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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/08/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1049/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MORINI RACHELE
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. PAMPANINI ALESSANDRO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: come in atti, ossia “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e domanda:… NEL MERITO voglia accogliere l'appello ed in riforma della impugnata sentenza
accertare e dichiarare dovuta la somma richiesta nel decreto ingiuntivo n.
707/2017 R.G. 894/17 confermando e per l'effetto condannare la Sig.ra
[...]
al pagamento in favore della della somma CP_1 Parte_2
di euro 4.164,51 (quattromilacentosessantaquattro/cinquantuno), oltre interessi
legali dalla scadenza al saldo condannando l'appellata a rifondere alla ditta
individuale “ le spese, i diritti e gli onorari sostenuti per i due Parte_2
gradi di giudizio, oltre accessori e oneri fiscali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio” (vds.
conclusioni atto di appello)
per parte appellata: come in atti, ossia “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito,
respinta ogni contraria istanza, …; nel merito rigettare l'appello proposto perché
infondato.
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare la
convenuta al pagamento della minor somma accertata in corso di causa tenuto
conto dello scarso pregio delle opere eseguite e del fatto che i materiali utilizzati
sono stati forniti dall'appellata o comunque dalla stessa rimborsati.
Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso monitorio che ha dato origine alla presente controversia quale titolare della omonima ditta, ha esposto di aver Parte_2
“eseguito in favore della sig.ra … lavori di ristrutturazione Controparte_1
su fabbricato di proprietà della predetta in località Pelagone Diaccialone,
Manciano (GR) per complessivi euro 4.164,51” e su questa scorta chiesto al
Giudice di Pace di Grosseto di ingiungere alla stesa la citata CP_1
somma “oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo ed
oltre alle spese e competenze occorse e occorrende” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo).
pag. 2/12 A sostegno della pretesa offriva in comunicazione un unico documento,
rappresentato dalla fattura n. 5 del 22.2.20178,. ove si legge la seguente causale: ”SALDO X LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EFFETTUATI SUL
VOSTRO FABBRICATO SITO IN LOCALITA' PELAGONE DIACCIALONE
ULTIMATI IN NOVEMBRE 2012COME DA CONCESSIONE DIA N. 9240
DEL 11/06/2012”.
Il successivo decreto ingiuntivo, emesso dal G.d.P., è stato opposto dalla parte ingiunta, che, con il relativo atto di citazione ha in particolare dedotto:
- che il ha eseguito lavori di ristrutturazione non in suo favore, Pt_1
ma in favore di (deceduto) che l'ha lasciata come unica Persona_1
erede;
- che tali lavori, eseguiti su di un fabbricato di proprietà dello stesso sito in Manciano, loc. Pelagone, sono iniziati in data 11.6.2012 e Per_1
sono terminati in data 27.11.2012;
- che le prestazioni eseguite dal sono state integralmente e Pt_1
tempestivamente pagate, per un importo complessivo di euro 24.821,56,
IVA inclusa;
- che la richiesta di pagamento avanzata con la fattura n. 5 del 22.2.2017 è
pervenuta improvvisamente dopo ben 5 anni dalla chiusura dei lavori e non specifica alcunché. in merito alle ulteriori richieste di pagamento.
Costituitosi nel giudizio di opposizione, ha specificato Parte_1
che
- “nell'anno 2012 il sig. e la sig.ra commissionavano Per_1 Controparte_2
all'opposta dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ubicato in località pelagone
per complessivi 61.083,02, (…) che in corso d'opera vennero ridotti al ripristino
delle facciate, rifacimento marciapiede esterno e intonaco, limitatamente a una
pag. 3/12 parete del fabbricato (lato garage), oltre alla riparazione del tetto in economia
quindi per quest'ultimo gli interventi si sono limitati alle parti più danneggiate”;
- I lavori descritti vennero saldati per metà dal sig. e per l'altra metà dalla Per_1
sig.ra con le seguenti modalità. Una prima trance per euro Controparte_1
12.565,06 relativa alle fatture n.11 e 12 venne pagata con bonifico del
21.7.2012… una seconda parte dell'importo [di] euro 13.475,92 venne
ugualmente corrisposto ed era relativa alle fatture 20 e 21 del 17.12.2012;
- Tuttavia oltre ai predetti la[v]ori, la ditta ha realizzato anche la Pt_1
demolizione e il rifacimento della scala esterna, oltre a interventi conteggiati in
economia nel capannone ubicato nel podere di fronte a quello di località Pelagone,
in località “il Tosto” sempre di proprietà dei sig.ri e ; CP_1 Per_1
- “la fattura oggetto di causa ha ad oggetto proprio questi ultimi lavori il cui
importo non è stato saldato. Lavori presenti nel computo metrico e oggetto di
numerosi solleciti da parte dell'opposta”. (cfr. pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Istruita la causa documentalmente e mediante l'assunzione di prove orali il Giudice di pace di Grosseto ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo avente numero di Ruolo Generale n. 707 del
2017 dichiarandolo nullo e privo di effetti.
Avverso tale provvedimento ha promosso il gravame Parte_1
che ci occupa affidandosi ai seguenti tre motivi di appello:
1) “Violazione dell'art. 360, n 5 c.p.c. insufficiente e manifesta contraddittorietà
della decisione”, con cui per evocando l'art. 360 c.p.c., (riservato al giudizio di cassazione), nella sostanza si è contestato che “il Giudice di
prime cure si è limitato a sostenere la mancanza di prova del fatto che i
pagamenti eseguiti fossero da imputare a taluni piuttosto che ad altri lavori” e ciò pur a fronte del fatto che il direttore dei lavori avesse confermato,
dal un lato, “il conferimento dell'appalto … ridotto al ripristino delle facciate,
pag. 4/12 rifacimento marciapiede esterno e intonaco, riparazione del tetto.
Limitatamente alle parti danneggiate” e dall'altro, la realizzazione ad opera della ditta anche della demolizione e rifacimento della Pt_1
scala esterna e di altri interventi conteggiati in economia nel capannone ubicato in località “il Tosco” (a tal proposito si è
evidenziato che, nel giudizio di primo grado, il direttore dei lavori ha dichiarato: “sì, è vero, me lo ricordo perché si trattava di lavori fuori
capitolato che la ditta eseguì in costanza di esecuzione dell'appalto e quindi io
che dovevo controllare il corretto svolgimento dei lavori appaltati assistetti alla
contemporanea esecuzione di quelli di cui mi si è chiesto, ossia alla
demolizione e al rifacimento della scala esterna dell'abitazione sita allaà piano
ed ai lavori di stuccatura di crepe nel capannone in località Pelagone di fronte
alla casa e, se ben ricordo, anche una gettata di cemento sul pavimento, ma
non ricordo con precisione”). Su questa scorta l'appellante ha in particolare
a. dedotto l'erroneità del ragionamento del giudice di prime secondo cui dalle prove assunte e dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa permettere di affermare che la fattura in contestazione sia riferita solo ed esclusivamente ai lavori non compresi nell'originario capitolato d'appalto, ma anche a quelli concordati in corso d'opera. Secondo la difesa del invece, il giudice di Pace avrebbe dovuto valutare ”se Pt_1
i pagamenti erano effettivamente satisfattivi e, pertanto, [se] l'importo
della fattura a saldo [era effettivamente] dovuto o meno”. In
proposito l'appellante ha ancora dedotto che per superare quanto affermato dal G.d.P. (secondo cui “gli unici elementi di
spese sono le fatture, dalle quali non si evince alcuna descrizione delle
opere o degli stati di avanzamento cui esse si riferiscono”) “sarebbe
pag. 5/12 bastato … dare uno sguardo anche veloce al computo dal quale si
deduceva anche la mano d'opera e i costi”
b. contestato l'assunto del giudice di prime cure secondo cui
“appare evidente che i lavori aggiuntivi, proprio perché concordati sul
momento e in corso d'opera, non possano essere compresi in una
concessione che deve essere presentata preventivamente alla loro
esecuzione e che, pertanto, deve ritenersi relativa ai soli lavori
regolarmente appaltati”, così come, proprio per tale ragione, deve ritenersi relativa ai soli lavori inclusi nel capitolato la fattura azionata nel giudizio monitorio, che a tale concessione fa riferimento nel proprio oggetto (ove si legge “saldo per lavori di
ristrutturazione effettuati sul vostro fabbricato sito in localiltà
Pelagone Diaccialone ultimati nel novembre 2012 come da concessione
DIA n. 9240 del 11/06/2012”). Sul punto l'appellante ha evidenziato, da un lato, che le precedenti fatture, pagate dall'opponente, “risultano tutte per acconto e solo quella in
contestazione è a saldo” e, dall'altro, che “la cifra richiesta a saldo
non può che essere ritenuta congrua. Infatti dalla tipologia di
interventi su può risalire indicativamente – mediante operazioni
matematiche – alla correttezza della pretesa creditoria. Invero,
applicando l'importo di euro 20,00 ad ora per il titolare della ditta e di
euro 20.00 per il sig. – come da CP_3 Persona_2
indicazione in computo metrico (cfr. Ultima pagina computo metrico)
– e considerando ragionevole un tempo di esecuzione di almeno 80 ore,
sommando il costo parziale dei materiali, si raggiunge l'importo
richiesto in fattura”(cfr. pag. 9 atto di appello).
