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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1914/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 26.2.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. NOTARO MATTEO
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 come in atti dall'avv.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni: all'udienza del 26.2.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. L'attore allega di aver stipulato con il convenuto un contratto di vendita con riserva di proprietà relativo a una serie di ingombranti macchinari meglio descritti in ricorso, che il contratto è stato adempiuto in punto di pagamento, ma che i beni, nonostante i molti solleciti, non sono mai stati ritirati e ora occupano i locali della società ricorrente. Su tali basi, il ricorrente chiede condannarsi il convenuto ad asportare detti beni, pena il pagamento di una penale ricorrente ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. Queste le conclusioni rassegnate in ricorso:
1] accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in Controparte_1 relazione all'obbligo di asportazione dei macchinari acquistati con il contratto del
30 giugno 2020;
2] condannare ad asportare, a propria cura e spesa, i Controparte_1 macchinari indicati in narrativa dallo stabilimento di in Arcore (MB), in via Pt_1
Belvedere n.42 entro un termine da fissarsi da parte di codesto Ill.mo Tribunale;
3] condannare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di denaro determinata dal Giudice Adito Parte_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti che verranno stabiliti nel provvedimento de quo cui al precedente punto 2);
4] condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
3. La domanda è infondata e non può essere accolta. Va premesso che il rapporto contrattuale è documentalmente provato, così come l'adempimento dell'obbligazione di pagamento in capo alla convenuta. Quando alla consegna dei beni, come correttamente osservato dall'attore, non era previsto in capo alla ricorrente un obbligo di spedizione, ma semplicemente quello di messa a disposizione, di modo che è indubbio che parte attrice si è resa pienamente adempiente all'obbligo di consentire il ritiro dei beni, come emerge dalle molteplici comunicazioni inviate all'acquirente.
2 Ciò premesso, va nondimeno osservato che la posizione giuridica soggettiva della società resistente non è di obbligo, ma di diritto: la
è infatti creditrice della prestazione di messa a Controparte_1 disposizione dei beni acquistati, e non obbligata in senso tecnico al ritiro degli stessi. Va pertanto escluso che essa possa essere dichiarata inadempiente a un obbligo contrattuale, perché nessun obbligo in tal senso esiste.
Ciò non significa che la posizione dell'attore sia priva di tutela, in quanto il codice descrive e regolamenta specificamente – agli artt.
1206 e ss. - l'ipotesi di mora del creditore, predisponendo il rimedio tipico dell'offerta reale. In particolare, il debitore che abbia inutilmente sollecitato il creditore ad apprendere la prestazione offerta, per l'ipotesi di consegna di cose mobili in luogo diverso dal domicilio del creditore (come è il caso odierno) può liberarsi dal proprio obbligo mediante intimazione notificata nelle forme dell'atto di citazione (art. 1209 c.c.); qualora detta intimazione resti infruttuosa, il debitore può procedere al deposito delle cose presso un pubblico deposito autorizzato, a spese del creditore (artt. 1210 primo comma,
1215), restando definitivamente liberato allorquando il bene venga prelevato dal creditore o il rispetto delle forme di legge venga accertato con sentenza passata in giudicato (art. 1210 secondo comma). Tutto ciò posto, emerge dal quadro normativo che il convenuto versa in posizione di diritto e non di obbligo, motivo per cui nessun inadempimento può essergli addebitato, dovendo invece l'attore-debitore, che infruttuosamente abbia offerto l'adempimento, procedere nelle forme rituali stabilite dalla legge per il caso di mora del creditore: solo dopo aver espletato le relative formalità senza che il creditore abbia rivendicato la prestazione offerta potrà procedersi ad azione giudiziale per ottenere la liberazione dall'obbligazione.
Nel caso di specie, peraltro, emerge come l'offerta reale sia stata paventata dallo stesso ricorrente, senza che però la minaccia abbia avuto alcun seguito concreto. In particolare, la costituzione in mora del 28.3.2023 presenta i contenuti di una intimazione ex art. 1209, secondo comma c.c., ma senza le forme rituali dell'atto di citazione;
difetta, poi, tutta la successiva attività procedimentale di deposito.
3 L'offerta vale sicuramente come offerta informale ai fini dello scongiurare le conseguenze della mora del debitore, ma non vale ad ottenere la liberazione dall'obbligazione, per la quale sono richieste le forme solenni anzidette.
Ne consegue che la domanda deve essere respinta in quanto volta ad ottenere una utilità per il cui conseguimento sono previste forme specifiche e solenni non adempiute.
4. Nulla sulle spese, trattandosi di causa contumaciale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Nulla sulle spese.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 28.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1914/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 26.2.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. NOTARO MATTEO
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 come in atti dall'avv.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni: all'udienza del 26.2.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. L'attore allega di aver stipulato con il convenuto un contratto di vendita con riserva di proprietà relativo a una serie di ingombranti macchinari meglio descritti in ricorso, che il contratto è stato adempiuto in punto di pagamento, ma che i beni, nonostante i molti solleciti, non sono mai stati ritirati e ora occupano i locali della società ricorrente. Su tali basi, il ricorrente chiede condannarsi il convenuto ad asportare detti beni, pena il pagamento di una penale ricorrente ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. Queste le conclusioni rassegnate in ricorso:
1] accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in Controparte_1 relazione all'obbligo di asportazione dei macchinari acquistati con il contratto del
30 giugno 2020;
2] condannare ad asportare, a propria cura e spesa, i Controparte_1 macchinari indicati in narrativa dallo stabilimento di in Arcore (MB), in via Pt_1
Belvedere n.42 entro un termine da fissarsi da parte di codesto Ill.mo Tribunale;
3] condannare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di denaro determinata dal Giudice Adito Parte_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti che verranno stabiliti nel provvedimento de quo cui al precedente punto 2);
4] condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
3. La domanda è infondata e non può essere accolta. Va premesso che il rapporto contrattuale è documentalmente provato, così come l'adempimento dell'obbligazione di pagamento in capo alla convenuta. Quando alla consegna dei beni, come correttamente osservato dall'attore, non era previsto in capo alla ricorrente un obbligo di spedizione, ma semplicemente quello di messa a disposizione, di modo che è indubbio che parte attrice si è resa pienamente adempiente all'obbligo di consentire il ritiro dei beni, come emerge dalle molteplici comunicazioni inviate all'acquirente.
2 Ciò premesso, va nondimeno osservato che la posizione giuridica soggettiva della società resistente non è di obbligo, ma di diritto: la
è infatti creditrice della prestazione di messa a Controparte_1 disposizione dei beni acquistati, e non obbligata in senso tecnico al ritiro degli stessi. Va pertanto escluso che essa possa essere dichiarata inadempiente a un obbligo contrattuale, perché nessun obbligo in tal senso esiste.
Ciò non significa che la posizione dell'attore sia priva di tutela, in quanto il codice descrive e regolamenta specificamente – agli artt.
1206 e ss. - l'ipotesi di mora del creditore, predisponendo il rimedio tipico dell'offerta reale. In particolare, il debitore che abbia inutilmente sollecitato il creditore ad apprendere la prestazione offerta, per l'ipotesi di consegna di cose mobili in luogo diverso dal domicilio del creditore (come è il caso odierno) può liberarsi dal proprio obbligo mediante intimazione notificata nelle forme dell'atto di citazione (art. 1209 c.c.); qualora detta intimazione resti infruttuosa, il debitore può procedere al deposito delle cose presso un pubblico deposito autorizzato, a spese del creditore (artt. 1210 primo comma,
1215), restando definitivamente liberato allorquando il bene venga prelevato dal creditore o il rispetto delle forme di legge venga accertato con sentenza passata in giudicato (art. 1210 secondo comma). Tutto ciò posto, emerge dal quadro normativo che il convenuto versa in posizione di diritto e non di obbligo, motivo per cui nessun inadempimento può essergli addebitato, dovendo invece l'attore-debitore, che infruttuosamente abbia offerto l'adempimento, procedere nelle forme rituali stabilite dalla legge per il caso di mora del creditore: solo dopo aver espletato le relative formalità senza che il creditore abbia rivendicato la prestazione offerta potrà procedersi ad azione giudiziale per ottenere la liberazione dall'obbligazione.
Nel caso di specie, peraltro, emerge come l'offerta reale sia stata paventata dallo stesso ricorrente, senza che però la minaccia abbia avuto alcun seguito concreto. In particolare, la costituzione in mora del 28.3.2023 presenta i contenuti di una intimazione ex art. 1209, secondo comma c.c., ma senza le forme rituali dell'atto di citazione;
difetta, poi, tutta la successiva attività procedimentale di deposito.
3 L'offerta vale sicuramente come offerta informale ai fini dello scongiurare le conseguenze della mora del debitore, ma non vale ad ottenere la liberazione dall'obbligazione, per la quale sono richieste le forme solenni anzidette.
Ne consegue che la domanda deve essere respinta in quanto volta ad ottenere una utilità per il cui conseguimento sono previste forme specifiche e solenni non adempiute.
4. Nulla sulle spese, trattandosi di causa contumaciale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Nulla sulle spese.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 28.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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