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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1266/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1266/2017, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MAGLIOCCHETTI ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA CONVENTO N. 70
NUORO, presso lo studio del difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
avvocati AZZOLIN MATTEO e PIANEGONDA PAOLO, elettivamente domiciliata in
VIA LEONARDO DA VINCI N. 40 presso lo studio dell'avv. MEREU IRENE
CONVENUTA OPPOSTA
e
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 196/2017 emesso dal Tribunale di Nuoro su ricorso della
[...] per il pagamento della somma di € 30.500,00 oltre spese interessi e spese Controparte_1
del procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di nr. 20 mobili pronti scheda mod. Stealth 17, di cui alla fattura n. 252/2015, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in via principale, la revoca del decreto Controparte_2 ingiuntivo e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito portato nel decreto ingiuntivo avverso;
in via ulteriormente subordinata, dichiararsi l'inadempimento contrattuale della per aver fornito prodotti non conformi all'uso loro CP_1
proprio; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un qualsivoglia diritto in capo alla dichiarare unico ed esclusivo Controparte_1 Controparte_2
obbligato a corrispondere quanto provato in corso di giudizio.
La parte opponente ha eccepito che tra la e la Parte_1 Controparte_1
non è intercorso alcun rapporto contrattuale;
che non ha ordinato e/o acquistato mobili dalla società convenuta e ha prontamente restituito la stessa mobilia, poiché mai ordinata e non conforme alla normativa comunitaria e nazionale;
che la merce consegnata è inidonea a servire al suo scopo, in quanto non è più in produzione dall'anno 2012, non può essere commercializzata nè utilizzata dall'opponente; che il credito è prescritto ai sensi dell'art. 2955 n. 5 c.c.; che disconosce la firma apposta in calce alla raccomandata n. 149086685888 del 13.8.2015; che l'unico soggetto giuridico a cui la si è sempre affidata per l'acquisto di merci è Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante della che legale rappresentante della CP_3 Tes_1
dopo aver visionato il materiale consegnato presso i suoi locali, ha Parte_1
contattato per chiedere spiegazioni in merito alla consegna non Controparte_2
richiesta di materiale;
che i mobili sono stati riconsegnati e restituiti al che CP_2
solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto la ha appurato Parte_1
che la ditta produttrice di tutti i mobili acquistati dalla è stata CP_3 Parte_1
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza n. 71/2014 del 15.04.2014.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.03.2018 si è costituita in giudizio la chiedendo in via pregiudiziale la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle eccezioni formulate dalla e la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa di Parte_1
in via principale il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma Controparte_2
del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi che la
[...]
è creditrice nei confronti della dell'importo di € 30.500,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi al tasso di legge dalla scadenza della fattura n. 252 del 5.11.2015 al saldo e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannarsi la al pagamento Parte_1
delle predette somme in favore della in ogni caso, accertato che la Controparte_1
pag. 2/9 ha promosso il presente giudizio con evidente mala fede, condannarsi la Parte_1 medesima al pagamento in favore dell'opposta della somma sanzionatoria equitativamente determinata di cui all'art. 96 u.c. c.p.c.
