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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso 89018 Villa San Giovanni RC
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Comune di Villa San Giovanni - Via Nazionale N. 625 89018 Villa San Giovanni RC
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027327143000 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 26.2.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE di VILLA S. GIOVANNI, depositato in data 7.1.2025, Ricorrente_1, personalmente, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027327143000 notificatagli il 22.10.2023 (la prova la forniva AdER) e relativa all'omesso versamento di TARI anno 2023, interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 349,00. Deduceva il ricorrente, in primo luogo, varie anomalie nel procedimento di notifica dell'atto che ne determinavano l'illegittimità: per essere stato affidato a società privata (Società_1) non autorizzata dal ministero;
con imprecisioni nell'indicazione dell'ufficio postale di ritiro del plico raccomandato non consegnato in prima battuta;
per essere stato omesso l'invio della raccomandata informativa.
Quindi deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato
- per non essere stato preceduto dall'avviso di accertamento presupposto;
- per essere carente in punto di motivazione, posto che non chiariva le modalità di calcolo del tributo anche in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare;
- per essere priva di sottoscrizione.
Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di lite.
Il Comune impositore restava intimato. Si costituiva invece AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione rispetto ai rilievi concernenti l'iscrizione a ruolo e altre difese rispetto ai motivi di ricorso indirizzati verso la cartella. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza, compariva personalmente il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non hanno pregio, in primo luogo, le dedotte anomalie del procedimento di notificazione. Se è noto che, in ogni caso, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. Sez.Un. 23620/2018), v'è pure che tutte le censure mosse sono, o davvero prive di sostanza giuridica (in particolare la notifica risulta Banca_1essere stata gestita da , presso i cui uffici è stato ritirato il plico, non avendo rilievo che la Banca_1consegna della raccomandata sia stata affidata da a società del gruppo) o palesemente infondate (si è trattato di notifica di mera posta raccomandata ai sensi dell'art. 25 DPR n. 602/1973 e non di notifica di atto giudiziario aut similia a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1986, sicché certamente non era dovuta alcuna CAN).
Parimenti infondato il rilievo circa l'omessa sottoscrizione dell'atto impugnato;
può invero richiamarsi per il rigetto quanto ancora di recente affermato dalla S.C. al riguardo: “L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio l'Autorità da cui promana. L'esistenza del detto atto, in particolare, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del DPR n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con DM che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. sez. V Ordinanza n. 28272 dell'11 dicembre 2020). Quanto alla mancata notifica del previo avviso di accertamento, occorre ricordare che nel caso in cui – come appunto quello in esame - il contribuente risulta già iscritto nei ruoli TARI, sulla base della propria denuncia o di precedente accertamento forzoso (evidentemente determinante anche il quantum dovuto, per essere denunciata/accertata la superficie tassabile e la composizione del nucleo familiare) a seguito dell'omesso pagamento del tributo – che dovrebbe avvenire in autoliquidazione e dunque a prescindere dall'invio di avviso bonario – il Comune può (essendo il dovuto di pronta liquidazione in quanto il suo calcolo si basa su dati certi e oggettivi i, come la superficie dell'immobile e il numero di occupanti) riscuotere il tributo iscrivendo a ruolo e passando al concessionario, senza bisogno del previo atto del Comune.
Anche la dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato è priva di pregio, essendo, come detto, il dovuto liquidato sulla base dei ruoli TARI. Si impone dunque il rigetto del ricorso.
Le spese di lite possono trovare tuttavia integrale compensazione con AdER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Indirizzo_1 elettivamente domiciliato presso 89018 Villa San Giovanni RC
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Comune di Villa San Giovanni - Via Nazionale N. 625 89018 Villa San Giovanni RC
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027327143000 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 26.2.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e COMUNE di VILLA S. GIOVANNI, depositato in data 7.1.2025, Ricorrente_1, personalmente, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240027327143000 notificatagli il 22.10.2023 (la prova la forniva AdER) e relativa all'omesso versamento di TARI anno 2023, interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 349,00. Deduceva il ricorrente, in primo luogo, varie anomalie nel procedimento di notifica dell'atto che ne determinavano l'illegittimità: per essere stato affidato a società privata (Società_1) non autorizzata dal ministero;
con imprecisioni nell'indicazione dell'ufficio postale di ritiro del plico raccomandato non consegnato in prima battuta;
per essere stato omesso l'invio della raccomandata informativa.
Quindi deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato
- per non essere stato preceduto dall'avviso di accertamento presupposto;
- per essere carente in punto di motivazione, posto che non chiariva le modalità di calcolo del tributo anche in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare;
- per essere priva di sottoscrizione.
Si invocava pertanto l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di lite.
Il Comune impositore restava intimato. Si costituiva invece AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione rispetto ai rilievi concernenti l'iscrizione a ruolo e altre difese rispetto ai motivi di ricorso indirizzati verso la cartella. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza, compariva personalmente il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non hanno pregio, in primo luogo, le dedotte anomalie del procedimento di notificazione. Se è noto che, in ogni caso, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. Sez.Un. 23620/2018), v'è pure che tutte le censure mosse sono, o davvero prive di sostanza giuridica (in particolare la notifica risulta Banca_1essere stata gestita da , presso i cui uffici è stato ritirato il plico, non avendo rilievo che la Banca_1consegna della raccomandata sia stata affidata da a società del gruppo) o palesemente infondate (si è trattato di notifica di mera posta raccomandata ai sensi dell'art. 25 DPR n. 602/1973 e non di notifica di atto giudiziario aut similia a mezzo posta ai sensi della Legge n. 890/1986, sicché certamente non era dovuta alcuna CAN).
Parimenti infondato il rilievo circa l'omessa sottoscrizione dell'atto impugnato;
può invero richiamarsi per il rigetto quanto ancora di recente affermato dalla S.C. al riguardo: “L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio l'Autorità da cui promana. L'esistenza del detto atto, in particolare, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del DPR n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con DM che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. sez. V Ordinanza n. 28272 dell'11 dicembre 2020). Quanto alla mancata notifica del previo avviso di accertamento, occorre ricordare che nel caso in cui – come appunto quello in esame - il contribuente risulta già iscritto nei ruoli TARI, sulla base della propria denuncia o di precedente accertamento forzoso (evidentemente determinante anche il quantum dovuto, per essere denunciata/accertata la superficie tassabile e la composizione del nucleo familiare) a seguito dell'omesso pagamento del tributo – che dovrebbe avvenire in autoliquidazione e dunque a prescindere dall'invio di avviso bonario – il Comune può (essendo il dovuto di pronta liquidazione in quanto il suo calcolo si basa su dati certi e oggettivi i, come la superficie dell'immobile e il numero di occupanti) riscuotere il tributo iscrivendo a ruolo e passando al concessionario, senza bisogno del previo atto del Comune.
Anche la dedotta carenza di motivazione dell'atto impugnato è priva di pregio, essendo, come detto, il dovuto liquidato sulla base dei ruoli TARI. Si impone dunque il rigetto del ricorso.
Le spese di lite possono trovare tuttavia integrale compensazione con AdER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)