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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott.ssa Paola Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2482/2024 tra le seguenti parti:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Nicolò Costa, del Foro di Savona, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC nonché presso la persona e lo studio del predetto legale, sito in 17025 Email_1
Loano (SV), via Ghilini 51 int. 2, Ricorrente
Contro
, P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, sedente in 17100 Savona (SV), Piazza Pertini 10 Convenuta
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“In via principale,
Annullare e/o revocare e/o in ogni caso rendere inefficacia l'ordinanza/ingiunzione n. 1391/2024 irrogata dall' nei confronti della sig.ra per le ragioni espresse in Controparte_1 Parte_1 narrativa.
Con il favore delle spese del presente procedimento, oltre accessori di legge, IVA e CPA”.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato proponeva opposizione avverso l'ordinanza – Parte_1 ingiunzione n. 1391/2024, emessa in suo danno dall sulla base dell'asserita Controparte_1 violazione dell'art. 316 ter, comma secondo c.p., per avere ella indebitamente fruito dell'esenzione dalla Pt_ compartecipazione alla spesa sanitaria. In particolare la godeva, nell'anno 2018, dell'esenzione dal versamento del ticket per le prestazioni meglio dettagliate in atti sulla base dell'autocertificazione delle condizioni di cui al Codice E04 – titolari di pensioni minime e con età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro. A seguito dei controlli svolti dall'amministrazione finanziaria, tuttavia, emergeva l'insussistenza delle condizioni in questione, e ASL2 emetteva il provvedimento oggi opposto, contestando alla Siri la falsità dell'autocertificazione presentata.
Pt_
La affermava, negli scritti difensivi indirizzati all'ASL2, l'errore incolpevole nella compilazione dell'autocertificazione e, in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio, sosteneva la ricorrenza delle condizioni di legge per la fruizione del beneficio.
All'udienza del 7.2.25, verificata la regolarità delle notifiche, era dichiarata la contumacia di ASL2; rilevato il carattere documentale della controversia, alla medesima udienza la causa era trattenuta in decisione. All'udienza del 7.3.25 era data lettura del dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art. 429, comma primo c.p.c.
Il ricorso è fondato, e merita di essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Va anzitutto premesso che “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza – ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità
e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione” (Cass. civile sez. II, 11/05/2022, n.
14861). Con particolare riferimento all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, ex art. 316 ter c.p., la
Suprema Corte ha chiarito che ben può essere integrato l'illecito in parola dalla “presentazione di una falsa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al reddito del nucleo familiare dell'imputato al fine di ottenere l'esenzione dal ticket per una visita medica specialistica” (Cass. penale sez. II, 25/10/2011, n. 40299)
e, più in generale, l'illecito in parola ricorre “a fronte di dichiarazioni mendaci e della produzione di falsa documentazione per ottenere l'erogazione di erogazioni pubbliche” (Cass. penale sez. VI, 23/05/2024, n.
26180).
Pt_ Con riferimento alla fattispecie di cui in causa, la fruiva dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulla base dell'autocertificazione delle condizioni di cui al Codice E04, ossia in qualità di ultrasessantenne, titolare di pensione minima con reddito pari o inferiore a € 8.263,31. L'amministrazione Pt_ finanziaria, tuttavia, contestava alla l'insussistenza di detti requisiti, per non essere ella presente nell'archivio INPS dei percettori di pensione minima.
Pt_ Come affermato dalla stessa ricorrente, la godeva, a decorrere dall'1.11.2017, della pensione n. 015-
740030028222 cat VR (pensione vecchiaia coltivatori diretti, mezzadri, coloni): trattasi di assegno pensionistico che, per ammontare, è assimilabile alla pensione di vecchiaia e che, che alla luce della documentazione agli atti del presente giudizio, rappresenta l'unica fonte di reddito della ricorrente, il quale Pt_ pertanto risulta inferiore a quello previsto ai fini dell'esenzione dal ticket (cfr. doc. 5 Ricorso . Dall'altra parte, la modulistica depositata da ASL2 si limita a ragionare, in sede di elencazione delle esenzioni per reddito, di “pensione minima”, non qualificando ulteriormente l'assegno percepito: unico dettaglio fornito dall'ammirazione, dunque, è l'ammontare del trattamento pensionistico.
2 L'odierna ricorrente ha sostenuto il carattere incolpevole dell'errore commesso in sede di redazione dell'autocertificazione.
Secondo la Suprema Corte sussiste l'errore di fatto, causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 3, comma secondo, l. 689/81, ogniqualvolta detto errore “risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cass. civile sez. VI, 02/10/2015, n. 19759; in senso conforme, Cass. civile sez. II, 29/03/2024, n. 8588).
Nella fattispecie di cui in causa detti requisiti sono entrambi riscontrabili.
Pt_ Da una parte, la appare aver agito nel rispetto del requisito reddituale, ossia del presupposto previsto, senza margine di ambiguità, ai fini della fruizione del beneficio, essendo ella titolare di assegno dall'ammontare inferiore alla soglia reddituale massima prevista. La contestazione intorno al titolo dell'assegno, invece, non appare idonea a sorreggere la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, considerando che grava sull'ente pubblico la predisposizione di modulistica tale, da consentire al privato – fino a prova del contrario, sprovvisto di particolari conoscenze giuridiche, e dunque immune da rimproveri sotto il profilo della diligenza da lui esigibile – di individuare con chiarezza i presupposti per il godimento del beneficio. In altre parole, quell'elemento positivo, estraneo alla sfera di signoria del trasgressore, e tale da indurlo in errore, ben può essere integrato dal contegno ambiguo della pubblica amministrazione la quale, fornendo moduli dal carattere poco chiaro, obiettivamente suscettibili di prestarsi a plurime interpretazioni, pone in essere un'attività contraria al canone costituzionale di buon andamento “che impone alla p.a. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative […] non potendo generalmente addebitarsi al cittadino un onere di ricostruzione dell'effettiva volontà dell'Amministrazione mediante complesse indagini ermeneutiche ed integrative” (Consiglio di Stato sez. V, 05/09/2011, n. 4980).
Il ricorso presentato da deve dunque essere accolto, e l'ordinanza – ingiunzione n. 1391/2024, Parte_1 emessa da , deve essere annullata. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate e dell'ammissione della ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
ACCOGLIE
il ricorso presentato da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1391/2024 emessa da Parte_1 [...]
e per l'effetto Controparte_2
ANNULLA
l'ordinanza ingiunzione opposta.
CONDANNA
3 alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di Controparte_2 Parte_1 lite, che liquida in complessivi € 249,50 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CPA.
Sentenza esecutiva.
Savona, così deciso il 7.3.2025 Il Giudice
D.ssa Paola Antonia Di Lorenzo
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