Articolo 3 della Legge 29 marzo 2012, n. 39
Articolo 2
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27 aprile 2012
Art. 3. Modifiche delle piante organiche 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
Entrata in vigore il 27 aprile 2012
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