TRIB
Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Paolo Bucca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103/2010 R.G.A.C. ex Trib. Mistretta, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19, emesso dal Tribunale di
Mistretta il 21 aprile 2010 e notificato in data 27 aprile 2010, assunta in decisione con ordinanza del 21 marzo 2024, e con assegnazione di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. successivi per il deposito di memorie di replica, promossa da
(C.F.: ), in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore di Parte_2
(P.IVA: ), (C.F.: P.IVA_1 Parte_3
) e (C.F.: C.F._2 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Santo Stefano di C.F._3
Camastra, via Luigi Sergio n. 30 (c/o avv. Tonino Ricciardo), recapito professionale dell'avv. Massimo Miracola che li rappresenta e difende, attori in opposizione, contro
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata Parte_5 in Mistretta, via Vincenzo Salamone n. 19, presso lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua, recapito professionale dell'avv. Domenico Magistro che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: appalti;
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21 marzo 2024;
Motivi in fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 5 maggio 2010, Parte_1
, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore di
[...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19, emesso dal Tribunale di Mistretta il 21 aprile 2010 e notificato in data 27 aprile
2010, provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 326.951,60, Controparte_1 oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiali ricevuta dalla convenuta.
Gli attori opponenti hanno eccepito la non dovutezza della somma ingiunta, contestando la difformità del quantitativo di materiali effettivamente fornito da rispetto a quanto fatturato e Controparte_1 hanno spiegato domanda riconvenzionale, deducendo di aver effettuato già diversi pagamenti. Tanto premesso, hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la sua revoca. In via riconvenzionale, hanno domandato di ritenere e dichiarare il diritto della società opponente alla restituzione della somma pagata in eccesso di euro 111.407,60 (modificata in corso di causa in euro 234.399,40), oltre interessi moratori e, per l'effetto, di condannare la convenuta al relativo pagamento, oltreché al risarcimento dei danni subiti e subendi, anche a titolo di responsabilità processuale aggravata, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata alla prima udienza di comparizione dell'8 giugno 2010, si è costituita la quale, contestando la Controparte_1 ricostruzione operata dagli opponenti, ha domandato il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo e la vittoria sulle spese ed i compensi di causa.
Con ordinanza del 5 agosto 2010, depositata in cancelleria in data 11 agosto 2010, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c.. Escusse le prove orali, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti di un termine di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. successivi per il deposito di eventuali memorie di replica.
Gli opponenti hanno eccepito la non dovutezza della somma ingiunta, deducendo di aver ricevuto un quantitativo di materiali inferiore rispetto a quello fatturato da Controparte_1 L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01).
Le fatture emesse, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad esse riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass., n. 17050/11).
con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha azionato il Controparte_1 credito portato dalle seguenti fatture nn.: 1) 258/A del 29/12/2008, di euro
18.236,40; 2) 8/A del 31/01/2009, di euro 22.528,80; 3) 26/A del
28/02/2009, di euro 7.341,60; 4) 31/A del 31/03/2009, di euro 59.502,40;
5) 50/A del 30/04/2009, di euro 96.162,00; 6) 67/A del 30/05/2009, di euro
24.979,20; 7) 75/A del 30/06/2009, di euro 93.881,40; 8) 105/A del
31/07/2009, di euro 106.934,40; 9) 116/A del 31/08/2009, di euro
60.356,40; 10) 121/A del 30/09/2009, di euro 76.092,60; 11) 135/A del
31/10/2009, di euro 32.091,60; 12) 157/A del 30/11/2009, di euro
21.132,00; 13) 163/A del 30/12/2009, di euro 702,00; 14) 170/A del
30/12/2009, di euro 4.740,00; 15) 171/A del 30/12/2009, di euro
11.912,40.
Rispetto alle medesime, la società convenuta ha affermato di aver ricevuto acconti per euro 309.540,20, mentre gli opponenti hanno eccepito di aver corrisposto la somma complessiva di euro 537.041,20, producendo in giudizio gli assegni ed i bonifici bancari. ha eccepito che parte di quei pagamenti ricevuti è Controparte_1 avvenuta, in realtà, con somme che essa stessa aveva a sua volta previamente girato a favore degli opponenti, al fine di impedire loro eventuali protesti, anche in ragione dei buoni rapporti intercorsi tra le parti. ha contestato detti assunti, riferendo che i Parte_2 pagamenti ricevuti dalla convenuta erano dovuti per via di altri rapporti intervenuti tra le parti (sia direttamente, che a mezzo di altra società loro riferibile, la e ha provveduto a depositare in giudizio le Org_1 fatture nn. 05/09, 26/09 e 01/10 emesse da nei Parte_2 confronti di e la fattura n. 13/10 emessa, sempre nei Controparte_1 confronti della convenuta, da Org_1
Avverso le suddette, ha proposto querela di falso, così Controparte_1 come hanno fatto gli opponenti rispetto alle bolle di accompagnamento e/o documenti di trasporto elencati nell'atto di proposizione, depositato in cancelleria il 16 settembre 2011.
La querela di falso, sia essa proposta in via principale o in via incidentale, ha lo scopo di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o rapporti. La relativa declaratoria di falsità provoca la completa rimozione del valore giuridico del documento, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la querela di falso è proponibile contro chiunque possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa (sia o meno, appunto, l'autore della falsificazione). Premesso che la stessa, ai sensi dell'art. 221, co. 1, c.p.c., può essere promossa in qualunque stato e grado del giudizio, al successivo co. 3 è disposto che la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza. Pur prescindendo dal profilo afferente all'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (in giurisprudenza si è, infatti, sostenuto che, ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. possa essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni), la Suprema Corte ha statuito che la sottoscrizione dell'atto di proposizione della querela ad opera della parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito di ammissibilità della medesima, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuol far dichiarare la falsità (cfr. Cass., n. 16674/2013).
Occorre, infatti, distinguere tra la proposizione dell'atto, riservato all'iniziativa personale della parte o del suo procuratore speciale, e la presentazione della domanda (atto di promovimento dell'ordinario procedimento di falso civile), che non è avvenuta, nel caso di specie, da nessuna delle parti.
In questo senso, con ordinanza del 30 novembre 2020, che si conferma, è stato disposto procedersi oltre con l'istruttoria del procedimento senza tenere conto delle querele che di fatto non sono state presentate.
In mancanza degli atti di presentazione delle querele, infatti, non si possono ritenere aperti i relativi giudizi di querela di falso (in questo senso, v. Cass. III, 27 maggio 2009, n. 12263).
Peraltro, i documenti prodotti non possono, in ogni caso, ritenersi giudizialmente riconosciuti. In particolare, le fatture oggetto di querela da parte di Controparte_1 non risultano sottoscritte da alcuno e, pertanto, non sono idonee a rivestire la qualità di scrittura privata riconosciuta (cfr. Cass., n. 685/2024).
Parimenti, lo stesso deve dirsi rispetto alle bolle di consegna/documenti di trasporto, impugnati di falsità dalla controparte;
gli stessi, infatti, appaiono sottoscritti da terzi (operai e trasportatori), estranei al presente giudizio, sicché non possono assurgere al rango di scrittura privata riconosciuta.
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale dell'art. 2702 cc., né quella processuale dell'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio
è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass., n. 8938/2015).
Gli opponenti hanno contestato l'ammontare di materiale riportato nei documenti da ultimo citati.
Nella specie, non sono stati forniti dalla creditrice opposta elementi di prova concorrenti, che consentano di corroborare l'efficacia probatoria delle bolle di consegna, escludendo, dunque, che tali documenti possano assurgere, di per sé, a fronte della contestazione degli attori, al rango di prova della consegna con riferimento al quantitativo in esse documentato.
Gli opponenti hanno dedotto che la misurazione effettiva dei materiali non era quella indicata nei documenti di trasporto ma quella diversa riportata nella contabilità allegata in atti e trasmessa dalla Parte_6
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore.
La stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi (in senso analogo, v. Trib. Napoli
Nord sez. II, 21 marzo 2023, n. 1170). Nel caso che ci occupa, avendo il debitore ingiunto contestato la consegna della merce nelle quantità indicate nelle fatture prodotte dal creditore opposto, alla suddetta documentazione, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita in questa sede efficacia di prova documentale del credito azionato.
Anche i documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla società opposta non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi (v. anche testimonianze dove si evince che a firmare le bolle di consegna erano anche gli operai).
In proposito appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alla documentazione formata da soggetti diversi dalle parti in causa valenza di prova atipica con efficacia sul piano probatorio di meri indizi, i quali possono assurgere a prova piena del fatto in essi documentato soltanto nell'ipotesi in cui le relative emergenze vengano confermate nel corso del giudizio dal loro autore oppure risultino suffragate da ulteriori elementi di prova (si vedano in tal senso Cass., n.
1497/1973; Cass., n. 24208/2010; Cass., n. 11105/2001; Cass., n.
10041/2000; Cass., n. 4437/1997; Cass., n. 17612/2013).
Nella specie, il quantitativo esatto dei materiali trasportati è rimasto indimostrato. Sul punto, appaiono contraddittorie le testimonianze escusse e le risultanze documentali. In particolare, il teste escusso all'udienza del 9 novembre Tes_1
2022, ha dichiarato di essere il tecnico incaricato dei rilevamenti da parte della e che tutti i rilievi erano trasmessi alla stessa , Parte_6 CP_2 confermando, quindi, che la contabilità dei materiali avveniva in situ, mediante misurazione a mezzo di rilievo topografico con strumentazione elettronica di rilievo (circostanza lett. f) della memoria istruttoria di parte attrice). Il teste ha confermato che molto spesso la società
[...]
e/o i responsabili della avevano Parte_2 Parte_6 contestato alla la non corrispondenza tra il materiale Controparte_1 riportato nella bolla di accompagnamento e quello inferiore caricato sul camion (circostanza g), precisando “durante i rilievi mi accorgevo che i camion che sopraggiungevano nel sito del cantiere non erano pieni”. Tali circostanze sono state confermate anche dal teste . Il teste Testimone_2 ha escluso, invece, che le misurazioni del materiale fornito e la Tes_1 contabilità venivano messe a disposizione della presso il Controparte_1 proprio studio sin dal mese di dicembre 2009 (circostanza lett. i della memoria istruttoria di parte attrice).
Il teste escusso all'udienza del 26 ottobre 2023, ha Testimone_3 dichiarato che, in qualità di autista, si è occupato del trasporto del materiale dalla cava della al cantiere relativo alla Controparte_1 costruzione del e che, per ogni viaggio, c'era regolare Org_2 documento di trasporto (bolla). Il teste, tuttavia, non ha riferito di alcuna misurazione sui camion del materiale di volta in volta prelevato dalla cava della (circostanza d). CP_1
I testi e escussi all'udienza del Parte_5 Testimone_4
9 giugno 2021, hanno confermato le circostanze articolate da parte opposta in ordine alla misurazione dei materiali e all'accompagnamento dei documenti di trasporto, senza, tuttavia, nulla precisare in ordine alla quantità esatta di materiale fornito per ciascun trasporto, ovvero con riferimento alla capienza dei mezzi di trasporto e ai carichi medi degli stessi.
Nessuno degli altri testi sentiti è stato in grado di integrare tali lacune probatorie.
La non ha formulato capitoli di prova in ordine Controparte_1 all'effettivo quantitativo di materiale fornito alla controparte, né ha chiesto di sentire i firmatari dei relativi documenti di trasporto a conferma delle rispettive firme, dell'avvenuta misurazione (anche con riferimento alle eventuali modalità seguite) e del quantitativo ivi riportato, rispetto al quale i documenti di trasporto nulla precisano (alcuni dei quali, peraltro, appaiono emessi nei confronti di soggetti terzi estranei al giudizio, v. ad es. i blocchetti nn. 34, 38, 41 del fascicolo d'ufficio). I capitoli indicati nella memoria istruttoria, depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., dalla creditrice sono risultati allo scopo del tutto generici.
Alla luce del presente quadro probatorio frammentario e contraddittorio, rimane incerta la quantificazione del materiale trasportato. Non è possibile valutare, con sufficiente chiarezza, se la misurazione veniva effettuata prima del carico o al momento dello scarico, se risulti conforme alla contabilità trasmessa dalla da parte degli opponenti, ovvero se Parte_6 debba considerarsi coincidente con quella riportata, solo in parte, nei documenti dell'opposta. La prova dell'esecuzione della fornitura, incombente sulla società opposta ai sensi dell'art. 2697 c.c., non può essere ricavata dalle bolle di consegna/documenti di trasporto allegati, giacché risultano sottoscritti da operai, che sono soggetti terzi rispetto alle parti in causa.
Occorre concludere, dunque, che la creditrice opposta non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, non avendo fornito - a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dai debitori ingiunti e della diversa contabilizzazione allegata in atti - la dimostrazione esatta dell'adempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione contrattualmente assunta, in merito all'entità della prestazione e al prezzo concordato.
Infatti, in tema di efficacia probatoria riconducibile ai documenti provenienti da terzi, appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale, già richiamato, che riconosce alla documentazione formata da soggetti diversi dalle parti in causa valenza di prova atipica con efficacia sul piano probatorio di meri indizi, i quali possono assurgere a prova piena del fatto in essi documentato soltanto nell'ipotesi in cui le relative emergenze vengano confermate nel corso del giudizio dal loro autore oppure risultino suffragate da ulteriori elementi di prova (si vedano in tal senso Cass., n. 1497/1973; Cass., n. 24208/2010; Cass., n.
11105/2001; Cass., n. 10041/2000; Cass., n. 4437/1997; Cass., n.
17612/2013).
Peraltro, entrambe le tesi difensive di ciascuna delle parti, circa l'ammontare del materiale consegnato, ovvero circa il corrispettivo pagato in eccesso, risultano prive di adeguati riscontri probatori.
Vi è, infatti, incertezza in ordine al quantitativo di materiale effettivamente fornito dalla a Controparte_1 Parte_2 sicché non è possibile procedere alla determinazione di quanto ancora dovuto da parte degli opponenti, né è possibile stabilire se gli attori abbiano o meno diritto a ripetere somme eventualmente corrisposte in eccesso.
I titoli di pagamento prodotti dagli opponenti, anche in mancanza di valida querela di falso, sono stati imputati a generici titoli di garanzia che sono stati, sulla base di giroconti, riconsegnati agli opponenti. Gli attori in opposizione non hanno contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. quanto dedotto in ordine all'effettivo giroconto di tali titoli, deducendo, tuttavia, che ciò era avvenuto per il pagamento di ulteriori prestazioni pendenti tra le parti non meglio precisate e dimostrate.
Anche in questo caso, il quadro probatorio appare contraddittorio ed inidoneo a supportare la domanda di ripetizione degli opponenti. L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. presuppone che le somme di cui si domanda la restituzione siano state pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, sia nel caso di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale (Cass. n.
7897/2014). Si tratta, dunque, di una disciplina che ha portata generale e che si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. ord. n.
18266/2018).
In applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'attore che invochi l'art. 2033 c.c. dimostrare sia l'avvenuto pagamento alla parte convenuta, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (v. ex multis,
Cass. n. 17146/2003; Cass. n. 18483/2010; Cass. n. 30713/2018), che si identifica nella mancanza, originaria o sopravvenuta, del rapporto o del negozio in esecuzione del quale la prestazione è eseguita. Nella specie, attesa l'esistenza di reciproci rapporti negoziali, non vi è prova dell'assenza della causa e dell'esatto ammontare delle somme eventualmente pagate in eccesso.
Da quanto appena esposto, deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con rigetto delle domande della convenuta e rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione spiegata dagli attori.
Va, poi, rigettata la domanda di risarcimento danni formulata da e Parte_2 Parte_1 Parte_3
, atteso che non è stata fornita la prova di eventuali Parte_4 danni subiti, né nell'an né nel quantum. Infine, va, altresì, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli attori, in quanto la norma è inapplicabile in caso di soccombenza reciproca come nella specie. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, del rigetto della domanda principale e di quelle riconvenzionali, vanno interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 103/2010 R.G.A.C. ex Trib.
Mistretta, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19, emesso dal
Tribunale di Mistretta il 21 aprile 2010 e notificato in data 27 aprile 2010, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande della convenuta in opposizione;
- rigetta le domande degli attori;
- compensa interamente, tra le parti, le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 6 giugno 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, dott. Paolo Bucca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103/2010 R.G.A.C. ex Trib. Mistretta, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19, emesso dal Tribunale di
Mistretta il 21 aprile 2010 e notificato in data 27 aprile 2010, assunta in decisione con ordinanza del 21 marzo 2024, e con assegnazione di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. successivi per il deposito di memorie di replica, promossa da
(C.F.: ), in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore di Parte_2
(P.IVA: ), (C.F.: P.IVA_1 Parte_3
) e (C.F.: C.F._2 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Santo Stefano di C.F._3
Camastra, via Luigi Sergio n. 30 (c/o avv. Tonino Ricciardo), recapito professionale dell'avv. Massimo Miracola che li rappresenta e difende, attori in opposizione, contro
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata Parte_5 in Mistretta, via Vincenzo Salamone n. 19, presso lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua, recapito professionale dell'avv. Domenico Magistro che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: appalti;
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21 marzo 2024;
Motivi in fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 5 maggio 2010, Parte_1
, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore di
[...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19, emesso dal Tribunale di Mistretta il 21 aprile 2010 e notificato in data 27 aprile
2010, provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 326.951,60, Controparte_1 oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiali ricevuta dalla convenuta.
Gli attori opponenti hanno eccepito la non dovutezza della somma ingiunta, contestando la difformità del quantitativo di materiali effettivamente fornito da rispetto a quanto fatturato e Controparte_1 hanno spiegato domanda riconvenzionale, deducendo di aver effettuato già diversi pagamenti. Tanto premesso, hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la sua revoca. In via riconvenzionale, hanno domandato di ritenere e dichiarare il diritto della società opponente alla restituzione della somma pagata in eccesso di euro 111.407,60 (modificata in corso di causa in euro 234.399,40), oltre interessi moratori e, per l'effetto, di condannare la convenuta al relativo pagamento, oltreché al risarcimento dei danni subiti e subendi, anche a titolo di responsabilità processuale aggravata, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata alla prima udienza di comparizione dell'8 giugno 2010, si è costituita la quale, contestando la Controparte_1 ricostruzione operata dagli opponenti, ha domandato il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo e la vittoria sulle spese ed i compensi di causa.
Con ordinanza del 5 agosto 2010, depositata in cancelleria in data 11 agosto 2010, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c.. Escusse le prove orali, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti di un termine di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. successivi per il deposito di eventuali memorie di replica.
Gli opponenti hanno eccepito la non dovutezza della somma ingiunta, deducendo di aver ricevuto un quantitativo di materiali inferiore rispetto a quello fatturato da Controparte_1 L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01).
Le fatture emesse, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad esse riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass., n. 17050/11).
con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha azionato il Controparte_1 credito portato dalle seguenti fatture nn.: 1) 258/A del 29/12/2008, di euro
18.236,40; 2) 8/A del 31/01/2009, di euro 22.528,80; 3) 26/A del
28/02/2009, di euro 7.341,60; 4) 31/A del 31/03/2009, di euro 59.502,40;
5) 50/A del 30/04/2009, di euro 96.162,00; 6) 67/A del 30/05/2009, di euro
24.979,20; 7) 75/A del 30/06/2009, di euro 93.881,40; 8) 105/A del
31/07/2009, di euro 106.934,40; 9) 116/A del 31/08/2009, di euro
60.356,40; 10) 121/A del 30/09/2009, di euro 76.092,60; 11) 135/A del
31/10/2009, di euro 32.091,60; 12) 157/A del 30/11/2009, di euro
21.132,00; 13) 163/A del 30/12/2009, di euro 702,00; 14) 170/A del
30/12/2009, di euro 4.740,00; 15) 171/A del 30/12/2009, di euro
11.912,40.
Rispetto alle medesime, la società convenuta ha affermato di aver ricevuto acconti per euro 309.540,20, mentre gli opponenti hanno eccepito di aver corrisposto la somma complessiva di euro 537.041,20, producendo in giudizio gli assegni ed i bonifici bancari. ha eccepito che parte di quei pagamenti ricevuti è Controparte_1 avvenuta, in realtà, con somme che essa stessa aveva a sua volta previamente girato a favore degli opponenti, al fine di impedire loro eventuali protesti, anche in ragione dei buoni rapporti intercorsi tra le parti. ha contestato detti assunti, riferendo che i Parte_2 pagamenti ricevuti dalla convenuta erano dovuti per via di altri rapporti intervenuti tra le parti (sia direttamente, che a mezzo di altra società loro riferibile, la e ha provveduto a depositare in giudizio le Org_1 fatture nn. 05/09, 26/09 e 01/10 emesse da nei Parte_2 confronti di e la fattura n. 13/10 emessa, sempre nei Controparte_1 confronti della convenuta, da Org_1
Avverso le suddette, ha proposto querela di falso, così Controparte_1 come hanno fatto gli opponenti rispetto alle bolle di accompagnamento e/o documenti di trasporto elencati nell'atto di proposizione, depositato in cancelleria il 16 settembre 2011.
La querela di falso, sia essa proposta in via principale o in via incidentale, ha lo scopo di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o rapporti. La relativa declaratoria di falsità provoca la completa rimozione del valore giuridico del documento, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la querela di falso è proponibile contro chiunque possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa (sia o meno, appunto, l'autore della falsificazione). Premesso che la stessa, ai sensi dell'art. 221, co. 1, c.p.c., può essere promossa in qualunque stato e grado del giudizio, al successivo co. 3 è disposto che la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza. Pur prescindendo dal profilo afferente all'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (in giurisprudenza si è, infatti, sostenuto che, ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. possa essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni), la Suprema Corte ha statuito che la sottoscrizione dell'atto di proposizione della querela ad opera della parte personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito di ammissibilità della medesima, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuol far dichiarare la falsità (cfr. Cass., n. 16674/2013).
Occorre, infatti, distinguere tra la proposizione dell'atto, riservato all'iniziativa personale della parte o del suo procuratore speciale, e la presentazione della domanda (atto di promovimento dell'ordinario procedimento di falso civile), che non è avvenuta, nel caso di specie, da nessuna delle parti.
In questo senso, con ordinanza del 30 novembre 2020, che si conferma, è stato disposto procedersi oltre con l'istruttoria del procedimento senza tenere conto delle querele che di fatto non sono state presentate.
In mancanza degli atti di presentazione delle querele, infatti, non si possono ritenere aperti i relativi giudizi di querela di falso (in questo senso, v. Cass. III, 27 maggio 2009, n. 12263).
Peraltro, i documenti prodotti non possono, in ogni caso, ritenersi giudizialmente riconosciuti. In particolare, le fatture oggetto di querela da parte di Controparte_1 non risultano sottoscritte da alcuno e, pertanto, non sono idonee a rivestire la qualità di scrittura privata riconosciuta (cfr. Cass., n. 685/2024).
Parimenti, lo stesso deve dirsi rispetto alle bolle di consegna/documenti di trasporto, impugnati di falsità dalla controparte;
gli stessi, infatti, appaiono sottoscritti da terzi (operai e trasportatori), estranei al presente giudizio, sicché non possono assurgere al rango di scrittura privata riconosciuta.
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale dell'art. 2702 cc., né quella processuale dell'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio
è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass., n. 8938/2015).
Gli opponenti hanno contestato l'ammontare di materiale riportato nei documenti da ultimo citati.
Nella specie, non sono stati forniti dalla creditrice opposta elementi di prova concorrenti, che consentano di corroborare l'efficacia probatoria delle bolle di consegna, escludendo, dunque, che tali documenti possano assurgere, di per sé, a fronte della contestazione degli attori, al rango di prova della consegna con riferimento al quantitativo in esse documentato.
Gli opponenti hanno dedotto che la misurazione effettiva dei materiali non era quella indicata nei documenti di trasporto ma quella diversa riportata nella contabilità allegata in atti e trasmessa dalla Parte_6
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore.
La stessa valenza probatoria attenuata va riconosciuta anche ai documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla parte opposta, che non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi (in senso analogo, v. Trib. Napoli
Nord sez. II, 21 marzo 2023, n. 1170). Nel caso che ci occupa, avendo il debitore ingiunto contestato la consegna della merce nelle quantità indicate nelle fatture prodotte dal creditore opposto, alla suddetta documentazione, in considerazione delle sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), non può essere attribuita in questa sede efficacia di prova documentale del credito azionato.
Anche i documenti di trasporto prodotti in giudizio dalla società opposta non hanno efficacia di prova piena della consegna della merce nella quantità ivi indicata, in quanto sottoscritti da terzi (v. anche testimonianze dove si evince che a firmare le bolle di consegna erano anche gli operai).
In proposito appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alla documentazione formata da soggetti diversi dalle parti in causa valenza di prova atipica con efficacia sul piano probatorio di meri indizi, i quali possono assurgere a prova piena del fatto in essi documentato soltanto nell'ipotesi in cui le relative emergenze vengano confermate nel corso del giudizio dal loro autore oppure risultino suffragate da ulteriori elementi di prova (si vedano in tal senso Cass., n.
1497/1973; Cass., n. 24208/2010; Cass., n. 11105/2001; Cass., n.
10041/2000; Cass., n. 4437/1997; Cass., n. 17612/2013).
Nella specie, il quantitativo esatto dei materiali trasportati è rimasto indimostrato. Sul punto, appaiono contraddittorie le testimonianze escusse e le risultanze documentali. In particolare, il teste escusso all'udienza del 9 novembre Tes_1
2022, ha dichiarato di essere il tecnico incaricato dei rilevamenti da parte della e che tutti i rilievi erano trasmessi alla stessa , Parte_6 CP_2 confermando, quindi, che la contabilità dei materiali avveniva in situ, mediante misurazione a mezzo di rilievo topografico con strumentazione elettronica di rilievo (circostanza lett. f) della memoria istruttoria di parte attrice). Il teste ha confermato che molto spesso la società
[...]
e/o i responsabili della avevano Parte_2 Parte_6 contestato alla la non corrispondenza tra il materiale Controparte_1 riportato nella bolla di accompagnamento e quello inferiore caricato sul camion (circostanza g), precisando “durante i rilievi mi accorgevo che i camion che sopraggiungevano nel sito del cantiere non erano pieni”. Tali circostanze sono state confermate anche dal teste . Il teste Testimone_2 ha escluso, invece, che le misurazioni del materiale fornito e la Tes_1 contabilità venivano messe a disposizione della presso il Controparte_1 proprio studio sin dal mese di dicembre 2009 (circostanza lett. i della memoria istruttoria di parte attrice).
Il teste escusso all'udienza del 26 ottobre 2023, ha Testimone_3 dichiarato che, in qualità di autista, si è occupato del trasporto del materiale dalla cava della al cantiere relativo alla Controparte_1 costruzione del e che, per ogni viaggio, c'era regolare Org_2 documento di trasporto (bolla). Il teste, tuttavia, non ha riferito di alcuna misurazione sui camion del materiale di volta in volta prelevato dalla cava della (circostanza d). CP_1
I testi e escussi all'udienza del Parte_5 Testimone_4
9 giugno 2021, hanno confermato le circostanze articolate da parte opposta in ordine alla misurazione dei materiali e all'accompagnamento dei documenti di trasporto, senza, tuttavia, nulla precisare in ordine alla quantità esatta di materiale fornito per ciascun trasporto, ovvero con riferimento alla capienza dei mezzi di trasporto e ai carichi medi degli stessi.
Nessuno degli altri testi sentiti è stato in grado di integrare tali lacune probatorie.
La non ha formulato capitoli di prova in ordine Controparte_1 all'effettivo quantitativo di materiale fornito alla controparte, né ha chiesto di sentire i firmatari dei relativi documenti di trasporto a conferma delle rispettive firme, dell'avvenuta misurazione (anche con riferimento alle eventuali modalità seguite) e del quantitativo ivi riportato, rispetto al quale i documenti di trasporto nulla precisano (alcuni dei quali, peraltro, appaiono emessi nei confronti di soggetti terzi estranei al giudizio, v. ad es. i blocchetti nn. 34, 38, 41 del fascicolo d'ufficio). I capitoli indicati nella memoria istruttoria, depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., dalla creditrice sono risultati allo scopo del tutto generici.
Alla luce del presente quadro probatorio frammentario e contraddittorio, rimane incerta la quantificazione del materiale trasportato. Non è possibile valutare, con sufficiente chiarezza, se la misurazione veniva effettuata prima del carico o al momento dello scarico, se risulti conforme alla contabilità trasmessa dalla da parte degli opponenti, ovvero se Parte_6 debba considerarsi coincidente con quella riportata, solo in parte, nei documenti dell'opposta. La prova dell'esecuzione della fornitura, incombente sulla società opposta ai sensi dell'art. 2697 c.c., non può essere ricavata dalle bolle di consegna/documenti di trasporto allegati, giacché risultano sottoscritti da operai, che sono soggetti terzi rispetto alle parti in causa.
