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2 febbraio 2013
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9 aprile 2020
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7 giugno 2020
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Art. 43. Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge. ((15)) 2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la liberta' ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.
------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 , ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea".
a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la liberta' ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.
------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 , ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea".
Commentari • 37
- 1. Esenti da Iva i corsi per avvocatihttps://www.fiscooggi.it/ · 12.902743
[…] La stessa, in proposito, riferisce che, dopo l'introduzione delle nuove regole per l'accesso alle professioni di avvocato, stabilite con il decreto del ministero della Giustizia n. 17/2018, si è accreditata presso il Consiglio nazionale forense, per l'organizzazione e l'erogazione dei corsi di formazione (articolo 43, legge n. 247/2012), obbligatori per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati dopo il primo aprile 2022. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 26/01/2022, n. 914Provvedimento: […] Con un secondo ordine di censure, l'istante lamenta la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 43 della medesima legge n. 247/2012 e agli artt. 3 e 41 della Costituzione; contesta la violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa e della par condicio; denuncia l'omessa fissazione di criteri generali e l'ingiustizia manifesta, in particolare dell'art. 2, […] Così sintetizzate le censure mosse nei riguardi dell'atto, rileva il Collegio che il gravato decreto ministeriale dà attuazione all'art. 43 della legge n. 247/2012, articolo che affida ad un decreto adottato dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, […]Leggi di più...
- omessa fissazione di criteri generali·
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