Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00843/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2024, proposto da
LO SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Comune di Ruvo di PU, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Savino Petruzzelli, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
nei confronti
UC MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Chieffi, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
UL RA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 23642 del 18 ottobre 2024, dell'area 1 Risorse Umane del Comune di Ruvo di PU, di esclusione del ricorrente dalla “procedura valutativa per la progressione tra le aree del personale del Comune di Ruvo di PU per la copertura di n. 3 unità di personale nel profilo di funzionario contabile, funzionario tecnico e funzionario di polizia locale, in applicazione dell'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. 13 del c.c.n.l. del comparto funzioni locali 2019-2021, da destinare rispettivamente all'area 2, all'area 8 e all'area 7”;
- ove necessario, dell'avviso della procedura valutativa, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione dal 2 settembre 2024 al 17 settembre 2024, degli artt. 1 e ss., così come interpretati dall'Amministrazione comunale, e di tutti gli allegati;
- del presupposto Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure valutative per le progressioni verticali tra le aree del personale dipendente del Comune di Ruvo di PU, approvato con delibera di G.C. n. 136/2024 per quanto di interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor UC MO e del comune di Ruvo di PU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti, di cui in epigrafe.
1.1 - Si è costituito in giudizio il comune di Ruvo di PU, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di prova in ordine all’interesse diretto, concreto ed attuale. Ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.
1.2 - Si è costituito in giudizio il signor UC MO, rappresentando profili di inammissibilità e di infondatezza del ricorso.
1.3 - Con ordinanza 9 dicembre 2024, n. 428, questa sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dal ricorrente, con la seguente motivazione:
Rilevato, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte sembrano favorevolmente apprezzabili, in relazione alle prescrizioni testuali della normativa di riferimento, ove l’avverbio “almeno” non consente l’interpretazione propugnata dall’Amministrazione, volta a valorizzare l’attualità del requisito esperenziale in spregio a quello comunque maturato;
Ritenuto che le prospettate esigenze cautelari possano essere tutelate disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura di progressione verticale in questione.
1.4 - Con memoria difensiva del 18 maggio 2025, il ricorrente:
- Considerato che:
- con ordinanza cautelare n. 428/2024 codesto Ecc.mo Collegio ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente alla progressione verticale per titoli;
- che con determinazione n. 279/2024 del 16.12.2024 il Comune di Ruvo di PU ha ammesso con riserva il ricorrente;
- che all’esito della procedura valutativa, i cui esiti sono stati approvati con determinazione n. 50/2025 del 10.03.2025 il ricorrente non è risultato vincitore della procedura;
- che è sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del giudizio ;
- ha chiesto la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse in relazione al presente giudizio, con compensazione delle spese.
1.5 - All’udienza pubblica in data 11 giugno 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, occorrendo procedere in conformità alle richieste di parte ricorrente, in omaggio al principio dispositivo.
3. - La complessiva evoluzione (procedimentale e processuale) della vicenda in questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU, sede di Bari (sezione prima) dichiara il ricorso, di cui in epigrafe, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO