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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12513 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
(nato a [...] [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA presso la quale elettivamente domicilia PIAZZA LUIGI PALOMBA N. 14 80059 TORRE DEL
GRECO
E
(nato a [...] il [...] - C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LONGOBARDI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di AP il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/07/2024 e , premesso Parte_1 Controparte_1 che avevano contratto matrimonio NAPOLI il 01/07/2016 e che dalla predetta unione era nato in data 30/05/2018 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_1 situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale all'udienza del 13/05/2025, svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali, Per_1 conseguentemente, eserciteranno in pari grado la responsabilità genitoriale con residenza privilegiata presso la casa familiare, di proprietà esclusiva del padre, sita in AP alla via Giacinto
Gigante 5/A unitamente alla madre, mentre , si è già trasferito altrove, esattamente in Parte_1
AP alla via Colli Aminei 40;
3. Le decisioni di maggiore importanza per il figlio minore, relative alla formazione, educazione, istruzione e salute dovranno sempre essere prese dai genitori di comune accordo, mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno prese da quello tra i genitori con il quale il figlio sarà al momento.
4. Il padre, tenendo principalmente conto delle indicazioni riportate nell' allegato prospetto ex art. 473 bis.12 ultimo comma sottoscritto da entrambi i coniugi con riferimento alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, potrà incontrare e trattenere con sé il minore con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10.00 al lunedì successivo allorquando il padre ne curerà l'accompagnamento a scuola e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi del padre almeno un pomeriggio settimanale, congiuntamente indicato nel martedì dall'uscita di scuola e fino alle 20.00, con possibilità di concordare con la madre l'eventuale pernottamento - in tale ultima ipotesi il padre né curerà l'accompagnamento a scuola il mattino successivo - e un giovedì al mese dall'uscita da scuola fino alle 20.00, giorno individuato in base ai turni del padre e comunicato entro i 7 gg precedenti alla madre, ovvero ancora in altri giorni ed orari concordati fra i coniugi, in relazione ai rispettivi impegni e nello spirito di massima collaborazione.
- Vacanze estive: Il padre potrà trascorrere con il minore due settimane anche non consecutive nei mesi di giugno o luglio o agosto da comunicarsi - ivi compresa la località scelta - alla madre entro il 30 maggio di ogni anno, in base al piano ferie del padre;
- Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: Il figlio minore, in occasione delle giornate festive di dicembre, trascorrerà il Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore e Capodanno (31 dicembre e primo gennaio) con l'altro, ad anni alterni. Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio che verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori compatibilmente ai loro impegni, ovvero un anno con un genitore il compleanno e con l'altro l'onomastico con alternanza l'anno successivo. Il sei gennaio sempre in modo alternato.
- In occasione delle festività Pasquali, il minore, sempre nel rispetto dell'alternanza trascorrerà la domenica di Pasqua con l'uno e il giorno di Pasquetta con l'altro a partire dalla Pasqua 2024 già trascorsa con la madre e pasquetta 2024 già trascorsa con il padre;
- A prescindere dalla cadenza del diritto di vista di cui innanzi il figlio trascorrerà insieme al padre la festa del papà ed insieme alla madre la festa della mamma e in modo alternato le festività nazionali e religiose;
- Resta inteso che le visite di cui ai punti precedenti potranno subire modifiche nel rispetto di accordi condivisi fra essi coniugi e nel rispetto, comunque ed in ogni caso, degli interessi primari e prioritari del minore impegnandosi entrambi i genitori alla massima flessibilità circa la gestione degli incontri tra i figli e il genitore non collocatario, tenuto conto del gravoso lavoro di responsabilità del padre nonché dei suoi turni di lavoro.
5. verserà al coniuge, entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento di la somma mensile di euro 1.400,00, oltre al 70% delle spese straordinarie Per_1 mediche, scolastiche (tasse, libri di testo, mensa, trasporti, gite) ludiche e/o sportive, a condizione che le decisioni relative alle predette spese necessarie per l'istruzione, la salute e lo svago dei minori saranno assunte di comune accordo fra i genitori. Le somme occorrenti per le spese straordinarie - che potranno essere comunicate a mezzo Whats App (mezzo in generale ammesso reciprocamente per le relative comunicazioni)- saranno sostenute dalla madre e rimborsate dal padre mensilmente unitamente all'importo a titolo di mantenimento. Quest'ultimo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. In ogni caso i coniugi dichiarano che aderiscono al protocollo delle spese straordinarie redatto dal Consiglio dell'Ordine degli AP (sottoscritto e allegato al presente accordo); Nulla per il coniuge che espressamente rinuncia all'assegno di mantenimento. La sig.ra percepirà integralmente l'eventuale importo erogato dall'INPS a titolo di assegno CP_1 unico universale in favore del figlio minore, pertanto, ai fini fiscali le parti congiuntamente stabiliscono che la sig.ra e il figlio non potranno essere indicati a carico del CP_1 Per_1 padre sig. , salvo diversa pattuizione tra le parti. Pt_1
6. espressamente si accolla gli oneri condominiali ordinari (oltre a quelli straordinari, Parte_1 come per legge) relativo all'immobile adibito a residenza coniugale di cui è esclusivo proprietario avendo cura di versarli direttamente al Condominio.
7. , esclusivo proprietario della cantinola posta al servizio dell'immobile adibito a Parte_1 residenza coniugale ne avrà libero accesso unicamente per tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, a decorrere dai quali, per patto espresso, la sig.ra ne avrà l'uso esclusivo. CP_1
8. La moglie si impegna a utilizzare l'immobile di proprietà del coniuge - che potrà accedervi esclusivamente dopo averlo concordato con la stessa - nel pieno rispetto delle sue condizioni attuali, salvo la normale usura, e della normale destinazione d'uso e a non consentire la convivenza continuativa di con eventuali futuri partners della sig.ra senza la preventiva Per_1 CP_1 autorizzazione del padre.
9. Il mutuo gravante sull'immobile di via Giacinto Gigante 5/A pari ad euro 1.450,00 rimane a carico dell'esclusivo proprietario dell'immobile, , che ne curerà il relativo pagamento. Parte_1
10. I coniugi dichiarano di aver regolato separatamente ogni pendenza tra loro e di non aver nulla a pretendere reciprocamente “
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.108 , parte II , S. A reg. Atti Matrimonio anno 2016);
[...]
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in AP in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino