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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2004 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2004 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 25/11/1975 Parte_1 on il patrocinio dell'Avv. TOGNACCI STEFANO CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] ) con Parte_2 C.F._3
SA OL (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/12/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 23.08.2003,
a Bellaria-Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente e, in data 7.07.2008, a Forlì (FC), il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
2. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione stabile, anche ai fini anagrafici, presso la madre nell'abitazione di Sua esclusiva proprietà in Bellaria Igea-Marina (RN), Via Giovanni Pascoli n. 49.
3. In ragione della frequente permanenza all'estero per ragioni lavorative e della maggior permanenza dei figli presso la madre, il SI. contribuirà al Parte_1
mantenimento ordinario dei figli (comprendente vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona) corrispondendo alla madre, dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 1.500,00
(millecinquecento/00 euro) - corrispondenti ad €. 750,00 per ciascun figlio -. Il predetto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, con primo aggiornamento dal mese di dicembre
2025.
4. In ragione della sproporzione fra i redditi dei coniugi le parti hanno concordato di riconoscere alla SI.ra un assegno di mantenimento per la stessa dell'importo di €. Parte_2
2.000,00 che il SI. si impegna a versare mensilmente in favore della Parte_1
SI.ra , dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
5. Le spese straordinarie necessarie per i figli verranno sostenute dai genitori al 50% come disciplinate del protocollo del Tribunale di Bologna che qui è da intendersi integralmente richiamato.
6. Eventuali assegni familiari, o qualsiasi altra forma di sostegno assistenziale, verranno percepiti, come per accordo tra i coniugi, interamente dalla SI.ra quale genitore Parte_2
economicamente più debole.
7. Sempre in ragione della frequente permanenza all'estero per ragioni lavorative, il SI.
[...]
potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre e Parte_1
nel rispetto delle loro esigenze, tra cui in particolare quelle scolastiche e sportive.
8. I minori inoltre, salvo diversi accordi tra le parti e secondo le esigenze degli stessi, trascorreranno con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale e del principio di bigenitorialità: a. durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
b. durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola.
c. durante il periodo delle vacanze scolastiche estive entrambi i genitori potranno tenere i figli con sé, portandoli anche all'estero, per un periodo indicativo di 15 giorni che non necessariamente dovrà essere continuativo, impegnandosi a comunicare rispettivamente con congruo anticipo (c.a. due settimane) quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza.
d. Periodi più lunghi dovranno essere concordati di volta in volta tra i genitori.
9. Inoltre ed in ogni caso, i ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare liberamente il calendario delle festività e delle vacanze estive. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
10. Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione degli impegni personali/lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente dei figli, questi vengano affidati all'altro genitore o agli ascendenti, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti di e con entrambe le figure genitoriali nonchè con le rispettive Per_1 Per_2
famiglia di provenienza.
11. Ciascun genitore avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con i figli, mentre i compleanni delle minori verranno festeggiati ad anni alterni con la madre o con il padre, salvo che gli stessi decidano di festeggiarli insieme.
12. I genitori garantiranno reciprocamente la reperibilità telefonica nei periodi di rispettiva permanenza delle figlie presso di loro.
13. Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e genitoriale non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
14. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 14 Parte II Serie A
Anno 2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2004 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato negli STATI UNITI D'AMERICA il 25/11/1975 Parte_1 on il patrocinio dell'Avv. TOGNACCI STEFANO CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] ) con Parte_2 C.F._3
SA OL (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/12/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2
contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 23.08.2003,
a Bellaria-Igea Marina (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente e, in data 7.07.2008, a Forlì (FC), il figlio Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 27.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove vorranno.
2. I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione stabile, anche ai fini anagrafici, presso la madre nell'abitazione di Sua esclusiva proprietà in Bellaria Igea-Marina (RN), Via Giovanni Pascoli n. 49.
3. In ragione della frequente permanenza all'estero per ragioni lavorative e della maggior permanenza dei figli presso la madre, il SI. contribuirà al Parte_1
mantenimento ordinario dei figli (comprendente vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona) corrispondendo alla madre, dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 1.500,00
(millecinquecento/00 euro) - corrispondenti ad €. 750,00 per ciascun figlio -. Il predetto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, con primo aggiornamento dal mese di dicembre
2025.
4. In ragione della sproporzione fra i redditi dei coniugi le parti hanno concordato di riconoscere alla SI.ra un assegno di mantenimento per la stessa dell'importo di €. Parte_2
2.000,00 che il SI. si impegna a versare mensilmente in favore della Parte_1
SI.ra , dal mese di dicembre 2024, entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
5. Le spese straordinarie necessarie per i figli verranno sostenute dai genitori al 50% come disciplinate del protocollo del Tribunale di Bologna che qui è da intendersi integralmente richiamato.
6. Eventuali assegni familiari, o qualsiasi altra forma di sostegno assistenziale, verranno percepiti, come per accordo tra i coniugi, interamente dalla SI.ra quale genitore Parte_2
economicamente più debole.
7. Sempre in ragione della frequente permanenza all'estero per ragioni lavorative, il SI.
[...]
potrà liberamente vedere e tenere con sé i figli previo accordo con la madre e Parte_1
nel rispetto delle loro esigenze, tra cui in particolare quelle scolastiche e sportive.
8. I minori inoltre, salvo diversi accordi tra le parti e secondo le esigenze degli stessi, trascorreranno con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale e del principio di bigenitorialità: a. durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
b. durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola.
c. durante il periodo delle vacanze scolastiche estive entrambi i genitori potranno tenere i figli con sé, portandoli anche all'estero, per un periodo indicativo di 15 giorni che non necessariamente dovrà essere continuativo, impegnandosi a comunicare rispettivamente con congruo anticipo (c.a. due settimane) quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza.
d. Periodi più lunghi dovranno essere concordati di volta in volta tra i genitori.
9. Inoltre ed in ogni caso, i ricorrenti potranno, di comune accordo ed anno per anno, concordare liberamente il calendario delle festività e delle vacanze estive. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
10. Tutte le predette indicazioni potranno subire le modifiche e/o gli aggiustamenti che si renderanno necessari, in ragione degli impegni personali/lavorativi di entrambi i genitori, avendo questi ultimi cura di far sì che, nel caso in cui non possano occuparsi personalmente dei figli, questi vengano affidati all'altro genitore o agli ascendenti, al fine di garantire il più possibile la continuità dei rapporti di e con entrambe le figure genitoriali nonchè con le rispettive Per_1 Per_2
famiglia di provenienza.
11. Ciascun genitore avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con i figli, mentre i compleanni delle minori verranno festeggiati ad anni alterni con la madre o con il padre, salvo che gli stessi decidano di festeggiarli insieme.
12. I genitori garantiranno reciprocamente la reperibilità telefonica nei periodi di rispettiva permanenza delle figlie presso di loro.
13. Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente accordo, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e genitoriale non vantando nessun reciproco diritto per qualsivoglia natura e/o titolo.
14. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 14 Parte II Serie A
Anno 2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi