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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 28530/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Presidente Dr. Francesco Crisafulli;
Giudice Dr. Francesco Frettoni
Giudice rel. Dr. Massimo Marasca ha pronunziato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281 TERDECIES CPC Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 28530 /2024 promossa da:
nata il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PEZZILLI GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n.12, come da procura in atti;
ricorrente contro
, C.F. , rappresentato e difeso per legge Controparte_1 P.IVA_1 dall' Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, ivi domiciliato come in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale.
Gli atti di giudizio.
Con ricorso depositato il 4 luglio 2024, ai sensi degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile, la IG.ra ha impugnato il decreto di Parte_1 rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla
Questura di Roma il 7 giugno 2024. Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto stesso per violazione di legge, poiché la
Questura ha omesso di notificare il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990. In via subordinata, ha richiesto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto impugnato per violazione dell'articolo 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/98 e, per l'effetto, l'accertamento e la dichiarazione del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con l'ordine alla Questura di rilasciare il relativo titolo di soggiorno.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dichiarato di essere nata in
India, nello stato del Kerala, di professare la religione cattolica e di avere una famiglia composta da entrambi i genitori e due sorelle, di cui la maggiore è sposata mentre la minore vive ancora nella casa familiare, sotto la responsabilità dei genitori. Ha inoltre specificato di non essere sposata e di non avere figli.
La ricorrente ha riferito di aver frequentato in India le scuole dell'obbligo e di essersi
1 successivamente iscritta a una scuola di formazione professionale per infermieri.
Una volta conclusi gli studi, ha iniziato a lavorare come infermiera presso un ospedale, dove ha prestato servizio per circa tre anni. Ha esposto che, nello stesso periodo, sua madre si è ammalata e ha avuto bisogno di visite mediche e costosi medicinali. Nonostante il suo lavoro e quello del padre, che era muratore, non erano sufficienti a coprire le spese mediche. A causa di questi problemi e della condizione di estrema povertà in cui si trovava la sua famiglia, la ricorrente si è vista costretta a lasciare il proprio Paese e i propri cari per cercare un'occupazione all'estero che le permettesse di condurre una vita dignitosa e di mantenere la propria famiglia. Si è quindi rivolta a una banca, ottenendo un prestito che ha dovuto garantire con l'ipoteca della casa familiare. Non essendo sufficiente, si è dovuta rivolgere anche a un usuraio che, dietro il pagamento di una somma ingente, pari a circa 20.000 euro oltre interessi, ha organizzato per lei il viaggio in Italia, dove era già presente una sua zia.
Giunta in Italia nell'aprile del 2016, la ricorrente ha riferito di aver soggiornato per lungo tempo in condizione di irregolarità, lavorando come collaboratrice domestica senza un contratto regolare presso diverse famiglie. Dopo otto anni di permanenza in Italia, ha intrapreso un importante percorso di integrazione, tanto che il suo datore di lavoro, il sig. ha avviato, il 17 giugno 2020, la domanda di Parte_2 sanatoria a suo favore. Da quel momento, ha iniziato a lavorare regolarmente senza interruzioni. La ricorrente non è mai tornata nel suo Paese d'origine, rinunciando a stare accanto ai suoi familiari, i quali, nonostante i soldi inviati da lei, continuano a vivere in condizioni economiche estremamente precarie.
Non vedendo alcun esito della domanda di emersione presentata nel 2020, l'11 luglio 2022, la IG.ra ha fatto domanda di protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'articolo 19, comma 1.2, del D. Lgs. 286/98, presso l'Ufficio Immigrazione della
Questura di Roma, allegando una vasta documentazione attestante il suo percorso lavorativo, riconosciuto anche dalla Commissione Territoriale nel parere allegato al provvedimento impugnato.
Dopo la formalizzazione della domanda, è stata convocata il 6 febbraio 2023 per il fotosegnalamento. Dopo ulteriori rinvii di appuntamenti e senza ricevere alcuna comunicazione scritta, il 7 giugno 2024, la richiedente si è recata in Questura, dove le è stato notificato il decreto di rifiuto oggi impugnato, che richiama in motivazione il parere negativo emesso dalla Commissione territoriale di Roma il 15 maggio 2023.
La ricorrente sostiene che il decreto di rifiuto sia illegittimo per violazione dell'articolo
10 bis della Legge n. 241/1990, in quanto non le è stata notificata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, violando così il diritto al contraddittorio (Consiglio di Stato, sent. n. 8341/2019). Deduce inoltre l'illegittimità del provvedimento, poiché la Commissione non ha tenuto conto del suo percorso di integrazione e della situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, violando l'articolo
8 della CEDU (Tribunale di Roma, decreti del 12 luglio 2021, 14 ottobre 2022, 10 giugno 2022 e 8 luglio 2021).
In merito all'integrazione in Italia, la ricorrente ha rappresentato che, oltre a essere presente in Italia da più di otto anni, ha beneficiato di una situazione alloggiativa
Pag. 2 di 7 stabile e dignitosa, condividendo l'abitazione con diversi datori di lavoro, come evidenziato anche dall'ultima comunicazione di cessione del fabbricato. Dalla documentazione lavorativa allegata risulta che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa come collaboratrice domestica: ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato il 1° luglio 2020, come indicato nella comunicazione Unilav allegata (doc. 5) e nella ricevuta dei contributi INPS relativi al terzo e quarto trimestre 2020 (doc. 6); il 15 ottobre 2020 ha avviato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 7), cessato il 10 novembre 2022 (doc. 8); successivamente, ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, terminato il
17 febbraio 2023 (doc. 9), per il quale è allegata la dichiarazione sostitutiva alla certificazione unica (doc. 10); il 26 giugno 2023 ha avviato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratrice domestica (doc. 11), con allegata la dichiarazione sostitutiva alla certificazione unica (doc. 12); il 9 ottobre 2023 ha iniziato un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 13), di cui è allegata la dichiarazione sostitutiva alla certificazione unica (doc. 14); infine, il 1° dicembre
2023, ha avviato un ulteriore rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 15), attualmente in corso, per il quale sono allegate le ultime ricevute dei compensi percepiti (doc. 16). Grazie ai risparmi accumulati nel tempo, ha potuto sostenere se stessa e la propria famiglia, che attualmente sopravvive grazie alle rimesse che lei invia e, soprattutto, riesce a continuare a pagare i debiti contratti in passato (docc. da 19 a 27).
Inoltre, la ricorrente ha anche dedicato tempo allo studio della lingua italiana, frequentando un corso di lingua presso la Comunità di Sant'Egidio (doc. 17).
Ritenendo sussistenti i gravi motivi che impediscono l'espulsione della straniera, insisteva per le conclusioni rassegnate.
Con decreto il G.I dichiarava la sospensione del provvedimento impugnato e fissava l'udienza ex 127 ter cpc del 16-10-24.
Con comparsa di costituzione e risposta, il si è costituito in Controparte_1 giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato. Ha chiesto al Tribunale di respingere ogni domanda, eccezione o deduzione contraria e di rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio, riportandosi alla relazione dell'Amministrazione, prodotta in allegato.
Nella relazione, allegata dalla resistente, si rappresenta che il decreto di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale a è stato emesso dalla Parte_1
Questura di Roma il 7 luglio 2024, e che si basa sul parere negativo emesso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma il 15 maggio 2023. In particolare, la Commissione ha ritenuto che: la ricorrente non ha dimostrato di avere legami familiari, sociali o culturali in Italia tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
non ha dimostrato di essere a rischio di persecuzione nel suo paese di origine;
non ha, infine, dimostrato di avere una situazione di vulnerabilità tale da giustificare il rilascio
Pag. 3 di 7 del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Esame della documentazione prodotta dalla ricorrente.
I documenti depositati dalla ricorrente si riferiscono principalmente alla sua attività lavorativa, e coprono un periodo che va dal 2016 al 2024. I documenti relativi al lavoro sono di più tipi, come comunicazioni Unilav, le quali attestano l'inizio e la fine dei rapporti con i diversi datori di lavoro. Vi sono, poi, buste paga, che mostrano i dettagli della retribuzione. Sono, altresì, allegate due dichiarazioni sostitutive alla certificazione unica attestanti i redditi di lavoro. Passando alle rimesse di denaro, queste sono numerose e coprono il periodo dal 2016 al 2022 e documentano le somme di denaro inviate dalla ricorrente all'estero, con un ammontare medio di circa 500 euro a transazione. Infine, è presente una comunicazione di ospitalità datata 09/10/2023, che certifica la concessione di un alloggio a da parte di Parte_1 Parte_3
Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente ha iniziato a lavorare per il 15/10/2020 con un contratto a tempo indeterminato come Persona_1 collaboratore domestico. Per questo lavoro, LL guadagnava 1.000 euro al mese per 25 ore settimanali. Questo rapporto di lavoro è terminato il 10/11/2022.
Successivamente, LL ha lavorato per dal 12/12/2022 al Parte_4
17/03/2023 come collaboratore domestico generico polifunzionale. I documenti non specificano l'orario di lavoro per questo impiego, ma indicano una retribuzione lorda totale di 4.912,97 euro per 76 giorni lavorati, con un netto di 4.113,83 euro. Dal
26/06/2023, ha iniziato a lavorare per come assistente a Pt_1 Persona_2 persona non autosufficiente con un contratto a tempo indeterminato e un orario di
40 ore settimanali. La retribuzione lorda mensile per questo lavoro è di 1.314,86 euro. Il 09/10/2023 ha iniziato un altro lavoro come badante per Pt_1 Pt_3 con un contratto a tempo indeterminato e un orario di 54 ore settimanali. Il
[...] guadagno mensile lordo per questo lavoro è di 1.200 euro. Infine, dal 01/12/2023
LL lavora come badante per con un contratto a tempo Persona_3 indeterminato e 54 ore settimanali, guadagnando 1.200 euro netti al mese.
Vi è poi un documento (sub 17), che attesta l'iscrizione ad un istituto scolastico di lingua e cultura italiana presso la Comunità di Sant'Egidio.
Riconoscimento della protezione speciale .
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08) rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98, e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione
Pag. 4 di 7 dell'istanza da parte della questura competente). Nel caso di specie, la domanda di protezione internazionale è stata proposta il 11-
07-22.
Trova, pertanto, applicazione la normativa precedente al DL Cutro, ovvero il d.l. n.
130 del 21/10/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020. Non
è, infatti, applicabile, ratione temporis, il d.l. n. 20/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Secondo la giurisprudenza, anche dopo la riforma Cutro, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6 TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU, e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt.
2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando, dunque, il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (Cass. n. 28162/23).
Discende, quindi, che, laddove lo straniero dimostri un diritto alla vita privata e familiare, va dichiarato il diritto alla protezione speciale, essendo la Questura conseguentemente tenuta al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 32 co.3
d.lgs n. 25/2008.
Per l'assolvimento dell'onere della prova si tratta di valutare se dai fatti allegati dal richiedente possa desumersi la prova dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale (Cass.SS.UU. 24413/21): 1) il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi e consistere, quindi, in una relazione intensa e concreta che accompagna il rapporto di coniugio, il legame di sangue o il legame affettivo (anche se la legge non ha preteso rapporto di convivenza) nonché dalla mancanza di sostegni legami con il paese d'origine; 2) quello socio-culturale, espresso con la necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività nell'ambito, ad esempio, di corsi di formazione scolastica e/o professionale, di associazioni, comitati, nonché dalla conoscenza della lingua italiana, dalle attività svolte all'interno del centro di accoglienza, ecc;
3) quello economico, ricavabile dai rapporti contrattuali di lavoro avuti sul territorio nazionale;
4) quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, da apprezzarsi alla stregua del criterio comparativo per cui il ritorno nel paese di origine rechi un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8
Convenzione EDU (a fronte di un apprezzabile grado di integrazione in Italia).
Prova della sussistenza della protezione speciale
Ebbene, premessa tale ricostruzione in ordine alla normativa, nel caso in esame si apprezza l'esistenza di un proficuo percorso di inserimento, specie sotto il profilo lavorativo, avviato dalla ricorrente nel nostro Paese.
La documentazione fornita evidenzia come la ricorrente abbia intrapreso un significativo percorso di integrazione. La ricorrente è arrivata in Italia nell'aprile del
Pag. 5 di 7 2016 e, dopo un periodo di lavoro irregolare come collaboratrice domestica, ha ottenuto un lavoro regolare a partire dal 17 giugno 2020, come dimostrano i vari contratti di lavoro e le dichiarazioni sostitutive alla certificazione unica presentate.
Ha ottenuto, quindi, una retribuzione più che dignitosa.
Oltre all'aspetto lavorativo, la ricorrente ha dimostrato impegno nell'apprendimento della lingua italiana frequentando la scuola di lingua presso la Comunità di
Sant'Egidio. Inoltre, ha dimostrato un forte senso di responsabilità verso la sua famiglia in India, inviando regolarmente rimesse economiche per sostenerli e permettere loro di pagare i debiti contratti in passato. Questo denota un legame affettivo e un impegno concreto verso i suoi cari, nonostante la distanza.
La IGnora ha sempre mantenuto una sistemazione abitativa stabile e Parte_1 dignitosa, condividendo l'abitazione con i suoi datori di lavoro, come dimostra l'ultima comunicazione di cessione di fabbricato. Questo elemento contribuisce a delineare un quadro di stabilità e radicamento nel contesto sociale italiano.
In sintesi, la documentazione presentata mette in luce come la IGnora Pt_1
, pur partendo da una condizione di irregolarità, abbia dimostrato un'autentica
[...] volontà di integrarsi nella società italiana. Ha costruito una vita indipendente basata sul lavoro, ha imparato la lingua, e si è impegnata nel sostenere la sua famiglia.
Tutti questi elementi, presi nel loro insieme, dimostrano l'integrazione della ricorrente in Italia e la sua capacità di contribuire positivamente al paese.
Tanto consente di ritenere probabile che un eventuale rimpatrio esporrebbe in concreto il ricorrente al rischio di una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali.
È indiscutibile, infatti, in considerazione del proficuo percorso di integrazione avviato dalla ricorrente in Italia con grande impegno, che un suo eventuale rimpatrio costituirebbe uno sconvolgimento radicale della vita privata sua e della sua famiglia, da lui economicamente dipendente.
Il richiedente andrebbe, infatti, incontro alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, perderebbe quanto conquistato in questo tempo nel nostro Paese e incontrerebbe gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, ritrovandosi senza lavoro, né mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia.
Conclusioni sulle richieste del ricorrente.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, emerge la necessità di tutelare il diritto alla vita privata della ricorrente mediante il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, non essendo stati allegati dal , né essendo emersi nel corso dell'istruttoria, elementi Controparte_1 ostativi al rilascio del predetto titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute.
Spese di lite.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite devono essere compensate in quanto la documentazione che comprova il consolidamento della posizione della ricorrente è stata prodotta in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
riconosce a la protezione speciale, disponendo trasmettersi gli atti al Parte_1
Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art.32, co.3 d.lgs.
n.25/08;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16-10-24
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 28530/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Presidente Dr. Francesco Crisafulli;
Giudice Dr. Francesco Frettoni
Giudice rel. Dr. Massimo Marasca ha pronunziato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281 TERDECIES CPC Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 28530 /2024 promossa da:
nata il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PEZZILLI GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Silvio Pellico n.12, come da procura in atti;
ricorrente contro
, C.F. , rappresentato e difeso per legge Controparte_1 P.IVA_1 dall' Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, ivi domiciliato come in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale.
Gli atti di giudizio.
Con ricorso depositato il 4 luglio 2024, ai sensi degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile, la IG.ra ha impugnato il decreto di Parte_1 rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla
Questura di Roma il 7 giugno 2024. Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato e, nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto stesso per violazione di legge, poiché la
Questura ha omesso di notificare il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990. In via subordinata, ha richiesto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del decreto impugnato per violazione dell'articolo 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. 286/98 e, per l'effetto, l'accertamento e la dichiarazione del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con l'ordine alla Questura di rilasciare il relativo titolo di soggiorno.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dichiarato di essere nata in
India, nello stato del Kerala, di professare la religione cattolica e di avere una famiglia composta da entrambi i genitori e due sorelle, di cui la maggiore è sposata mentre la minore vive ancora nella casa familiare, sotto la responsabilità dei genitori. Ha inoltre specificato di non essere sposata e di non avere figli.
La ricorrente ha riferito di aver frequentato in India le scuole dell'obbligo e di essersi
1 successivamente iscritta a una scuola di formazione professionale per infermieri.
Una volta conclusi gli studi, ha iniziato a lavorare come infermiera presso un ospedale, dove ha prestato servizio per circa tre anni. Ha esposto che, nello stesso periodo, sua madre si è ammalata e ha avuto bisogno di visite mediche e costosi medicinali. Nonostante il suo lavoro e quello del padre, che era muratore, non erano sufficienti a coprire le spese mediche. A causa di questi problemi e della condizione di estrema povertà in cui si trovava la sua famiglia, la ricorrente si è vista costretta a lasciare il proprio Paese e i propri cari per cercare un'occupazione all'estero che le permettesse di condurre una vita dignitosa e di mantenere la propria famiglia. Si è quindi rivolta a una banca, ottenendo un prestito che ha dovuto garantire con l'ipoteca della casa familiare. Non essendo sufficiente, si è dovuta rivolgere anche a un usuraio che, dietro il pagamento di una somma ingente, pari a circa 20.000 euro oltre interessi, ha organizzato per lei il viaggio in Italia, dove era già presente una sua zia.
Giunta in Italia nell'aprile del 2016, la ricorrente ha riferito di aver soggiornato per lungo tempo in condizione di irregolarità, lavorando come collaboratrice domestica senza un contratto regolare presso diverse famiglie. Dopo otto anni di permanenza in Italia, ha intrapreso un importante percorso di integrazione, tanto che il suo datore di lavoro, il sig. ha avviato, il 17 giugno 2020, la domanda di Parte_2 sanatoria a suo favore. Da quel momento, ha iniziato a lavorare regolarmente senza interruzioni. La ricorrente non è mai tornata nel suo Paese d'origine, rinunciando a stare accanto ai suoi familiari, i quali, nonostante i soldi inviati da lei, continuano a vivere in condizioni economiche estremamente precarie.
Non vedendo alcun esito della domanda di emersione presentata nel 2020, l'11 luglio 2022, la IG.ra ha fatto domanda di protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'articolo 19, comma 1.2, del D. Lgs. 286/98, presso l'Ufficio Immigrazione della
Questura di Roma, allegando una vasta documentazione attestante il suo percorso lavorativo, riconosciuto anche dalla Commissione Territoriale nel parere allegato al provvedimento impugnato.
Dopo la formalizzazione della domanda, è stata convocata il 6 febbraio 2023 per il fotosegnalamento. Dopo ulteriori rinvii di appuntamenti e senza ricevere alcuna comunicazione scritta, il 7 giugno 2024, la richiedente si è recata in Questura, dove le è stato notificato il decreto di rifiuto oggi impugnato, che richiama in motivazione il parere negativo emesso dalla Commissione territoriale di Roma il 15 maggio 2023.
La ricorrente sostiene che il decreto di rifiuto sia illegittimo per violazione dell'articolo
10 bis della Legge n. 241/1990, in quanto non le è stata notificata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, violando così il diritto al contraddittorio (Consiglio di Stato, sent. n. 8341/2019). Deduce inoltre l'illegittimità del provvedimento, poiché la Commissione non ha tenuto conto del suo percorso di integrazione e della situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio, violando l'articolo
8 della CEDU (Tribunale di Roma, decreti del 12 luglio 2021, 14 ottobre 2022, 10 giugno 2022 e 8 luglio 2021).
In merito all'integrazione in Italia, la ricorrente ha rappresentato che, oltre a essere presente in Italia da più di otto anni, ha beneficiato di una situazione alloggiativa
Pag. 2 di 7 stabile e dignitosa, condividendo l'abitazione con diversi datori di lavoro, come evidenziato anche dall'ultima comunicazione di cessione del fabbricato. Dalla documentazione lavorativa allegata risulta che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa come collaboratrice domestica: ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato il 1° luglio 2020, come indicato nella comunicazione Unilav allegata (doc. 5) e nella ricevuta dei contributi INPS relativi al terzo e quarto trimestre 2020 (doc. 6); il 15 ottobre 2020 ha avviato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 7), cessato il 10 novembre 2022 (doc. 8); successivamente, ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, terminato il
17 febbraio 2023 (doc. 9), per il quale è allegata la dichiarazione sostitutiva alla certificazione unica (doc. 10); il 26 giugno 2023 ha avviato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratrice domestica (doc. 11), con allegata la dichiarazione sostitutiva alla certificazione unica (doc. 12); il 9 ottobre 2023 ha iniziato un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 13), di cui è allegata la dichiarazione sostitutiva alla certificazione unica (doc. 14); infine, il 1° dicembre
2023, ha avviato un ulteriore rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 15), attualmente in corso, per il quale sono allegate le ultime ricevute dei compensi percepiti (doc. 16). Grazie ai risparmi accumulati nel tempo, ha potuto sostenere se stessa e la propria famiglia, che attualmente sopravvive grazie alle rimesse che lei invia e, soprattutto, riesce a continuare a pagare i debiti contratti in passato (docc. da 19 a 27).
Inoltre, la ricorrente ha anche dedicato tempo allo studio della lingua italiana, frequentando un corso di lingua presso la Comunità di Sant'Egidio (doc. 17).
Ritenendo sussistenti i gravi motivi che impediscono l'espulsione della straniera, insisteva per le conclusioni rassegnate.
Con decreto il G.I dichiarava la sospensione del provvedimento impugnato e fissava l'udienza ex 127 ter cpc del 16-10-24.
Con comparsa di costituzione e risposta, il si è costituito in Controparte_1 giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato. Ha chiesto al Tribunale di respingere ogni domanda, eccezione o deduzione contraria e di rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio, riportandosi alla relazione dell'Amministrazione, prodotta in allegato.
Nella relazione, allegata dalla resistente, si rappresenta che il decreto di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale a è stato emesso dalla Parte_1
Questura di Roma il 7 luglio 2024, e che si basa sul parere negativo emesso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma il 15 maggio 2023. In particolare, la Commissione ha ritenuto che: la ricorrente non ha dimostrato di avere legami familiari, sociali o culturali in Italia tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
non ha dimostrato di essere a rischio di persecuzione nel suo paese di origine;
non ha, infine, dimostrato di avere una situazione di vulnerabilità tale da giustificare il rilascio
Pag. 3 di 7 del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Esame della documentazione prodotta dalla ricorrente.
I documenti depositati dalla ricorrente si riferiscono principalmente alla sua attività lavorativa, e coprono un periodo che va dal 2016 al 2024. I documenti relativi al lavoro sono di più tipi, come comunicazioni Unilav, le quali attestano l'inizio e la fine dei rapporti con i diversi datori di lavoro. Vi sono, poi, buste paga, che mostrano i dettagli della retribuzione. Sono, altresì, allegate due dichiarazioni sostitutive alla certificazione unica attestanti i redditi di lavoro. Passando alle rimesse di denaro, queste sono numerose e coprono il periodo dal 2016 al 2022 e documentano le somme di denaro inviate dalla ricorrente all'estero, con un ammontare medio di circa 500 euro a transazione. Infine, è presente una comunicazione di ospitalità datata 09/10/2023, che certifica la concessione di un alloggio a da parte di Parte_1 Parte_3
Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente ha iniziato a lavorare per il 15/10/2020 con un contratto a tempo indeterminato come Persona_1 collaboratore domestico. Per questo lavoro, LL guadagnava 1.000 euro al mese per 25 ore settimanali. Questo rapporto di lavoro è terminato il 10/11/2022.
Successivamente, LL ha lavorato per dal 12/12/2022 al Parte_4
17/03/2023 come collaboratore domestico generico polifunzionale. I documenti non specificano l'orario di lavoro per questo impiego, ma indicano una retribuzione lorda totale di 4.912,97 euro per 76 giorni lavorati, con un netto di 4.113,83 euro. Dal
26/06/2023, ha iniziato a lavorare per come assistente a Pt_1 Persona_2 persona non autosufficiente con un contratto a tempo indeterminato e un orario di
40 ore settimanali. La retribuzione lorda mensile per questo lavoro è di 1.314,86 euro. Il 09/10/2023 ha iniziato un altro lavoro come badante per Pt_1 Pt_3 con un contratto a tempo indeterminato e un orario di 54 ore settimanali. Il
[...] guadagno mensile lordo per questo lavoro è di 1.200 euro. Infine, dal 01/12/2023
LL lavora come badante per con un contratto a tempo Persona_3 indeterminato e 54 ore settimanali, guadagnando 1.200 euro netti al mese.
Vi è poi un documento (sub 17), che attesta l'iscrizione ad un istituto scolastico di lingua e cultura italiana presso la Comunità di Sant'Egidio.
Riconoscimento della protezione speciale .
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08) rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Occorre preliminarmente rilevare che è entrato in vigore il D.l. 20/2023, convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato l'art. 19 D.lgs. 286/98, e la cui disciplina è applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate successivamente all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto (eccetto i casi in cui lo straniero abbia ricevuto entro tale data l'invito alla presentazione
Pag. 4 di 7 dell'istanza da parte della questura competente). Nel caso di specie, la domanda di protezione internazionale è stata proposta il 11-
07-22.
Trova, pertanto, applicazione la normativa precedente al DL Cutro, ovvero il d.l. n.
130 del 21/10/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020. Non
è, infatti, applicabile, ratione temporis, il d.l. n. 20/2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Secondo la giurisprudenza, anche dopo la riforma Cutro, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6 TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU, e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt.
2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando, dunque, il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (Cass. n. 28162/23).
Discende, quindi, che, laddove lo straniero dimostri un diritto alla vita privata e familiare, va dichiarato il diritto alla protezione speciale, essendo la Questura conseguentemente tenuta al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 32 co.3
d.lgs n. 25/2008.
Per l'assolvimento dell'onere della prova si tratta di valutare se dai fatti allegati dal richiedente possa desumersi la prova dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale (Cass.SS.UU. 24413/21): 1) il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi e consistere, quindi, in una relazione intensa e concreta che accompagna il rapporto di coniugio, il legame di sangue o il legame affettivo (anche se la legge non ha preteso rapporto di convivenza) nonché dalla mancanza di sostegni legami con il paese d'origine; 2) quello socio-culturale, espresso con la necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività nell'ambito, ad esempio, di corsi di formazione scolastica e/o professionale, di associazioni, comitati, nonché dalla conoscenza della lingua italiana, dalle attività svolte all'interno del centro di accoglienza, ecc;
3) quello economico, ricavabile dai rapporti contrattuali di lavoro avuti sul territorio nazionale;
4) quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, da apprezzarsi alla stregua del criterio comparativo per cui il ritorno nel paese di origine rechi un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8
Convenzione EDU (a fronte di un apprezzabile grado di integrazione in Italia).
Prova della sussistenza della protezione speciale
Ebbene, premessa tale ricostruzione in ordine alla normativa, nel caso in esame si apprezza l'esistenza di un proficuo percorso di inserimento, specie sotto il profilo lavorativo, avviato dalla ricorrente nel nostro Paese.
La documentazione fornita evidenzia come la ricorrente abbia intrapreso un significativo percorso di integrazione. La ricorrente è arrivata in Italia nell'aprile del
Pag. 5 di 7 2016 e, dopo un periodo di lavoro irregolare come collaboratrice domestica, ha ottenuto un lavoro regolare a partire dal 17 giugno 2020, come dimostrano i vari contratti di lavoro e le dichiarazioni sostitutive alla certificazione unica presentate.
Ha ottenuto, quindi, una retribuzione più che dignitosa.
Oltre all'aspetto lavorativo, la ricorrente ha dimostrato impegno nell'apprendimento della lingua italiana frequentando la scuola di lingua presso la Comunità di
Sant'Egidio. Inoltre, ha dimostrato un forte senso di responsabilità verso la sua famiglia in India, inviando regolarmente rimesse economiche per sostenerli e permettere loro di pagare i debiti contratti in passato. Questo denota un legame affettivo e un impegno concreto verso i suoi cari, nonostante la distanza.
La IGnora ha sempre mantenuto una sistemazione abitativa stabile e Parte_1 dignitosa, condividendo l'abitazione con i suoi datori di lavoro, come dimostra l'ultima comunicazione di cessione di fabbricato. Questo elemento contribuisce a delineare un quadro di stabilità e radicamento nel contesto sociale italiano.
In sintesi, la documentazione presentata mette in luce come la IGnora Pt_1
, pur partendo da una condizione di irregolarità, abbia dimostrato un'autentica
[...] volontà di integrarsi nella società italiana. Ha costruito una vita indipendente basata sul lavoro, ha imparato la lingua, e si è impegnata nel sostenere la sua famiglia.
Tutti questi elementi, presi nel loro insieme, dimostrano l'integrazione della ricorrente in Italia e la sua capacità di contribuire positivamente al paese.
Tanto consente di ritenere probabile che un eventuale rimpatrio esporrebbe in concreto il ricorrente al rischio di una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali.
È indiscutibile, infatti, in considerazione del proficuo percorso di integrazione avviato dalla ricorrente in Italia con grande impegno, che un suo eventuale rimpatrio costituirebbe uno sconvolgimento radicale della vita privata sua e della sua famiglia, da lui economicamente dipendente.
Il richiedente andrebbe, infatti, incontro alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, perderebbe quanto conquistato in questo tempo nel nostro Paese e incontrerebbe gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, ritrovandosi senza lavoro, né mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia.
Conclusioni sulle richieste del ricorrente.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, emerge la necessità di tutelare il diritto alla vita privata della ricorrente mediante il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, non essendo stati allegati dal , né essendo emersi nel corso dell'istruttoria, elementi Controparte_1 ostativi al rilascio del predetto titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute.
Spese di lite.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite devono essere compensate in quanto la documentazione che comprova il consolidamento della posizione della ricorrente è stata prodotta in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
riconosce a la protezione speciale, disponendo trasmettersi gli atti al Parte_1
Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art.32, co.3 d.lgs.
n.25/08;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16-10-24
Il Giudice estensore Il Presidente
Massimo Marasca Francesco Crisafulli
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