La società opposta ha dedotto che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 480/2016 emesso dal Tribunale di Vincenza in data 15.02.2016, è stato ingiunto alla società il pagamento dell'importo di € 30.500,00, oltre Parte_1
interessi e spese del procedimento monitorio;
che, in seguito all'opposizione promossa dalla si è costituito il terzo chiamato che ha aderito Parte_1 Controparte_2
alla ricostruzione offerta da e ha contestato integralmente la CP_1
ricostruzione dei fatti operata da che il Tribunale di Vicenza ha revocato il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 480/2016 R.G. per incompetenza territoriale;
che ha concluso un valido e regolare contratto di compravendita di n. 20 mobili pronti scheda mod. Stealth con la che i d.d.t. n. 375 del 12.06.2014 e n. 498 del 05.08.2014, Parte_1
sottoscritti da attestano la regolare consegna dei 20 mobili mod. Stealth Parte_1 di cui trattasi;
che l'opponente prima ha negato di aver ricevuto la mobilia, per poi affermare di aver restituito i mobili a che l'opponente è decaduta dal Controparte_2
diritto alla garanzia per i vizi delle cose vendute;
che il relativo diritto di azione è prescritto essendo decorsi i termini di cui all'art. 1495 c.c.; che l'acquirente non ha restituito i mobili per cui è causa, i quali sono in regola con le normative vigenti e possono essere commercializzati e impiegati nell'attività esercitata dall'opponente; che il legale rappresentante della ha riconosciuto il debito della Parte_1 Parte_1
di fronte a un incaricato della in occasione della Fiera di Rimini Controparte_1
Enada Primavera 2015; che la relazione tecnica prodotta dall'opponente si riferisce a mobili diversi da quelli consegnati dalla che i disconoscimenti Controparte_1
sono generici;
che il disconoscimento è comunque infondato, giacché la controparte nell'atto di citazione in opposizione ha affermato che il sig. ha visionato il Tes_1
materiale consegnato presso i suoi locali;
che l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2955 non può operare in quanto non riconosciuto di aver adempiuto Parte_1
l'obbligazione; che la chiamata in causa di è inammissibile;
che il Controparte_2
terzo chiamato nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dalla avanti al Tribunale di Vicenza ha Parte_1
affermato che la ha cessato ogni attività anteriormente alla dichiarazione di CP_3
pag. 3/9 fallimento del 15.4.2014; che l'opposizione introdotta da controparte è temeraria e strumentale a procrastinare il pagamento di quanto dovuto all'opposta.
Autorizzata la chiamata del terzo, all'udienza del 27.09.2018 è stata dichiarata la contumacia di Concessa la provvisoria esecutività del decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto ed esperiti l'interrogatorio formale e la prova per testi, all'udienza del 12.12.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1) L'opposizione avanzata dalla non può essere accolta. Parte_1
Il decreto ingiuntivo ha per oggetto il pagamento della somma di € 30.500,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese della procedura, richiesti mediante la fattura n.
252 del 05.11.2015 per la fornitura di n. 20 mobili pronti scheda mod. stealth.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in relazione alla fattura sopra indicata sono stati depositati i corrispondenti documenti di trasporto n. 375 del
12.06.2014 e n. 498 del 05.08.2014, indirizzati alla V.lo Marzabotto Parte_1
13, Oliena, e destinati al Bar Via Martiri della Libertà 4, Nuoro, Parte_1
rispettivamente sottoscritti dal conducente e dal destinatario legale Tes_1
rappresentante della società opponente (doc. 3 del fascicolo monitorio) e da un soggetto la cui sottoscrizione risulta illeggibile (doc. 4).
Non assume rilevanza il disconoscimento dei documenti di trasporto effettuato dall'opponente: a parte la genericità del disconoscimento, lo stesso legale rappresentante della ha riconosciuto la propria sottoscrizione nel d.d.t. Parte_1
n. 375 del 12.06.2014 in sede di interrogatorio formale. Per quanto concerne la fornitura relativa al documento di trasporto del 5.8.2014 va rilevato che la consegna dei mobili è stata confermata sia dal legale rappresentate, che ha dichiarato che i mobili sarebbero stati restituiti a causa di alcuni vizi, sia dai dipendenti della società (v. Parte_1
dichiarazioni testimoniali di e ). Testimone_2 Tes_3
Alla luce di tale documentazione e delle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della società opponente, deve ritenersi dimostrato che la Controparte_1 abbia consegnato all'opponente la merce indicata nei documenti di trasporto.
Ciò premesso deve ritenersi altresì dimostrato che la consegna dei beni mobili sia avvenuta in esecuzione dell'accordo intercorso tra e la Tes_1 CP_1
pag. 4/9 tramite Sentito come teste dipendente della società Pt_1 Parte_2 Parte_2
convenuta, ha dichiarato di essersi recato tra il 4 e il 6 marzo 2014 presso il Bar Las
Vegas a Nuoro per incontrare in tale occasione il sig. ha Tes_1 Tes_1 commissionato alla la realizzazione e la fornitura di n. 20 mobili “pronto CP_1 scheda” mod. Stealth. Un anno dopo, in occasione di una Fiera a Rimini, Tes_1
ha rassicurato il sig. che avrebbe pagato tali beni in 10 o in 12 rate. Tali Pt_2
circostanze sono state confermate dal teste , anch'egli dipendente della Testimone_4
società opposta, il quale ha affermato di essersi occupato della prenotazione del viaggio in traghetto del (v. doc. 23) nel mese di marzo 2014; dopo tale incontro la società Pt_2
ha incaricato il fornitore e il carpentiere di realizzare i pezzi necessari per l'assemblaggio e per evadere la consegna prevista per il mese di giugno.
La sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa non può essere esclusa sulla base delle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente: in primo luogo, non assume alcuna rilevanza la circostanza, affermata dai testi e , che la Tes_2 Tes_3 [...]
si rivolgesse a legale rappresentante della per Pt_1 Controparte_2 CP_3
l'acquisto di mobilia per le apparecchiature di videogioco e slot machine, atteso che ciò non esclude che per la fornitura dei mobili per cui è causa la società opponente abbia contrattato con un soggetto diverso, considerate anche le difficoltà finanziarie della che hanno portato al suo fallimento nel 2014. Inoltre, le dichiarazioni rese CP_3
dal teste , secondo cui il sig. gli avrebbe detto di non aprire i mobili Tes_3 Tes_1
consegnati perché non li aveva ordinati, appaiono in contraddizione con quanto dichiarato dalla teste , secondo cui i mobili consegnati non erano conformi ed Tes_2
erano diversi da quelli richiesti dalla e dallo stesso che in sede di Parte_1 Tes_1 interrogatorio formale ha affermato che “i mobili di cui stiamo parlando sono stati portati dal corriere alla in sostituzione di altri mobili che erano non conformi Parte_1
e che erano stati forniti dalla che procedeva personalmente Controparte_4 alla sostituzione”.
Tali dichiarazioni inoltre appaiono in contrasto con la stessa ricostruzione effettuata nell'atto introduttivo dalla società attrice, secondo cui tutti i mobili indicati dalla fattura sono stati restituiti a Controparte_2
Alla luce di tali elementi, dei documenti di trasporto di giugno e agosto 2014 intestati alla sottoscritti dalla uno dei quali dallo stesso Controparte_1 Parte_1
della sottoscrizione del documento di trasporto n. 498/2014 a distanza di meno di Tes_1
pag. 5/9 due mesi rispetto ad un'asserita precedente consegna mai ordinata, delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società opposta, della contraddittorietà delle dichiarazioni dei dipendenti della società opponente con la versione fornita dallo stesso e con Tes_1 quanto allegato nell'atto introduttivo, deve ritenersi dimostrato che la fornitura dei mobili indicati nella fattura n. 252 sia avvenuta in esecuzione del contratto stipulato tra le parti.
2) L'eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2955 n. 5 c.c. sollevata dall'opponente non può essere accolta.
La disposizione prevede che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la norma si riferisce alle ipotesi di alienazioni al minuto di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza il rilascio della quietanza (Cass. n. 38591/2021). Pertanto, tale prescrizione non è riferibile al commercio di apparecchi da intrattenimento, i quali non sono certo considerabili come “beni di largo e generalizzato consumo personale”.
Inoltre l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta. Infatti la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l'art. 2959 c.c. stabilisce che l'eccezione di prescrizione dev'essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze del tutto incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione. (Cass. 15303/2019; Cass., n. 17591/2023).
pag. 6/9 Nel caso in esame, l'opponente ha contestato la sussistenza del credito vantato dalla e ha riconosciuto di non aver pagato la fattura n. 252/2015 Controparte_1
azionata con il decreto ingiuntivo. Di conseguenza, in applicazione dei principi giuridici richiamati, l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere accolta.
3) La domanda avanzata dalla parte opponente volta ad accertare l'inadempimento contrattuale della per aver fornito prodotti non conformi al loro uso CP_1
proprio non può essere accolta.
Secondo quanto sostenuto dall'attrice i beni mobili forniti non erano idonei al loro scopo in quanto non più in produzione dal 2012.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione.
Secondo ciò che dispone l'art. 1495, c.c., il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. Come ha evidenziato la giurisprudenza l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. grava sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (Cass. n. 12337/2023).
Nel caso di specie la ha dedotto di aver rilevato subito dopo la Parte_1
consegna che la merce fornita non era conforme alla normativa comunitaria e nazionale
(pag. 4 dell'atto di citazione). Tuttavia non ha dimostrato di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla consegna, avvenuta nel giugno e nell'agosto del 2014. La prima denuncia dei vizi risale all'atto di citazione in opposizione davanti al Tribunale di
Vicenza, notificato in data 03.05.2016, nonostante la società opposta avesse già richiesto formalmente il pagamento della fornitura il 13.8.2015 (v. doc. allegato ricorso per decreto ingiuntivo).
Non può assumere rilevanza la circostanza che, secondo quanto dichiarato dalla testimone , i vizi sono stati denunciati subito a il quale Testimone_2 Controparte_2
avrebbe provveduto a ritirare i mobili. Come è stato evidenziato, sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che il legale rappresentante della
[...] abbia conferito alla l'incarico di fornire i mobili Parte_1 Controparte_1 indicati nella fattura;
né è stata dimostrata l'esistenza di un rapporto professionale tra e la , non potendo neppure ritenersi opponibile alla società CP_2 CP_1
opposta la mancata comparizione del terzo chiamato all'interrogatorio formale.
pag. 7/9 Di conseguenza, la parte opponente deve ritenersi decaduta dal diritto di far valere la garanzia per vizi.
4) La domanda di parte opponente volta far dichiarare unico ed Controparte_2
esclusivo obbligato a corrispondere alla quanto dovuto non può essere CP_1
accolta.
Secondo quanto dedotto dalla Las Vegas s.r.l. Moreno Grasselli avrebbe agito in qualità di mandatario senza rappresentanza e avrebbe provveduto al ritiro della merce.
Tuttavia, come è stato evidenziato, sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che l'accordo contrattuale sia intervenuto tra e Tes_1 Parte_2
Non è stato neppure dimostrato che abbia proceduto al ritiro dei Controparte_2
mobili consegnati presso la Parte_1
A tal fine non può ritenersi sufficiente la mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale. In primo luogo va evidenziato che la parte attrice non ha mai prodotto l'avviso di ricevimento dell'ordinanza notificata al contumace tramite il servizio postale, ma solo l'esito della spedizione. Secondo
l'orientamento costante della giurisprudenza, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149, c.p.c., e dalle disposizioni della L. 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (Cass., n. 2722/2005; Cass., n. 13760/2007). Nel caso di specie, nonostante il procuratore si sia riservato di produrre telematicamente l'avviso di ricevimento (v. verbale udienza 29.12.2019), lo stesso non è stato depositato. Di conseguenza, non può ritenersi la validità della notifica dell'interrogatorio formale al convenuto contumace.
Va evidenziato inoltre che lo stesso ha dichiarato che Tes_1 Controparte_2
avrebbe proceduto alla sostituzione dei mobili, per cui non si capisce per quale motivo la società opponente non abbia provveduto al pagamento della fornitura.
5) Alla luce delle argomentazioni svolte, le domande avanzate dalla Parte_1
non possono essere accolte.
[...]
6) La domanda avanzata dalla parte opposta volta a ottenere la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore del risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
pag. 8/9 96, c.p.c., non può essere accolta, non essendo stato dimostrato che la parte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né il danno subito dalla società opposta.
7) Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione corrispondente al valore della domanda, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1) respinge l'opposizione e le domande avanzate dalla Parte_1
2) condanna la parte opponente a corrispondere a favore della CP_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre IVA, CPA e spese
[...]
generali.
Nuoro, 25 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1266/2017, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MAGLIOCCHETTI ANGELO, elettivamente domiciliata in VIA CONVENTO N. 70
NUORO, presso lo studio del difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
avvocati AZZOLIN MATTEO e PIANEGONDA PAOLO, elettivamente domiciliata in
VIA LEONARDO DA VINCI N. 40 presso lo studio dell'avv. MEREU IRENE
CONVENUTA OPPOSTA
e
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 196/2017 emesso dal Tribunale di Nuoro su ricorso della
[...] per il pagamento della somma di € 30.500,00 oltre spese interessi e spese Controparte_1
del procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di nr. 20 mobili pronti scheda mod. Stealth 17, di cui alla fattura n. 252/2015, chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in via principale, la revoca del decreto Controparte_2 ingiuntivo e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito portato nel decreto ingiuntivo avverso;
in via ulteriormente subordinata, dichiararsi l'inadempimento contrattuale della per aver fornito prodotti non conformi all'uso loro CP_1
proprio; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un qualsivoglia diritto in capo alla dichiarare unico ed esclusivo Controparte_1 Controparte_2
obbligato a corrispondere quanto provato in corso di giudizio.
La parte opponente ha eccepito che tra la e la Parte_1 Controparte_1
non è intercorso alcun rapporto contrattuale;
che non ha ordinato e/o acquistato mobili dalla società convenuta e ha prontamente restituito la stessa mobilia, poiché mai ordinata e non conforme alla normativa comunitaria e nazionale;
che la merce consegnata è inidonea a servire al suo scopo, in quanto non è più in produzione dall'anno 2012, non può essere commercializzata nè utilizzata dall'opponente; che il credito è prescritto ai sensi dell'art. 2955 n. 5 c.c.; che disconosce la firma apposta in calce alla raccomandata n. 149086685888 del 13.8.2015; che l'unico soggetto giuridico a cui la si è sempre affidata per l'acquisto di merci è Parte_1 Controparte_2
legale rappresentante della che legale rappresentante della CP_3 Tes_1
dopo aver visionato il materiale consegnato presso i suoi locali, ha Parte_1
contattato per chiedere spiegazioni in merito alla consegna non Controparte_2
richiesta di materiale;
che i mobili sono stati riconsegnati e restituiti al che CP_2
solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto la ha appurato Parte_1
che la ditta produttrice di tutti i mobili acquistati dalla è stata CP_3 Parte_1
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza n. 71/2014 del 15.04.2014.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.03.2018 si è costituita in giudizio la chiedendo in via pregiudiziale la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle eccezioni formulate dalla e la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa di Parte_1
in via principale il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma Controparte_2
del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi che la
[...]
è creditrice nei confronti della dell'importo di € 30.500,00, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi al tasso di legge dalla scadenza della fattura n. 252 del 5.11.2015 al saldo e rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannarsi la al pagamento Parte_1
delle predette somme in favore della in ogni caso, accertato che la Controparte_1
pag. 2/9 ha promosso il presente giudizio con evidente mala fede, condannarsi la Parte_1 medesima al pagamento in favore dell'opposta della somma sanzionatoria equitativamente determinata di cui all'art. 96 u.c. c.p.c.
La società opposta ha dedotto che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 480/2016 emesso dal Tribunale di Vincenza in data 15.02.2016, è stato ingiunto alla società il pagamento dell'importo di € 30.500,00, oltre Parte_1
interessi e spese del procedimento monitorio;
che, in seguito all'opposizione promossa dalla si è costituito il terzo chiamato che ha aderito Parte_1 Controparte_2
alla ricostruzione offerta da e ha contestato integralmente la CP_1
ricostruzione dei fatti operata da che il Tribunale di Vicenza ha revocato il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 480/2016 R.G. per incompetenza territoriale;
che ha concluso un valido e regolare contratto di compravendita di n. 20 mobili pronti scheda mod. Stealth con la che i d.d.t. n. 375 del 12.06.2014 e n. 498 del 05.08.2014, Parte_1
sottoscritti da attestano la regolare consegna dei 20 mobili mod. Stealth Parte_1 di cui trattasi;
che l'opponente prima ha negato di aver ricevuto la mobilia, per poi affermare di aver restituito i mobili a che l'opponente è decaduta dal Controparte_2
diritto alla garanzia per i vizi delle cose vendute;
che il relativo diritto di azione è prescritto essendo decorsi i termini di cui all'art. 1495 c.c.; che l'acquirente non ha restituito i mobili per cui è causa, i quali sono in regola con le normative vigenti e possono essere commercializzati e impiegati nell'attività esercitata dall'opponente; che il legale rappresentante della ha riconosciuto il debito della Parte_1 Parte_1
di fronte a un incaricato della in occasione della Fiera di Rimini Controparte_1
Enada Primavera 2015; che la relazione tecnica prodotta dall'opponente si riferisce a mobili diversi da quelli consegnati dalla che i disconoscimenti Controparte_1
sono generici;
che il disconoscimento è comunque infondato, giacché la controparte nell'atto di citazione in opposizione ha affermato che il sig. ha visionato il Tes_1
materiale consegnato presso i suoi locali;
che l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2955 non può operare in quanto non riconosciuto di aver adempiuto Parte_1
l'obbligazione; che la chiamata in causa di è inammissibile;
che il Controparte_2
terzo chiamato nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dalla avanti al Tribunale di Vicenza ha Parte_1
affermato che la ha cessato ogni attività anteriormente alla dichiarazione di CP_3
pag. 3/9 fallimento del 15.4.2014; che l'opposizione introdotta da controparte è temeraria e strumentale a procrastinare il pagamento di quanto dovuto all'opposta.
Autorizzata la chiamata del terzo, all'udienza del 27.09.2018 è stata dichiarata la contumacia di Concessa la provvisoria esecutività del decreto Controparte_2 ingiuntivo opposto ed esperiti l'interrogatorio formale e la prova per testi, all'udienza del 12.12.2024 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1) L'opposizione avanzata dalla non può essere accolta. Parte_1
Il decreto ingiuntivo ha per oggetto il pagamento della somma di € 30.500,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese della procedura, richiesti mediante la fattura n.
252 del 05.11.2015 per la fornitura di n. 20 mobili pronti scheda mod. stealth.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in relazione alla fattura sopra indicata sono stati depositati i corrispondenti documenti di trasporto n. 375 del
12.06.2014 e n. 498 del 05.08.2014, indirizzati alla V.lo Marzabotto Parte_1
13, Oliena, e destinati al Bar Via Martiri della Libertà 4, Nuoro, Parte_1
rispettivamente sottoscritti dal conducente e dal destinatario legale Tes_1
rappresentante della società opponente (doc. 3 del fascicolo monitorio) e da un soggetto la cui sottoscrizione risulta illeggibile (doc. 4).
Non assume rilevanza il disconoscimento dei documenti di trasporto effettuato dall'opponente: a parte la genericità del disconoscimento, lo stesso legale rappresentante della ha riconosciuto la propria sottoscrizione nel d.d.t. Parte_1
n. 375 del 12.06.2014 in sede di interrogatorio formale. Per quanto concerne la fornitura relativa al documento di trasporto del 5.8.2014 va rilevato che la consegna dei mobili è stata confermata sia dal legale rappresentate, che ha dichiarato che i mobili sarebbero stati restituiti a causa di alcuni vizi, sia dai dipendenti della società (v. Parte_1
dichiarazioni testimoniali di e ). Testimone_2 Tes_3
Alla luce di tale documentazione e delle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti della società opponente, deve ritenersi dimostrato che la Controparte_1 abbia consegnato all'opponente la merce indicata nei documenti di trasporto.
Ciò premesso deve ritenersi altresì dimostrato che la consegna dei beni mobili sia avvenuta in esecuzione dell'accordo intercorso tra e la Tes_1 CP_1
pag. 4/9 tramite Sentito come teste dipendente della società Pt_1 Parte_2 Parte_2
convenuta, ha dichiarato di essersi recato tra il 4 e il 6 marzo 2014 presso il Bar Las
Vegas a Nuoro per incontrare in tale occasione il sig. ha Tes_1 Tes_1 commissionato alla la realizzazione e la fornitura di n. 20 mobili “pronto CP_1 scheda” mod. Stealth. Un anno dopo, in occasione di una Fiera a Rimini, Tes_1
ha rassicurato il sig. che avrebbe pagato tali beni in 10 o in 12 rate. Tali Pt_2
circostanze sono state confermate dal teste , anch'egli dipendente della Testimone_4
società opposta, il quale ha affermato di essersi occupato della prenotazione del viaggio in traghetto del (v. doc. 23) nel mese di marzo 2014; dopo tale incontro la società Pt_2
ha incaricato il fornitore e il carpentiere di realizzare i pezzi necessari per l'assemblaggio e per evadere la consegna prevista per il mese di giugno.
La sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa non può essere esclusa sulla base delle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente: in primo luogo, non assume alcuna rilevanza la circostanza, affermata dai testi e , che la Tes_2 Tes_3 [...]
si rivolgesse a legale rappresentante della per Pt_1 Controparte_2 CP_3
l'acquisto di mobilia per le apparecchiature di videogioco e slot machine, atteso che ciò non esclude che per la fornitura dei mobili per cui è causa la società opponente abbia contrattato con un soggetto diverso, considerate anche le difficoltà finanziarie della che hanno portato al suo fallimento nel 2014. Inoltre, le dichiarazioni rese CP_3
dal teste , secondo cui il sig. gli avrebbe detto di non aprire i mobili Tes_3 Tes_1
consegnati perché non li aveva ordinati, appaiono in contraddizione con quanto dichiarato dalla teste , secondo cui i mobili consegnati non erano conformi ed Tes_2
erano diversi da quelli richiesti dalla e dallo stesso che in sede di Parte_1 Tes_1 interrogatorio formale ha affermato che “i mobili di cui stiamo parlando sono stati portati dal corriere alla in sostituzione di altri mobili che erano non conformi Parte_1
e che erano stati forniti dalla che procedeva personalmente Controparte_4 alla sostituzione”.
Tali dichiarazioni inoltre appaiono in contrasto con la stessa ricostruzione effettuata nell'atto introduttivo dalla società attrice, secondo cui tutti i mobili indicati dalla fattura sono stati restituiti a Controparte_2
Alla luce di tali elementi, dei documenti di trasporto di giugno e agosto 2014 intestati alla sottoscritti dalla uno dei quali dallo stesso Controparte_1 Parte_1
della sottoscrizione del documento di trasporto n. 498/2014 a distanza di meno di Tes_1
pag. 5/9 due mesi rispetto ad un'asserita precedente consegna mai ordinata, delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società opposta, della contraddittorietà delle dichiarazioni dei dipendenti della società opponente con la versione fornita dallo stesso e con Tes_1 quanto allegato nell'atto introduttivo, deve ritenersi dimostrato che la fornitura dei mobili indicati nella fattura n. 252 sia avvenuta in esecuzione del contratto stipulato tra le parti.
2) L'eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2955 n. 5 c.c. sollevata dall'opponente non può essere accolta.
La disposizione prevede che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, la norma si riferisce alle ipotesi di alienazioni al minuto di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza il rilascio della quietanza (Cass. n. 38591/2021). Pertanto, tale prescrizione non è riferibile al commercio di apparecchi da intrattenimento, i quali non sono certo considerabili come “beni di largo e generalizzato consumo personale”.
Inoltre l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta. Infatti la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l'art. 2959 c.c. stabilisce che l'eccezione di prescrizione dev'essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze del tutto incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione. (Cass. 15303/2019; Cass., n. 17591/2023).
pag. 6/9 Nel caso in esame, l'opponente ha contestato la sussistenza del credito vantato dalla e ha riconosciuto di non aver pagato la fattura n. 252/2015 Controparte_1
azionata con il decreto ingiuntivo. Di conseguenza, in applicazione dei principi giuridici richiamati, l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere accolta.
3) La domanda avanzata dalla parte opponente volta ad accertare l'inadempimento contrattuale della per aver fornito prodotti non conformi al loro uso CP_1
proprio non può essere accolta.
Secondo quanto sostenuto dall'attrice i beni mobili forniti non erano idonei al loro scopo in quanto non più in produzione dal 2012.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione.
Secondo ciò che dispone l'art. 1495, c.c., il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. Come ha evidenziato la giurisprudenza l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. grava sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (Cass. n. 12337/2023).
Nel caso di specie la ha dedotto di aver rilevato subito dopo la Parte_1
consegna che la merce fornita non era conforme alla normativa comunitaria e nazionale
(pag. 4 dell'atto di citazione). Tuttavia non ha dimostrato di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla consegna, avvenuta nel giugno e nell'agosto del 2014. La prima denuncia dei vizi risale all'atto di citazione in opposizione davanti al Tribunale di
Vicenza, notificato in data 03.05.2016, nonostante la società opposta avesse già richiesto formalmente il pagamento della fornitura il 13.8.2015 (v. doc. allegato ricorso per decreto ingiuntivo).
Non può assumere rilevanza la circostanza che, secondo quanto dichiarato dalla testimone , i vizi sono stati denunciati subito a il quale Testimone_2 Controparte_2
avrebbe provveduto a ritirare i mobili. Come è stato evidenziato, sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che il legale rappresentante della
[...] abbia conferito alla l'incarico di fornire i mobili Parte_1 Controparte_1 indicati nella fattura;
né è stata dimostrata l'esistenza di un rapporto professionale tra e la , non potendo neppure ritenersi opponibile alla società CP_2 CP_1
opposta la mancata comparizione del terzo chiamato all'interrogatorio formale.
pag. 7/9 Di conseguenza, la parte opponente deve ritenersi decaduta dal diritto di far valere la garanzia per vizi.
4) La domanda di parte opponente volta far dichiarare unico ed Controparte_2
esclusivo obbligato a corrispondere alla quanto dovuto non può essere CP_1
accolta.
Secondo quanto dedotto dalla Las Vegas s.r.l. Moreno Grasselli avrebbe agito in qualità di mandatario senza rappresentanza e avrebbe provveduto al ritiro della merce.
Tuttavia, come è stato evidenziato, sulla base dell'istruttoria svolta, deve ritenersi dimostrato che l'accordo contrattuale sia intervenuto tra e Tes_1 Parte_2
Non è stato neppure dimostrato che abbia proceduto al ritiro dei Controparte_2
mobili consegnati presso la Parte_1
A tal fine non può ritenersi sufficiente la mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale. In primo luogo va evidenziato che la parte attrice non ha mai prodotto l'avviso di ricevimento dell'ordinanza notificata al contumace tramite il servizio postale, ma solo l'esito della spedizione. Secondo
l'orientamento costante della giurisprudenza, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149, c.p.c., e dalle disposizioni della L. 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (Cass., n. 2722/2005; Cass., n. 13760/2007). Nel caso di specie, nonostante il procuratore si sia riservato di produrre telematicamente l'avviso di ricevimento (v. verbale udienza 29.12.2019), lo stesso non è stato depositato. Di conseguenza, non può ritenersi la validità della notifica dell'interrogatorio formale al convenuto contumace.
Va evidenziato inoltre che lo stesso ha dichiarato che Tes_1 Controparte_2
avrebbe proceduto alla sostituzione dei mobili, per cui non si capisce per quale motivo la società opponente non abbia provveduto al pagamento della fornitura.
5) Alla luce delle argomentazioni svolte, le domande avanzate dalla Parte_1
non possono essere accolte.
[...]
6) La domanda avanzata dalla parte opposta volta a ottenere la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore del risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
pag. 8/9 96, c.p.c., non può essere accolta, non essendo stato dimostrato che la parte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né il danno subito dalla società opposta.
7) Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione corrispondente al valore della domanda, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1) respinge l'opposizione e le domande avanzate dalla Parte_1
2) condanna la parte opponente a corrispondere a favore della CP_1
le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre IVA, CPA e spese
[...]
generali.
Nuoro, 25 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
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