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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/05/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2597 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 29/12/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. SCORSETTI GAIA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/04/1976 rappresentato e difeso dall'avv. BONIZZI ANTONELLA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.01.2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL
24.04.2024 *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 29.12.2023, premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 civile con in Crema in data 01.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile Controparte_1 del Comune medesimo anno 2003, atto n. 48, p. 1), unione dalla quale erano nati i figli ( nato il Per_1
26.09.2001) e (nata il [...]), e di essersi separata dal marito con verbale del 7.07.2014, Per_2 omologato dal Tribunale di Cremona con decreto n. 3858 del 2014, domandava la pronuncia di scioglimento del matrimonio. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via condivisa della figlia minore , con Per_2 collocamento prevalente della stessa presso di sé, e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso;
la ricorrente inoltre domandava un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli – minore - e –maggiorenne economicamente non autosufficiente- pari a € Per_2 Per_1
1.000 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 75 % delle spese straordinarie, nonché l'erogazione dell'assegno unico integralmente in proprio favore.
Con comparsa depositata il 4.03.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1 richiesta di divorzio della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione delle frequentazioni come indicate in comparsa;
quantificava l'assegno di mantenimento indiretto per i figli in misura pari a complessivi € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., avversando le difese avverse e formulando le rispettive richieste di prova. Le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 24.04.2024.
Alla suddetta udienza, dopo ampia discussione, i coniugi addivenivano ad un accordo a tacitazione della controversia nei termini di seguito riportati:
“1) Affido condiviso di con frequentazioni libere su accordo padre/figlia; Per_2
2) Le parti si impegnano a darsi reciprocamente i consensi per i documenti validi per l'espatrio di;
Per_2
3) Mantenimento di € 600 (€ 300 per ciascun figlio) fino all'autosufficienza economica di;
da quel Per_1 momento il padre verserà € 350 per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie con Per_2 decorrenza dalla mensilità di maggio 2024;
4) Assegno unico integralmente alla madre;
5) Spese di lite compensate.”
I difensori delle parti rinunciavano quindi a ogni diversa domanda e/o eccezione e/o istanza istruttoria formulata nel presente giudizio e chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione.
Il Giudice Delegato, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi dei figli e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2024. *
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Crema, in data 01.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2003, atto n. 48, p. 1).
Dalla loro unione sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 7.07.2014, omologato dal
Tribunale di Cremona con decreto n. 3858 del 2014.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che è maggiorenne, sebbene non economicamente Per_1 autosufficiente, deve limitarsi la trattazione della questione indicata alla sola figlia minore . Per_2
Osserva preliminarmente il Collegio che non si ritiene in alcun modo necessario procedere all'ascolto della minore, tenuto conto del pieno accordo tra le parti, conformemente al dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c., ai sensi del quale nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.
Orbene, le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido della minore secondo quanto già disposto con il provvedimento di separazione.
Considerato che
l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, non essendo emerso alcun elemento che faccia dubitare della idoneità genitoriale delle parti, può confermarsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse Per_2 della medesima.
rimarrà collocata presso la madre, con la quale la stessa è sempre rimasta a vivere, come peraltro Per_2 concordemente richiesto da entrambe le parti.
Quanto ai tempi di frequentazione, ritiene il Collegio che questo aspetto debba essere lasciato alla libera determinazione padre- figlia, considerata l'età di e le difficoltà logistiche espresse dal genitore non Per_2 collocatario.
* Le statuizioni economiche Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poterne recepire integralmente il contenuto, non presentando esse profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per quanto concerne gli ulteriori impegni assunti dalle parti e l'erogazione dell'assegno unico, che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, genitore collocatario prevalente della figlia minore e domiciliatario del figlio maggiorenne – non autosufficiente – . Per_1
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento, non essendo state svolte domande ulteriori.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Crema, in data 01.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune
[...] medesimo anno 2003, atto n. 48, p. 1).
2. (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento della Persona_3 stessa presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
3. DISPONE che le frequentazioni paterne con avvengano su libero accordo padre/figlia. Per_2
4. DÀ ATTO che le parti si impegnano a darsi reciprocamente i consensi per i documenti validi per l'espatrio di . Per_2
5. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , con Per_2 Per_1 decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, mediante versamento alla madre, entro il giorno 28 di ogni mese, della somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) fino all'autosufficienza economica di
; da quel momento, il padre verserà € 350 per il mantenimento di;
il tutto, in ogni caso, Per_1 Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona.
6. DISPONE, su accordo delle parti, che la madre percepirà integralmente l'importo dell'Assegno Unico;
7. DICHIARA compensate le spese di lite;
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giorgio Scarsato dott.ssa Benedetta Fattori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 29/12/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. SCORSETTI GAIA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/04/1976 rappresentato e difeso dall'avv. BONIZZI ANTONELLA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.01.2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL
24.04.2024 *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 29.12.2023, premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 civile con in Crema in data 01.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile Controparte_1 del Comune medesimo anno 2003, atto n. 48, p. 1), unione dalla quale erano nati i figli ( nato il Per_1
26.09.2001) e (nata il [...]), e di essersi separata dal marito con verbale del 7.07.2014, Per_2 omologato dal Tribunale di Cremona con decreto n. 3858 del 2014, domandava la pronuncia di scioglimento del matrimonio. La ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via condivisa della figlia minore , con Per_2 collocamento prevalente della stessa presso di sé, e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso;
la ricorrente inoltre domandava un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore dei figli – minore - e –maggiorenne economicamente non autosufficiente- pari a € Per_2 Per_1
1.000 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 75 % delle spese straordinarie, nonché l'erogazione dell'assegno unico integralmente in proprio favore.
Con comparsa depositata il 4.03.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1 richiesta di divorzio della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione delle frequentazioni come indicate in comparsa;
quantificava l'assegno di mantenimento indiretto per i figli in misura pari a complessivi € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., avversando le difese avverse e formulando le rispettive richieste di prova. Le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 24.04.2024.
Alla suddetta udienza, dopo ampia discussione, i coniugi addivenivano ad un accordo a tacitazione della controversia nei termini di seguito riportati:
“1) Affido condiviso di con frequentazioni libere su accordo padre/figlia; Per_2
2) Le parti si impegnano a darsi reciprocamente i consensi per i documenti validi per l'espatrio di;
Per_2
3) Mantenimento di € 600 (€ 300 per ciascun figlio) fino all'autosufficienza economica di;
da quel Per_1 momento il padre verserà € 350 per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie con Per_2 decorrenza dalla mensilità di maggio 2024;
4) Assegno unico integralmente alla madre;
5) Spese di lite compensate.”
I difensori delle parti rinunciavano quindi a ogni diversa domanda e/o eccezione e/o istanza istruttoria formulata nel presente giudizio e chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione.
Il Giudice Delegato, ritenuta la corrispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti agli interessi dei figli e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2024. *
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Crema, in data 01.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2003, atto n. 48, p. 1).
Dalla loro unione sono nati i figli ( nato il [...]) e (nata il [...]), Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 7.07.2014, omologato dal
Tribunale di Cremona con decreto n. 3858 del 2014.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, considerato che è maggiorenne, sebbene non economicamente Per_1 autosufficiente, deve limitarsi la trattazione della questione indicata alla sola figlia minore . Per_2
Osserva preliminarmente il Collegio che non si ritiene in alcun modo necessario procedere all'ascolto della minore, tenuto conto del pieno accordo tra le parti, conformemente al dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c., ai sensi del quale nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.
Orbene, le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido della minore secondo quanto già disposto con il provvedimento di separazione.
Considerato che
l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, non essendo emerso alcun elemento che faccia dubitare della idoneità genitoriale delle parti, può confermarsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse Per_2 della medesima.
rimarrà collocata presso la madre, con la quale la stessa è sempre rimasta a vivere, come peraltro Per_2 concordemente richiesto da entrambe le parti.
Quanto ai tempi di frequentazione, ritiene il Collegio che questo aspetto debba essere lasciato alla libera determinazione padre- figlia, considerata l'età di e le difficoltà logistiche espresse dal genitore non Per_2 collocatario.
* Le statuizioni economiche Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poterne recepire integralmente il contenuto, non presentando esse profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per quanto concerne gli ulteriori impegni assunti dalle parti e l'erogazione dell'assegno unico, che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, genitore collocatario prevalente della figlia minore e domiciliatario del figlio maggiorenne – non autosufficiente – . Per_1
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento, non essendo state svolte domande ulteriori.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Crema, in data 01.10.2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune
[...] medesimo anno 2003, atto n. 48, p. 1).
2. (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento della Persona_3 stessa presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
3. DISPONE che le frequentazioni paterne con avvengano su libero accordo padre/figlia. Per_2
4. DÀ ATTO che le parti si impegnano a darsi reciprocamente i consensi per i documenti validi per l'espatrio di . Per_2
5. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , con Per_2 Per_1 decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, mediante versamento alla madre, entro il giorno 28 di ogni mese, della somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) fino all'autosufficienza economica di
; da quel momento, il padre verserà € 350 per il mantenimento di;
il tutto, in ogni caso, Per_1 Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona.
6. DISPONE, su accordo delle parti, che la madre percepirà integralmente l'importo dell'Assegno Unico;
7. DICHIARA compensate le spese di lite;
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giorgio Scarsato dott.ssa Benedetta Fattori