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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21L-108 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2714/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Castrovillari, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente a oggetto l'IMU per l'anno 2021, eccependo:
1) il difetto di notifica;
2) il difetto di motivazione;
3) l'esenzione parziale dell'imposta in relazione ad alcuni immobili inagibili;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Castrovillari si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In merito al difetto di notifica, si rileva che l'inesistenza della notifica è ravvisabile quando difettano gli elementi che la caratterizzano, con riguardo essenzialmente alla persona che riceve l'atto, alla data e al luogo in cui essa avviene;
eventuali inosservanze di formalità e disposizioni attinenti alla modalità della notifica possono costituire causa di nullità della stessa che, tuttavia, secondo la previsione dell'art.156 co.3 c.p.c., non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (cfr., ex plurimis, Cass. nr.12998/1991; nr.10/1996, nr. 84/1996, nr.17762/2002; SS.UU nr.19854/2004; Cass. nr.12010/2006, nr.2079/2008).
Nel caso di specie, dunque, gli eventuali vizi della notificazione sono, in ogni caso, sanati dalla proposizione del ricorso da parte della contribuente, avendo l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, deve ritenersi infondato l'eccepito vizio di motivazione dell'atto impugnato. In proposito, si evidenzia che nell'intimazione impugnata è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e che la ricorrente, dunque, è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
Altresì infondate sono le censure di cui al terzo motivo di ricorso.
In proposito, senza entrare nel merito dell'agibilità degli immobili, occorre rilevare che l'annualità di imposta di riferimento dell'avviso di accertamento impugnato è il 2021, mentre le comunicazioni inviate dall'odierna ricorrente al Comune oggi resistente con cui si eccepiva la situazione di fatto degli immobili è dell'anno 2024.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, è onere del contribuente dimostrare lo stato di inagibilità dell'immobile ai fini dell'esenzione, mediante l'allegazione di documentazione tecnica che certifichi lo stato dell'edificio.
Per i motivi suesposti il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Giuseppe Ierino
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GROSSI FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1481/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Ufficio Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21L-108 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2714/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Castrovillari, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente a oggetto l'IMU per l'anno 2021, eccependo:
1) il difetto di notifica;
2) il difetto di motivazione;
3) l'esenzione parziale dell'imposta in relazione ad alcuni immobili inagibili;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Castrovillari si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In merito al difetto di notifica, si rileva che l'inesistenza della notifica è ravvisabile quando difettano gli elementi che la caratterizzano, con riguardo essenzialmente alla persona che riceve l'atto, alla data e al luogo in cui essa avviene;
eventuali inosservanze di formalità e disposizioni attinenti alla modalità della notifica possono costituire causa di nullità della stessa che, tuttavia, secondo la previsione dell'art.156 co.3 c.p.c., non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (cfr., ex plurimis, Cass. nr.12998/1991; nr.10/1996, nr. 84/1996, nr.17762/2002; SS.UU nr.19854/2004; Cass. nr.12010/2006, nr.2079/2008).
Nel caso di specie, dunque, gli eventuali vizi della notificazione sono, in ogni caso, sanati dalla proposizione del ricorso da parte della contribuente, avendo l'atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, deve ritenersi infondato l'eccepito vizio di motivazione dell'atto impugnato. In proposito, si evidenzia che nell'intimazione impugnata è ravvisabile il contenuto necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa impositiva e che la ricorrente, dunque, è stata messa nella condizione di conoscere le ragioni e gli elementi fondamentali della pretesa tributaria.
Altresì infondate sono le censure di cui al terzo motivo di ricorso.
In proposito, senza entrare nel merito dell'agibilità degli immobili, occorre rilevare che l'annualità di imposta di riferimento dell'avviso di accertamento impugnato è il 2021, mentre le comunicazioni inviate dall'odierna ricorrente al Comune oggi resistente con cui si eccepiva la situazione di fatto degli immobili è dell'anno 2024.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, è onere del contribuente dimostrare lo stato di inagibilità dell'immobile ai fini dell'esenzione, mediante l'allegazione di documentazione tecnica che certifichi lo stato dell'edificio.
Per i motivi suesposti il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Giuseppe Ierino