Art. 3. Modifiche delle piante organiche 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
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27 aprile 2012
27 aprile 2012
Giurisprudenza • 10
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2025, n. 1428Provvedimento: […] 7.2.1. E' vero peraltro che detta lacuna è stata colmata col Regolamento approvato nel 2013. Tuttavia, pur prevedendo l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 39/2012 la possibile suddivisione dell'Albo regionale in “ elenchi specifici per titoli e competenze conseguiti dai maestri di sci ”, non demanda, in alcuna delle sue norme, all'Assemblea di istituire, per il tramite del Regolamento di cui all'art. 16, comma 3, lett. d) o altrimenti, elenchi speciali di “maestri di sci non in attività”, per di più al fine di privarli dell'elettorato attivo e passivo.Leggi di più...
- regolamenti regionali·
- inefficacia regolamento·
- approvazione regionale regolamenti·
- competenza legislativa concorrente·
- giurisdizione amministrativa·
- intervento ad adiuvandum·
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- legge quadro n. 81/1991