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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13379/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, Via Susa 17 presso lo studio dell'avv. RESMINI MAURIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via San CP_1 C.F._2
Francesco, 1 Chieri presso lo studio dell'avv. BURZIO FEDERICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario in CAMBIANO il 12/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 17/10/2005 maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/12/2013.
Con ricorso depositato il 29/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti confermano l'impegno già prima d'ora assunto dai coniugi al reciproco rispetto.
DA' ATTO che le parti dichiarano che , ad oggi maggiorenne, ha stabilito la propria residenza Per_1
e dimora abituale presso il padre. Gli incontri con la madre sono liberi.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia , per il tempo in cui Per_1 l'avrà con sé.
DISPONE, inoltre, diversamente da quanto già disciplinato in sede di separazione, l'entità del contributo al mantenimento della figlia , a titolo perequativo, da porsi a carico della madre Per_1 SI.ra in favore del padre SI. in misura di € 100,00(cento/00) Pt_1 CP_1 mensili, importo da corrispondere allo stesso, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, alle note coordinate.
DISPONE la suddivisione nella misura del 50% delle spese straordinarie facendo riferimento a quanto previsto dal Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati, siglato dal Presidente del Tribunale di Torino e quello dell'ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016. Rientrano espressamente nelle spese straordinarie n. 2 trasferte mensili di a Cuneo, il cui costo per carburante e Per_1 pedaggio autostradale verrà dunque suddiviso fra gli ex coniugi in parti uguali.
DA' ATTO che la SI.ra ritiene di vantare un credito verso il sig. , relativo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , che ammonta a € 7.259,71 oltre all'omesso versamento Per_1 dell'aggiornamento Istat del contributo al mantenimento. La SI.ra dichiara di rinunciare al Pt_1 predetto credito alla condizione che siano rispettati gli impegni assunti in questa sede.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano, inoltre, con gli impegni assunti in questa sede, di avere tra di loro risolto ogni altra questione economica e patrimoniale.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13379/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, Via Susa 17 presso lo studio dell'avv. RESMINI MAURIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via San CP_1 C.F._2
Francesco, 1 Chieri presso lo studio dell'avv. BURZIO FEDERICO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario in CAMBIANO il 12/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 17/10/2005 maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/12/2013.
Con ricorso depositato il 29/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 CP_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMBIANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti confermano l'impegno già prima d'ora assunto dai coniugi al reciproco rispetto.
DA' ATTO che le parti dichiarano che , ad oggi maggiorenne, ha stabilito la propria residenza Per_1
e dimora abituale presso il padre. Gli incontri con la madre sono liberi.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia , per il tempo in cui Per_1 l'avrà con sé.
DISPONE, inoltre, diversamente da quanto già disciplinato in sede di separazione, l'entità del contributo al mantenimento della figlia , a titolo perequativo, da porsi a carico della madre Per_1 SI.ra in favore del padre SI. in misura di € 100,00(cento/00) Pt_1 CP_1 mensili, importo da corrispondere allo stesso, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, alle note coordinate.
DISPONE la suddivisione nella misura del 50% delle spese straordinarie facendo riferimento a quanto previsto dal Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati, siglato dal Presidente del Tribunale di Torino e quello dell'ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016. Rientrano espressamente nelle spese straordinarie n. 2 trasferte mensili di a Cuneo, il cui costo per carburante e Per_1 pedaggio autostradale verrà dunque suddiviso fra gli ex coniugi in parti uguali.
DA' ATTO che la SI.ra ritiene di vantare un credito verso il sig. , relativo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , che ammonta a € 7.259,71 oltre all'omesso versamento Per_1 dell'aggiornamento Istat del contributo al mantenimento. La SI.ra dichiara di rinunciare al Pt_1 predetto credito alla condizione che siano rispettati gli impegni assunti in questa sede.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano, inoltre, con gli impegni assunti in questa sede, di avere tra di loro risolto ogni altra questione economica e patrimoniale.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.