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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 101 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
n. Roma 16.10..61 C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Barbara Tassistro e Monica Merlin (
[...]
; ) Email_1 Email_2
Ricorrente
CONTRO n. Roma 7.7.64 /(C.F. ) residente in [...] C.F._2
Cotognola n.13 Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5.6.2025 parte ricorrente discuteva oralmente il procedimento e precisava le conclusioni come da verbale di causa rinunciando ai termini di cui all'art.473 bis 28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza in data 14.3.24, premetteva che con Parte_1 sentenza n.439/2020 pubbl. il 20.5.2020 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig. ; che il Tribunale aveva posto a CP_1 carico dell'istante il versamento di un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento del figli (n. Roma 13.8.2000); che il predetto era ER attualmente residente in [...]ed economicamente indipendente;
che lavorava già dal 2020 tanto che l'Agenzia delle Entrate aveva ER recapitato all'istante un avviso di accertamento per avere usufruito della detrazione fiscale per figli a carico mentre quest'ultimo aveva percepito reddito;
che il ricorrente non aveva beni e il figlio lavorava come cuoco con contratto a tempo indeterminato part time orizzontale con uno stipendio base di euro 1300,00 cui andavano aggiunti gli straordinari.. Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio a decorrere dalla domanda. La resistente ritualmente citata rimaneva contumace. Per il Pubblico Ministero nulla ostava all'accoglimento della domanda. Parte ricorrente produceva documentazione attestante non solo che ER viveva da solo ma anche l'autonoma capacità reddituale del predetto impiegato a tempo indeterminato
All'udienza del 5.6.25 la difesa produceva, in quanto forniti dallo steso ER
, e a dimostrazione della raggiunta autonomia economica del predetto ormai
[...] venticinquenne CUD di redditi del 2024 e buste paga del mese di aprile e marzo 2025. E' stato, inoltre, esibito estratto dell'Inps attestante che il sig. è andato in Per_1 pensione e il suo reddito è diminuito in attuali euro 1500,00 , permanendo anche i prestiti che aveva acceso per mantenere il figlio, pari a circa euro 600,00 mensili. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. Mette conto evidenziare che il ha visto peggiorare la sua condizione economico- Per_1 patrimoniale successivamente alla cessazione per limiti di età dle suo rapporto di lavoro e risulta allo stato titolare di pensione dell'importo di euro 1500,00 mensili. E' pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Tuttavia, il dettato normativo nulla dispone circa la revoca dell'assegno di mantenimento in ordine al limite di età e alle condizioni, questione che è stata oggetto di una elaborazione del diritto vivente da cui emerge che la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve fondarsi su un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso imperniato sui seguenti requisiti: l'età del figlio maggiorenne, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto (Cass. 27904/2021; Cass. ord. 5088/2018; Cass. 12952/2016). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l'onere
2 della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (Cass. ord. 5088/2018). Quanto alla valutazione dell'età con riguardo all'inserimento nella società è necessario operare una distinzione tra i figli maggiorenni che hanno scelto di intraprendere un percorso lavorativo dopo la scuola dell'obbligo o il diploma e i figli maggiorenni che hanno deciso di proseguire il percorso formativo. Nel primo caso, può ritenersi che il figlio maggiorenne abbia iniziato a ricercare un'occupazione subito dopo il conseguimento del diploma di maturità; nel secondo caso, invece, dovrà tenersi in considerazione la durata e la tipologia del corso di studi cui segue l'inserimento lavorativo. Ebbene, l'accertamento non può che “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. n. 1830/2011). Inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato come “la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952) (Cass. ord. 17183/2020). In ogni caso, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 – 02; conforme Cass. ord. 27904/2021). Dunque, integra un dovere del figlio “la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro” (Cass. ord. 17183/2020). La giurisprudenza di merito ha indicato un limite d'età generale oltre il quale si impone la revoca dell'assegno di mantenimento: "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee
3 non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto"; "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" (Trib. Milano, ord. 29 marzo 2016). Nel caso di specie, , titolare di diploma di scuola media superiore ER lavora svolge l'attività di cuoco con contratto a tempo indeterminato part time che gli consente, anche, di vivere da solo e in piena autonomia economica. Tanto più che lo stipendio base mensile dallo stesso percepito – sia pure con un contratto part time, è pressoché prossimo alla pensione del genitore. Il predetto deve, quindi, considerarsi autonomo e va disposta la cessazione dell'obbligo contributivo posto a carico del ricorrente. Sussistono giustificati motivi, attesa la sostanziale non opposizione della convenuta rimasta contumace per non disporre nulla in ordine alale spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 101/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato a far data dalla domanda (14.3.2024) l'obbligo di di corrispondere a l'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento per il figlio (n.13.8.2000). ER nulla per le spese. Civitavecchia, 09/06/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
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