Rigetto
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 05519/2025REG.PROV.COLL.
N. 08864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8864 del 2024, proposto da AL RO, AR EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Veneto Strade S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via degli Scipioni, 288;
Comune di Bardolino; Commissario ad acta per la gestione del Demanio lacuale; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Provincia di Verona; Ministero della Cultura; Soprintendenza Speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, IG e EN; Consorzio di Bonifica Veronese; Azienda Gardesana Servizi – AGS S.p.A.; Italgas Reti S.p.A.; E-Distribuzione S.p.A.; Telecom Italia S.p.A., Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 2452/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Veneto Strade S.p.A. e della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il signor RO AL e la signora EL AR hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Veneto, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento dei seguenti atti:
- della delibera di Consiglio comunale del Comune di Bardolino n. 1 del 26 febbraio 2024, avente ad oggetto: “ Ratifica dell'Accordo di Programma tra il Comune di Bardolino e la Società Veneto Strade S.p.A. inerente l'intervento di ciclovia nazionale del Garda tratto Veneto (lotto funzionale di Bardolino) in Comune di Bardolino Provincia di Verona ”;
- dell'Accordo di programma, costituente l'Allegato “B” alla ridetta delibera;
- per quanto d'interesse, dell'Accordo di programma per la progettazione e realizzazione degli interventi ciclabili di interesse nazionale e/o regionale ricadenti nel territorio della Regione Veneto, sottoscritto il 16 dicembre 2019 tra la Regione Veneto e la società Veneto Strade S.p.A.;
- della comunicazione di avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo, comportante dichiarazione di pubblica utilità mediante Accordo di Programma, con imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001, avente ad oggetto “ D.G.R. 12 ottobre 2021, n. 1364, Ciclovia Nazionale del Garda – tratto Veneto lotto in Comune di Bardolino – Provincia di Verona ”;
- dell'autorizzazione paesaggistica, di cui al decreto della Regione Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale n. 164 dell'11 settembre 2023;
- della determina prot. n. 23248/2023 del 12 settembre 2023 di positiva conclusione della Conferenza dei Servizi.
Il giudice di primo grado ha condannato i ricorrenti anche al pagamento delle spese di giudizio.
2. Occorre premettere quanto segue.
2.1. Il signor RO AL e la signora EL AR sono rispettivamente proprietario e usufruttuaria di un terreno sito nel territorio del Comune di Bardolino, catastalmente censito sub foglio 5, mapp. 42, parzialmente interessato (per mq. 36) da una procedura espropriativa per la realizzazione della “ Ciclovia nazionale del Garda – Tratto Veneto – Lotto funzionale di Bardolino ”
(trattasi di un progetto di dorsale cicloturistica che costituisce un anello ciclabile di circa 140 km lungo le sponde del Lago di Garda, che si sviluppa anche nel territorio del Comune di Bardolino, partendo dal confine con il Comune di Lazise fino a quello con il Comune di Garda, per un tratto esteso circa 7,42 Km).
La predetta opera pubblica, finanziata ai sensi dell’art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stata oggetto di un Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Lombardia e la Regione del Veneto.
2.2. Con Accordo di programma del 16 - 17 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 32 della l.r. 29 novembre 2001, n. 35, approvato con d.G.R. Veneto n. 1690 del 19 novembre 2019, la Regione Veneto ha affidato alla società Veneto Strade s.p.a. la « progettazione di fattibilità tecnico economica della ciclovia “del Garda”, tratto Veneto », nonché la « progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione del lotto funzionale della ciclovia “del Garda” »; in attuazione di quanto previsto dal predetto accordo, la società Veneto Strade s.p.a. ha provveduto alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economico (P.T.F.E.) afferente l’intero percorso, corredandolo di relazione paesaggistica e di una relazione di studio di prefattibilità ambientale.
2.3. I signori RO AL e EL AR hanno impugnato davanti al T.a.r. per il Veneto l’Accordo di programma tra Regione e la società Veneto Strade s.r.l. (delegata dalla Regione Veneto – oltre che alla progettazione, alla gestione della fase di appalto e di realizzazione dell’intervento - anche alle funzioni di autorità espropriante e di promotore delle espropriazioni) sottoscritto il 16 dicembre 2019, la delibera del Consiglio comunale di Bardolino n. 1 del 26 febbraio 2024 (di ratifica dell’Accordo di programma tra Comune e la società Veneto Strade), la comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo (comportante dichiarazione di pubblica utilità, con imposizione del vincolo preordinato all’esproprio), l’autorizzazione paesaggistica di cui al decreto della Regione Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale n. 164 dell'11 settembre 2023 e la determinazione del 12 settembre 2023 di positiva conclusione della Conferenza di servizi decisoria.
2.4. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
3. Tanto premesso, gli odierni appellanti evidenziano, in via preliminare, il loro interesse e la loro legittimazione a contestare gli atti impugnati, atteso che la ciclovia del Garda non solo intercetta aree in proprietà (signor RO AL) ovvero in usufrutto (signora EL AR) degli appellanti, ma comporterebbe gravi disagi nel pieno ed esclusivo godimento delle aree in questione (anche per la parte non espropriata), incidendo negativamente sull’integrità dell’ambiente; hanno quindi contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
4. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, riproponendo le eccezioni di inammissibilità già sollevate nel giudizio di primo grado con riguardo ai motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto del ricorso introduttivo del giudizio.
La Regione Veneto ribadisce l’inammissibilità delle censure dirette a contestare l’Accordo di programma, con il quale la Regione si è limitata a delegare a Veneto Strade s.p.a. l’esercizio delle funzioni relative all’espletamento di una serie di attività.
Le censure dedotte dai ricorrenti (odierni appellanti) non attengono all'Accordo di programma quanto piuttosto alle attività poste in essere da Veneto Strade S.p.A. in esecuzione del predetto Accordo.
La Regione Veneto reitera anche l’eccezione di irricevibilità, per tardività, delle censure formulate nei confronti dell’Accordo di programma, che è stato approvato con d.G.R. n. 1690/2019, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto nel dicembre 2019.
Con riguardo ai profili ambientali denunciati nel quarto motivo, l’Amministrazione regionale ne eccepisce l’inammissibilità sotto diversi profili (per genericità, per omessa impugnazione del parere favorevole della Soprintendenza).
Nel merito, la Regione Veneto contesta diffusamente le deduzioni degli appellanti.
5. Si è costituita in giudizio la società Veneto Strade s.p.a., eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse; a tale riguardo, evidenzia:
- che la procedura espropriativa riguarda una modesta parte del terreno in questione (mq. 36);
- che la realizzazione della pista ciclabile consentirà di mettere in sicurezza quella attualmente esistente, migliorando anche le condizioni di accesso alla proprietà degli appellanti;
- l’insussistenza dei pregiudizi e dei disagi lamentati dai ricorrenti (odierni appellanti).
Nel merito, contesta la fondatezza dei motivi di appello e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
6. Con memorie di replica la Regione Veneto e gli appellanti hanno ribadito sostanzialmente le rispettive prospettazioni difensive.
7. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. In via preliminare, ritiene il Collegio che non possa essere dichiarata l’inammissibilità dell’intero ricorso, per difetto di interesse, in ragione della esiguità della superficie oggetto di espropriazione (appena mq. 36), in quanto rientra nelle prerogative del proprietario e dell’usufruttuario la facoltà di contestare l’opera pubblica che incide sia pure in misura modesta sulla posizione giuridica soggettiva di cui sono titolari; sono invece fondate le eccezioni di inammissibilità, sollevate (a vario titolo) dalle controparti, che si riferiscono ad alcune specifiche censure (nei termini indicati nel prosieguo della presente decisione).
9. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono error in judicando : omessa VIA o, quanto meno, omesso screening di VIA; violazione di legge con riguardo all’art. 6 e agli Allegati II-bis, III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006; violazione di legge con riguardo all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 2 del 2018, agli artt. 2 e 3 del Codice della Strada e all’art. 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015; violazione di legge con riferimento all’art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE e all’art. 4 comma 2 e 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; violazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per carenza di istruttoria; incompetenza; carenza di motivazione e manifesta contraddittorietà; errata motivazione della sentenza per violazione del principio che vieta l’integrazione postuma in giudizio del provvedimento impugnato e mancato rispetto della motivazione; violazione degli artt. 3 e 10 - bis della legge 241/1990.
Con il primo motivo del ricorso di primo grado, i ricorrenti (odierni appellanti) avevano contestato la mancata sottoposizione del progetto della ciclovia alla procedura di VIA o allo screening di VIA.
A tale riguardo, avevano sostenuto:
- che l’intervento (e il suo impatto ambientale) sarebbe stato valutato in modo “parcellizzato”, senza considerare le dimensioni complessive dell’opera;
- che la ciclovia sarebbe assoggettata allo screening VIA, in quanto riconducibile, in linea generale e di principio, alla nozione di “strada”, ai sensi del Codice della Strada;
- che non si sarebbero tenute in adeguata considerazione le incidenze con il SIC “ IT3210007 – Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca del 10 Garda ”;
- che la competenza a valutare l’assoggettabilità dell’opera a VIA o a screening di VIA spetterebbe “ soltanto alla Regione Veneto o allo Stato ”.
Il T.a.r. Veneto ha respinto le censure evidenziando:
- che non vi è stata alcuna “parcellizzazione” della valutazione ambientale dell’opera, dal momento che lo studio di prefattibilità ambientale « ha esaminato il tratto Veneto nel suo complesso »;
- che « la questione sollevata dai ricorrenti è stata peraltro oggetto di uno specifico approfondimento, a seguito della richiesta di chiarimenti formulati dalla Provincia di Verona Settore Ambiente con nota del 6 giugno 2023, nell’ambito della Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo Ciclovia del Garda – Tratto Veneto – Lotto in Comune di Bardolino », nella quale è stato messo in rilievo come l’opera in questione non rientra in alcuna delle tipologie di infrastruttura viaria elencate nell’Allegato IV al d.lgs. n. 152/2006, per le quali è richiesta la VIA;
- che « la relazione per l’esclusione dalla procedura VINCA del luglio 2023, allegata al progetto definitivo e non oggetto di impugnazione, ha analizzato il contesto, gli ambiti di tutela, nonché i possibili impatti dell’intervento ed ha escluso che lo stesso determini alcun effetto diretto sui SIC »;
- che « tali approfondimenti e specifiche considerazioni non sono oggetto di contestazione nel ricorso »;
- che « alla conferenza di servizi hanno partecipato sia l’amministrazione statale che quella regionale ».
Gli odierni appellanti hanno contestato le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che:
a) che la valutazione delle ricadute ambientali di un’opera non avrebbe dovuto essere compiuta nel piano di fattibilità tecnico – economica (PFTE), ma in uno studio di impatto ambientale;
b) che l’itinerario ciclopedonale sarebbe una “strada” e perciò assoggettata a procedura di VIA;
c) che gli argomenti difensivi esposti in primo grado non sarebbero rintracciabili nei provvedimenti impugnati e costituirebbero un’inammissibile integrazione postuma della motivazione;
d) che in sede di Conferenza di servizi la Provincia non avrebbe escluso la necessità dello screening di VIA;
e) che non sarebbero adeguate le considerazioni tecniche contenute nella relazione di esclusione della procedura di VINCA.
9.1. Il motivo è infondato.
L’oggetto del giudizio concerne la realizzazione di una pista ciclabile, contestata dagli appellanti in quanto essa comporterà l’espropriazione (per mq. 36) di una porzione di terreno sito nel Comune di Bardolino, di cui gli appellanti (RO AL; EL AR) sono rispettivamente proprietario e usufruttuaria.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l’Amministrazione, nel formulare il giudizio sull’impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità e incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l’atto sia privo di idonea motivazione (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379).
L’allegato II – bis del d.lgs. n. 152/2006 individua tra progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale le “ strade extraurbane secondarie di interesse nazionale ”.
L’allegato IV del d.lgs. n. 152/2006 individua tra i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano le “ strade extraurbane secondarie ” (lett. g) e le “ strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III ” (lett. h).
L’art. 2 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) definisce la strada extraurbana secondaria come la “ strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine ”, differenziandola sia dalla strada urbana ciclabile (definita “ strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi ”) sia dall’itinerario ciclopedonale (definito “ strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada ”).
L’art. 3 del codice della strada definisce strada extraurbana la “ strada esterna ai centri abitati ” e pista ciclabile la “ parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi ”.
Dalle definizioni sopra richiamate risulta evidente che la pista ciclabile oggetto dell’accordo di programma non è sussumibile nella categoria delle strade extraurbane secondarie e, conseguentemente, non figura tra quelle per le quali è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA.
La valutazione delle ricadute ambientali dell’opera è stata comunque oggetto di adeguato approfondimento in sede di istruttoria procedimentale da parte delle Amministrazioni sopra richiamate, le cui conclusioni sono immuni dalle generiche deduzioni dei ricorrenti (odierni appellanti).
10. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono error in judicando : violazione del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Bardolino e del Piano Urbano del Traffico, approvato con delibera di Consiglio comunale di Bardolino n. 38/1999; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà; violazione degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Omessa pronuncia.
Evidenziano che il giudice di primo grado ha respinto le censure relative al rilevato contrasto tra il progetto dell’opera e la vigente pianificazione del traffico, ritenendo che esse fossero generiche e, in ogni caso, l’Accordo di programma, avendo natura di variante urbanistica, doveva considerarsi prevalente sui Piani del Traffico.
Gli appellanti contestano le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che le scelte progettuali non possono tradursi in un pregiudizio per la sicurezza dei residenti di Via Marconi e, in generale, per la sicurezza stradale.
10.1. Il motivo è infondato.
La realizzazione della ciclovia nel territorio del Comune di Bardolino è stata oggetto di un Accordo di programma intervenuto tra il predetto Comune e la società Veneto Strade s.p.a. (società a prevalente partecipazione pubblica, cui la Regione Veneto ha conferito i poteri di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete stradale), ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 della l.r. del Veneto n. 11/2004.
Nel predetto Accordo di programma è espressamente previsto che “ il perfezionamento del presente accordo, ai sensi della normativa vigente, comporta l’adeguamento della strumentazione urbanistica attuativa del Comune di Bardolino (VR) per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi e per gli effetti d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, e in conformità alle planimetrie di variante alle strumentazioni urbanistiche attuative in allegato;… ”.
Il Comune di Bardolino ha ratificato il predetto Accordo di programma, con deliberazione consiliare del 26 febbraio 2024 n. 1, nella quale si dà atto che: “ in data 19 febbraio 2024 il Sig. Sindaco pro tempore, ha sottoscritto digitalmente l’Accordo di Programma redatto ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 7 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 producendo gli effetti di cui all’art. 34 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che vede tra gli allegati gli elaborati di sovrapposizione ed inserimento urbanistico alla strumentazione urbanistica del Comune di Bardolino, elaborati redatti sulla scorta del Progetto definitivo dell’opera pubblica;… ”.
Nella deliberazione consiliare sopra richiamata si dà atto, altresì, dell’affissione all’Albo pretorio dell’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazione di pubblica utilità e dell’espletamento delle modalità procedurali conseguenti.
Ne consegue che l’eventuale contrasto dell’opera con gli strumenti urbanistici e con gli atti di pianificazione comunale del traffico deve ritenersi superato per effetto dell’Accordo di programma sopra richiamato, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Bardolino e ratificato dall’organo consiliare del Comune di Bardolino.
Le censure relative a presunti rischi per la sicurezza stradale sono inammissibili, per genericità, non essendo esplicitato dalle parti appellanti in che misura la realizzazione della ciclovia rappresenti un pericolo per la sicurezza stradale dei residenti in [...]. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti deducono error in judicando : eccesso di potere, per manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere, per carenza di istruttoria e di motivazione; travisamento ed erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie.
Nel ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti avevano lamentato l’illogicità e l’irragionevolezza della ciclovia, evidenziando che l’Amministrazione aveva preferito realizzare una nuova e meno sicura pista ciclabile, anziché utilizzare la pista ciclabile già esistente, collocata lungo il lago sul sedime della vecchia ferrovia Affi - Garda.
Il giudice di primo grado ha respinto la censura evidenziando la natura tecnico-discrezionale delle determinazioni contestate, che il tracciato della vecchia ferrovia non sarebbe percorribile, che il percorso esterno al centro abitato, proposto dai ricorrenti, sarebbe stato poco adeguato, in quanto inerpicato lungo pendii collinari con pendenze incompatibili con la ciclovia e infine che lungo via Marconi già esisterebbe una pista ciclabile, separata dalla corsia destinata al traffico da una semplice striscia gialla sul selciato (in altri termini, verrebbe utilizzato un itinerario ciclabile già esistente).
Gli appellanti contestano le conclusioni del giudice di primo grado, facendo rilevare che:
a) nessuna pista ciclabile insiste in prossimità delle aree di pertinenza degli appellanti;
b) con riguardo al percorso costituito dalla parte di pista ciclabile già esistente sul sedime della vecchia ferrovia Affi-Garda, l’urbanizzazione non costituirebbe un ostacolo alla realizzazione della nuova pista ciclabile;
c) la tesi della non realizzabilità della soluzione alternativa prospettata dai ricorrenti (poiché inerpicata lungo pendii collinari) sarebbe priva di fondamento;
d) le determinazioni assunte a riguardo dalla Amministrazione sarebbero irragionevoli e illogiche.
11.1. Le censure sono inammissibili e infondate.
Gli appellanti contestano la scelta del percorso della ciclovia, individuato dalla Amministrazione, cui oppongono un percorso alternativo; l’Amministrazione ha individuato le ragioni poste alla base della scelta del percorso individuato rispetto all’area di sedime della vecchia ferrovia (sopra richiamate); in ogni caso, si tratta di valutazioni latamente discrezionali, rispetto alle quali non vengono individuati elementi di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Le generiche deduzioni delle parti appellanti non sono meritevoli di condivisione.
In primo luogo, deve ritenersi rimesso alla Amministrazione procedente l’individuazione del percorso della ciclovia meglio rispondente all’interesse pubblico; in secondo luogo, se può convenirsi sulla considerazione che il livello di urbanizzazione del percorso alternativo proposto dagli appellanti non costituisce un ostacolo assoluto e insuperabile per la realizzazione della ciclovia, esso comunque rappresenta un elemento di valutazione del quale legittimamente l’Amministrazione ha tenuto conto.
12. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti deducono error in judicando : eccesso di potere, per carenza di istruttoria; violazione degli artt. 41 e 77 delle Norme Tecniche Operative al Piano degli Interventi del Comune di Bardolino; violazione dell’art. 22, comma 3, lett. c), e dell’art. 25, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006; travisamento ed erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie.
Nel giudizio di primo grado, i ricorrenti avevano lamentato che il progetto e i pareri favorevoli allegati all’autorizzazione paesaggistica regionale non avrebbero adeguatamente approfondito la questione afferente la possibile rimozione di alberi di alto fusto e, in particolare, di cipressi e ulivi situati in via Marconi.
Il giudice di primo grado ha respinto la censura, evidenziando che l’autorizzazione paesaggistica regionale aveva già preso in considerazione i profili paesaggistici e ambientali dell’intervento, prescrivendo dettagliate misure compensative e mitigative anche sotto il profilo delle alberature.
Gli appellanti contestano le conclusioni del giudice di primo grado, evidenziando che la messa a dimora di nuove essenze arboree non interessa le aree nella disponibilità degli appellanti.
12.1. Le censure sono inammissibili, per genericità, e infondate.
Il progetto predisposto da Veneto Strade s.p.a. risulta corredato da una relazione paesaggistica preliminare e da un studio di prefattibilità ambientale.
Sul progetto hanno espresso parere favorevole la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, IG e EN (con nota del 19 luglio 2023 prot. 22531) e il Ministero della Cultura – Soprintendenza PNNR (con nota del 20 luglio 2023 prot. n. 15355 – P); sulla base dei predetti pareri favorevoli (che, peraltro, non sono stati impugnati) la Regione Veneto, con decreto n. 164 dell’11 settembre 2023 ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Gli atti sopra richiamati sono immuni dalle generiche censure formulate dai ricorrenti (odierni appellanti).
Nel caso di specie, l’abbattimento di alcuni ulivi e cipressi in via Marconi è compensato dalla messa a dimora di altre essenze arboree (risulta evidente che la realizzazione di una pista ciclabile può comportare la necessità di abbattere gli alberi che si trovino lungo il tracciato della ciclovia individuato in sede progettuale; nel caso di specie, tale scelta obbligata, al fine di salvaguardare la fattibilità dell’intervento, è, peraltro, compensata dalla messa a dimora di altre essenze arboree); inoltre, non è adeguatamente dimostrato dagli appellanti che l’abbattimento di alcuni alberi riguardi le aree di loro proprietà, con la conseguenza che le censure debbono ritenersi inammissibili anche sotto tale ulteriore profilo.
13. Con il quinto motivo di gravame, gli appellanti deducono error in judicando : violazione di legge, con riferimento all’art. 24, comma 2, lett. o), e all’art. 31, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010; violazione di legge, con riferimento all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016; omessa pronuncia.
Nel ricorso di primo grado, i ricorrenti avevano censurato la scelta dell’Amministrazione di non mettere a disposizione degli odierni esponenti il quadro economico dell’opera, elaborato essenziale ex art. 24, comma 2, lett. o), d.P.R. n. 207/2010 e la quantificazione definitiva del limite di spesa ed il cronoprogramma ex art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e la mancata indicazione per ogni ditta esproprianda dell’indennità determinata in base alle leggi e alle normativi vigenti ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010.
Il T.a.r. Veneto ha respinto le censure, evidenziando che:
a) i signori RO e EL avevano comunque potuto svolgere le proprie osservazioni ai sensi del d.P.R. n. 327/2021;
b) la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione non è un contenuto necessario del provvedimento che approva il progetto.
Il giudice di primo grado non avrebbe considerato la denunciata carenza degli elaborati, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
13.1. Il motivo è infondato.
La mancata ostensione del quadro economico e della quantificazione del limite di spesa avrebbe legittimato i ricorrenti a proporre domanda di accesso documentale incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. (che non risulta essere stata proposta), ma certamente non costituisce elemento idoneo ad infirmare ex se la legittimità degli atti impugnati.
14. Con il sesto motivo, gli appellanti deducono error in judicando : carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; indeterminatezza; omessa pronuncia; violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001.
Il giudice di primo grado ha stabilito che “il mappale 754 non è nemmeno di proprietà dei ricorrenti, ma un bene demaniale in uso ad ANAS ”.
Gli appellanti sostengono che il T.a.r. per il Veneto:
a) avrebbe ignorato le risultanze istruttorie agli atti del giudizio, dalle quali emergerebbe che il mappale 754, anche dopo il frazionamento avvenuto negli anni ’60 per precedente allargamento della Strada Regionale 249, è sempre rimasto di proprietà del signor RO;
b) avrebbe omesso di chiarire se il mappale in questione sarà interessato o meno dall’opera viaria in progetto.
Gli appellanti ripropongono, con riferimento al mappale 754, i profili di illegittimità sollevati nel giudizio di primo grado circa la rilevata discrepanza tra progetto definitivo dell’opera e il piano particellare, nonché circa l’omessa comunicazione di avvio del procedimento espropriativo.
A tale riguardo, chiedono che venga disposta verificazione ovvero consulenza tecnica d’ufficio.
In ogni caso, anche nella ipotesi in cui fosse accertato che il mappale 754 non è in proprietà o nella materiale disponibilità degli odierni appellanti, ribadiscono l’interesse all’impugnazione, in considerazione del fatto che su quel mappale insistono cipressi ultracentenari; l’interesse rappresentato dagli appellanti sarebbe dunque anche quello di evitare l’abbattimento delle suindicate essenze arboree in area limitrofa a quella di proprietà del signor RO AL, per le ripercussioni negative sull’ambiente.
14.1. Il motivo è inammissibile e infondato.
In primo luogo, spetta al ricorrente dimostrare la propria legittimazione attiva, in relazione alla posizione giuridica soggettiva che assume lesa dagli atti impugnati (con la conseguenza che la mancata dimostrazione della incidenza degli atti impugnati sulla propria posizione giuridica soggettiva non può essere superata con la richiesta di verificazione o di consulenza tecnica d’ufficio).
In secondo luogo, l’Amministrazione ha chiarito che la procedura espropriativa, con riguardo alla posizione giuridica soggettiva degli appellanti, concerne solo parte del terreno censito con il mappale n. 42 (oggetto di espropriazione è un’area di mq. 36).
In terzo luogo, l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente in ordine al previsto abbattimento di alcuni cipressi è rappresentato in maniera generica e non circostanziata e non può pertanto costituire il fondamento sostanziale della domanda di annullamento degli atti impugnati (si richiamano a riguardo le considerazioni svolte al punto 12.1. della presente decisione).
15. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto.
16. Le spese del grado di appello, liquidate nel dispositivo, debbono essere poste a carico degli appellanti, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna (in solido) gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite (Regione Veneto; Veneto Strade s.p.a.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO