Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1707 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. MARUCCI BRUNO;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, contumace;
all'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e ha dedotto di aver inoltrato all la CP_1 domanda di ricostituzione reddituale della pensione numero
07050348 categoria INVCIV, con ripristino della suddetta prestazione, sospesa dal mese di agosto 2019 (cfr. doc. 2 del ricorso). Ha precisato che la prestazione è stata ricostituita al
31.12.2019 (doc. 3 del ricorso), ma tuttavia non è stata ancora ripristinata, nonostante l'ulteriore richiesta del 10.11.2021 e l'invio del modello AP 93 (doc. 4 ricorso).
La ricorrente ha dunque chiesto al Giudice di liquidare la prestazione richiesta con decorrenza dal 01.01.2020.
1
Con note del 17.12.2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ottenuto la liquidazione della prestazione richiesta da parte dell' con provvedimento del 26.7.2024 pari all'importo di CP_1 euro 14.129,40. Ha quindi chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle CP_1 spese di lite.
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la volontà di parte ricorrente in tal senso, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta.
In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese
2 di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 886,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 7 gennaio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Laureti
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