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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 25/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. dott. Angelo Franco Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1403/2022 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. GUIDA ANNA MARIA CARMELA, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), con l'avv. ANTEZZA LUCA, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
All'udienza del 20/9/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/8/2022 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/2/1976 in MATERA con , dal quale si era separato Controparte_1
consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 5/7/2002, depositato il 28/9/2002, e dalla cui unione erano nati i figli , e , Per_1 Per_2 Per_3
tutti maggiorenni ed indipendenti, chiedendo di essere esonerato dal pagamento di somme in favore della e del figlio . CP_1 Per_3 Più in particolare, il ricorrente deduceva che all'epoca della separazione i figli e erano maggiorenni, mentre era minorenne, che era già Per_1 Per_2 Per_3 Per_1
economicamente indipendente e che le parti avevano convenuto a carico del un Pt_1 assegno di complessivi € 774,69 a titolo di mantenimento della moglie e dei due figli e , all'epoca studentessa universitaria;
che in data 15/11/2006 i coniugi Per_3 Per_2
avevano convenuto di modificare consensualmente le condizioni economiche di separazione, eliminando il mantenimento in favore della figlia , che aveva Per_2 contratto matrimonio, e determinando in € 600,00 l'importo del mantenimento in favore della e del figlio;
ancora, che nonostante il figlio avesse iniziato CP_1 Per_3 Per_3
a lavorare, il ricorrente aveva continuato a versargli il mantenimento per aiutarlo nell'acquisto dell'arredo della casa in cui, circa due anni prima, era andato ad abitare, essendosi sposato e cessando la convivenza con la propria madre;
lamentava, altresì, il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione, dovute all'avvenuto pensionamento, al precario stato di salute (che lo obbligava ad affrontare mensilmente notevoli spese) ed alla necessità di provvedere anche al sostentamento della nuova compagna, priva di reddito, con conseguente impossibilità a corrispondere alcuna somma in favore della moglie a titolo di assegno divorzile.
Con comparsa di costituzione depositata l'11/11/2022 si costituiva in giudizio che non si opponeva alla domanda di divorzio e che, rispetto agli Controparte_1
aspetti economici, confermava la raggiunta indipendenza economica del figlio e si Per_3 associava alla richiesta di revoca dell'assegno previsto in suo favore, mentre chiedeva che fosse disposto per sé un assegno divorzile di € 800,00, evidenziando la disparità reddituale esistente tra le parti. Narrava che durante la vita matrimoniale, dal 1969 al 1978, aveva lavorato con la mansione di bidella presso una scuola materna di Matera, pur risiedendo a Bernalda, e che successivamente, in accordo con il marito, aveva deciso di rassegnare le dimissioni per dedicarsi alla crescita ed alla cura dei figli;
che, successivamente, aveva svolto attività lavorativa nell'impresa familiare costituita insieme al marito nel 1981 e ciò sino al 1993, anno in cui tale impresa era stata estinta e il ne era rimasto l'unico Pt_1
titolare; che tale decisione era stata presa dalla resistente di comune accordo con il marito onde consentirle di occuparsi esclusivamente della gestione dei tre figli. Aggiungeva infine che, in seguito al fallimento del progetto familiare, si era ritrovata ad essere completamente impossidente, senza aver potuto mettere da parte alcun risparmio per il proprio futuro e senza aver maturato alcun trattamento pensionistico, di percepire esclusivamente il mantenimento da parte del marito ed un assegno sociale mensile di € 188,86 (la cui percezione sarebbe potuta cessare qualora il proprio reddito personale annuo avesse superato i € 6.085,00 a seguito di un eventuale aumento dell'assegno di mantenimento) e di avere altresì gravi patologie fisiche che la rendevano inabile al lavoro ed a causa delle quali, già nell'aprile del 2003, era stata dichiarata invalida civile nella misura del 50%, con pari riduzione della capacità lavorativa.
All'udienza del 15/11/2022 il ricorrente dichiarava di aver continuato e di stare continuando a corrispondere alla la somma complessiva di € 633,00 mensili CP_1
(così rideterminata in seguito ad aggiornamento ISTAT) nonostante il figlio avesse Per_3 raggiunto l'indipendenza economica da circa dieci anni e non convivesse più con la madre da circa due, che non vi era stato alcun cambiamento delle proprie condizioni patrimoniali e reddituali, di percepire mensilmente una pensione di € 1.146,00 ed un canone di locazione di € 650,00, e di vivere insieme alla compagna, disoccupata, in un appartamento di proprietà senza sostenere alcun costo, mentre la resistente dichiarava di pagare un canone di locazione di € 350,00 mensili, di avere un'invalidità e di non riuscire a trovare un lavoro, e di essersi sempre dedicata alla famiglia, smettendo di lavorare nel 1978.
Con ordinanza del 17/11/2022 il Giudice, preso atto delle condizioni della separazione e delle richieste delle parti;
considerato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio;
considerato, altresì, che il Durante aveva ammesso Per_3 di avere continuato a versare alla la somma mensile di € 633,00, comprensiva CP_1 anche del mantenimento del figlio , anche quando quest'ultimo era Per_3
economicamente autosufficiente e non viveva più con la madre;
tenuto conto della condizione economica di entrambe le parti, dell'età della resistente, delle sue condizioni di salute e degli esborsi dalla stessa sostenuti per il pagamento del canone di locazione, revocava l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio e Pt_1 Per_3 confermava l'assegno mensile di € 633,00 a carico di costui ed in favore della
, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge;
infine, disponeva per il CP_1
prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con memoria integrativa del 14/12/2022 il si riportava ai propri scritti Pt_1 difensivi ed inoltre, evidenziando il raggiungimento dell'età pensionabile da parte della
, oltre che il diritto di costei di percepire una serie di agevolazioni e bonus a CP_1 livello statale, regionale e comunale, chiedeva che l'assegno divorzile in favore della resistente fosse determinato in € 316,50, così confermando l'importo dell'assegno di mantenimento. Con memoria difensiva del 24/2/2023 la si riportava a tutto quanto CP_1
articolato, dedotto e richiesto con la comparsa di costituzione dell'11.11.2022, depositata nella fase presidenziale.
Con sentenza non definitiva sullo stato n. 527/2023, pubblicata in data 27/6/2023, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la memoria n. 1 del 3/9/2023 il ricorrente, oltre a chiedere l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, chiedeva disporsi la ripetizione dell'indebito pagamento delle somme corrisposte all'ex coniuge per il mantenimento del figlio , con decorrenza dal raggiungimento Per_3 dell'indipendenza economica o, in subordine, dal suo allontanamento dalla casa materna;
tale domanda veniva ritenuta dalla resistente inammissibile sotto il profilo processuale oltre che infondata nel merito.
Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 del 4/10/2023 la CP_1
dichiarava di percepire esclusivamente l'assegno di mantenimento, atteso che la percezione dell'assegno sociale mensile di € 188,86 era cessata poiché il proprio reddito personale annuo, in seguito al riconoscimento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 633,00 mensili, aveva superato l'importo di € 6.085,00.
Con ordinanza del 18/12/2023 il Giudice istruttore formulava una proposta conciliativa, che veniva accettata dalla e rifiutata dal CP_1 Pt_1
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, con ordinanza del 20/9/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
Questo Tribunale si è già espresso con sentenza non definitiva sullo status n.
527/2023 pubblicata in data 27/6/2023, dunque rimangono da esaminare le domande accessorie.
Quanto al mantenimento del figlio , gravante sul ricorrente in forza Per_3
dell'accordo di separazione, va confermato il provvedimento di revoca adottato in sede presidenziale, sussistendone i relativi presupposti, tenuto conto dell'incontroversa circostanza del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costui, e stante la concorde richiesta delle parti.
Va, tuttavia, osservato che, in sede di ordinanza presidenziale, contestualmente alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, veniva disposto un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge con conferma dell'importo dell'originario assegno stabilito sia per il coniuge che per il figlio, anche in ragione della condotta tenuta dal ricorrente che aveva continuato a versare alla ex moglie l'intero assegno (comprensivo quindi anche della parte spettante al figlio ) pur nella piena Per_3
consapevolezza che il figlio fosse indipendente economicamente e non convivesse Per_3
più con la madre.
Detta circostanza rende quindi superfluo stabilire la decorrenza degli effetti del provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e Per_3
conduce alla reiezione della domanda del ricorrente di restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione al mantenimento di detto figlio successivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica di costui o in ogni caso al deposito del ricorso, in quanto infondata alla luce della complessiva valutazione operata in sede presidenziale anche in ragione del comportamento del soggetto obbligato e, ancor prima, inammissibile, poiché proposta per la prima volta solo con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. e quindi tardivamente.
Venendo all'assegno divorzile da disporsi in favore della resistente, l'unico motivo di contrasto riguarda il quantum poiché, relativamente al diritto della CP_1
a percepirlo, non vi è opposizione da parte del il resistente, infatti, nella Pt_1
memoria integrativa del 14/12/2022 e nei successivi scritti difensivi, da ultimo nelle conclusioni rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni nonché nella comparsa conclusionale, ha concluso chiedendo al Tribunale di determinare l'assegno divorzile in
€ 316,50 (confermando l'importo dell'assegno di mantenimento), dunque riconoscendo il diritto della resistente alla sua percezione, opponendosi solamente rispetto alla sua quantificazione.
Su quest'ultimo punto, tenendo conto della durata del matrimonio (26 anni), delle rispettive situazioni reddituali, di salute ed abitative, e del contributo personale dato dalla alla conduzione familiare, che ha comportato anche la rinuncia al proprio CP_1
lavoro, nonché della possibilità della di avvalersi degli strumenti sociali di CP_1
sostegno al reddito (come d'altronde già fatto in passato, ed avendo altresì diritto ad un incremento dell'importo, stante il raggiungimento del settantesimo anno di età), il
Collegio ritiene equo quantificare l'assegno divorzile da porre a carico del in Pt_1 favore della in € 450,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli CP_1 indici ISTAT.
Infatti, se è vero che il ha ammesso di avere continuato a versare alla Pt_1
la somma mensile di € 633,00, comprensiva anche del mantenimento del CP_1 figlio , anche quando quest'ultimo era economicamente autosufficiente e non Per_3
viveva più con la madre, è pur vero che i presupposti dell'assegno divorzile sono differenti da quelli dell'assegno di mantenimento, in quanto il primo trova fondamento nell'intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale e presuppone l'inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex coniuge e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, e va quantificato in considerazione della sua natura composita assistenziale, compensativa e perequativa, mentre il secondo presuppone la persistenza del vincolo matrimoniale e la conservazione degli effetti del matrimonio, e richiede l'accertamento dell'indisponibilità di mezzi idonei ad assicurare al richiedente la conservazione del tenore di vita goduto nel corso della convivenza;
in altre parole, l'assegno divorzile, a differenza di quello di mantenimento, non deve più garantire lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, ma solo un'autonomia che consenta di vivere con sufficiente decoro;
sul punto, ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 28/1/2015, n.1631; Cass. Civ. Sez. I, 15/9/2008,
n.23690, 15/09/2008, n.23690; Cass. Civ. Sez. I, 30/11/2007, n. 25010; Cass. Civ. Sez.
I, “La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 legge n. 898 del
1970 è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, pur in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, l'assegno divorzile presupponendo lo scioglimento del matrimonio, è indipendente dagli obblighi di mantenimento operanti nel regime di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornite utili elementi di valutazione, ma non certo assorbire ogni obbligo motivazionale”.
Stante la natura e l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 31/8/2022 da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra domanda, così provvede: Controparte_1
1) conferma la revoca dell'obbligo gravante sul ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio disposta con i provvedimenti provvisori del Per_3
17/11/2022; 2) dispone che corrisponda a entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19/2/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco