TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa NA PI ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3329/2024 R.G. avente ad oggetto “Opposizione a decreto di liquidazione del gratuito patrocinio” e vertente TRA
Avv. MARCO, cf: , quale difensore di se stesso;
Pt_1 C.F._1
opponente E
, C.F. , in persona del Ministro p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
opposto contumace
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025, quivi da intendersi riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.11.2024, l'Avv. Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Avellino emesso il 29.10.2024, comunicato il 30.10.2024, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali spettanti al medesimo difensore per l'attività prestata in favore della parte resistente Controparte_2 nell'ambito del procedimento civile cautelare iscritto al n. 787/2024 RGAC. In particolare, il ricorrente censurava il decreto di liquidazione deducendo che l'originaria parte ricorrente aveva erroneamente indicato il valore della controversia non superiore ad € 1.000,00 nonostante il carattere non patrimoniale della vertenza, e che la causa doveva ritenersi di valore indeterminato, stante anche il contenuto delle domande formulate in ricorso. Precisava che il Tribunale, basandosi sulla errata dichiarazione del valore riportata nel ricorso introduttivo ai fini del versamento del contributo unificato, aveva liquidato all'odierno ricorrente, per l'attività professionale svolta in favore della sig.ra , l'importo di € 333,50, oltre spese Controparte_2 generali, iva e cpa, come per legge, avendo come riferimento lo scaglione fino ad euro 1.000,00, laddove la causa doveva essere ritenuta di valore indeterminabile non potendo essere attribuito un esatto valore alle relative domande. Evidenziava di aver depositato, unitamente alla richiesta di liquidazione, la propria nota spese per € 3.122,83, redatta con riferimento al valore indeterminabile della causa ed alla complessità media della controversia, e che a tale nota spese il Giudice a quo non aveva fatto alcun riferimento nel decreto di liquidazione del 29.10.2024, limitandosi a liquidare l'importo di € 333,50, pari all'incirca ad un decimo di quanto richiesto. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Giudice adito di riformare il decreto di liquidazione impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso di € 3.122,83 come indicato nella già depositata nota spesa ed istanza di liquidazione, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della causa e della complessità media. Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva il , benchè ritualmente Controparte_1 citato con atto notificato in data 4.12.2024. Acquisita la documentazione prodotta e avuta la visibilità del fascicolo telematico relativo al proc. 787/2024 RG, all'udienza del 07.10.2025 la causa, sulle conclusioni precisate dalla parte costituita, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico della presente sentenza con motivazione contestuale.
*** Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione posto che, a quanto emerge dagli atti, il decreto impugnato risulta comunicato in data 30.10.2024 e che il ricorso è stato tempestivamente depositato il 29.11.2024. Giova premettere in primo luogo che non è in contestazione il diritto del ricorrente alla liquidazione del compenso, quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, avendo il Tribunale di Avellino accolto sia pure in parte la richiesta di liquidazione. Ciò che è in contestazione è il quantum della liquidazione. In particolare, parte ricorrente contesta lo scaglione di riferimento utilizzato per la liquidazione (fino ad euro 1.100,00), evidenziando come il giudice a quo si sarebbe erroneamente basato sull'indicazione di valore della controversia, a sua volta errata, indicata da parte ricorrente al momento dell'iscrizione a ruolo, omettendo di valutare che, all'esito del giudizio, la causa era risulta di valore indeterminabile. Ora, non vi è dubbio che ai fini dell'individuazione del valore della controversia, il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale Infatti, in questi casi, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (Sez. 2 - , Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018, Rv. 649591 – 01 e Sez. VI - 2 Ord., n. 18942 del 2020 non massimata;
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023 ). Con specifico riferimento ai giudizi in cui vi sia ammissione del gratuito patrocinio, la Suprema Corte ha poi precisato che “ il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha - quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso (in questi termini Cass., Sez. 2, 25/5/2016, n. 10876). Infatti, come precisato dalla citata Cass., Sez. 2, 25/5/2016, n. 10876, «è la stessa norma di fonte primaria - l'art. 82 del T.U. spese giust. - a puntualizzare che il giudice deve liquidare l'onorario "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa", consentendo al giudice di scendere al di sotto dei parametri di normale riferimento tutte le volte in cui l'attività in concreto svolta dal difensore sia di grado modesto, avuto riguardo alla sua incidenza sulla posizione processuale del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato o all'effettiva consistenza della lite» e ciò «nell'ottica di contemperare ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività dell'avvocato con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività …» (così, Cass. 22195/2023). Ora, aldilà del rilievo per cui, dalla disamina della citata pronuncia, appare inferirsi il principio per cui il giudice può “scendere al di sotto” ma “non andare oltre” il paramento di riferimento rappresentato dal valore della controversia a norma del codice civile (anche in ragione del richiamo all'incidenza del costo sulla collettività), ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la liquidazione operata dal giudice a quo sia corretta e vada confermata. In primo luogo, occorre osservare che, in assenza di domanda riconvenzionale, il valore della controversia va determinato avendo riguardo – quale valore di riferimento – al valore stabilito dall'art. 14 del codice di procedura civile. Trattandosi invero di procedimento diretto a contrastare la turbativa del possesso esplicata mediante l'apposizione di videocamere, ovvero di causa avente ad oggetto l'apposizione di un bene mobile, deve farsi applicazione dell'art. 14 c.p.c. in base al quale, nelle controversie aventi ad oggetto beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore e, se il convenuto con contesta, nella prima difesa utile, il valore dichiarato, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito (comma 3). Nel caso in esame, l'attore ha dichiarato quale valore della controversia euro 1.000,00; tale valore dichiarato – peraltro congruo rispetto al valore dei beni mobili di cui si è controverso - non è stato contestato dal convenuto né si è modificato per effetto della proposizione di domanda riconvenzionale. Pertanto, avuto riguardo alla natura cautelare del procedimento ed allo scaglione di riferimento dichiarato, la liquidazione deve ritenersi congrua, stante, peraltro, la ridotta rilevanza economica dell'interesse sostanziale sotteso alla controversia, insorta in un “quadro di rapporti teso ed esacerbato da ragioni di scarso rilievo” (come ben esplicitato dal giudice a quo nella ordinanza del 23.10.2024) . Per quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa NA PI, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data il 2.12.2024 da contro , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 Controparte_1 deduzione disattesa
- Rigetta l'opposizione
- Nulla per le spese. Così deciso, il 6 novembre 2025 Il Giudice
dr.ssa NA PI