TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/10/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228/2020 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) proposta da
( ), difesa dall'avv. Pietro Adamo, Parte_1 P.IVA_1
‒ appellante principale / appellata incidentale contro
( ), difeso dall'avv. Deborah Orto, Controparte_1 C.F._1
‒ appellato principale / appellante incidentale e nei confronti di
( ), Controparte_2 P.IVA_2
‒ contumace
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
295 2018 9004665134 000, notificata sul presupposto di una cartella rimasta insoluta, la n. 295 2009 0007788182 000, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
La costituitasi, ha resistito. Controparte_3
Il non si è costituito. Controparte_2
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 1289/19, depositata il 23 settembre 2019, ha annullato l'intimazione di pagamento, compensando le spese di lite.
La ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_3
1 ha resistito, proponendo appello incidentale. Controparte_1
Il non si è costituito. Controparte_2
Alla è subentrata a titolo universale l Controparte_3 Pt_1 [...]
. Parte_1
Preliminarmente, bisogna rilevare che il fascicolo della causa di primo grado è stato acquisito ritualmente e che sono stati prodotti i fascicoli di parte.
L'appello principale è infondato.
L (prima, ) ha eccepito in Parte_1 Controparte_3 primo grado l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di sull'assunto CP_2 che era competente il Giudice di pace di Patti.
In linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, «le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione» (Cass. n.
5803/15).
Il principio è stato esteso al caso in cui sia impugnato un sollecito di pagamento ‒ un atto assimilabile all'intimazione di pagamento ‒ e si deduca, tra l'altro, l'omessa notifica della cartella prodromica.
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che «l'opposizione cd. “recuperatoria” avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011», così che «essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione» (Cass. n. 24091/18).
La pronuncia ha puntualizzato ‒ in motivazione ‒ che l'opposizione al “sollecito di pagamento”, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria e quindi del credito fatto valere dall'Amministrazione, non è qualificabile come “opposizione alla esecuzione” (preventiva od agli atti esecutivi), «dovendo piuttosto essere considerata come “opposizione cd. recuperatoria” volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che deve essere
2 proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22-bis della legge n.
689/81, attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/11: il caso era relativo ‒ da qui l'importanza dirimente della pronuncia: sono evidenti le analogie ‒ ad una opposizione avverso un sollecito di pagamento con cui erano stati dedotti motivi che investivano anche la «formazione del titolo esecutivo» e in particolare «i fatti estintivi del diritto di credito fatto valere dalla Amministrazione, venendo in questione nella specie la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada…, nonché delle cartelle di pagamento, ed ancora la intervenuta estinzione dei crediti ‒ in mancanza di notifica di atti interruttivi infraquinquennali ‒ del termine prescrizionale del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria decorrente ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 dalla data della commissione dei singoli illeciti».
L'inciso «nonché delle cartelle di pagamento», prodromiche rispetto all'intimazione di pagamento, vale a ricondurre anche l'opposizione avverso tale atto, con cui si deduca l'omessa o invalida notifica di quelle, come l'opposizione alla cartella con cui si deduca l'omissione o la nullità della notifica del verbale di accertamento, alla categoria delle opposizioni “recuperatorie”, volte a contestare la stessa formazione del titolo esecutivo.
Le coordinate sistematiche e teoriche in cui la questione è inscritta sono tracciate in una sentenza di legittimità che ha analizzato la natura dell'opposizione a cartella esattoriale in base ai vizi dedotti in relazione ad atti pregressi rispetto alla sua emanazione, sentenza pronunciata non molto tempo prima (Cass. Sez. Un. n. 22080/17).
In senso analogo la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata relativamente all'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati
(Cass. n. 24092/18) e all'opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria (Cass.
n. 20489/18; una generalizzazione ancora maggiore è presente in Cass. n. 14328/23).
E naturalmente il principio è affermato, più in generale, relativamente alle opposizioni avverso cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada: «Le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione» (Cass. n.
3 5803/15).
Non sussistono ragioni per non applicare lo stesso principio ‒ estensione,
d'altronde, già operata dalla giurisprudenza (Cass. n. 24091/18) ‒ all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento.
L'argomento centrale, per escludere che l'opposizione in questione sia qualificabile come opposizione all'esecuzione, è quello per cui l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, ha
«funzione recuperatoria» (Cass. n. 12412/16; in senso analogo, proprio in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, Cass. n. 17312/07, la quale ha evidenziato il come «essenziale» il dato della «incontestata funzione recuperatoria» di detta opposizione).
In sintesi: l'opposizione avverso un atto emesso per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con cui si deduca l'omessa notifica di un atto presupposto, è recuperatoria, e con la stessa è consentito «contestare l'addebito sia sotto i profili attinenti alla pretesa punitiva, sia sotto quelli inerenti alla legittimità del procedimento» (Cass. n. 12192/99).
In realtà ‒ lo si osserva per completezza di analisi ‒, la questione è più complessa.
Esistono infatti orientamenti secondo cui opposizione recuperatoria è quella ‒ e soltanto quella ‒ con cui si deducano anche vizi propri dell'atto presupposto, oltre alla mancata notifica di questo (cfr. Cass. n. 26843/18, relativamente all'opposizione avverso una cartella fondata su un verbale di accertamento di violazione del codice della strada).
Ma non sono orientamenti netti nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato, recentemente, in una linea ferma, che «il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria» (Cass. n. 11789/19 ‒ in aperto contrasto con Cass. n. 26843/18 ‒, anche sulla distinzione dall'ipotesi in cui sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché
4 l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria).
Restano, ovviamente, esperibili i rimedi oppositivi ordinari previsti dagli artt. 615
e 617 c.p.c.
Se l'opposizione è ricondotta, con una qualificazione che può prescindere da locuzioni o richiami della parte, agli artt. 615 e 617 c.p.c., sono diverse ‒ è evidente ‒ le norme da applicare non soltanto relativamente a tempi e modi dell'opposizione, ma anche relativamente all'individuazione del giudice competente a conoscerne.
Nello specifico, assimilando l'intimazione al c.d. precetto in rinnovazione (Cass. n.
6833/21), opererebbe il criterio di competenza stabilito dall'art. 480, comma 3, c.p.c.
E allora, mancando nell'intimazione di pagamento un'elezione di domicilio,
l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti al Giudice di pace di Patti, tenendo conto del luogo di notificazione dell'atto, sicché l'appello sarebbe stato da accogliere.
Ma, per le ragioni illustrate, non è questo è il caso, aderendo al principio giurisprudenziale ricordato e considerando che, altrimenti, se si introducessero distinzioni tra opposizione avverso un'intimazione di pagamento e opposizione avverso una cartella, si profilerebbero possibili incongruenze sistematiche e discontinuità nei principi generali e nelle regole applicative concrete.
Perciò, la competenza sull'opposizione avverso la cartella emessa per la riscossione di sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, come anche avverso l'intimazione che si fondi sullo stesso titolo, spetta al giudice competente a decidere sull'opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione.
L'art. 7 del d.lgs. n. 150/11 ‒ norma applicabile ratione temporis ‒ stabilisce che
«l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione».
Dall'intimazione di pagamento e dall'estratto di ruolo (trasfuso nella cartella) risulta che la sanzione era stata irrogata dalla Polizia municipale del Comune di CP_2
Si deve ritenere, in base agli artt. 12 del d.lgs. n. 285/92 e 5 della legge n. 65/86, e nella mancanza di allegazioni diverse, che la violazione fosse stata commessa nel territorio del Comune di CP_2
Dai principi citati deriva, inoltre, che l'opposizione è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 150/11, a cui rinvia l'art. 204-bis del
5 d.lgs. n. 285/92, «perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo» (Cass. n. 12412/16).
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano stati intrapresi con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo i suoi effetti sostanziali e processuali, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.
Nel caso in esame, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione, notificato
(consegnato all'ufficiale giudiziario) in data 26.3.2019, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 26.2.2019.
È adesso possibile verificare se l'appello sia fondato e quindi se sia infondata l'opposizione.
In primo grado lo ha eccepito, quale causa di nullità dell'intimazione, CP_1
l'omessa notifica della cartella di pagamento e, quale causa di estinzione del credito, la prescrizione, che sarebbe maturata anche se la cartella di pagamento fosse stata notificata.
Presupposto dell'intimazione di pagamento n. 295 2018 9004665134 000 è (anche, per quanto è oggetto di opposizione) la cartella, la n. 295 2009 0007788182 000, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
La notifica della cartella risale all'11.12.2009, giorno successivo al suo deposito nella casa comunale, secondo il comma 3 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 ‒ nel testo vigente ratione temporis, prima della declaratoria di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 258 del 2012 ‒, o ‒ se si applica la norma di cui all'art. 140 c.p.c. ‒ al 1°.1.2010, decimo giorno dalla spedizione della raccomandata c.d. informativa: individuare quale sia la data esatta ‒ per la ragione appresso illustrata ‒ non
è importante, perché i termini della soluzione non muterebbero.
Sono prodotti l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata c.d. informativa, da cui risulta la restituzione di questa alla mittente per compiuta giacenza, nonché il documento attestante l'affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito dell'atto.
6 L ha sostenuto, anche con l'appello, eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, di avere interrotto il termine prescrizionale con l'intimazione di pagamento n. 295 2014 9023401975 000, notificata in data 2.10.2014 al destinatario, tramite consegna ad un familiare convivente.
Il motivo non può essere recepito.
La cartella presupposta risulta notificata regolarmente e validamente, tramite deposito della stessa nella casa comunale e spedizione della raccomandata c.d. informativa, il cui avviso di ricevimento reca, in una facciata, la dicitura “al mittente per compiuta giacenza”, con al di sotto la data del 6.2.2010: gli atti del procedimento notificatorio sono provati dai documenti prodotti e in particolare dall'avviso di ricevimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di notifica della cartella di pagamento, «nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140
c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del
1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione»
(Cass. n. 9782/18; in senso conforme, Cass. n. 25079/14; cfr., altresì, Cass. n. 33610/19).
Quanto all'intimazione di pagamento n. 295 2014 9023401975 000, risultano prodotti l'avviso di ricevimento, che reca il numero dell'atto e ne comprova il recapito in data 2.10.2014, e l'estratto di un archivio interno in cui sono riportati, in relazione alla cartella di “provenienza”, quella presupposta, i numeri identificativi delle intimazioni che l'avrebbero seguita, tra cui quella che si assume avesse interrotto il termine prescrizione.
Non si può ritenere provata, adeguatamente, la notifica di un atto interruttivo nel quinquennio successivo alla notifica della cartella, risalente all'11.12.2009 o al 1°.1.2010,
e prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 26.2.2019.
Nell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata è riportato il numero identificativo dell'intimazione, ma tale atto non è prodotto, sicché non è possibile verificare, obiettivamente, se la stessa fosse riferibile, per dati e contenuti, alla cartella prodromica o quale ne fosse il contenuto.
L'inadeguatezza probatoria di documentazione interna è stata eccepita già in primo
7 grado (pag. 7 delle note autorizzate) e, comunque, è stata rilevata nella sentenza impugnata, anche se con un passaggio motivazionale non specifico, ma comunque indicativo.
Sul punto, bisogna osservare che la prova dell'atto interruttivo non può essere data tramite estratti o stampe di registri o archivi interni, peraltro formati in date successive alla notifica, che indichino la cartella di “provenienza” e le intimazioni che ne erano
(sarebbero) seguite.
Il documento primario, infatti, è l'intimazione, da cui si dovrebbe evincere il contenuto dell'atto notificato e la riferibilità all'atto prodromico (la cartella), oltre alla sua idoneità ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
La prova non può essere surrogata da estratti di registri o archivi interni, che non si identificano neanche, in senso proprio, con una “matrice” (come potrebbe essere un estratto di ruolo rispetto alla cartella), dovendo essere data tramite l'intimazione di pagamento, perché non c'è ragione per cui tale atto sia consegnato, in unico originale, al destinatario (come è per la cartella) in modo da non rimanere nella disponibilità dell'agente della riscossione.
La giurisprudenza ha escluso «la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria», a proposito della prova della notifica della cartella (Cass. n. 6887/16, in motivazione): ma il principio ha un raggio più ampio (anche soggettivamente, non essendoci ragioni per non estenderlo agli agenti della riscossione).
Identico principio opera – non sussistendo ragioni in contrario, sistematiche o logiche – quanto alle diciture contenute in avvisi di ricevimento relativi a notifiche di atti.
In termini più specifici, in materia di sanzioni amministrative, «l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione» (Cass. n. 24677/21, la quale ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei
8 numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento: l'errore era consistito nell'avere il giudice di merito presunto «l'efficacia interruttiva a prescindere dall'effettiva individuazione del contenuto dell'atto inviato con la raccomandata»).
Da questi principi e dall'analisi della documentazione prodotta deriva che, anche a ritenere provata la valida notifica della cartella, risalendo questa all'11.12.2009 o al
1°.1.2010, la prescrizione quinquennale è maturata prima della notifica, avvenuta in data
26.2.2019, dell'intimazione opposta.
Infatti, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 209 del d.lgs. n. 285/92 e art. 28 della legge n. 689/81) e, perciò, in cinque anni dall'atto interruttivo (cfr. Cass. n.
26424/24; Cass. n. 23251/05; Cass. n. 5828/05).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'appello va rigettato.
L'appello incidentale, con cui lo ha chiesto la riforma del capo della CP_1 sentenza di primo grado con cui sono state compensate le spese e la condanna al rimborso di queste a carico dell , non può essere accolto. Parte_1
È da rilevare, subito, come nella sentenza di primo grado sia totalmente omesso l'esame dell'eccezione di prescrizione, ritualmente formulata dalla appellante (opposta).
L'art. 92, comma 2, c.p.c. ‒ nel testo applicabile ratione temporis ‒ dispone che «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che «ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed
9 eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.»
(Cass. n. 3977/20).
L'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è integrata quando muta, dopo l'inizio della causa, il quadro di riferimento costituito da principi di diritto, mentre la assoluta novità della questione «è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» (Corte cost. n. 77 del 2018).
È evidente che il quadro di riferimento costituito dai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del regime dei rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento fondata su sanzioni pretese a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, anche ‒ e specialmente ‒ per ciò che attiene alle questioni processuali, comprese quelle relative ai criteri di individuazione del giudice competente per territorio, è complesso, oltre ad essere stato tratteggiato da pronunce di legittimità non molto risalenti nel tempo prima della domanda.
E la soluzione sistematica prescelta ha una sicura incidenza sugli esiti della controversia.
Questa complessità integra senz'altro un motivo per compensare le spese tra le parti.
Si deve escludere, perciò, che la compensazione sussistano motivi per compensare le spese.
È appena da ricordare che il giudice di appello, nel valutare se sia corretta o meno la pronuncia sulle spese di primo grado, può dare «un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata» (Cass. n. 26082/10).
L'appello incidentale, pertanto, va rigettato.
Considerata la complessità della questione preliminare ‒ di natura processuale, ma atta a incidere sugli esiti ‒, le spese di questo grado sono da compensare.
Si deve dare atto, relativamente ad entrambi gli appelli, della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
10 3) compensa le spese.
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte della appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale.
Così deciso in Messina il 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
11
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228/2020 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) proposta da
( ), difesa dall'avv. Pietro Adamo, Parte_1 P.IVA_1
‒ appellante principale / appellata incidentale contro
( ), difeso dall'avv. Deborah Orto, Controparte_1 C.F._1
‒ appellato principale / appellante incidentale e nei confronti di
( ), Controparte_2 P.IVA_2
‒ contumace
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
295 2018 9004665134 000, notificata sul presupposto di una cartella rimasta insoluta, la n. 295 2009 0007788182 000, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
La costituitasi, ha resistito. Controparte_3
Il non si è costituito. Controparte_2
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 1289/19, depositata il 23 settembre 2019, ha annullato l'intimazione di pagamento, compensando le spese di lite.
La ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_3
1 ha resistito, proponendo appello incidentale. Controparte_1
Il non si è costituito. Controparte_2
Alla è subentrata a titolo universale l Controparte_3 Pt_1 [...]
. Parte_1
Preliminarmente, bisogna rilevare che il fascicolo della causa di primo grado è stato acquisito ritualmente e che sono stati prodotti i fascicoli di parte.
L'appello principale è infondato.
L (prima, ) ha eccepito in Parte_1 Controparte_3 primo grado l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di sull'assunto CP_2 che era competente il Giudice di pace di Patti.
In linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, «le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione» (Cass. n.
5803/15).
Il principio è stato esteso al caso in cui sia impugnato un sollecito di pagamento ‒ un atto assimilabile all'intimazione di pagamento ‒ e si deduca, tra l'altro, l'omessa notifica della cartella prodromica.
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che «l'opposizione cd. “recuperatoria” avverso sollecito di pagamento di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della l. n. 689 del 1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011», così che «essa è rimessa alla competenza per materia del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione» (Cass. n. 24091/18).
La pronuncia ha puntualizzato ‒ in motivazione ‒ che l'opposizione al “sollecito di pagamento”, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria e quindi del credito fatto valere dall'Amministrazione, non è qualificabile come “opposizione alla esecuzione” (preventiva od agli atti esecutivi), «dovendo piuttosto essere considerata come “opposizione cd. recuperatoria” volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che deve essere
2 proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22-bis della legge n.
689/81, attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/11: il caso era relativo ‒ da qui l'importanza dirimente della pronuncia: sono evidenti le analogie ‒ ad una opposizione avverso un sollecito di pagamento con cui erano stati dedotti motivi che investivano anche la «formazione del titolo esecutivo» e in particolare «i fatti estintivi del diritto di credito fatto valere dalla Amministrazione, venendo in questione nella specie la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada…, nonché delle cartelle di pagamento, ed ancora la intervenuta estinzione dei crediti ‒ in mancanza di notifica di atti interruttivi infraquinquennali ‒ del termine prescrizionale del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria decorrente ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 dalla data della commissione dei singoli illeciti».
L'inciso «nonché delle cartelle di pagamento», prodromiche rispetto all'intimazione di pagamento, vale a ricondurre anche l'opposizione avverso tale atto, con cui si deduca l'omessa o invalida notifica di quelle, come l'opposizione alla cartella con cui si deduca l'omissione o la nullità della notifica del verbale di accertamento, alla categoria delle opposizioni “recuperatorie”, volte a contestare la stessa formazione del titolo esecutivo.
Le coordinate sistematiche e teoriche in cui la questione è inscritta sono tracciate in una sentenza di legittimità che ha analizzato la natura dell'opposizione a cartella esattoriale in base ai vizi dedotti in relazione ad atti pregressi rispetto alla sua emanazione, sentenza pronunciata non molto tempo prima (Cass. Sez. Un. n. 22080/17).
In senso analogo la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata relativamente all'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati
(Cass. n. 24092/18) e all'opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria (Cass.
n. 20489/18; una generalizzazione ancora maggiore è presente in Cass. n. 14328/23).
E naturalmente il principio è affermato, più in generale, relativamente alle opposizioni avverso cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada: «Le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione» (Cass. n.
3 5803/15).
Non sussistono ragioni per non applicare lo stesso principio ‒ estensione,
d'altronde, già operata dalla giurisprudenza (Cass. n. 24091/18) ‒ all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento.
L'argomento centrale, per escludere che l'opposizione in questione sia qualificabile come opposizione all'esecuzione, è quello per cui l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, ha
«funzione recuperatoria» (Cass. n. 12412/16; in senso analogo, proprio in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, Cass. n. 17312/07, la quale ha evidenziato il come «essenziale» il dato della «incontestata funzione recuperatoria» di detta opposizione).
In sintesi: l'opposizione avverso un atto emesso per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, con cui si deduca l'omessa notifica di un atto presupposto, è recuperatoria, e con la stessa è consentito «contestare l'addebito sia sotto i profili attinenti alla pretesa punitiva, sia sotto quelli inerenti alla legittimità del procedimento» (Cass. n. 12192/99).
In realtà ‒ lo si osserva per completezza di analisi ‒, la questione è più complessa.
Esistono infatti orientamenti secondo cui opposizione recuperatoria è quella ‒ e soltanto quella ‒ con cui si deducano anche vizi propri dell'atto presupposto, oltre alla mancata notifica di questo (cfr. Cass. n. 26843/18, relativamente all'opposizione avverso una cartella fondata su un verbale di accertamento di violazione del codice della strada).
Ma non sono orientamenti netti nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato, recentemente, in una linea ferma, che «il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria» (Cass. n. 11789/19 ‒ in aperto contrasto con Cass. n. 26843/18 ‒, anche sulla distinzione dall'ipotesi in cui sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché
4 l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria).
Restano, ovviamente, esperibili i rimedi oppositivi ordinari previsti dagli artt. 615
e 617 c.p.c.
Se l'opposizione è ricondotta, con una qualificazione che può prescindere da locuzioni o richiami della parte, agli artt. 615 e 617 c.p.c., sono diverse ‒ è evidente ‒ le norme da applicare non soltanto relativamente a tempi e modi dell'opposizione, ma anche relativamente all'individuazione del giudice competente a conoscerne.
Nello specifico, assimilando l'intimazione al c.d. precetto in rinnovazione (Cass. n.
6833/21), opererebbe il criterio di competenza stabilito dall'art. 480, comma 3, c.p.c.
E allora, mancando nell'intimazione di pagamento un'elezione di domicilio,
l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta davanti al Giudice di pace di Patti, tenendo conto del luogo di notificazione dell'atto, sicché l'appello sarebbe stato da accogliere.
Ma, per le ragioni illustrate, non è questo è il caso, aderendo al principio giurisprudenziale ricordato e considerando che, altrimenti, se si introducessero distinzioni tra opposizione avverso un'intimazione di pagamento e opposizione avverso una cartella, si profilerebbero possibili incongruenze sistematiche e discontinuità nei principi generali e nelle regole applicative concrete.
Perciò, la competenza sull'opposizione avverso la cartella emessa per la riscossione di sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada, come anche avverso l'intimazione che si fondi sullo stesso titolo, spetta al giudice competente a decidere sull'opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione.
L'art. 7 del d.lgs. n. 150/11 ‒ norma applicabile ratione temporis ‒ stabilisce che
«l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione».
Dall'intimazione di pagamento e dall'estratto di ruolo (trasfuso nella cartella) risulta che la sanzione era stata irrogata dalla Polizia municipale del Comune di CP_2
Si deve ritenere, in base agli artt. 12 del d.lgs. n. 285/92 e 5 della legge n. 65/86, e nella mancanza di allegazioni diverse, che la violazione fosse stata commessa nel territorio del Comune di CP_2
Dai principi citati deriva, inoltre, che l'opposizione è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 150/11, a cui rinvia l'art. 204-bis del
5 d.lgs. n. 285/92, «perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo» (Cass. n. 12412/16).
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano stati intrapresi con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo i suoi effetti sostanziali e processuali, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.
Nel caso in esame, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione, notificato
(consegnato all'ufficiale giudiziario) in data 26.3.2019, entro trenta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 26.2.2019.
È adesso possibile verificare se l'appello sia fondato e quindi se sia infondata l'opposizione.
In primo grado lo ha eccepito, quale causa di nullità dell'intimazione, CP_1
l'omessa notifica della cartella di pagamento e, quale causa di estinzione del credito, la prescrizione, che sarebbe maturata anche se la cartella di pagamento fosse stata notificata.
Presupposto dell'intimazione di pagamento n. 295 2018 9004665134 000 è (anche, per quanto è oggetto di opposizione) la cartella, la n. 295 2009 0007788182 000, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
La notifica della cartella risale all'11.12.2009, giorno successivo al suo deposito nella casa comunale, secondo il comma 3 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 ‒ nel testo vigente ratione temporis, prima della declaratoria di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 258 del 2012 ‒, o ‒ se si applica la norma di cui all'art. 140 c.p.c. ‒ al 1°.1.2010, decimo giorno dalla spedizione della raccomandata c.d. informativa: individuare quale sia la data esatta ‒ per la ragione appresso illustrata ‒ non
è importante, perché i termini della soluzione non muterebbero.
Sono prodotti l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata c.d. informativa, da cui risulta la restituzione di questa alla mittente per compiuta giacenza, nonché il documento attestante l'affissione nell'albo comunale dell'avviso di deposito dell'atto.
6 L ha sostenuto, anche con l'appello, eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, di avere interrotto il termine prescrizionale con l'intimazione di pagamento n. 295 2014 9023401975 000, notificata in data 2.10.2014 al destinatario, tramite consegna ad un familiare convivente.
Il motivo non può essere recepito.
La cartella presupposta risulta notificata regolarmente e validamente, tramite deposito della stessa nella casa comunale e spedizione della raccomandata c.d. informativa, il cui avviso di ricevimento reca, in una facciata, la dicitura “al mittente per compiuta giacenza”, con al di sotto la data del 6.2.2010: gli atti del procedimento notificatorio sono provati dai documenti prodotti e in particolare dall'avviso di ricevimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di notifica della cartella di pagamento, «nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140
c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del
1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione»
(Cass. n. 9782/18; in senso conforme, Cass. n. 25079/14; cfr., altresì, Cass. n. 33610/19).
Quanto all'intimazione di pagamento n. 295 2014 9023401975 000, risultano prodotti l'avviso di ricevimento, che reca il numero dell'atto e ne comprova il recapito in data 2.10.2014, e l'estratto di un archivio interno in cui sono riportati, in relazione alla cartella di “provenienza”, quella presupposta, i numeri identificativi delle intimazioni che l'avrebbero seguita, tra cui quella che si assume avesse interrotto il termine prescrizione.
Non si può ritenere provata, adeguatamente, la notifica di un atto interruttivo nel quinquennio successivo alla notifica della cartella, risalente all'11.12.2009 o al 1°.1.2010,
e prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 26.2.2019.
Nell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata è riportato il numero identificativo dell'intimazione, ma tale atto non è prodotto, sicché non è possibile verificare, obiettivamente, se la stessa fosse riferibile, per dati e contenuti, alla cartella prodromica o quale ne fosse il contenuto.
L'inadeguatezza probatoria di documentazione interna è stata eccepita già in primo
7 grado (pag. 7 delle note autorizzate) e, comunque, è stata rilevata nella sentenza impugnata, anche se con un passaggio motivazionale non specifico, ma comunque indicativo.
Sul punto, bisogna osservare che la prova dell'atto interruttivo non può essere data tramite estratti o stampe di registri o archivi interni, peraltro formati in date successive alla notifica, che indichino la cartella di “provenienza” e le intimazioni che ne erano
(sarebbero) seguite.
Il documento primario, infatti, è l'intimazione, da cui si dovrebbe evincere il contenuto dell'atto notificato e la riferibilità all'atto prodromico (la cartella), oltre alla sua idoneità ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
La prova non può essere surrogata da estratti di registri o archivi interni, che non si identificano neanche, in senso proprio, con una “matrice” (come potrebbe essere un estratto di ruolo rispetto alla cartella), dovendo essere data tramite l'intimazione di pagamento, perché non c'è ragione per cui tale atto sia consegnato, in unico originale, al destinatario (come è per la cartella) in modo da non rimanere nella disponibilità dell'agente della riscossione.
La giurisprudenza ha escluso «la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria», a proposito della prova della notifica della cartella (Cass. n. 6887/16, in motivazione): ma il principio ha un raggio più ampio (anche soggettivamente, non essendoci ragioni per non estenderlo agli agenti della riscossione).
Identico principio opera – non sussistendo ragioni in contrario, sistematiche o logiche – quanto alle diciture contenute in avvisi di ricevimento relativi a notifiche di atti.
In termini più specifici, in materia di sanzioni amministrative, «l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione» (Cass. n. 24677/21, la quale ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei
8 numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento: l'errore era consistito nell'avere il giudice di merito presunto «l'efficacia interruttiva a prescindere dall'effettiva individuazione del contenuto dell'atto inviato con la raccomandata»).
Da questi principi e dall'analisi della documentazione prodotta deriva che, anche a ritenere provata la valida notifica della cartella, risalendo questa all'11.12.2009 o al
1°.1.2010, la prescrizione quinquennale è maturata prima della notifica, avvenuta in data
26.2.2019, dell'intimazione opposta.
Infatti, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 209 del d.lgs. n. 285/92 e art. 28 della legge n. 689/81) e, perciò, in cinque anni dall'atto interruttivo (cfr. Cass. n.
26424/24; Cass. n. 23251/05; Cass. n. 5828/05).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'appello va rigettato.
L'appello incidentale, con cui lo ha chiesto la riforma del capo della CP_1 sentenza di primo grado con cui sono state compensate le spese e la condanna al rimborso di queste a carico dell , non può essere accolto. Parte_1
È da rilevare, subito, come nella sentenza di primo grado sia totalmente omesso l'esame dell'eccezione di prescrizione, ritualmente formulata dalla appellante (opposta).
L'art. 92, comma 2, c.p.c. ‒ nel testo applicabile ratione temporis ‒ dispone che «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che «ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed
9 eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.»
(Cass. n. 3977/20).
L'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è integrata quando muta, dopo l'inizio della causa, il quadro di riferimento costituito da principi di diritto, mentre la assoluta novità della questione «è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» (Corte cost. n. 77 del 2018).
È evidente che il quadro di riferimento costituito dai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del regime dei rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento fondata su sanzioni pretese a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, anche ‒ e specialmente ‒ per ciò che attiene alle questioni processuali, comprese quelle relative ai criteri di individuazione del giudice competente per territorio, è complesso, oltre ad essere stato tratteggiato da pronunce di legittimità non molto risalenti nel tempo prima della domanda.
E la soluzione sistematica prescelta ha una sicura incidenza sugli esiti della controversia.
Questa complessità integra senz'altro un motivo per compensare le spese tra le parti.
Si deve escludere, perciò, che la compensazione sussistano motivi per compensare le spese.
È appena da ricordare che il giudice di appello, nel valutare se sia corretta o meno la pronuncia sulle spese di primo grado, può dare «un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata» (Cass. n. 26082/10).
L'appello incidentale, pertanto, va rigettato.
Considerata la complessità della questione preliminare ‒ di natura processuale, ma atta a incidere sugli esiti ‒, le spese di questo grado sono da compensare.
Si deve dare atto, relativamente ad entrambi gli appelli, della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
10 3) compensa le spese.
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte della appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale e per l'appello incidentale.
Così deciso in Messina il 30 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
11