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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/11/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4465/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa IA LU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4465/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosalinda Vona Parte_1 opponente contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]2 Controparte_1 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Siracusa, nel Viale Scala Greca n.67/B C.F._1 presso lo studio dell'avv. Italo Basso opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte dell'udienza del 24.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5.10.2022 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 520/2022 del 26.04.2022 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Siracusa a carico della moglie per la complessiva somma di euro 11.968, 25.
pagina 1 di 4 Parte opponente ha dedotto in via preliminare la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c., con conseguenziale nullità del decreto ingiuntivo per decadenza del termine, e nel merito l'infondatezza della domanda atteso che le spese straordinarie richieste non sarebbero dovute in quanto non rientranti tra quelle previste nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del 30.01.2020 e comunque già ricomprese nell'assegno di mantenimento.
In data 19.12.2022 si è costituito il quale, rilevando la tardività dell'atto di Controparte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto proposto oltre i 40 giorni consentiti dall'art. 641 c.p.c., nonché la pretestuosità delle eccezioni sollevate nel merito all'ingiunzione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la dichiarazione di efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine il riconoscimento del proprio diritto al pagamento della somma ingiunta.
All'udienza del 24.06.2025 il Giudice, rilevando la rilevanza delle questioni preliminari per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Quindi all'udienza del 24.06.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice ha posto la causa in decisione assegnando i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene l'odierno giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo è tardiva e che dunque vada rigettata.
E' priva di fondamento l'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo ex art. 143 c.p.c.
La norma disciplina la notifica a persone di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, prevedendo che l'atto sia depositato nella casa del comune dell'ultima residenza o, se ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Ebbene l'ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio, la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni in cui è ragionevole ritenere siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato per consentire a terzi di conoscere l'attuale suo domicilio.
pagina 2 di 4 La relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, limitatamente ai soli elementi positivi di essa.
Ebbene, dalla lettura degli atti è chiaro che l'Ufficiale Giudiziario, dopo aver accertato che la notificazione non poteva essere eseguita nelle forme previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c. perché da informazioni assunte in loco, risultava che il destinatario si era trasferito e non potendo reperire le informazioni sul luogo del trasferimento, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 143 c.p.c. ha proceduto alla notifica mediante deposito dell'atto nella Casa Comunale di Giarratana.
L'Ufficiale Giudiziario ha quindi agito con l'ordinaria diligenza che deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede.
Ne discende che il decreto ingiuntivo è stato notificato regolarmente all'opponente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 23.06.2022 (con perfezionamento il 13.07.2022), come da atti di causa.
In ogni caso, l'atto ha raggiunto lo scopo, essendone l'opponente venuto a conoscenza e non avendo allegato e provato che a causa dell'asserita irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, egli, nella qualità di ingiunto, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. (Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023).
Detto ciò l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, essendo stata notificata a controparte solo il
25.09.2022 e dunque oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. è tardiva, con la conseguenza che l'opposizione va rigettata e per l'effetto dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa.
In applicazione del principio della soccombenza, l'opponente va condannato a pagare le spese di lite in favore della controparte.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 520/2022, emesso il 26/04/2022 dal Tribunale civile di
Siracusa, per la somma di Euro 11.968,25. pagina 3 di 4 Condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Siracusa, 3.11.2025
Il Giudice
IA LU
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