Articolo 1 della Legge 31 marzo 1976, n. 72
Articolo 2
Versione
3 aprile 1976
Art. 1.
Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , e' elevato a lire 4.100 miliardi.
Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui all' articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 .
Entrata in vigore il 3 aprile 1976