2) “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. Sulla disponibilità e
valutazione delle prove ed infondatezza delle domande”. Con tale motivo,
pag. 6/12 ulteriormente, si contesta che “il giudice di prime cure ha omesso di
valutare e tenere nel dovuto conto le prove testimoniali assunte e ha errato
nella loro valutazione”, nel senso che “nonostante la prova dell'esecuzione
del quantitativo indicato di lavori il giudice di prime cure ha ritenuto che non
fosse dimostrato che la fattura si riferisse a tali piuttosto che a tali altri,
seppure riconoscendo e sollevando un dubbio sul fatto che parte opposta e ora
appellante potrebbe essere effettivamente ancora creditrice della sig.ra
Salvo, poi, ritenere che non fosse quella la sede dove CP_1
stabilirlo”… “Il giudice di prime cure, peraltro, non si è nemmeno soffermato
sulla valutazione delle prove documentali – e non si tratta solo di fatture di
spese – bensì anche del computo metrico estimativo, dal quale risulta anche
agevole individuare di costo e da tutti i progetti di lavoro. Risulta, peraltro,
evidente e intuitivo che le somme versate dalla Sig.ra risultano CP_1
insufficienti a coprire i lavori svolti e la cui esecuzione non è mai stata
contestata”(cfr. pag. 10 atto di appello).
3) “INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA” (poiché “con la
sentenza impugnata la ditta individuale “ non solo non ha Parte_1
ottenuto il pagamento di quanto richiesto per la propria attività lavorativa, che
a prescindere dalla prova del credito comunque è stata svolta, ma è stata anche
condannata a corrispondere la somma di euro 987,53 – oltre spese generali,
IVA e CNA – a titolo di spese di giudizio. Ne è conseguito un grave ingiusto
nei confronti dell'odierna appallante- cfr. pag. 11 atto di appello).
Costituitasi nel presente grado di giudizio, ha Controparte_1
contestato le pretese e ragioni avversarie chiedendo il rigetto del gravame e soltanto in subordine, per il caso di accoglimento dell'appello, di
“condannare la convenuta al pagamento della minor somma accertata in corso di
causa tenuto conto dello scarso pregio delle opere eseguite e del fatto che i
pag. 7/12 materiali utilizzati sono stati forniti dall'appellata o comunque dalla stessa
rimborsati”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
In via assorbente rispetto alle censure dispiegate dall'appellante, occorre infatti rilevare che, seppure si renda necessaria una perimetrazione del
thema decidendum diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di prime cure, resta corretto l'assunto di fondo secondo cui la parte opposta (oggi appellante) non ha dato prova della impossibilità di considerare i pagamenti effettuati dai committenti come estintivi dell'obbligazione pecuniaria sorta in ragione dell'appalto che ha (diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure) riguardato tutti i lavori svolti dal n favore degli stessi. Pt_1
In tal senso appare doveroso- stante il tenore delle difese dispiegate dall'appellante – ricordare che il thema decidendum deve essere fissato in ragione dell'allegazione (chiara e specifica) dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda formalizzata dal e, in Pt_1
tal senso, rilevare che:
- nella propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, l'opposto ha chiaramente specificato: che “la fattura oggetto di
causa ha ad oggetto … Lavori presenti nel computo metrico e oggetto di
numerosi solleciti da parte dell'opposta”. (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado);
- la previsione di tali lavori nel computo metrico trova riscontro nel doc. 4
allegato al fascicolo del primo grado di parte opposta, ove, infatti, in pag. 8/12 calce all'ultima pagina (che di seguito si riporta per estratto), si fa riferimento al prezzo orario del muratore e del manovale (evidentemente per lavori diversi da quelli altrimenti previsti nel computo) nonché al
“lavoro da eseguirsi sulla scala esterna” in economia:
La circostanza che il teste (e poi il giudice di prime cure) si siano riferiti a tali lavori come a “lavori fuori capitolato” non ne modifica la natura né
può incidere sulla loro omogeneità rispetto agli altri lavori pacificamente eseguiti in esecuzione dell'appalto [“ripristino delle facciate, rifacimento
marciapiede esterno e intonaco, limitatamente a una parete del fabbricato (lato
garage), oltre alla riparazione del tetto in economia”].
E' alla luce di quanto precede che occorre, poi, valutare i resoconti delle opere svolte dal di cui al doc. 3 allegato dallo stesso opposto Pt_1
alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Da tale documento emerge, infatti, che nelle fatture già saldate dai committenti sono state computate complessivamente 413 ore di lavoro eseguito in economia.
pag. 9/12 Pur a fronte di ciò – e delle contestazioni svolte dall'opponente - il non ha in alcun modo offerto di provare che tali complessive Pt_1
413 ore siano state occupate dal lavoro svolto per attività diverse da quella necessaria alla demolizione e al rifacimento della scala esterna ovvero di quella relativa agli interventi conteggiati in economia nel capannone ubicato nel podere di fronte a quello di località Pelagone.
In tal senso, infatti, deve osservarsi che nessuno dei capitoli di prova articolati nelle difese svolte in primo grado dall'opposto è teso a dare conferma delle ore effettivamente lavorate per la realizzazione dei singoli interventi eseguiti ovvero per descriverne più compiutamente l'entità.
Soltanto nell'atto di appello - e dunque del tutto intempestivamente – il deduce che per l'esecuzione delle opere di cui chiede il Pt_1
pagamento si dovrebbe considerare “ragionevole un tempo di esecuzione di
almeno 80 ore”(cfr. pag. 9 atto di appello).
L'affermazione – evidentemente incapace di integrare l'impianto assertivo che l'opposto ha svolto in primo grado a sostegno delle proprie ragioni – risulta in ogni caso del tutto irrilevante.
Anche ove la stessa potesse trovare riscontro, infatti, ciò non escluderebbe in alcun modo che queste ipotetiche 80 ore siano già state computate nelle 413 di cui si è detto prima.
Conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova (e prima ancora la stessa allegazione) della effettiva entità dell'opera di cui si chiede il pagamento.
In via assorbente, dunque, occorre rilevare che, in assenza di tale prova,
non sussistono ragioni per escludere che la suddetta opera sia già stata computata nelle ore di lavoro in economia indicate nel citato doc. 3 e,
pertanto, che la stessa sia già stata saldata dai committenti.
pag. 10/12 Conclusivamene, quindi - incombendo “sull'attore l'onere di fornire la
prova dell'entità e della consistenza di dette opere, [e] non potendo il giudice
stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore
l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass., Sez. n,
12 maggio 2016, n. 9768)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
17959 del 2016) - la pretesa creditoria azionata dall'opposto non può che risultare infondata poiché non provata, considerato anche che – come noto – non possono costituire “idonee prove dell'ammontare del credito le
fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali
provenienti dalla parte stessa” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021).
Seppure con diversa motivazione, pertanto, deve essere confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014, con riduzione massima, stante l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Stante la necessità di integrare e riformare la motivazione formalizzata dal giudice di prime cure deve escludersi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115 del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
osì provvede: CP_1
pag. 11/12 conferma con diversa motivazione il dispositivo della sentenza del
Giudice di Pace di Grosseto, n. 791/2018 depositata in data 25.10.2018;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
852,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 31/07/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio
Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MORINI RACHELE
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. PAMPANINI ALESSANDRO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: come in atti, ossia “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e domanda:… NEL MERITO voglia accogliere l'appello ed in riforma della impugnata sentenza
accertare e dichiarare dovuta la somma richiesta nel decreto ingiuntivo n.
707/2017 R.G. 894/17 confermando e per l'effetto condannare la Sig.ra
[...]
al pagamento in favore della della somma CP_1 Parte_2
di euro 4.164,51 (quattromilacentosessantaquattro/cinquantuno), oltre interessi
legali dalla scadenza al saldo condannando l'appellata a rifondere alla ditta
individuale “ le spese, i diritti e gli onorari sostenuti per i due Parte_2
gradi di giudizio, oltre accessori e oneri fiscali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio” (vds.
conclusioni atto di appello)
per parte appellata: come in atti, ossia “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito,
respinta ogni contraria istanza, …; nel merito rigettare l'appello proposto perché
infondato.
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare la
convenuta al pagamento della minor somma accertata in corso di causa tenuto
conto dello scarso pregio delle opere eseguite e del fatto che i materiali utilizzati
sono stati forniti dall'appellata o comunque dalla stessa rimborsati.
Con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso monitorio che ha dato origine alla presente controversia quale titolare della omonima ditta, ha esposto di aver Parte_2
“eseguito in favore della sig.ra … lavori di ristrutturazione Controparte_1
su fabbricato di proprietà della predetta in località Pelagone Diaccialone,
Manciano (GR) per complessivi euro 4.164,51” e su questa scorta chiesto al
Giudice di Pace di Grosseto di ingiungere alla stesa la citata CP_1
somma “oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo ed
oltre alle spese e competenze occorse e occorrende” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo).
pag. 2/12 A sostegno della pretesa offriva in comunicazione un unico documento,
rappresentato dalla fattura n. 5 del 22.2.20178,. ove si legge la seguente causale: ”SALDO X LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EFFETTUATI SUL
VOSTRO FABBRICATO SITO IN LOCALITA' PELAGONE DIACCIALONE
ULTIMATI IN NOVEMBRE 2012COME DA CONCESSIONE DIA N. 9240
DEL 11/06/2012”.
Il successivo decreto ingiuntivo, emesso dal G.d.P., è stato opposto dalla parte ingiunta, che, con il relativo atto di citazione ha in particolare dedotto:
- che il ha eseguito lavori di ristrutturazione non in suo favore, Pt_1
ma in favore di (deceduto) che l'ha lasciata come unica Persona_1
erede;
- che tali lavori, eseguiti su di un fabbricato di proprietà dello stesso sito in Manciano, loc. Pelagone, sono iniziati in data 11.6.2012 e Per_1
sono terminati in data 27.11.2012;
- che le prestazioni eseguite dal sono state integralmente e Pt_1
tempestivamente pagate, per un importo complessivo di euro 24.821,56,
IVA inclusa;
- che la richiesta di pagamento avanzata con la fattura n. 5 del 22.2.2017 è
pervenuta improvvisamente dopo ben 5 anni dalla chiusura dei lavori e non specifica alcunché. in merito alle ulteriori richieste di pagamento.
Costituitosi nel giudizio di opposizione, ha specificato Parte_1
che
- “nell'anno 2012 il sig. e la sig.ra commissionavano Per_1 Controparte_2
all'opposta dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ubicato in località pelagone
per complessivi 61.083,02, (…) che in corso d'opera vennero ridotti al ripristino
delle facciate, rifacimento marciapiede esterno e intonaco, limitatamente a una
pag. 3/12 parete del fabbricato (lato garage), oltre alla riparazione del tetto in economia
quindi per quest'ultimo gli interventi si sono limitati alle parti più danneggiate”;
- I lavori descritti vennero saldati per metà dal sig. e per l'altra metà dalla Per_1
sig.ra con le seguenti modalità. Una prima trance per euro Controparte_1
12.565,06 relativa alle fatture n.11 e 12 venne pagata con bonifico del
21.7.2012… una seconda parte dell'importo [di] euro 13.475,92 venne
ugualmente corrisposto ed era relativa alle fatture 20 e 21 del 17.12.2012;
- Tuttavia oltre ai predetti la[v]ori, la ditta ha realizzato anche la Pt_1
demolizione e il rifacimento della scala esterna, oltre a interventi conteggiati in
economia nel capannone ubicato nel podere di fronte a quello di località Pelagone,
in località “il Tosto” sempre di proprietà dei sig.ri e ; CP_1 Per_1
- “la fattura oggetto di causa ha ad oggetto proprio questi ultimi lavori il cui
importo non è stato saldato. Lavori presenti nel computo metrico e oggetto di
numerosi solleciti da parte dell'opposta”. (cfr. pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Istruita la causa documentalmente e mediante l'assunzione di prove orali il Giudice di pace di Grosseto ha accolto l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo avente numero di Ruolo Generale n. 707 del
2017 dichiarandolo nullo e privo di effetti.
Avverso tale provvedimento ha promosso il gravame Parte_1
che ci occupa affidandosi ai seguenti tre motivi di appello:
1) “Violazione dell'art. 360, n 5 c.p.c. insufficiente e manifesta contraddittorietà
della decisione”, con cui per evocando l'art. 360 c.p.c., (riservato al giudizio di cassazione), nella sostanza si è contestato che “il Giudice di
prime cure si è limitato a sostenere la mancanza di prova del fatto che i
pagamenti eseguiti fossero da imputare a taluni piuttosto che ad altri lavori” e ciò pur a fronte del fatto che il direttore dei lavori avesse confermato,
dal un lato, “il conferimento dell'appalto … ridotto al ripristino delle facciate,
pag. 4/12 rifacimento marciapiede esterno e intonaco, riparazione del tetto.
Limitatamente alle parti danneggiate” e dall'altro, la realizzazione ad opera della ditta anche della demolizione e rifacimento della Pt_1
scala esterna e di altri interventi conteggiati in economia nel capannone ubicato in località “il Tosco” (a tal proposito si è
evidenziato che, nel giudizio di primo grado, il direttore dei lavori ha dichiarato: “sì, è vero, me lo ricordo perché si trattava di lavori fuori
capitolato che la ditta eseguì in costanza di esecuzione dell'appalto e quindi io
che dovevo controllare il corretto svolgimento dei lavori appaltati assistetti alla
contemporanea esecuzione di quelli di cui mi si è chiesto, ossia alla
demolizione e al rifacimento della scala esterna dell'abitazione sita allaà piano
ed ai lavori di stuccatura di crepe nel capannone in località Pelagone di fronte
alla casa e, se ben ricordo, anche una gettata di cemento sul pavimento, ma
non ricordo con precisione”). Su questa scorta l'appellante ha in particolare
a. dedotto l'erroneità del ragionamento del giudice di prime secondo cui dalle prove assunte e dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa permettere di affermare che la fattura in contestazione sia riferita solo ed esclusivamente ai lavori non compresi nell'originario capitolato d'appalto, ma anche a quelli concordati in corso d'opera. Secondo la difesa del invece, il giudice di Pace avrebbe dovuto valutare ”se Pt_1
i pagamenti erano effettivamente satisfattivi e, pertanto, [se] l'importo
della fattura a saldo [era effettivamente] dovuto o meno”. In
proposito l'appellante ha ancora dedotto che per superare quanto affermato dal G.d.P. (secondo cui “gli unici elementi di
spese sono le fatture, dalle quali non si evince alcuna descrizione delle
opere o degli stati di avanzamento cui esse si riferiscono”) “sarebbe
pag. 5/12 bastato … dare uno sguardo anche veloce al computo dal quale si
deduceva anche la mano d'opera e i costi”
b. contestato l'assunto del giudice di prime cure secondo cui
“appare evidente che i lavori aggiuntivi, proprio perché concordati sul
momento e in corso d'opera, non possano essere compresi in una
concessione che deve essere presentata preventivamente alla loro
esecuzione e che, pertanto, deve ritenersi relativa ai soli lavori
regolarmente appaltati”, così come, proprio per tale ragione, deve ritenersi relativa ai soli lavori inclusi nel capitolato la fattura azionata nel giudizio monitorio, che a tale concessione fa riferimento nel proprio oggetto (ove si legge “saldo per lavori di
ristrutturazione effettuati sul vostro fabbricato sito in localiltà
Pelagone Diaccialone ultimati nel novembre 2012 come da concessione
DIA n. 9240 del 11/06/2012”). Sul punto l'appellante ha evidenziato, da un lato, che le precedenti fatture, pagate dall'opponente, “risultano tutte per acconto e solo quella in
contestazione è a saldo” e, dall'altro, che “la cifra richiesta a saldo
non può che essere ritenuta congrua. Infatti dalla tipologia di
interventi su può risalire indicativamente – mediante operazioni
matematiche – alla correttezza della pretesa creditoria. Invero,
applicando l'importo di euro 20,00 ad ora per il titolare della ditta e di
euro 20.00 per il sig. – come da CP_3 Persona_2
indicazione in computo metrico (cfr. Ultima pagina computo metrico)
– e considerando ragionevole un tempo di esecuzione di almeno 80 ore,
sommando il costo parziale dei materiali, si raggiunge l'importo
richiesto in fattura”(cfr. pag. 9 atto di appello).
2) “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. Sulla disponibilità e
valutazione delle prove ed infondatezza delle domande”. Con tale motivo,
pag. 6/12 ulteriormente, si contesta che “il giudice di prime cure ha omesso di
valutare e tenere nel dovuto conto le prove testimoniali assunte e ha errato
nella loro valutazione”, nel senso che “nonostante la prova dell'esecuzione
del quantitativo indicato di lavori il giudice di prime cure ha ritenuto che non
fosse dimostrato che la fattura si riferisse a tali piuttosto che a tali altri,
seppure riconoscendo e sollevando un dubbio sul fatto che parte opposta e ora
appellante potrebbe essere effettivamente ancora creditrice della sig.ra
Salvo, poi, ritenere che non fosse quella la sede dove CP_1
stabilirlo”… “Il giudice di prime cure, peraltro, non si è nemmeno soffermato
sulla valutazione delle prove documentali – e non si tratta solo di fatture di
spese – bensì anche del computo metrico estimativo, dal quale risulta anche
agevole individuare di costo e da tutti i progetti di lavoro. Risulta, peraltro,
evidente e intuitivo che le somme versate dalla Sig.ra risultano CP_1
insufficienti a coprire i lavori svolti e la cui esecuzione non è mai stata
contestata”(cfr. pag. 10 atto di appello).
3) “INGIUSTIZIA MANIFESTA DELLA SENTENZA” (poiché “con la
sentenza impugnata la ditta individuale “ non solo non ha Parte_1
ottenuto il pagamento di quanto richiesto per la propria attività lavorativa, che
a prescindere dalla prova del credito comunque è stata svolta, ma è stata anche
condannata a corrispondere la somma di euro 987,53 – oltre spese generali,
IVA e CNA – a titolo di spese di giudizio. Ne è conseguito un grave ingiusto
nei confronti dell'odierna appallante- cfr. pag. 11 atto di appello).
Costituitasi nel presente grado di giudizio, ha Controparte_1
contestato le pretese e ragioni avversarie chiedendo il rigetto del gravame e soltanto in subordine, per il caso di accoglimento dell'appello, di
“condannare la convenuta al pagamento della minor somma accertata in corso di
causa tenuto conto dello scarso pregio delle opere eseguite e del fatto che i
pag. 7/12 materiali utilizzati sono stati forniti dall'appellata o comunque dalla stessa
rimborsati”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** ***
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
In via assorbente rispetto alle censure dispiegate dall'appellante, occorre infatti rilevare che, seppure si renda necessaria una perimetrazione del
thema decidendum diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di prime cure, resta corretto l'assunto di fondo secondo cui la parte opposta (oggi appellante) non ha dato prova della impossibilità di considerare i pagamenti effettuati dai committenti come estintivi dell'obbligazione pecuniaria sorta in ragione dell'appalto che ha (diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure) riguardato tutti i lavori svolti dal n favore degli stessi. Pt_1
In tal senso appare doveroso- stante il tenore delle difese dispiegate dall'appellante – ricordare che il thema decidendum deve essere fissato in ragione dell'allegazione (chiara e specifica) dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda formalizzata dal e, in Pt_1
tal senso, rilevare che:
- nella propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, l'opposto ha chiaramente specificato: che “la fattura oggetto di
causa ha ad oggetto … Lavori presenti nel computo metrico e oggetto di
numerosi solleciti da parte dell'opposta”. (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta in primo grado);
- la previsione di tali lavori nel computo metrico trova riscontro nel doc. 4
allegato al fascicolo del primo grado di parte opposta, ove, infatti, in pag. 8/12 calce all'ultima pagina (che di seguito si riporta per estratto), si fa riferimento al prezzo orario del muratore e del manovale (evidentemente per lavori diversi da quelli altrimenti previsti nel computo) nonché al
“lavoro da eseguirsi sulla scala esterna” in economia:
La circostanza che il teste (e poi il giudice di prime cure) si siano riferiti a tali lavori come a “lavori fuori capitolato” non ne modifica la natura né
può incidere sulla loro omogeneità rispetto agli altri lavori pacificamente eseguiti in esecuzione dell'appalto [“ripristino delle facciate, rifacimento
marciapiede esterno e intonaco, limitatamente a una parete del fabbricato (lato
garage), oltre alla riparazione del tetto in economia”].
E' alla luce di quanto precede che occorre, poi, valutare i resoconti delle opere svolte dal di cui al doc. 3 allegato dallo stesso opposto Pt_1
alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Da tale documento emerge, infatti, che nelle fatture già saldate dai committenti sono state computate complessivamente 413 ore di lavoro eseguito in economia.
pag. 9/12 Pur a fronte di ciò – e delle contestazioni svolte dall'opponente - il non ha in alcun modo offerto di provare che tali complessive Pt_1
413 ore siano state occupate dal lavoro svolto per attività diverse da quella necessaria alla demolizione e al rifacimento della scala esterna ovvero di quella relativa agli interventi conteggiati in economia nel capannone ubicato nel podere di fronte a quello di località Pelagone.
In tal senso, infatti, deve osservarsi che nessuno dei capitoli di prova articolati nelle difese svolte in primo grado dall'opposto è teso a dare conferma delle ore effettivamente lavorate per la realizzazione dei singoli interventi eseguiti ovvero per descriverne più compiutamente l'entità.
Soltanto nell'atto di appello - e dunque del tutto intempestivamente – il deduce che per l'esecuzione delle opere di cui chiede il Pt_1
pagamento si dovrebbe considerare “ragionevole un tempo di esecuzione di
almeno 80 ore”(cfr. pag. 9 atto di appello).
L'affermazione – evidentemente incapace di integrare l'impianto assertivo che l'opposto ha svolto in primo grado a sostegno delle proprie ragioni – risulta in ogni caso del tutto irrilevante.
Anche ove la stessa potesse trovare riscontro, infatti, ciò non escluderebbe in alcun modo che queste ipotetiche 80 ore siano già state computate nelle 413 di cui si è detto prima.
Conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova (e prima ancora la stessa allegazione) della effettiva entità dell'opera di cui si chiede il pagamento.
In via assorbente, dunque, occorre rilevare che, in assenza di tale prova,
non sussistono ragioni per escludere che la suddetta opera sia già stata computata nelle ore di lavoro in economia indicate nel citato doc. 3 e,
pertanto, che la stessa sia già stata saldata dai committenti.
pag. 10/12 Conclusivamene, quindi - incombendo “sull'attore l'onere di fornire la
prova dell'entità e della consistenza di dette opere, [e] non potendo il giudice
stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore
l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (Cass., Sez. n,
12 maggio 2016, n. 9768)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
17959 del 2016) - la pretesa creditoria azionata dall'opposto non può che risultare infondata poiché non provata, considerato anche che – come noto – non possono costituire “idonee prove dell'ammontare del credito le
fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali
provenienti dalla parte stessa” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021).
Seppure con diversa motivazione, pertanto, deve essere confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014, con riduzione massima, stante l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Stante la necessità di integrare e riformare la motivazione formalizzata dal giudice di prime cure deve escludersi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ex art. art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115 del 30 maggio 2002, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
osì provvede: CP_1
pag. 11/12 conferma con diversa motivazione il dispositivo della sentenza del
Giudice di Pace di Grosseto, n. 791/2018 depositata in data 25.10.2018;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
852,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 31/07/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 12/12