Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/05/2025, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01923/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da GI NA e EN CI, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Calise, Maria Petrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) - del provvedimento n. 197 del 16 novembre 2021, notificata il 20 gennaio 2021, a firma del Responsabile dell'U.T. del Comune di Forio, con il quale è stata ingiunta ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la “demolizione delle opere abusivamente eseguite” in Forio, in località Piellero, in una alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con avvertenza che, decorso il termine di 60 giorni, si farà luogo alla applicazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. cit.;
b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NA GI il 30/3/2023, per l’annullamento dell'ordinanza n. 167 del 30 novembre 2022, notificata il 24 gennaio 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. I nominati ricorrenti hanno proposto ricorso introduttivo per ottenere l’annullamento del provvedimento n. 197 del 16 novembre 2021, notificato il 20 gennaio 2021, a firma del Responsabile dell’U.T. del Comune di Forio, con il quale è stata ingiunta ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la “ demolizione delle opere abusivamente eseguite ” in Forio, in località Piellero, in una alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, si farà luogo all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e che la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 prevista dall’art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. cit. dovrà essere pagata entro 60 giorni.
I ricorrenti con i motivi aggiunti hanno impugnato l’ordinanza n. 167 del 30 novembre 2022, con la quale il dirigente dell’U.T.C. di Forio gli ha ingiunto il pagamento dell’importo di € 20.000,00 a titolo di sanzione ex art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001, preannunciando la procedura di riscossione coatta in caso di mancata ottemperanza nel termine di sessanta giorni.
All’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.
2. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordine di demolizione.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la nullità dell’ordinanza di demolizione ex art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, poiché le opere sanzionate risultano assoggettate a sequestro penale come emerge dall’apposito verbale redatto dalla P.L. di Forio il 2 novembre 2017 e dall’ordinanza di convalida di sequestro del 7 novembre 2021.
Il motivo è infondato. La giurisprudenza sul punto ha evidenziato i seguenti principi:
« La sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione (…) non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione. In questi casi, costituisce onere del responsabile dell'abuso motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile, secondo la procedura prevista dall' art. 85, disp. att. c.p.p. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all'ingiunzione a demolire » (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 10/11/2022, n. 6963);
« Con riferimento alle costruzioni abusive, la pendenza della misura cautelare reale del sequestro penale ex art. 321 c.p.p. non inficia la legittimità dell'ordinanza di demolizione, in quanto implica un mero differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, che decorre dalla data del dissequestro penale, che spetta all'interessato chiedere tempestivamente » (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21/03/2022, n. 1873);
« La mancata ottemperanza all'ordine di demolizione può non esser giustificata dal solo fatto che le opere abusive siano state oggetto di sequestro adottato dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria; in questi casi tranne che l'Autorità stessa affermi l'attualità di tal misura cautelare, è pur sempre possibile richiederle il dissequestro allo scopo di eseguire tale ordine » (Cons. Stato, sez. VI, 27/04/2020, n. 2677);
« È irrilevante la pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori » (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 06/05/2020, n. 286).
Quindi, non essendo il sequestro penale un impedimento all’esecuzione dell’ordine di demolizione, e non essendosi i ricorrenti attivati per il dissequestro, il motivo è infondato.
2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata è illegittima anche perché ingiunge la demolizione ai ricorrenti i quali però non sono responsabili dell’abuso.
La censura è tuttavia infondata. Il Consiglio di Stato ha affermato che “ i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato ” (Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3660). I ricorrenti sono comproprietari del suolo, per cui sono soggetti pienamente legittimati passivamente, trovandosi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Ad abundantiam , non vi sarebbero neppure elementi certi per escludere che siano anche responsabili dell’abuso.
2.3. Con il terzo motivo parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui avverte che in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione l’ingiunzione ai ricorrenti di pagare la somma di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001, dovrà essere eseguita “ entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta notifica dell’atto di ingiunzione ”, sebbene la norma non preveda tale termine. Inoltre non potrebbe applicarsi tale sanzione in quanto i ricorrenti non sarebbero responsabili dell’abuso.
Il Collegio ritiene che la censura non possa essere accolta, non essendo neppure dimostrato l’interesse del ricorrente: la mancata previsione del termine per il pagamento, il quale non troverebbe riscontro nella norma in esame che non prevedrebbe alcun termine, avrebbe come conseguenza il dovere di pagare subito la sanzione, mentre la previsione di un termine (nel caso in esame 60 giorni) opererebbe semmai a vantaggio del ricorrente, che avrebbe la possibilità di pagare entro 60 giorni e non subito. In secondo luogo, sussiste anche la legittimazione passiva in capo ai ricorrenti comproprietari, i quali genericamente allegano di non essere responsabili dell’abuso, ma non indicano alcun principio di prova per dimostrare che altri sono i responsabili e che i ricorrenti non siano ideatori morali o autore materiale degli abusi stessi.
2.4. Con il quarto motivo è lamentata la mancanza di motivazione in merito all’interesse pubblico alla demolizione.
La censura è infondata. Il Collegio ritiene che l’atto impugnato sia vincolato, per cui l’amministrazione non è tenuta a motivare in ordine all’interesse pubblico, neppure con riguardo al tempo trascorso.
2.5. Con il quinto motivo è lamentato che il provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, non indichi i beni da acquisirsi in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata. Il provvedimento ordina la demolizione, preannunciando l’acquisizione del suolo al patrimonio comunale nel caso di inosservanza dell’obbligo di demolizione, per cui, al limite, se e quando interverrà il provvedimento di acquisizione, in tale momento l’Amministrazione sarà chiamata a individuare con precisione l’area acquisita al patrimonio comunale.
2.6. Con il sesto motivo i ricorrenti hanno lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è tuttavia infondato in quanto, a fronte del carattere vincolato del potere esercitato, i ricorrenti non hanno allegato e provato quali elementi avrebbero addotto nel procedimento per convincere l’amministrazione della conformità urbanistica delle opere. La giurisprudenza ha chiarito che « una volta accertato il carattere abusivo dell'opera ai sensi degli artt. 31 e 35, T.U. Edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l'Amministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dell'art. 31, T.U. Edilizia, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell'avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto » (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5/10/2020, n. 4266).
2.7. Il ricorso introduttivo è dunque infondato.
3. Con i motivi aggiunti è lamentata l’illegittimità derivata dell’ordinanza n. 167 del 30 novembre 2022, con la quale il dirigente dell’U.T.C. di Forio ha ingiunto il pagamento dell’importo di € 20.000,00 a titolo di sanzione ex art. 31, comma 4 bis , del d.P.R. n. 380/2001, in ragione dei vizi già denunciati nel ricorso introduttivo avverso l’ordinanza di demolizione.
Il Collegio ritiene che, respinte le censure articolate nel ricorso introduttivo avverso l’ordinanza di demolizione, non sussista neppure l’illegittimità derivata dell’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti.
Inoltre, per i motivi già illustrati nel punto 2.3 della motivazione, a cui si rinvia, è infondata anche la censura secondo cui il termine di 60 giorni per l’adempimento all’ingiunzione di pagamento sarebbe illegittimo in quanto non previsto dalla legge, nonché la censura secondo cui tale ingiunzione non potrebbe essere rivolta ai ricorrenti i quali sarebbero solo comproprietari e non anche responsabili dell’abuso.
I motivi aggiunti sono pertanto respinti.
4. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Rita Luce |
IL SEGRETARIO