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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16/8/2024 avverso la sentenza del Tribunale di LO n. 542/2024, pubblicata il 09/7/2024,
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Defilippi Claudio (C.F. e dell'Avv. Sammicheli C.F._2
Gianna ( ), giusta delega in atti;
C.F._3
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. Defilippi Claudio (C.F. e dell'Avv. Sammicheli Gianna C.F._2
( ), giusta delega in atti;
C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._5 dell'Avv. Defilippi Claudio (C.F. e dell'Avv. Sammicheli Gianna C.F._2
( ), giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 11 C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Coronella Dario Giona (C.F.
), giusta delega in atti;
C.F._6
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LO n. 542/2024, pubblicata il
09/07/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per , Parte_1 Parte_2
e : Parte_3
Voglia I'Ill.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, in riforma della
sentenza 542/2024 pubbl. il 09/07/2024 RG n. 1848/2022 Repert. n. 936/2024 del 09/07/2024 del Tribunale civile di LO, per tutti i motivi esposti e per quelli esposti nella opposizione a precetto, richiamati e ritrascritti, previa sospensione della sentenza e del decreto ingiuntivo opposto, così giudicare:
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della mediazione e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo opposto
nel merito e in via principale accogliere le conclusioni spiegate in primo grado: previa sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte, per tutti i motivi suesposti, ritenuta la
propria competenza, in via preliminare - sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni esposte in narrativa;
- dichiarare improcedibile l'azione per mancata mediazione e /o rimettere le parti in mediazione obbligatoria;
- dichiarare improcedibile l'azione per pendenza di sovraindebitamento e/o composizione negoziata della crisi in via pregiudiziale ex art. 295 cpc. Sempre in via preliminare - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva e/o mancata prova dell'interesse ad agire e per
tutti gli altri motivi indicati;
nel merito - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del precetto
e/o del contratto di mutuo azionato e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva sulla base del predetto contratto di mutuo;
- in tutti i casi, quale effetto della dichiarazione di nullità
e/o inefficacia del titolo esecutivo, dichiarare nulla e/o inefficace l'iscrizione dell'ipoteca concessa a garanzia del
mutuo fondiario azionato e ordinarne la cancellazione dai registri della Conservatoria Con vittoria di onorari, oltre accessori di legge e spese generali da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc. Con riserva di ulteriori produzioni, deduzioni ed istanze istruttorie ai sensi di legge.
In via istruttoria si reiterano tutte le istanze istruttorie ivi compresa istanza di CTU per l'accertamento di ogni
clausola vessatoria nonché dei tassi anatocistici ed usurari, della capitalizzazione composta ed il superamento del limite di finanziabilità da porsi a carico di Controparte e solo in subordine a carico di entrambe Ai sensi dell'art. 210- 213 c.p.c. si chiede ordinare l'esibizione a Controparte dei documenti di sintesi con relativa prova
pagina 2 di 11 di consegna e della documentazione inerente l'intera posizione degli opponenti, ivi comprese le partite provvisorie
di accredito dei conti correnti da porsi a carico di Controparte e solo in subordine a carico di entrambe ed anche ex artt. 117, 119, n. 4, T.U.B. o ex art. 15 del Regolamento GDPR,
In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, IVA e CPA per il doppio grado come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per , PER ESSA, Controparte_2 Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI CP_2
accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo a per tutte le ragioni CP_2 espresse nel presente atto.
NEL MERITO
accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello ex adverso formulati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 542/2024 emessa dal Tribunale di LO.
IN OGNI CASO CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI
con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di LO ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
(“ ”) quale mandataria con rappresentanza di Banca Nazionale del Lavoro Spa CP_3 CP_3
(“BNL”).
Con il precetto opposto, portato alla notifica in data 6/6/2022, aveva intimato la CP_3
risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo fondiario stipulato tra gli attori e BNL in data 14/11/2008 (doc. 3 primo grado appellata) e per l'effetto chiesto ai mutuatari il pagamento di € 306.067,81 a titolo di capitale residuo, rate insolute e interessi di mora sino al 3/5/2022, oltre spese di precetto.
Il Tribunale, rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione della documentazione inerente l'intera posizione degli opponenti in quanto non risultava che questi ultimi l'avessero mai precedentemente richiesta a BNL, ritenuto che la notifica dell'atto di precetto fosse stata regolarmente eseguita e il procedimento correttamente istaurato dinnanzi al Tribunale di LO, affermava che risultava provata la legittimazione attiva di in forza di procura per la CP_3 pagina 3 di 11 gestione ed il recupero dei crediti alla stessa conferita da BNL antecedentemente all'atto di precetto.
Riteneva inoltre che nelle cause di opposizione a precetto non fosse necessario l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e che il contenuto del precetto stesso dovesse reputarsi sufficientemente circostanziato nel caso di specie, che esso non dovesse essere preceduto dalla notifica del titolo trattandosi di mutuo fondiario già munito di formula esecutiva in data 21/11/2008 e che le contestazioni inerenti al superamento della soglia di finanziabilità
e al possibile anatocismo o usurarietà degli interessi applicati dalla creditrice fossero sfornite di prova, così come sfornita di prova doveva ritenersi l'eccezione relativa alla pendenza di una procedura di sovraindebitamento coinvolgente gli opponenti.
Il Tribunale rigettava quindi l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere le spese di lite, quantificate in € 12.046,00 per competenze, oltre R.F., cpa ed iva se dovuta.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello a mezzo del medesimo difensore
[...]
e articolando Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo viene censurata la carenza di motivazione della sentenza nel suo complesso non potendosi cogliere le ragioni del rigetto dei motivi di opposizione proposti.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano il fatto che il precetto sarebbe stato notificato in assenza di legittimazione, posto che non sarebbero “mai stati dichiarati con mezzo idoneo –
i.e. notarile – i poteri ed in particolare quello di conferire giusta procura ad un difensore” del direttore area crediti di . Inoltre, nessun mandato per il recupero sarebbe Parte_4
stato notificato ai mutuatari e la mandataria sarebbe priva anche della legittimazione alla CP_3
riscossione del credito in quanto non iscritta all'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB come invece prescritto dagli artt. 2 e 3 L. 130/1999.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza per non aver ritenuto condizione di procedibilità o comunque necessario l'espletamento della procedura di mediazione. Escludere
l'obbligo di mediazione in virtù dell'esecutorietà della pretesa o della fondiarietà del mutuo, infatti, rappresenterebbe una discriminazione irragionevole.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza in relazione ad una serie di vizi riguardanti il titolo esecutivo.
Innanzitutto, la decisione viene censurata per aver ritenuto non necessaria la notifica del titolo esecutivo, atteso che il mutuo fondiario alla base della pretesa di BNL avrebbe superato il limite di finanziabilità e dunque si sarebbe convertito in contratto ipotecario, “con la conseguenza
pagina 4 di 11 della perdita dei c.d. “privilegi” propri del titolo fondiario, tra cui, l'esenzione della notifica del titolo esecutivo medesimo”.
In secondo luogo, gli appellanti censurano la sentenza laddove non ha ritenuto generico il precetto e la richiesta di pagamento della banca, dal momento che il credito indicato nel contratto fondiario non era stato attualizzato in considerazione degli importi correttamente corrisposti dai mutuatari, il che avrebbe pregiudicato anche il diritto di difesa degli opponenti.
Il mutuo, inoltre, non avrebbe dovuto essere considerato dal Tribunale titolo esecutivo, perché
l'erogazione della somma mutuata era in realtà condizionata, dal momento che i mutuatari avevano dovuto rierogare alla banca le somme ricevute e ottemperare ad una serie di oneri prima di averne nuovamente disponibilità.
Il tasso d'interesse pattuito sarebbe inoltre da considerarsi nullo per superamento della soglia di usura, poiché nel relativo calcolo avrebbe dovuto essere considerata anche la maggiorazione a titolo di mora. Esso sarebbe altresì nullo in quanto incorporante il tasso Euribor manipolato nel periodo settembre 2005 – maggio 2008.
Infine, la creditrice non avrebbe depositato la perizia di stima dell'immobile al momento della stipula del contratto di mutuo, oggetto di richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c..
Con il quinto motivo si censura la decisione del Tribunale per non aver dichiarato improcedibile l'azione per pendenza della procedura di sovraindebitamento ex art 295 c.p.c. pur non avendo controparte negato la sussistenza della stessa, anche in considerazione dell'importanza che l'accesso a procedure di esdebitazione riveste per i consumatori.
Gli appellanti hanno insistito quindi per la rimessione in istruttoria della causa ai fini dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio “per l'accertamento di tassi anatocistici ed usurari, della capitalizzazione composta, ed il superamento del limite di finanziabilità”, nonché riproposto l'istanza di esibizione dei documenti di sintesi con relativa prova di consegna, della documentazione inerente l'intera posizione degli opponenti e dei documenti inerenti la perizia sui limiti di finanziabilità.
Si è costituita nel presente grado la società a mezzo della mandataria CP_2 CP_2
rappresentando di essere cessionaria in blocco a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per
[...]
gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 58 del T.U.B. e degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 130/1999, di una serie di crediti “deteriorati” di BNL, tra cui quello vantato nei confronti degli odierni appellanti. A fondamento della propria legittimazione attiva, ha inoltre CP_2
allegato di avere dato notizia dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.
pagina 5 di 11 111 del 21/09/2024, nonché di aver provveduto in data 24/06/2024 all'annotazione dell'operazione di cartolarizzazione eseguita mediante la presentazione di apposita istanza presso il Registro delle Imprese territoriale.
Con comparsa conclusionale del 7/3/2025 la difesa degli appellanti ha contestato la legittimazione di e della sua mandante , anche riguardo al profilo Controparte_2 CP_2 della loro mancata iscrizione all'Albo unico intermediari ex art 106 TUB, nonché
l'ammissibilità dei documenti nuovi da esse prodotti, in particolare quelli denominati da A ad
F allegati alla comparsa in appello.
Con ordinanza dell'8/4/2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c sulle conclusioni precisate dalle parti.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/4/2025.
****
Preliminarmente, la Corte ritiene ammissibile la costituzione di quale Controparte_2
mandataria di benché nessuna delle due sia stata destinataria della notificazione Controparte_2
da parte degli appellanti. Risultano, infatti, correttamente allegate e provate le circostanze costituenti i presupposti di legittimazione di quale soggetto resistente CP_2 all'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti di BNL in virtù della successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c..
In particolare, ha prodotto la dichiarazione rilasciata da BNL di cessione in proprio CP_2
favore del credito derivante dal rapporto di mutuo di cui è causa, quale credito rientrante “nella cessione di crediti pro-soluto - ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 - perfezionata con contratto sottoscritto in data 23/07/2024, con efficacia economica dal 31/03/2024 e con efficacia giuridica al 10/09/2024” (doc. 16 ). Ha inoltre provato l'assolvimento degli CP_2 oneri pubblicitari e di notificazione relativi alla cessione, mediante produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 111 del 21/9/2024 nel quale si rende noto che la società CP_2
si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti classificati a "sofferenza", non individuati in blocco, di titolarità di BNL, derivanti da rapporti sorti nel periodo intercorrente tra il 1981 e il
2019, quale è il rapporto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio, nonché mediante visura storica della stessa da cui si evince l'annotazione dell'operazione di CP_2
cartolarizzazione eseguita in data 24/06/2024. Ha altresì dimostrato la corrispondenza del codice DNG n. 303570560 indicato nell'elenco menzionato nell'avviso di cessione al codice creso riportato nel contratto di mutuo fondiario oggetto del presente procedimento (cfr. docc.
pagina 6 di 11 15 e 16 ), sicché in assenza di specifiche contestazioni si deve ritenere provata CP_2
l'avvenuta cessione del rapporto controverso nei termini rappresentati dall'appellata.
Risulta altresì prodotta la procura conferita per atto del 21/9/2016, autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio , con la quale ha conferito potere di Persona_1 CP_2
rappresentanza in giudizio alla società , incorporata da Controparte_4 [...]
a seguito di atto del 26/10/2020 a rogito del Notaio Controparte_5 Per_2
, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer
[...]
Hoist Italia srl giusta procura conferita per atto del 20/12/2022, autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio . Persona_1
Dal momento che la successione nel diritto controverso è avvenuta nelle more della decisione della causa in primo grado, sono altresì ammissibili i documenti prodotti da per CP_2
dimostrare la propria legittimazione processuale.
Venendo al merito dell'appello proposto dai mutuatari, esso appare infondato e non merita accoglimento.
Il primo motivo di appello, inerente alla carenza di motivazione della sentenza nel suo complesso, non può essere accolto sia perché le ragioni della decisione, seppur sintetiche, appaiono comprensibili, sia perché tale censura appare del tutto generica e apodittica.
Con riferimento all'asserito difetto di legittimazione e ius postulandi in capo alla mandataria in primo grado , gli appellanti sostengono non sia stata data idonea prova del potere del suo CP_3
Direttore Area Crediti, dott. , di conferire giusta procura a un difensore. Parte_4
Tale affermazione è smentita dai documenti prodotti in primo grado dall'opposta e in particolare dal doc. 7 allegato alla prima memoria istruttoria, cioè la procura speciale notarile con cui (poi divenuta ha conferito al Dott. il Controparte_6 CP_3 CP_7 potere di “promuovere, intervenire, costituirsi e resistere in tutte le azioni giudiziali (…) finalizzate alla migliore tutela e al recupero dei crediti insoluti e alla migliore difesa della
Banca” nonché di “notificare precetti e ricorsi”.
Parimenti infondata è l'obiezione relativa al presunto obbligo per di essere iscritta CP_3 all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, dal momento che l'attività di recupero crediti in nome altrui non comporta alcuna cessione degli stessi ed inoltre non risulta vi sia stato esercizio di alcuna attività finanziaria. Non essendovi stata cessione del credito, inoltre, il mandato conferito da BNL a non doveva essere notificato ai mutuatari. CP_3
Anche il secondo motivo di appello appare pertanto privo di fondamento nel suo complesso.
pagina 7 di 11 La decisione del Tribunale appare corretta e non meritevole di riforma anche laddove ha escluso la necessità di esperire il tentativo di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010.
È infatti lo stesso d.lgs 28/2010 che all'art. 5 co. 6 lett. “e” esclude la necessità di esperire la mediazione nell'ambito dei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata.
Tanto è coerente con la natura del giudizio esecutivo, il quale presuppone un titolo che accerta la pretesa del creditore e gli consente di soddisfarla coattivamente, presupposto in contraddizione con la logica deflattiva sottesa all'obbligo di esperire il tentativo di mediazione.
Appare d'altra parte inconferente la doglianza degli appellanti in merito alla presunta discriminazione dei sottoscrittori di mutuo fondiario rispetto ad altri tipi di mutuo “in quanto non soggetto ad alcun controllo prima dell'esecuzione”. La previsione dell'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità non è infatti tesa ad un “controllo” della pretesa creditoria, funzione se mai demandata al giudizio di opposizione a precetto instaurato dai mutuatari.
Del pari infondate sono da ritenersi le censure espresse tramite il quarto motivo di appello.
La Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza n. 33719/2022 ha infatti respinto la tesi precedentemente offerta da alcuni arresti della Cassazione secondo cui la violazione del limite di finanziabilità comporterebbe la non applicabilità di tutte quelle disposizioni speciali ispirate al favor verso il mutuante e la riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario:
“qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.”.
Inoltre, nel caso di specie gli appellanti non hanno neppure dedotto tale avvenuto superamento in termini concreti e riferibili al presente giudizio, sicché in ogni caso la censura sul punto difetta dei requisiti minimi di allegazione, ancora prima che di prova, necessari al suo accoglimento.
Ritiene inoltre la Corte che l'atto di precetto impugnato non presenti vizi, in quanto contenente gli elementi prescritti dall'art. 480 c.p.c.. Non può nemmeno ravvisarsi la dedotta incertezza pagina 8 di 11 della pretesa creditoria, dal momento che i debitori avevano ogni elemento, i.e. il contratto di mutuo, cui era stato anche allegato il piano di ammortamento sottoscritto in ogni sua pagina dai mutuatari, per verificare la corrispondenza dell'importo richiesto in pagamento con quanto effettivamente dovuto.
Incerte appaiono piuttosto le censure degli appellanti, che non indicano alcun elemento concreto atto a far dubitare della correttezza di quanto richiesto in base al titolo esecutivo, né che l'inadempimento si sia verificato alle condizioni esposte dalla banca, la quale peraltro in corso di causa ha anche prodotto il dettaglio dell'esposizione debitoria e delle rate insolute (cfr. docc.
8 e 9 primo grado ), rimaste incontestate dalla controparte. CP_3
Come chiarito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
5968/2025, intervenuta a sanare il contrasto sorto sul punto a seguito della sentenza n.
12007/2024 della terza sezione, citata dagli appellanti, è altresì infondata l'eccezione sollevata in relazione alla presunta inidoneità del mutuo fondiario cui sia seguita la costituzione di un pegno irregolare a favore della banca a costituire titolo esecutivo: “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.”.
Quanto al tasso d'interesse pattuito, gli appellanti invocano la nullità per superamento della soglia di usura, poiché nel relativo calcolo avrebbe dovuto essere considerata anche la maggiorazione a titolo di mora, nonché in quanto incorporante il tasso Euribor manipolato nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, come accertato dalla Commissione europea.
Entrambe le censure sono del tutto generiche e non si confrontano con la statuizione del
Tribunale che già le aveva rigettate per totale assenza di prova. Esse si riducono a doglianze apparenti, prive di qualsiasi concreto riferimento alla fattispecie di cui è causa, e pertanto vanno rigettate.
Infondato è anche il quinto ed ultimo motivo di appello, con il quale si censura la sentenza per non aver ritenuto provata l'ammissione degli appellanti a procedura di sovraindebitamento.
Invero, a riguardo difettano persino i requisiti minimi di allegazione, dal momento che i debitori affermano che “parte opponente ha pendente una procedura di sovraindebitamento” senza pagina 9 di 11 neppure peritarsi di indicare di quale delle diverse procedure previste dalla legge si tratterebbe, né l'organo giudiziario dinnanzi alla quale sarebbe stata proposta.
Dalla generale infondatezza dell'appello consegue anche il rigetto della richiesta di esibizione
“dell'originale del contratto e della documentazione relativa al contratto” nonché dell'istanza di CTU contabile, in quanto gli appellanti non hanno nemmeno prospettato di aver precedentemente richiesto tale documentazione alla banca né la sua necessarietà ai fini del decidere e in quanto non risulta alcuna concreta incertezza in ordine ai fatti di causa che abbisogni dell'ausilio di un consulente tecnico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di LO n. Parte_3
542/2024, pubblicata il 09/07/2024, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di Parte_3 giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 17.179,00 oltre IVA
e CPA secondo legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
Così deciso, in Milano il 14/04/2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16/8/2024 avverso la sentenza del Tribunale di LO n. 542/2024, pubblicata il 09/7/2024,
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Defilippi Claudio (C.F. e dell'Avv. Sammicheli C.F._2
Gianna ( ), giusta delega in atti;
C.F._3
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'Avv. Defilippi Claudio (C.F. e dell'Avv. Sammicheli Gianna C.F._2
( ), giusta delega in atti;
C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._5 dell'Avv. Defilippi Claudio (C.F. e dell'Avv. Sammicheli Gianna C.F._2
( ), giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 11 C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Coronella Dario Giona (C.F.
), giusta delega in atti;
C.F._6
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LO n. 542/2024, pubblicata il
09/07/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per , Parte_1 Parte_2
e : Parte_3
Voglia I'Ill.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, in riforma della
sentenza 542/2024 pubbl. il 09/07/2024 RG n. 1848/2022 Repert. n. 936/2024 del 09/07/2024 del Tribunale civile di LO, per tutti i motivi esposti e per quelli esposti nella opposizione a precetto, richiamati e ritrascritti, previa sospensione della sentenza e del decreto ingiuntivo opposto, così giudicare:
Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della mediazione e per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo opposto
nel merito e in via principale accogliere le conclusioni spiegate in primo grado: previa sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte, per tutti i motivi suesposti, ritenuta la
propria competenza, in via preliminare - sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni esposte in narrativa;
- dichiarare improcedibile l'azione per mancata mediazione e /o rimettere le parti in mediazione obbligatoria;
- dichiarare improcedibile l'azione per pendenza di sovraindebitamento e/o composizione negoziata della crisi in via pregiudiziale ex art. 295 cpc. Sempre in via preliminare - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva e/o mancata prova dell'interesse ad agire e per
tutti gli altri motivi indicati;
nel merito - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità del precetto
e/o del contratto di mutuo azionato e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere in via esecutiva sulla base del predetto contratto di mutuo;
- in tutti i casi, quale effetto della dichiarazione di nullità
e/o inefficacia del titolo esecutivo, dichiarare nulla e/o inefficace l'iscrizione dell'ipoteca concessa a garanzia del
mutuo fondiario azionato e ordinarne la cancellazione dai registri della Conservatoria Con vittoria di onorari, oltre accessori di legge e spese generali da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cpc. Con riserva di ulteriori produzioni, deduzioni ed istanze istruttorie ai sensi di legge.
In via istruttoria si reiterano tutte le istanze istruttorie ivi compresa istanza di CTU per l'accertamento di ogni
clausola vessatoria nonché dei tassi anatocistici ed usurari, della capitalizzazione composta ed il superamento del limite di finanziabilità da porsi a carico di Controparte e solo in subordine a carico di entrambe Ai sensi dell'art. 210- 213 c.p.c. si chiede ordinare l'esibizione a Controparte dei documenti di sintesi con relativa prova
pagina 2 di 11 di consegna e della documentazione inerente l'intera posizione degli opponenti, ivi comprese le partite provvisorie
di accredito dei conti correnti da porsi a carico di Controparte e solo in subordine a carico di entrambe ed anche ex artt. 117, 119, n. 4, T.U.B. o ex art. 15 del Regolamento GDPR,
In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, IVA e CPA per il doppio grado come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Per , PER ESSA, Controparte_2 Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI CP_2
accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo a per tutte le ragioni CP_2 espresse nel presente atto.
NEL MERITO
accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello ex adverso formulati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 542/2024 emessa dal Tribunale di LO.
IN OGNI CASO CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI
con la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di LO ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
(“ ”) quale mandataria con rappresentanza di Banca Nazionale del Lavoro Spa CP_3 CP_3
(“BNL”).
Con il precetto opposto, portato alla notifica in data 6/6/2022, aveva intimato la CP_3
risoluzione per inadempimento del contratto di mutuo fondiario stipulato tra gli attori e BNL in data 14/11/2008 (doc. 3 primo grado appellata) e per l'effetto chiesto ai mutuatari il pagamento di € 306.067,81 a titolo di capitale residuo, rate insolute e interessi di mora sino al 3/5/2022, oltre spese di precetto.
Il Tribunale, rigettata l'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione della documentazione inerente l'intera posizione degli opponenti in quanto non risultava che questi ultimi l'avessero mai precedentemente richiesta a BNL, ritenuto che la notifica dell'atto di precetto fosse stata regolarmente eseguita e il procedimento correttamente istaurato dinnanzi al Tribunale di LO, affermava che risultava provata la legittimazione attiva di in forza di procura per la CP_3 pagina 3 di 11 gestione ed il recupero dei crediti alla stessa conferita da BNL antecedentemente all'atto di precetto.
Riteneva inoltre che nelle cause di opposizione a precetto non fosse necessario l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e che il contenuto del precetto stesso dovesse reputarsi sufficientemente circostanziato nel caso di specie, che esso non dovesse essere preceduto dalla notifica del titolo trattandosi di mutuo fondiario già munito di formula esecutiva in data 21/11/2008 e che le contestazioni inerenti al superamento della soglia di finanziabilità
e al possibile anatocismo o usurarietà degli interessi applicati dalla creditrice fossero sfornite di prova, così come sfornita di prova doveva ritenersi l'eccezione relativa alla pendenza di una procedura di sovraindebitamento coinvolgente gli opponenti.
Il Tribunale rigettava quindi l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere le spese di lite, quantificate in € 12.046,00 per competenze, oltre R.F., cpa ed iva se dovuta.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello a mezzo del medesimo difensore
[...]
e articolando Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo viene censurata la carenza di motivazione della sentenza nel suo complesso non potendosi cogliere le ragioni del rigetto dei motivi di opposizione proposti.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano il fatto che il precetto sarebbe stato notificato in assenza di legittimazione, posto che non sarebbero “mai stati dichiarati con mezzo idoneo –
i.e. notarile – i poteri ed in particolare quello di conferire giusta procura ad un difensore” del direttore area crediti di . Inoltre, nessun mandato per il recupero sarebbe Parte_4
stato notificato ai mutuatari e la mandataria sarebbe priva anche della legittimazione alla CP_3
riscossione del credito in quanto non iscritta all'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB come invece prescritto dagli artt. 2 e 3 L. 130/1999.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza per non aver ritenuto condizione di procedibilità o comunque necessario l'espletamento della procedura di mediazione. Escludere
l'obbligo di mediazione in virtù dell'esecutorietà della pretesa o della fondiarietà del mutuo, infatti, rappresenterebbe una discriminazione irragionevole.
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza in relazione ad una serie di vizi riguardanti il titolo esecutivo.
Innanzitutto, la decisione viene censurata per aver ritenuto non necessaria la notifica del titolo esecutivo, atteso che il mutuo fondiario alla base della pretesa di BNL avrebbe superato il limite di finanziabilità e dunque si sarebbe convertito in contratto ipotecario, “con la conseguenza
pagina 4 di 11 della perdita dei c.d. “privilegi” propri del titolo fondiario, tra cui, l'esenzione della notifica del titolo esecutivo medesimo”.
In secondo luogo, gli appellanti censurano la sentenza laddove non ha ritenuto generico il precetto e la richiesta di pagamento della banca, dal momento che il credito indicato nel contratto fondiario non era stato attualizzato in considerazione degli importi correttamente corrisposti dai mutuatari, il che avrebbe pregiudicato anche il diritto di difesa degli opponenti.
Il mutuo, inoltre, non avrebbe dovuto essere considerato dal Tribunale titolo esecutivo, perché
l'erogazione della somma mutuata era in realtà condizionata, dal momento che i mutuatari avevano dovuto rierogare alla banca le somme ricevute e ottemperare ad una serie di oneri prima di averne nuovamente disponibilità.
Il tasso d'interesse pattuito sarebbe inoltre da considerarsi nullo per superamento della soglia di usura, poiché nel relativo calcolo avrebbe dovuto essere considerata anche la maggiorazione a titolo di mora. Esso sarebbe altresì nullo in quanto incorporante il tasso Euribor manipolato nel periodo settembre 2005 – maggio 2008.
Infine, la creditrice non avrebbe depositato la perizia di stima dell'immobile al momento della stipula del contratto di mutuo, oggetto di richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c..
Con il quinto motivo si censura la decisione del Tribunale per non aver dichiarato improcedibile l'azione per pendenza della procedura di sovraindebitamento ex art 295 c.p.c. pur non avendo controparte negato la sussistenza della stessa, anche in considerazione dell'importanza che l'accesso a procedure di esdebitazione riveste per i consumatori.
Gli appellanti hanno insistito quindi per la rimessione in istruttoria della causa ai fini dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio “per l'accertamento di tassi anatocistici ed usurari, della capitalizzazione composta, ed il superamento del limite di finanziabilità”, nonché riproposto l'istanza di esibizione dei documenti di sintesi con relativa prova di consegna, della documentazione inerente l'intera posizione degli opponenti e dei documenti inerenti la perizia sui limiti di finanziabilità.
Si è costituita nel presente grado la società a mezzo della mandataria CP_2 CP_2
rappresentando di essere cessionaria in blocco a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per
[...]
gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 58 del T.U.B. e degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 130/1999, di una serie di crediti “deteriorati” di BNL, tra cui quello vantato nei confronti degli odierni appellanti. A fondamento della propria legittimazione attiva, ha inoltre CP_2
allegato di avere dato notizia dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n.
pagina 5 di 11 111 del 21/09/2024, nonché di aver provveduto in data 24/06/2024 all'annotazione dell'operazione di cartolarizzazione eseguita mediante la presentazione di apposita istanza presso il Registro delle Imprese territoriale.
Con comparsa conclusionale del 7/3/2025 la difesa degli appellanti ha contestato la legittimazione di e della sua mandante , anche riguardo al profilo Controparte_2 CP_2 della loro mancata iscrizione all'Albo unico intermediari ex art 106 TUB, nonché
l'ammissibilità dei documenti nuovi da esse prodotti, in particolare quelli denominati da A ad
F allegati alla comparsa in appello.
Con ordinanza dell'8/4/2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c sulle conclusioni precisate dalle parti.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/4/2025.
****
Preliminarmente, la Corte ritiene ammissibile la costituzione di quale Controparte_2
mandataria di benché nessuna delle due sia stata destinataria della notificazione Controparte_2
da parte degli appellanti. Risultano, infatti, correttamente allegate e provate le circostanze costituenti i presupposti di legittimazione di quale soggetto resistente CP_2 all'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti di BNL in virtù della successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c..
In particolare, ha prodotto la dichiarazione rilasciata da BNL di cessione in proprio CP_2
favore del credito derivante dal rapporto di mutuo di cui è causa, quale credito rientrante “nella cessione di crediti pro-soluto - ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/1999 - perfezionata con contratto sottoscritto in data 23/07/2024, con efficacia economica dal 31/03/2024 e con efficacia giuridica al 10/09/2024” (doc. 16 ). Ha inoltre provato l'assolvimento degli CP_2 oneri pubblicitari e di notificazione relativi alla cessione, mediante produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 111 del 21/9/2024 nel quale si rende noto che la società CP_2
si è resa cessionaria di un portafoglio di crediti classificati a "sofferenza", non individuati in blocco, di titolarità di BNL, derivanti da rapporti sorti nel periodo intercorrente tra il 1981 e il
2019, quale è il rapporto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio, nonché mediante visura storica della stessa da cui si evince l'annotazione dell'operazione di CP_2
cartolarizzazione eseguita in data 24/06/2024. Ha altresì dimostrato la corrispondenza del codice DNG n. 303570560 indicato nell'elenco menzionato nell'avviso di cessione al codice creso riportato nel contratto di mutuo fondiario oggetto del presente procedimento (cfr. docc.
pagina 6 di 11 15 e 16 ), sicché in assenza di specifiche contestazioni si deve ritenere provata CP_2
l'avvenuta cessione del rapporto controverso nei termini rappresentati dall'appellata.
Risulta altresì prodotta la procura conferita per atto del 21/9/2016, autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio , con la quale ha conferito potere di Persona_1 CP_2
rappresentanza in giudizio alla società , incorporata da Controparte_4 [...]
a seguito di atto del 26/10/2020 a rogito del Notaio Controparte_5 Per_2
, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer
[...]
Hoist Italia srl giusta procura conferita per atto del 20/12/2022, autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio . Persona_1
Dal momento che la successione nel diritto controverso è avvenuta nelle more della decisione della causa in primo grado, sono altresì ammissibili i documenti prodotti da per CP_2
dimostrare la propria legittimazione processuale.
Venendo al merito dell'appello proposto dai mutuatari, esso appare infondato e non merita accoglimento.
Il primo motivo di appello, inerente alla carenza di motivazione della sentenza nel suo complesso, non può essere accolto sia perché le ragioni della decisione, seppur sintetiche, appaiono comprensibili, sia perché tale censura appare del tutto generica e apodittica.
Con riferimento all'asserito difetto di legittimazione e ius postulandi in capo alla mandataria in primo grado , gli appellanti sostengono non sia stata data idonea prova del potere del suo CP_3
Direttore Area Crediti, dott. , di conferire giusta procura a un difensore. Parte_4
Tale affermazione è smentita dai documenti prodotti in primo grado dall'opposta e in particolare dal doc. 7 allegato alla prima memoria istruttoria, cioè la procura speciale notarile con cui (poi divenuta ha conferito al Dott. il Controparte_6 CP_3 CP_7 potere di “promuovere, intervenire, costituirsi e resistere in tutte le azioni giudiziali (…) finalizzate alla migliore tutela e al recupero dei crediti insoluti e alla migliore difesa della
Banca” nonché di “notificare precetti e ricorsi”.
Parimenti infondata è l'obiezione relativa al presunto obbligo per di essere iscritta CP_3 all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, dal momento che l'attività di recupero crediti in nome altrui non comporta alcuna cessione degli stessi ed inoltre non risulta vi sia stato esercizio di alcuna attività finanziaria. Non essendovi stata cessione del credito, inoltre, il mandato conferito da BNL a non doveva essere notificato ai mutuatari. CP_3
Anche il secondo motivo di appello appare pertanto privo di fondamento nel suo complesso.
pagina 7 di 11 La decisione del Tribunale appare corretta e non meritevole di riforma anche laddove ha escluso la necessità di esperire il tentativo di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010.
È infatti lo stesso d.lgs 28/2010 che all'art. 5 co. 6 lett. “e” esclude la necessità di esperire la mediazione nell'ambito dei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata.
Tanto è coerente con la natura del giudizio esecutivo, il quale presuppone un titolo che accerta la pretesa del creditore e gli consente di soddisfarla coattivamente, presupposto in contraddizione con la logica deflattiva sottesa all'obbligo di esperire il tentativo di mediazione.
Appare d'altra parte inconferente la doglianza degli appellanti in merito alla presunta discriminazione dei sottoscrittori di mutuo fondiario rispetto ad altri tipi di mutuo “in quanto non soggetto ad alcun controllo prima dell'esecuzione”. La previsione dell'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità non è infatti tesa ad un “controllo” della pretesa creditoria, funzione se mai demandata al giudizio di opposizione a precetto instaurato dai mutuatari.
Del pari infondate sono da ritenersi le censure espresse tramite il quarto motivo di appello.
La Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza n. 33719/2022 ha infatti respinto la tesi precedentemente offerta da alcuni arresti della Cassazione secondo cui la violazione del limite di finanziabilità comporterebbe la non applicabilità di tutte quelle disposizioni speciali ispirate al favor verso il mutuante e la riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario:
“qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.”.
Inoltre, nel caso di specie gli appellanti non hanno neppure dedotto tale avvenuto superamento in termini concreti e riferibili al presente giudizio, sicché in ogni caso la censura sul punto difetta dei requisiti minimi di allegazione, ancora prima che di prova, necessari al suo accoglimento.
Ritiene inoltre la Corte che l'atto di precetto impugnato non presenti vizi, in quanto contenente gli elementi prescritti dall'art. 480 c.p.c.. Non può nemmeno ravvisarsi la dedotta incertezza pagina 8 di 11 della pretesa creditoria, dal momento che i debitori avevano ogni elemento, i.e. il contratto di mutuo, cui era stato anche allegato il piano di ammortamento sottoscritto in ogni sua pagina dai mutuatari, per verificare la corrispondenza dell'importo richiesto in pagamento con quanto effettivamente dovuto.
Incerte appaiono piuttosto le censure degli appellanti, che non indicano alcun elemento concreto atto a far dubitare della correttezza di quanto richiesto in base al titolo esecutivo, né che l'inadempimento si sia verificato alle condizioni esposte dalla banca, la quale peraltro in corso di causa ha anche prodotto il dettaglio dell'esposizione debitoria e delle rate insolute (cfr. docc.
8 e 9 primo grado ), rimaste incontestate dalla controparte. CP_3
Come chiarito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
5968/2025, intervenuta a sanare il contrasto sorto sul punto a seguito della sentenza n.
12007/2024 della terza sezione, citata dagli appellanti, è altresì infondata l'eccezione sollevata in relazione alla presunta inidoneità del mutuo fondiario cui sia seguita la costituzione di un pegno irregolare a favore della banca a costituire titolo esecutivo: “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.”.
Quanto al tasso d'interesse pattuito, gli appellanti invocano la nullità per superamento della soglia di usura, poiché nel relativo calcolo avrebbe dovuto essere considerata anche la maggiorazione a titolo di mora, nonché in quanto incorporante il tasso Euribor manipolato nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, come accertato dalla Commissione europea.
Entrambe le censure sono del tutto generiche e non si confrontano con la statuizione del
Tribunale che già le aveva rigettate per totale assenza di prova. Esse si riducono a doglianze apparenti, prive di qualsiasi concreto riferimento alla fattispecie di cui è causa, e pertanto vanno rigettate.
Infondato è anche il quinto ed ultimo motivo di appello, con il quale si censura la sentenza per non aver ritenuto provata l'ammissione degli appellanti a procedura di sovraindebitamento.
Invero, a riguardo difettano persino i requisiti minimi di allegazione, dal momento che i debitori affermano che “parte opponente ha pendente una procedura di sovraindebitamento” senza pagina 9 di 11 neppure peritarsi di indicare di quale delle diverse procedure previste dalla legge si tratterebbe, né l'organo giudiziario dinnanzi alla quale sarebbe stata proposta.
Dalla generale infondatezza dell'appello consegue anche il rigetto della richiesta di esibizione
“dell'originale del contratto e della documentazione relativa al contratto” nonché dell'istanza di CTU contabile, in quanto gli appellanti non hanno nemmeno prospettato di aver precedentemente richiesto tale documentazione alla banca né la sua necessarietà ai fini del decidere e in quanto non risulta alcuna concreta incertezza in ordine ai fatti di causa che abbisogni dell'ausilio di un consulente tecnico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di LO n. Parte_3
542/2024, pubblicata il 09/07/2024, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna e Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro al pagamento delle spese del presente grado di Parte_3 giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 17.179,00 oltre IVA
e CPA secondo legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
Così deciso, in Milano il 14/04/2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11