Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 143/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 143/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 392/2021 del
Tribunale di Isernia, resa il 18/10/2021, nella causa n. 83/2018 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Opposizione a precetto”;
T R A
, per se stesso, nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e con studio in OL (IS) alla Via Guglielmo Marconi n. 12, ove C.F._1
domicilia;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.IVA: ), corrente in Milano al Viale Brenta n. 19/B, e, per essa, quale mandataria, P.IVA_1
giusta procura speciale autenticata dal notaio in data 20/07/2017 (rep. n. 60852 – Persona_1
racc. n. 11359), la (nuova denominazione assunta da , in persona del CP_2 CP_3
procuratore dott. (P.IVA: ), corrente in Verona alla Via Controparte_4 P.IVA_2 dell'Agricoltura n. 7 ed elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Stazio n. 22 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del dì 02/09/2022;
causa n. 143/2022 R.G. 1
- , nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_5 C.F._2
e ivi residente a[...];
- , nato a [...] il dì 03/09/1961 (C.F.: Controparte_6
) e ivi residente a[...]; CodiceFiscale_3
- , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_7
) e ivi residente a[...]; C.F._4 tutti elettivamente domiciliati in Isernia alla Via L. Villone n. 1 preso lo studio dell'Avv. Andrea Di
Santo, da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del dì 02/03/2018;
- APPELLATI -
Conclusioni: all'udienza cartolare del dì 02/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda di opposizione, avanzata dalla
[...]
(d'ora in poi, per brevità, nei confronti di , Controparte_1 CP_1 Controparte_5
(di seguito, per brevità: i germani Controparte_6 Controparte_7
, nonché nei confronti dell'Avv. , in relazione all'atto di precetto che CP_5 Parte_1
era stato notificato in data 12/01/2018 a istanza dei germani chiedendo al Tribunale di CP_5
accertare e dichiarare che:
l'intimato atto di precetto era illegittimo e inefficace in quanto l'obbligazione portata dal sottostante titolo, costituito dalla sentenza del Tribunale di Isernia n. 429/2011, er a estinta;
o, in subordine, che l'Avv. fosse condannato, ai sensi dell'art. 1189 Parte_1
comma 2 cod. civ., al pagamento e/o restituzione della somma;
o, in via ulteriormente subordinata, in caso di mancata applicazione del disposto dell'art. 1189 comma 2 c.c., di accertare e dichiarare il diritto di ripetizione della nei CP_1
confronti dell'Avv. per quanto dallo stesso indebitamente ricevuto con bonifico Pt_1 Pt_1
del 10/11/2011 e, per lo effetto, condannarlo alla ripetizione della somma, ex art. 2033 cod. civ., oltre agli interessi dal giorno del pagamento all'effettivo soddisfo.
causa n. 143/2022 R.G. 2 A fondamento della domanda di opposizione, parte attrice:
ha provato di avere eseguito il pagamento del debito precettato, direttamente nelle mani dell'avv. , che aveva prestato attività difensiva in favore dei germani Parte_1 CP_5 nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto, producendo in giudizio prova documentale dell'avvenuto pagamento;
ha altresì dedotto che il detto pagamento è stato eseguito dietro richiesta dell'Avv.
[...]
. Pt_1
Con la costituzione nella causa di opposizione, i germani hanno: CP_5
contestato la fondatezza dell'opposizione spiegata da parte attrice;
in via preliminare, eccepito la carenza di legittimazione attiva della parte opponente;
nel merito, chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 1188 c.c., non avendo mai approfittato del menzionato pagamento, né ratificato in alcun modo l'operato dell'avv. . Pt_1
Si è poi costituito in giudizio l'avv. , deducendo che: Pt_1
i germani erano bene a conoscenza che la banca aveva rimesso in suo favore le CP_5
somme liquidate per spese di lite con la sentenza n. 429/2011 del Tribunale di Campobasso e cioè
€. 10.774/81, al netto della ritenuta di acconto, come da bonifico in atti, datato 10/11/2011;
nulla avevano mai obiettato in proposito anche perché non avevano corrisposto alcuna somma per la causa definita con la richiamata sentenza n. 429/2011 ed erano anche debitori del professionista per attività di assistenza in altre controversie, indicate in dettaglio nella narrativa dell'atto costitutivo.
L'avv. , concludeva quindi testualmente affinché: Parte_1
a.-) fosse dichiarato illegittimo e inefficace l'atto di precetto notificato in data 12.1.2018 dai germani contro la in virtù della sentenza n. 429/2011 del Tribunale CP_5 Controparte_8
di Campobasso;
b.-) fosse dichiarato il suo diritto nell'avere legittimamente trattenuto la somma versata dalla banca soccombente, quale corrispettivo per l'attività svolta in favore dei germani così come CP_5
imputata al paragrafo 15 della precedente narrativa;
c.-) fosse dichiarato, in subordine, che nessuna somma doveva essere restituita o ripetuta alla banca esponente da parte dell'avv. ; Parte_1
d.-) fossero condannati , e per lite Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6
temeraria ex art. 96 c.p.c.;
e.-) fossero infine condannati , e , al Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6
pagamento delle spese ed onorari del giudizio.
causa n. 143/2022 R.G. 3 All'esito di istruzione prettamente documentale, con la gravata sentenza, il Tribunale ha così testualmente deciso:
Accoglie l'opposizione spiegata da contro , Controparte_1 Controparte_5
nonché contro e, per Controparte_6 Controparte_7 Parte_1
l'effetto:
- dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato via pec il 12.1.2018, unitamente alla sentenza n. 429/2011, ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 12.884,80;
- Condanna , , , nonché Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Pt_1
, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_1
e per essa , che liquida in € 5.560,25 per compensi e spese generali (pari
[...] CP_3
al 15% del compenso), oltre € 264,00 per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
La decisione, presa dal primo giudice, è fondata in buona sostanza sul rilievo che, a questa fattispecie, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 1188, secondo comma, c.c. in quanto:
sono pacifici i fatti storici compromessi in causa e cioè il pagamento, da parte dell'allora soggetto obbligato ( , dell'importo portato, per spese legali, dalla sentenza n. Controparte_9
429/2011 del Tribunale di Campobasso direttamente in favore del professionista, che no mai dichiarato antistatario, e non invece in favore dei germani che erano l CP_5
vittoriose in quel giudizio;
i creditori germani ne hanno comunque tratto giovamento, di modo CP_5 pagamento eseguito nelle mani dell'avv. ha effetto liberatorio per la ban Parte_1
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza n. 392/
Tribunale di Campobasso, l'appellante ha proposto gravame int Parte_1
domandando di accogliere lo spiegato appello, reiterando pedissequamente tutte le con prese in prime cure e quindi:
a.-) dichiarare illegittimo e inefficace l'atto di precetto notificato in data 12.1.2018 dai contro la in virtù della sentenza n. 429/2011 del Trib CP_5 Controparte_8
Campobasso;
b.-) dichiarare il suo diritto nell'avere legittimamente trattenuto la somma versata dalla banca soccombente, quale corrispettivo per l'attività svolta in favore dei germani così come CP_5
imputata al paragrafo 15 della precedente narrativa;
c.-) dichiarare, in subordine, che nessuna somma doveva essere restituita o ripetuta alla banca esponente da parte dell'avv. ; Parte_1
causa n. 143/2022 R.G. 4 d.-) condannare , e per lite temeraria ex Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6
art. 96 c.p.c.;
e.-) condannare , e , al pagamento delle Controparte_5 Controparte_7 Controparte_6
spese ed onorari del presente giudizio;
affidandosi a sette motivi di gravame, capitolati in sequenza ma senza insegna specifica.
Con comparsa di costituzione e risposta, datata 02/09/2022, la ha così testualmente CP_1
concluso:
a) in via preliminare, in caso di declaratoria di legittimità dell'atto di precetto notificato in data 12.01.2018 dai germani accertare il difetto di legittimazione passiva della CP_5
per i motivi illustrati nella superiore narrativa;
CP_1 Controparte_1
b) nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 393/2021 resa dal Tribunale di Isernia in data 19 ottobre 2020 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 83/2018 R.G.;
c) altresì nel merito, per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare l'atto di precetto notificato in data 12.01.2018 dai germani illegittimo ed inefficace essendo CP_5
l'obbligazione intimata, derivante dalla sentenza del Tribunale di Isernia n. 429/2011, estinta per i motivi illustrati nella superiore narrativa;
d) in via subordinata, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di accertamento del credito precettato, condannare l'Avv. , ex art. 1189 comma 2 Parte_1
cod. civ., al pagamento e/o restituzione della somma;
e) in via ulteriormente subordinata, per mero tuziorismo difensivo, in caso di mancata applicazione del disposto dell'art. 1189 comma 2 c.c., accertare e dichiarare il diritto di ripetizione della esponente nei confronti dell'avv. per quanto dallo stesso Parte_1
indebitamente ricevuto con bonifico del 10.11.2011 e, per lo effetto, condannarlo alla ripetizione della somma, ex art. 2033 cod. civ., oltre agli interessi dal giorno del pagamento all'effettivo soddisfo;
f) sempre ed in ogni con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 13/09/2022, i germani hanno invece così CP_5
testualmente concluso:
(1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'avv. Pt_1
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
[...]
(2) nel merito, respingere l'appello proposto dall'avv. perché infondato in Parte_1
fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
(3) dichiarare legittimo l'atto di precetto notificato in data 12.01.2018 dai germani CP_5
causa n. 143/2022 R.G. 5 (4) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori.
Secondo l'ordine gradato che la logica comporta, questo giudice deve in primo luogo esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza di specificità dei motivi di doglianza, che è stata avanzata dai germani in sede di costituzione al primo punto delle conclusioni. CP_5
L'eccezione, come formulata, si sostanzia nella asserita violazione del previgente art. 342 c.p.c., qui applicabile “ratione temporis”, ai sensi dell'art. 35, comma primo, del D.Lgs. n. 149/2022.
Orbene, tale eccezione deve essere disattesa, posto che, come insegnato in più riprese dalla Corte
Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI Civile – 1, 29/01/2020 n.
1935; Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n.
13535).
Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in diffuse plurime diffuse ragioni di impugnazione, e il rimedio alternativo prospettato, senza ricorrere all'utilizzo, peraltro non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
Inoltre, in applicazione del principio della cd. “ragione più liquida” (Cassazione civile, sez. Lav.,
20/05/2020 n. 9309; Cassazione civile, sez. III, 21/06/2017, n. 15350; Cassazione civile, sez. VI, del 20/03/2015, n. 5724; Tribunale Roma, sez. V, 03/11/2017, n. 20620) e comunque per ordine logico, la Corte deve qui immediatamente vagliare le conclusioni prese dall'appellante a pag. 22 del libello di gravame, in dettaglio innanzi esposte, in relazione all'interesse ad agire, posto dall'art. 100 c.p.c., in quanto tale disamina è immediatamente in grado di definire il giudizio.
Orbene, a tale proposito, questo giudice osserva che:
la invocata declaratoria di inefficacia dell'intimato atto di precetto, esposta al punto a.-) delle conclusioni di gravame dell'appellante, è già stata integralmente accolta dal primo giudice, che ha appunto testualmente dichiarato “l'inefficacia dell'atto di precetto notificato via pec il causa n. 143/2022 R.G. 6 12/01/2018, unitamente alla sentenza n. 429/2011, e avente a oggetto il pagamento della somma di
€. 12.884/80”;
le domande di gravame di cui al punto b.-), c.-) delle conclusioni dell'appellante, concernenti il diritto e/o la legittimità, da parte del professionista oggi appellante, che non era distrattario, di trattenere, al posto dei germani vittoriosi nella causa definita con la CP_5
sentenza n. 429/2011 del Tribunale di Campobasso, la somma di €. 10.774/81, al netto della ritenuta di acconto, poi corrisposta dalla soccombente banca , come da bonifico in atti del dì CP_9
10/11/2011, sono ultronee in relazione al “decisum” della gravata sentenza e comunque superate da questa decisione del Tribunale.
Difatti, all'“incipit” dell'ultima pagina della impugnata sentenza, nell'escludere qualsivoglia responsabilità anche restitutoria, il primo giudice ha ritenuto testualmente che: “deve ritenersi che il pagamento eseguito nelle mani dell'Avv. abbia efficacia liberatoria avendo il Pt_1 creditore (N.d.R.: germani ”, ai sensi dell'art. 1188, secondo comma, CP_5 Parte_3
codice civile.
Di conseguenza, non essendo stato oggetto di impugnazione principale dall'appellante o di impugnazione incidentale da alcuno degli appellati, tale punto della gravata decisione risulta coperto dal giudicato interno, di tal che non v'è alcun interesse processuale del professionista appellante a ottenere una inammissibile pronuncia in riferimento a quanto domandato ai punti b.-) e, peraltro in via meramente subordinata, c.-) delle conclusioni prese con il gravame proprio perché i germani non possono più giuridicamente richiedere all'Avv. quanto costui ha CP_5 Pt_1
ricevuto in loro vece dalla banca solvente.
Non sussistendo poi la responsabilità aggravata per lite temeraria dei germani invocata dal CP_5
professionista ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché non si rileva la “mala fede o colpa grave” degli appellati in quanto è stato addirittura necessario accertare, proprio con la gravata sentenza, l'esito finale dei rapporti obbligatori tra l'avvocato e i suoi ex clienti (germani , rimane qui da CP_5
esaminare il sesto motivo di gravame, che concerne la doglianza esposta in riferimento a “parte” del regime delle spese di lite del primo grado, lamentando difatti il professionista appellante di essere stato condannato dal primo giudice, in solido con i germani a corrispondere alla CP_5
vittoriosa società opponente il carico delle spese di lite che invece, a suo dire, andavano poste a carico esclusivo dei predetti germani secondo il principio della soccombenza e della CP_5
causalità di cui all'art. 91 c.p.c.-
Questo giudice osserva innanzitutto che, pur non essendo stata riproposta dall'appellante la doglianza testé esposta nelle conclusioni, poste a pag. 22 dell'atto di appello, questa domanda di riforma, come formulata a pag. 19 del libello di gravame, è pur tuttavia ammissibile, persistendo qui causa n. 143/2022 R.G. 7 in maniera netta, come si desume dal contesto dell'atto con cui è stata “inter alia” domandata anche la condanna dei germani a corrispondere i danni ex art. 96 c.p.c., l'interesse processuale CP_5
del professionista appellante a ottenere la riforma del regime delle spese di lite del primo grado.
Difatti, già da tempo, la Suprema Corte ha chiarito sul punto che:
“La mancata riproduzione delle conclusioni relative a uno specifico motivo di gravame, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, non determina l'inammissibilità dell'appello se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo” (Cassazione civile sez. III, 15/11/2013, n. 25751).
Entrando quindi nel merito della questione, a integrazione della motivazione della gravata sentenza, fermo il resto, questo giudice rileva che:
la banca, che aveva corrisposto le spese di lite di cui alla richiamata sentenza n. 429/2011 direttamente all'Avv. , peraltro non dichiaratosi antistatario, ha correttamente Parte_1 proposto l'opposizione anche nei confronti del professionista, di tal che è del tutto conforme alla legge la qui impugnata statuizione anche alla stregua del principio di causazione, che regola il riparto delle spese di lite unitamente a quello di soccombenza;
di conseguenza, l'appello deve essere respinto anche su questo punto.
Inoltre, dal rigetto dell'appello, in virtù della soccombenza (art. 91 c.p.c.), consegue l'obbligo per l'appellante di rifondere le spese di lite del gravame in favore della , nella misura indicata in CP_1 dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e del reale impegno profuso nella trattazione della causa e nell'apprestare le difese (valore della domanda di opposizione e della domanda di gravame: €. 12.884/80), dovendo invece essere integralmente compensate, peraltro in conformità a quanto già implicitamente disposto dal primo giudice, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c.p.c.), quelle del gravame, concernenti i rapporti tra l'avvocato e i germani CP_5
posto che:
per un verso, l'appellante ha riscosso direttamente quanto non gli era dovuto;
per l'altro, i germani non hanno riconosciuto, come pur immediatamente dovevano, CP_5 di averne profittato, ai sensi dell'art. 1188 secondo comma codice civile, e la loro contraria deduzione in appello non ha qui concludente valore giuridico, non essendo stato spiegato da costoro appello incidentale sul punto, che sarebbe stato comunque inammissibile in quanto i germani appellati si sono costituiti in questo giudizio senza il rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c.-
Ogni ulteriore questione, sollevata dalle parti, è quindi da ritenersi superata per assorbita
motivazione.
causa n. 143/2022 R.G. 8
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
14/04/2022, spiegato dall'Avv. , per se stesso, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Isernia n. 392/2021 del 18/10/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite del grado alla società che, per le ragioni di cui in motivazione, liquida in €. 5.809/00, oltre rimborso spese generali 15%, nonché IVA e CAP come per legge, ove dovuti;
3) compensa integralmente le spese di lite di questo grado tra il professionista appellante e gli appellati e . Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per il soccombente appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 143/2022 R.G. 9