Sentenza breve 12 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 19 luglio 2023
Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02026/2025REG.PROV.COLL.
N. 03204/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2023, proposto dalla signora ET RE SA, rappresentata e difesa dagli avvocati CH Di Donna e Margherita Pedone, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Ministero LL Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per la riforma
LL sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 12 del 12 gennaio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero LL Cultura;
Visti tutti gli atti LL causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente contenzioso ha ad oggetto:
a) il provvedimento emesso dalla Regione Basilicata n. 23BC.2022/D.01062 del 29 settembre 2022, di rigetto LL richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dalla sig.ra SA ET RE con istanza prot. n. 143494/23AD del 22 luglio 2020, avente a oggetto la realizzazione di una “Struttura turistico ricettiva polivalente” ubicata nel comune di Matera, Parco LL Murgia materana, alla c.da “Murgecchia” ;
b) il presupposto parere emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio LL Basilicata prot. n. 26158/23AH del 31 agosto 2022.
In punto di fatto si rileva che l’appellante è proprietaria di un suolo in Matera, ubicato in località “Murgecchia” all’ingresso del “Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano” - d’ora in poi “Parco LL Murgia materana” - censito in catasto al foglio di mappa 73, p.lla 11, dell’estensione di circa 12,40 ettari, su cui intende realizzare in conformità alle disposizioni vigenti, su una limitata porzione di tale suolo LL superficie di circa 1.900 mq., una struttura turistico ricettiva polivalente.
1.1. Con i richiamati provvedimenti la sua istanza è stata respinta seguendo le motivazioni indicate nel preavviso di rigetto, ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990, LL Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio LL Basilicata con nota prot. n. 9195 del 27 luglio 2022, vale a dire, poiché:
a) anche se l’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco Regionale Archeologico-Storico-Naturale delle Chiese Rupestri del Materano prevede la realizzazione sul predetto terreno LL sig.ra Cellamare Pasana di una “Reception ippo-turistica” , “l’intervento è ubicato in un’area di rilevante valenza paesaggistica e di pregio storico culturale” ;
b) anche se il progetto aveva previsto l’utilizzo di materiali e tecniche LL tradizione locale, “risulta incompatibile con le esigenze di tutela, per le notevoli dimensioni e per l’ubicazione specifica del manufatto” con annessa piscina, in quanto sito “a meno di 300 m. dalla zona di ingresso” e/o “a ridosso” del SAtuario di SA RI LL AL, “importante testimonianza storia, artistica ed architettonica, dichiarata di interesse culturale ai sensi LL normativa vigente e connotativa del contesto LL Contrada Murgecchia” , e perciò “perfettamente visibile” da tale monumento, incidendo “ in maniera negativa in termini di prospettiva e decoro sulla percezione del bene, trovandosi in stretta relazione spaziale” , da dove si vede anche “uno scorcio del Parco che conserva intatti gli aspetti del paesaggio agreste, tipico LL Murgia materana” ;
nonché con le motivazioni riconfermate con atto prot. n. 10402 del 31 agosto 2022 in quanto: 1) “le osservazioni non forniscono elementi oggettivi tali da riconsiderare le motivazioni che hanno indotto alla formulazione del preavviso del parere negativo” ; 2) “le foto allegate” alla nota/pec del 9 agosto 2022 “non documentano in maniera esauriente con l’indicazione dei coni visivi in una planimetria di scala adeguata tale da ricomprendere la nuova struttura e l’area del SAtuario” ; 3) il parere LL Soprintendenza “non si esaurisce in un mero giudizio tecnico basato sulla verifica di oggettivi criteri di misurazione, a presenta profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione alla preminenza delle esigenze pubbliche di conservazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico ivi presente” .
2. Con il ricorso di primo grado l’interessata ha dedotto i seguenti motivi:
I. la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990, in quanto la Soprintendenza non aveva tenuto delle osservazioni, contenute nella nota/pec LL ricorrente del 9 agosto 2022;
II. l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto:
A) il terreno foglio n. 73, particella n. 11, oggetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, non era sottoposto a provvedimento di tutela diretta o indiretta ai sensi degli artt. 13 e 45 d.lgs. n. 42 del 2004, né erano in corso procedimenti di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 42 del 2004;
B) l’art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco Regionale Archeologico-Storico-Naturale delle Chiese Rupestri del Materano prevede la realizzazione sul predetto terreno di una “Reception ippo-turistica” ;
C) l’art. 56 delle predette NTA precisa che “le modalità di tutela degli elementi di rilevanza paesaggistica sono disciplinate dalle presenti NTA”, non violate dal progetto presentato;
D) gli elementi ostativi, indicati nel presupposto parere vincolante LL Soprintendenza, risultano “in toto superati dalle prescrizioni”, stabilite dal parere favorevole dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio LL Regione Basilicata del 21 luglio 2022;
E) dalle 2 foto, allegate alla memoria endoprocedimentale LL ricorrente del 9 agosto 2022, non risulta visibile dal SAtuario di SA RI LL AL;
III. l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, atteso che con l’impugnata Determinazione n. 1062 del 29 settembre 2022 il presupposto parere negativo del Soprintendente prot. n. 10402 del 31 agosto 2022 era stato erroneamente qualificato come “vincolante”, in quanto ai sensi dell’art. 146, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 42 del 2004 “il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Piano Paesaggistico”, come nella specie, perché con l’art. 14, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco Regionale Archeologico-Storico-Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, aventi natura di Piano Paesaggistico, sono state stabilite le destinazioni d’uso compatibili con i fini istitutivi del Parco, prevedendo alla lett. d), anche la destinazione ad “attività turistico ricreative e culturali” .
3. Con la sentenza impugnata il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
4. Con il presente appello l’istante ha appellato la suindicata sentenza articolando i seguenti motivi:
I) ERROR IN JUDICANDO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 7 E 11 DEL D.LGS. 2.07.2010 N.104 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 143 DEL R.D. 11.12.1933 N. 1775 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 103, 113, 24 E 97 COST.
II) ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 7 E 11 DEL D.LGS. 2.07.2010 N.104 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 143, CO.1, LETT. A) DEL R.D. 11/12/1933 N. 1775 – ERRONEITA’E CONTRADDITTORIETA’- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 103, 113, 24 E 97 COST.
III) IN VIA SUBORDINATA: QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 143, CO. 1, LETT. A) R.D. N. 1775/1933 E S.M.I. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 103, 113 E 24 COST.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero LL cultura che ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. in data 28 ottobre 2024.
6. Con ordinanza collegiale del 7 marzo 2024 n. 224, il Collegio ha disposto una verificazione incaricando LL stessa il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata o un funzionario da lui delegato, al quale sono stati rivolti i seguenti quesiti:
i) descriva il verificatore in modo analitico la situazione di fatto con particolare riferimento alla presenza del Parco regionale archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano e al SAtuario di SA RI LL AL;
ii) dica il verificatore (anche a mezzo di rendering) quale sia l’effettiva incidenza, in relazione alle realistiche dimensioni, del progetto redatto per conto dell’appellante con l’indicazione dei coni visivi e LL prospettiva rispetto ai beni culturali e paesaggistici presenti all’interno del Parco;
iii) dica il verificatore se i materiali previsti per realizzare le opere progettate siano compatibili con lo stato dei luoghi e/o con le previsioni del Piano paesaggistico e del Piano del Parco e se corrispondano al doveroso rispetto di normative tecniche e quale sia l’impatto paesaggistico LL loro implementazione;
iv) segnali il verificatore qualsiasi altra circostanza che ritiene possa essere di interesse ai fini LL causa, in relazione all’oggetto LL presente verificazione.
7. La Relazione del verificatore, depositata in data 5 agosto 2024 e redatta nel rispetto delle regole del contraddittorio, ha rappresentato, anche a mezzo di documentazione fotografica a colori, la situazione dei luoghi in relazione al SAtuario osservando che: “Il SAtuario di SA RI LL AL, situato su uno sperone che affianca la RA di Matera, è un luogo di culto di grande importanza storica e artistica.
Costruito nel 1580, il SAtuario sorge su un preesistente nucleo rupestre, la cripta di SA RI LL AL.
La facciata è in stile romanico, con il suo rosone al centro e la nicchia che ospita la statua di SA CH LO. In sintesi, il SAtuario di SA RI LL AL è un luogo che combina un patrimonio storico e culturale unico con un'architettura e un'arte di grande valore.” .
7.1. In particolare, in relazione alla descrizione dei luoghi il verificatore si è soffermato sul fatto che “il contesto in cui la struttura turistico ricettiva è prevista risulta caratterizzato dalla importante presenza del SAtuario di SA RI LL AL (bene tutelato ai sensi del art.10 c.1 del d.lgs. 42/2004) e si confronta, allo stesso tempo, con importanti tratti paesaggistici (tratti LL Murgia Materana), con area fortemente trasformate del territorio, vale a dire le cave di calcarenite, e con uno strumento di regolamentazione urbanistica di livello intercomunale, vale a dire il Parco regionale archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano”. 7.2. Rispetto al secondo quesito posto il verificatore ha rilevato che “ per il caso del SAtuario di SA RI LL AL, dal belvedere/parcheggio antistante (Est) risulta visibile la scuderia/box cavalli; mentre non risulta visibile il corpo di fabbrica Reception-foresteria, posto più a Nord, in quanto coperto dalla prossima collina antistante il fronte Sud LL cava di calcarenite.
Il progetto non risulta visibile dagli altri beni culturali (archeologici) presenti nel contesto. In merito all’incidenza del progetto rispetto ai beni paesaggistici si rileva che, sebbene la struttura turistica prevista abbia dimensioni planimetriche considerevoli, le stesse risultano confrontabili con le dimensioni caratteristiche dei luoghi (i fronti di cava), inoltre la ridotta altezza dei corpi di fabbrica (Reception-foresteria e scuderia), di fatto, consente agli stessi di ben inserirsi nel pianoro ove sono previsti, rendendosi poco o per nulla visibili da coni visivi che da Est puntano verso la struttura, in ragione del filtro offerto dalla collina (posta ad Est) del pianoro.
La struttura risulta visibile per interno, esclusivamente da Sud, e precisamente dal versante opposto LL RA (lato Matera), per il tratto antistante il pianoro e corrispondente allo sperone prossimo alla casa circondariale di Matera”.
7.3. In relazione al terzo quesito (Impatto paesaggistico implementazione materiali), il verificatore ha affermato che “ I materiali così come previsti in progetto risultano compatibili con lo stato dei luoghi e con il Piano del Parco, a meno delle non conformità rilevate, che attengono, per quanto concerne la scuderia, al previsto utilizzo del calcestruzzo e del tufo rispettivamente per le strutture e le tamponature (anziché il legno); per quanto concerne la sistemazione esterna LL Reception-foresteria per la previsione del muro di recinzione posteriore in tufo (anziché pietra calcarea a secco). In generale, l’impatto paesaggistico dell’implementazione dei materiali così come progettati risulta accettabile, a meno delle non conformità rilevate per la scuderia e che attengono al previsto utilizzo del calcestruzzo e del tufo per le strutture e tamponature (anziché il legno); e di quelle rilevate per il muro di recinzione posteriore previsto in tufo (anziché pietra calcarea a secco)”.
7.4. In relazione al quarto quesito, il verificatore ha suggerito gli accorgimenti necessari per rendere la struttura compatibile con il contesto e con i coni visivi dalla Chiesta monumento di SA AL: “In sintesi, appurato che la scuderia, così come posizionata in progetto, risulta visibile dal piazzale antistante il SAtuario (cono visivo n.4) si rappresenta che attraverso gli accorgimenti di modifica altezza interna scuderia e schermatura tramite vegetazione, nonché di utilizzo del legno come materiale da costruzione, potrà certamente ridursi l’impatto visivo (mitigazione), ma non annullarsi del tutto.
Per l’effettivo annullamento dell’impatto visivo dal cono n.4 (dal SAtuario) risulta utile uno spostamento LL scuderia attraverso la traslazione verso Nord LL stessa per la distanza strettamente necessaria (circa 15 m) a posizionarla “dietro” la collina posta in prossimità del ciglio Sud LL cava di calcarenite, la stessa collina che rende non visibile la Reception foresteria dal cono visivo n.4, fermo restando l’utilizzo di materiali compatibili alle N.T.A. del piano del Parco e la modifica dell’altezza interna da 4,20 m a 3,50 m.”
7.5. Il verificatore ha depositato in data 7 ottobre 2024 la richiesta di liquidazione del compenso pari a euro 9.140,03, a cui dev’essere detratto l’acconto (2.000,00 euro).
8. Alla pubblica udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio, alla luce delle risultanze LL documentata relazione del verificatore, ritiene che l’appello sia da accogliere in relazione alle censure di erroneità dell’istruttoria e travisamento dei presupposti e dei fatti (I motivo), atteso che come accertato e documentato con l’apparato documentale fotografico dal verificatore, in relazione alla tematica dei “coni visuali”: Il progetto non risulta visibile dagli altri beni culturali (archeologici) presenti nel contesto. In merito all’incidenza del progetto rispetto ai beni paesaggistici si rileva che, sebbene la struttura turistica prevista abbia dimensioni planimetriche considerevoli, le stesse risultano confrontabili con le dimensioni caratteristiche dei luoghi (i fronti di cava), inoltre la ridotta altezza dei corpi di fabbrica (Reception-foresteria e scuderia), di fatto, consente agli stessi di ben inserirsi nel pianoro ove sono previsti, rendendosi poco o per nulla visibili da coni visivi che da Est puntano verso la struttura, in ragione del filtro offerto dalla collina (posta ad Est) del pianoro.
La struttura risulta visibile per interno, esclusivamente da Sud, e precisamente dal versante opposto LL RA (lato Matera), per il tratto antistante il pianoro e corrispondente allo sperone prossimo alla casa circondariale di Matera”.
10. Il Collegio, peraltro, nell’ambito dell’attività conformativa derivante dal giudicato, rileva che l’elemento critico del progetto individuato dal verificatore, sempre sotto il profilo del cono visuale, risulta essere la scuderia sicché, l’Amministrazione, nel rinnovato procedimento, potrà prescrivere le idonee misure di modifica del progetto in relazione a tali rilievi e agli altri ( id est , i materiali) indicati nella verificazione.
Ciò significa che l’Amministrazione, nel riesercitare il potere, valuterà, con apposita istruttoria, i suddetti elementi di fatto, dando conto nella motivazione delle specifiche ragioni che inducano, eventualmente, a riconfermare in parte l’esito valutativo annullato con la presente decisione.
11. Conclusivamente l’appello deve essere accolto, e per l’effetto in riforma LL sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
12. Le spese di giudizio, considerata la particolarità LL fattispecie e gli esiti LL verificazione, possono essere compensate.
13. In relazione al compenso del verificatore si rileva che lo stesso ha depositato istanza di liquidazione anteriormente al passaggio in decisione LL causa, per euro 9.140,03, da cui va detratto l’acconto (euro 2.000,00) posto a carico dell’appellante.
In proposito considerato che:
- l’art. 71 del testo unico sulle spese di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, stabilisce che le spettanze agli ausiliari del giudice sono corrisposte a domanda degli interessati «presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data LL testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato» ;
- nel caso di specie detto termine risulta rispettato;
- le norme per la determinazione del compenso all’ausiliario del giudice sono contenute nel testo unico delle spese di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, titolo VII, artt. 49-57 – il quale ha abrogato la previgente disciplina contenuta nella legge n. 319 del 1980, eccetto l’art. 4 concernente la liquidazione degli onorari commisurati a tempo – e nel decreto del Ministro LL giustizia 30 maggio 2002, recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale” (cfr., da ultimo, Corte Cost., sentenza 15 maggio 2020 n. 89);
è stato corrisposto l’acconto al verificatore;
- in considerazione del valore medio e dell’oggetto LL controversia nonché tenendo conto LL qualità e quantità delle prestazioni svolte LL tipologia di attività espletata, del tempo verosimilmente impiegato e LL complessità media dei quesiti, come emergono a semplice lettura LL relazione e degli allegati di essa, risulta congruo liquidare a titolo di compenso l’importo complessivo di euro 6.000,00, comprensivo di eventuali somme già percepite a titolo di acconto, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Dalla lettura LL verificazione non è dato comprendere se la remunerazione sia soggetta ad IVA; in ogni caso, ove questa sia dovuta, il verificatore percipiente, così come stabilito dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 27 giugno 2019, n. 211, è tenuto a rilasciare fattura all’amministrazione e sull’importo LL fattura la ritenuta d’acconto:
i) va operata e versata dalla parte a carico LL quale è posto l’obbligo di pagamento, qualora si tratti di sostituto di imposta;
ii) viceversa, non va operata qualora la parte a carico LL quale è posto l’obbligo di pagamento non sia sostituto di imposta.
L’importo come sopra determinato deve essere posto a carico LL parte appellata, soccombente detratto quanto già corrisposto in sede di acconto (euro 2.000,00) da parte dell’appellante a cui l’amministrazione deve rifonderlo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g. n. 3204/2023, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma LL sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di giudizio.
Condanna l’amministrazione al pagamento del compenso del verificatore nella misura di euro 6.000,00 a cui va detratto l’acconto già liquidato dall’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Si comunichi la presente sentenza alle parti ed al verificatore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO