il che comporta, intuitivamente, che il regime probatorio sia particolarmente rigoroso. L'accertamento da compiere, in siffatta ipotesi, non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”(cfr. ex multis Cass. n. 3019/2016).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che il quadro probatorio risulta carente, se si consideri che sui luoghi non sono intervenute Autorità, non è stata presentata querela
5 – seppur questa circostanza non giustifica una automatica esclusione della fondatezza della domanda risarcitoria, dovendo essere valutata nel complesso di tutti gli elementi probatori raccolti;
non è stato chiamato a testimoniare il sig. E_
(cugino del danneggiato) il quale, secondo quanto allegato dall'appellante, ha prestato il primo soccorso a seguito dell'incidente, né è stata data alcuna spiegazione circa la presenza di quest'ultimo sui luoghi né del momento in cui è sopraggiunto od infine di quale eventuale ruolo abbia avuto nel sinistro, né ancora è stata data prova di aver usato l'ordinaria diligenza per l'identificazione del veicolo datosi alla fuga.
In definitiva, l'odierno appellante affida la sua pretesa alle risultanze della prova testimoniale resa dalla moglie . Sul punto, in sede di legittimità si è Testimone_3
precisato che “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multis Cass. n.15712/2010).
Ora, deve rilevarsi che per quanto la qualità di coniuge non determini in automatico un giudizio di inattendibilità, la stessa deve essere tuttavia valutata nel giudizio complessivo. A fortiori, se si tiene conto che le dichiarazioni del teste risultano lacunose e incongruenti. In primo luogo, la riferisce che mentre Tes_1
percorreva la strada, luogo del sinistro, in sella al proprio cavallo si avvedeva di una macchina posteggiata dalla quale proveniva musica ad alto volume, tanto che il cavallo si imbizzarriva e dichiara: “dopo che l'avevo superato, lui ha messo in moto, 6 è partito velocemente e il cavallo si è imbizzarrito. Io ho cercato di fermarlo e, in quel frangente, ho sentito un botto e con la coda dell'occhio ho visto che, alle mie spalle, quell'auto ha avuto un urto con la moto di mio marito, che stava percorrendo la medesima strada dopo essere uscito dal maneggio”.
Da tali dichiarazioni non si ricava con certezza che la abbia assistito Tes_1
all'urto della moto con l'auto non identificata, tanto più se si tenga si tiene conto del fatto che era in sella ad un cavallo che in quel momento era imbizzarrito, circostanza che presuppone una completa attenzione e dedizione da parte della stessa teste nella gestione dell'animale, tanto è vero che la stessa sostiene di aver visto l'incidente “con la coda dell'occhio”. Infine, va aggiunto che la teste afferma: “posso dire che la strada in questione è a doppio senso di circolazione e che l'impatto è avvenuto nella semicarreggiata di pertinenza della moto guidata da mio marito, che l'auto ha invaso con una manovra di scarto. La moto di mio marito procedeva accanto al marciapiede alla sua destra. Non so meglio precisare i punti d'urto tra i due mezzi”; ebbene considerato che la stessa aveva prima affermato di essere di spalle rispetto al punto dell'incidente, non può ritenersi verosimile quanto successivamente affermato, essendo presumibile che abbia solo potuto ipotizzare l'esatta posizione dei due veicoli e lo svolgersi della dinamica.
Deve concludersi che, non sussistendo ulteriori elementi di prova da cui poter desumere la ricostruzione dei fatti, non si ritiene sufficiente la testimonianza della per ritenere assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato, a fronte Tes_1
di tutte le criticità e incongruenze sopra rilevate. Non può, dunque, trovare accoglimento la censura dell'odierno appellante secondo il quale il Giudice avrebbe dovuto necessariamente tenerne conto. Difatti, come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità “è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni 7 difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. 8/08/2019, n. 21187). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui
è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso”
(Cass. ordinanza n.16030 del 28 luglio 2020).
Gli atti acquisiti dal Servizio 188, comunque, confortano la valutazione negativa del quadro probatorio ora esposta. Risulta, infatti, che la persona che ha inoltrato la chiamata, che si qualifica all'operatore del Servizio come “ ”, ha riferito che Parte_1
a Bagheria il cugino “era col motore ed è scivolato e ha sbattuto il ginocchio”; la totale omissione del riferimento a un incidente stradale appare incomprensibile e irrealistico, da parte di chi assume di avere assistito all'infortunio.
L'appello, pertanto, va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti:
8 1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 4663/2018 del 29.10.2018 Controparte_1
pronunziata dal Tribunale di Palermo;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno
30.12.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9