Occorre concludere, dunque, che la creditrice opposta non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, non avendo fornito - a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dai debitori ingiunti e della diversa contabilizzazione allegata in atti - la dimostrazione esatta dell'adempimento della prestazione oggetto dell'obbligazione contrattualmente assunta, in merito all'entità della prestazione e al prezzo concordato.
Infatti, in tema di efficacia probatoria riconducibile ai documenti provenienti da terzi, appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale, già richiamato, che riconosce alla documentazione formata da soggetti diversi dalle parti in causa valenza di prova atipica con efficacia sul piano probatorio di meri indizi, i quali possono assurgere a prova piena del fatto in essi documentato soltanto nell'ipotesi in cui le relative emergenze vengano confermate nel corso del giudizio dal loro autore oppure risultino suffragate da ulteriori elementi di prova (si vedano in tal senso Cass., n. 1497/1973; Cass., n. 24208/2010; Cass., n.
11105/2001; Cass., n. 10041/2000; Cass., n. 4437/1997; Cass., n.
17612/2013).
Peraltro, entrambe le tesi difensive di ciascuna delle parti, circa l'ammontare del materiale consegnato, ovvero circa il corrispettivo pagato in eccesso, risultano prive di adeguati riscontri probatori.
Vi è, infatti, incertezza in ordine al quantitativo di materiale effettivamente fornito dalla a Controparte_1 Parte_2 sicché non è possibile procedere alla determinazione di quanto ancora dovuto da parte degli opponenti, né è possibile stabilire se gli attori abbiano o meno diritto a ripetere somme eventualmente corrisposte in eccesso.
I titoli di pagamento prodotti dagli opponenti, anche in mancanza di valida querela di falso, sono stati imputati a generici titoli di garanzia che sono stati, sulla base di giroconti, riconsegnati agli opponenti. Gli attori in opposizione non hanno contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. quanto dedotto in ordine all'effettivo giroconto di tali titoli, deducendo, tuttavia, che ciò era avvenuto per il pagamento di ulteriori prestazioni pendenti tra le parti non meglio precisate e dimostrate.
Anche in questo caso, il quadro probatorio appare contraddittorio ed inidoneo a supportare la domanda di ripetizione degli opponenti. L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. presuppone che le somme di cui si domanda la restituzione siano state pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, sia nel caso di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale (Cass. n.
7897/2014). Si tratta, dunque, di una disciplina che ha portata generale e che si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. ord. n.
18266/2018).
In applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'attore che invochi l'art. 2033 c.c. dimostrare sia l'avvenuto pagamento alla parte convenuta, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (v. ex multis,
Cass. n. 17146/2003; Cass. n. 18483/2010; Cass. n. 30713/2018), che si identifica nella mancanza, originaria o sopravvenuta, del rapporto o del negozio in esecuzione del quale la prestazione è eseguita. Nella specie, attesa l'esistenza di reciproci rapporti negoziali, non vi è prova dell'assenza della causa e dell'esatto ammontare delle somme eventualmente pagate in eccesso.
Da quanto appena esposto, deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con rigetto delle domande della convenuta e rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione spiegata dagli attori.
Va, poi, rigettata la domanda di risarcimento danni formulata da e Parte_2 Parte_1 Parte_3
, atteso che non è stata fornita la prova di eventuali Parte_4 danni subiti, né nell'an né nel quantum. Infine, va, altresì, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli attori, in quanto la norma è inapplicabile in caso di soccombenza reciproca come nella specie. Le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, del rigetto della domanda principale e di quelle riconvenzionali, vanno interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 103/2010 R.G.A.C. ex Trib.
Mistretta, di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19, emesso dal
Tribunale di Mistretta il 21 aprile 2010 e notificato in data 27 aprile 2010, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande della convenuta in opposizione;
- rigetta le domande degli attori;
- compensa interamente, tra le parti, le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 6 giugno 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)